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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, trattata informa scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1506/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Monaco, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere – al momento della proposizione del ricorso – un sovrintendente della Polizia di Stato, ha agito in giudizio esponendo: che, in data 24.03.1995, alle ore 23:30, un ordigno era stato collocato all'ingresso dei garage del di Lercara Friddi, Controparte_3 in provincia di Palermo;
che l'esplosione era stata violentissima, causando danni alla struttura del Distaccamento della Polizia Stradale, e, cosa ancor più grave, aveva provocato gravi ferite al personale presente nei luoghi, tra cui essa ricorrente;
che, più precisamente, ella, accortasi di un involucro sospetto posizionato vicino il garage ove venivano custodite le autovetture di servizio, aveva prontamente avvertito, tramite citofono, il collega che si
1 trovava all'interno dell'edificio ed in quell'istante era stata travolta dalla deflagrazione;
che le indagini successive, condotte dalla Polizia Giudiziaria di Palermo, avevano condotto all'arresto di diversi soggetti appartenenti all'organizzazione di stampo mafioso “Cosa
Nostra”; che, a seguito di tale evento, le era stata riconosciuta la causa di servizio, essendole stata diagnosticata una “…Modesta ipocusia neurosensoriale destra quale esito di trauma acustico da scoppi”; che ella nel 2020 ha proposto istanza di aggravamento dopo aver effettuato gli esami clinici del caso;
che la CMO di Messina, con verbale Mod. BL/B n. 754 del 15.10.2020, ha diagnosticato una “Otite bilaterale” ed una “ipocusia neurosensoriale destra quale esito di trauma acustico da scoppio…”, indicando una Tab. B, con epoca di stabilizzazione 01.07.2020; che, secondo lo studio clinico del dott. , Persona_1 medico legale, l'invalidità inerente alla patologia in esame è pari al 20%; che ella nel 2019 ha presentato istanza di riconoscimento volta all'ottenimento dei benefici previsti per le
Vittime del Dovere, presentata per il tramite dell'amministrazione di appartenenza;
che in data 05.10.2021, il ha rigettato l'istanza per intervenuta prescrizione. Controparte_1
Tanto premesso, ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il riconoscimento dello status di vittima del dovere in suo favore;
dichiarare il suo diritto all'inserimento del nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal , ai fini della concessione Controparte_1
dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564,
Legge n. 266/2005; dichiarare il , obbligato al riconoscimento dei Controparte_1
benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, e specificamente: l'elargizione ex art. 5, comma I, Legge n.
206/2004; lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n. 206/2004; l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n. 407/1998, data della domanda;
la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è costituito regolarmente in giudizio CP_1
per il tramite dell'avvocatura erariale territorialmente competente, eccependo la maturazione della prescrizione e la compensazione con eventuali “provvidenze già percepite” e, nel merito, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U. e, all'esito dell'udienza del 04.04.2025, trattata informa scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c.,
2 acquisita la nota di trattazione scritta della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, costituendo l'eventuale difetto di giurisdizione una questione preliminare di rito rilevabile d'ufficio, va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione della scrivente autorità giudiziaria ordinaria, atteso che, secondo il dominante e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
“in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell'art.
1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che”, come il militare di leva della odierna fattispecie, “non abbiano con
l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sezioni unite, 16.11.2016, n. 23300; Cass. Sezioni
Unite, 11.04.2018, n. 8982; Cass. Sezioni Unite, 22.08.2019, n. 21606; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sezioni Unite, 08.02.2013, n. 3040, secondo la quale, in caso di riconoscimento di infermità da causa di servizio per lesioni subite durante il servizio militare di leva, sussiste la giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere “l'esistenza di una controversia sussumibile tra quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, quindi, vertendosi in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale, fatti valere nei confronti della P.A., deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.”).
Sempre in via preliminare, si deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale del resistente. CP_1
L'eccezione è parzialmente fondata.
Invero, secondo il più recente e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere o equiparato è imprescrittibile, trattandosi di uno status soggettivo espressivo di un diritto di libertà
3 costituzionalmente garantito, mentre sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale le pretese aventi ad oggetto i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto (Cass. Sez. Lavoro, 30.05.2022, n. 17440; nello stesso senso si vedano successivamente Cass. Sez. lav. n. 08.02.2023, n. 3868/ord. e Cass. Sez. lav. 23.05.2024, n.
14501).
Pertanto, ferma l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento dello status soggettivo di vittima del dovere, in mancanza della previsione di uno specifico termine prescrizionale nelle disposizioni speciali dettate in materia, deve considerarsi assoggettato all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. il diritto a percepire i ratei di tutte le provvidenze assistenziali previste in favore dei soggetti che sono riconosciuti come vittime del dovere o equiparati.
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
Le domande attoree hanno ad oggetto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, o di soggetto equiparato a vittima del dovere, in capo alla ricorrente e la conseguente attribuzione a quest'ultima dei relativi benefici assistenziali.
La disciplina di riferimento in materia è rappresentato dall'art. 1, comma 563, della legge n.
266/2005, il quale stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità” (l'espressione “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, in particolare, si riferisce “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso”).
4 Il successivo art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha poi precisato i concetti contenuti nel citato comma 564, stabilendo che “per missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, mentre per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
A questo punto va rammentato che, come sottolineato dai giudici di legittimità, “il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi
o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la
5 dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.”; nella stessa occasione, si è ulteriormente precisato che con l'espressione “circostanze straordinarie e fatti di servizio” di cui al citato D.P.R. n. 243/2006
“si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.” (Cass. Sez. Lavoro, 05.10.2018, n. 24592).
Anche la successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che il legislatore “ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere”, mentre “ha elencato, nel comma
564, i soggetti equiparati, ossia coloro che abbiano riportato le lesioni o la morte non in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.” (Cass.
Sezioni Unite, 24.02.2022, n. 6214; Cass. Sez. Tributaria, 29.05.2024, n. 15056).
Ed ancora, i giudici di legittimità hanno osservato che “nel delineare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal D.P.R. 2006 con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio;
ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l'esistenza
o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare” (cfr. Cass.,
S.U., n. 23396 del 2016; S.U. n, 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017)” (Cass. Sez. Lavoro,
25.06.2020, n. 12611).
Nella specie, deve ritenersi che la ricorrente rientri direttamente nel concetto di “vittima del dovere”, in quanto le lesioni dalla stessa riportate sono state conseguenza di eventi
6 straordinari verificatisi “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” di controllo del territorio e “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”: invero, come emerge dalle relazioni di servizio e dal verbale di s.i.t. (parzialmente illeggibile) allegati al n. 2 del ricorso, intorno alle ore 23:25 del 24.03.1995, mentre si recava appiedata presso i locali del della Polizia stradale di Lercara Friddi per prendere servizio in qualità di CP_3
operatore di giornata, la ricorrente ha notato da lontano che una autovettura Volkswagen
Golf sostava davanti l'ingresso di uno dei garages del per poi allontanarsi CP_3 repentinamente e, una volta avvicinatasi, ha riscontrato che, davanti l'angolo del garage, si trovava a terra un involucro di forma rettangolare che stava bruciando, per cui l'attrice ha citofonato ripetutamente per avvertire il collega smontante che si trovava dentro l'edificio e per farsi aiutare a tentare di spegnere l'ordigno e, appena il collega aveva aperto il portone di ingresso, la stessa è entrata precipitosamente dentro, sfuggendo così agli effetti diretti dell'esplosione verificatasi contestualmente, ma restando comunque travolta dall'oda d'urto prodotta dall'esplosione.
Quanto alla dipendenza della infermità da causa di servizio nulla questio, atteso che, come si deduce dal provvedimento del 31.03.1995 contenente la valutazione dei sanitari dell'ospedale militare di Palermo, il “trauma acustico da scoppio” era “dipendente da causa di servizio”.
Per quanto riguarda il grado di invalidità permanente correlata alla suddetta infermità, poi, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, dott. , sulla base della visita Per_2 della perizianda e dell'esame della documentazione in atti, tra cui i risultati di un esame audiometrico eseguito nel febbraio 2024, con valutazione pienamente condivisa dallo scrivente organo giudicante, ha concluso che l'invalidità permanente provocata dall'evento lesivo subito dalla ricorrente è “valutabile, complessivamente, nella misura del 25%”.
Va pertanto riconosciuto, in capo alla ricorrente, lo status di vittima del dovere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 e, nei limiti della prescrizione decennale, il conseguente diritto a godere dei benefici previsti dal comma 565 dello stesso art. 1 e dalle altre specifiche disposizioni dettate in materia.
4. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
7 Analogamente, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1506/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara in capo a lo status di vittima del dovere, ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, e il suo conseguente diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
[...]
ai fini del godimento dei relativi benefici;
CP_1
dichiara il diritto della ricorrente a fruire, nei limiti della prescrizione decennale, dei benefici previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, dall'art. 2 della legge n. 407 del 1998, dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 9 della legge n. 206 del 2004 e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 302 del
1990 e, nella concorrenza dei relativi requisiti, dalle altre eventuali disposizioni di legge dettate in tema di tutela delle vittime del dovere;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente.
Catania, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, trattata informa scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1506/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Monaco, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 Controparte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere – al momento della proposizione del ricorso – un sovrintendente della Polizia di Stato, ha agito in giudizio esponendo: che, in data 24.03.1995, alle ore 23:30, un ordigno era stato collocato all'ingresso dei garage del di Lercara Friddi, Controparte_3 in provincia di Palermo;
che l'esplosione era stata violentissima, causando danni alla struttura del Distaccamento della Polizia Stradale, e, cosa ancor più grave, aveva provocato gravi ferite al personale presente nei luoghi, tra cui essa ricorrente;
che, più precisamente, ella, accortasi di un involucro sospetto posizionato vicino il garage ove venivano custodite le autovetture di servizio, aveva prontamente avvertito, tramite citofono, il collega che si
1 trovava all'interno dell'edificio ed in quell'istante era stata travolta dalla deflagrazione;
che le indagini successive, condotte dalla Polizia Giudiziaria di Palermo, avevano condotto all'arresto di diversi soggetti appartenenti all'organizzazione di stampo mafioso “Cosa
Nostra”; che, a seguito di tale evento, le era stata riconosciuta la causa di servizio, essendole stata diagnosticata una “…Modesta ipocusia neurosensoriale destra quale esito di trauma acustico da scoppi”; che ella nel 2020 ha proposto istanza di aggravamento dopo aver effettuato gli esami clinici del caso;
che la CMO di Messina, con verbale Mod. BL/B n. 754 del 15.10.2020, ha diagnosticato una “Otite bilaterale” ed una “ipocusia neurosensoriale destra quale esito di trauma acustico da scoppio…”, indicando una Tab. B, con epoca di stabilizzazione 01.07.2020; che, secondo lo studio clinico del dott. , Persona_1 medico legale, l'invalidità inerente alla patologia in esame è pari al 20%; che ella nel 2019 ha presentato istanza di riconoscimento volta all'ottenimento dei benefici previsti per le
Vittime del Dovere, presentata per il tramite dell'amministrazione di appartenenza;
che in data 05.10.2021, il ha rigettato l'istanza per intervenuta prescrizione. Controparte_1
Tanto premesso, ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il riconoscimento dello status di vittima del dovere in suo favore;
dichiarare il suo diritto all'inserimento del nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal , ai fini della concessione Controparte_1
dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564,
Legge n. 266/2005; dichiarare il , obbligato al riconoscimento dei Controparte_1
benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 07/07/2006, ai sensi della legge 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, e specificamente: l'elargizione ex art. 5, comma I, Legge n.
206/2004; lo speciale assegno vitalizio comma 3, Legge n. 206/2004; l'assegno vitalizio, pari ad € 500,00 di cui alla Legge n. 407/1998, data della domanda;
la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il beneficio di cui all'art. I della Legge n. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 Legge n. 206/2001.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è costituito regolarmente in giudizio CP_1
per il tramite dell'avvocatura erariale territorialmente competente, eccependo la maturazione della prescrizione e la compensazione con eventuali “provvidenze già percepite” e, nel merito, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U. e, all'esito dell'udienza del 04.04.2025, trattata informa scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c.,
2 acquisita la nota di trattazione scritta della parte ricorrente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, costituendo l'eventuale difetto di giurisdizione una questione preliminare di rito rilevabile d'ufficio, va preliminarmente affermata la sussistenza della giurisdizione della scrivente autorità giudiziaria ordinaria, atteso che, secondo il dominante e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
“in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell'art.
1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che”, come il militare di leva della odierna fattispecie, “non abbiano con
l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass. Sezioni unite, 16.11.2016, n. 23300; Cass. Sezioni
Unite, 11.04.2018, n. 8982; Cass. Sezioni Unite, 22.08.2019, n. 21606; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sezioni Unite, 08.02.2013, n. 3040, secondo la quale, in caso di riconoscimento di infermità da causa di servizio per lesioni subite durante il servizio militare di leva, sussiste la giurisdizione ordinaria, dovendosi escludere “l'esistenza di una controversia sussumibile tra quelle espressamente devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, quindi, vertendosi in materia di diritti soggettivi di natura patrimoniale, fatti valere nei confronti della P.A., deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.”).
Sempre in via preliminare, si deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale del resistente. CP_1
L'eccezione è parzialmente fondata.
Invero, secondo il più recente e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere o equiparato è imprescrittibile, trattandosi di uno status soggettivo espressivo di un diritto di libertà
3 costituzionalmente garantito, mentre sono soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale le pretese aventi ad oggetto i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto (Cass. Sez. Lavoro, 30.05.2022, n. 17440; nello stesso senso si vedano successivamente Cass. Sez. lav. n. 08.02.2023, n. 3868/ord. e Cass. Sez. lav. 23.05.2024, n.
14501).
Pertanto, ferma l'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento dello status soggettivo di vittima del dovere, in mancanza della previsione di uno specifico termine prescrizionale nelle disposizioni speciali dettate in materia, deve considerarsi assoggettato all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. il diritto a percepire i ratei di tutte le provvidenze assistenziali previste in favore dei soggetti che sono riconosciuti come vittime del dovere o equiparati.
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
Le domande attoree hanno ad oggetto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, o di soggetto equiparato a vittima del dovere, in capo alla ricorrente e la conseguente attribuzione a quest'ultima dei relativi benefici assistenziali.
La disciplina di riferimento in materia è rappresentato dall'art. 1, comma 563, della legge n.
266/2005, il quale stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità” (l'espressione “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, in particolare, si riferisce “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso”).
4 Il successivo art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L'art. 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha poi precisato i concetti contenuti nel citato comma 564, stabilendo che “per missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, mentre per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
A questo punto va rammentato che, come sottolineato dai giudici di legittimità, “il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi
o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la
5 dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.”; nella stessa occasione, si è ulteriormente precisato che con l'espressione “circostanze straordinarie e fatti di servizio” di cui al citato D.P.R. n. 243/2006
“si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.” (Cass. Sez. Lavoro, 05.10.2018, n. 24592).
Anche la successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che il legislatore “ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere”, mentre “ha elencato, nel comma
564, i soggetti equiparati, ossia coloro che abbiano riportato le lesioni o la morte non in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.” (Cass.
Sezioni Unite, 24.02.2022, n. 6214; Cass. Sez. Tributaria, 29.05.2024, n. 15056).
Ed ancora, i giudici di legittimità hanno osservato che “nel delineare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, esplicitato dal D.P.R. 2006 con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini “particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio;
ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l'esistenza
o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare” (cfr. Cass.,
S.U., n. 23396 del 2016; S.U. n, 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017)” (Cass. Sez. Lavoro,
25.06.2020, n. 12611).
Nella specie, deve ritenersi che la ricorrente rientri direttamente nel concetto di “vittima del dovere”, in quanto le lesioni dalla stessa riportate sono state conseguenza di eventi
6 straordinari verificatisi “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” di controllo del territorio e “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”: invero, come emerge dalle relazioni di servizio e dal verbale di s.i.t. (parzialmente illeggibile) allegati al n. 2 del ricorso, intorno alle ore 23:25 del 24.03.1995, mentre si recava appiedata presso i locali del della Polizia stradale di Lercara Friddi per prendere servizio in qualità di CP_3
operatore di giornata, la ricorrente ha notato da lontano che una autovettura Volkswagen
Golf sostava davanti l'ingresso di uno dei garages del per poi allontanarsi CP_3 repentinamente e, una volta avvicinatasi, ha riscontrato che, davanti l'angolo del garage, si trovava a terra un involucro di forma rettangolare che stava bruciando, per cui l'attrice ha citofonato ripetutamente per avvertire il collega smontante che si trovava dentro l'edificio e per farsi aiutare a tentare di spegnere l'ordigno e, appena il collega aveva aperto il portone di ingresso, la stessa è entrata precipitosamente dentro, sfuggendo così agli effetti diretti dell'esplosione verificatasi contestualmente, ma restando comunque travolta dall'oda d'urto prodotta dall'esplosione.
Quanto alla dipendenza della infermità da causa di servizio nulla questio, atteso che, come si deduce dal provvedimento del 31.03.1995 contenente la valutazione dei sanitari dell'ospedale militare di Palermo, il “trauma acustico da scoppio” era “dipendente da causa di servizio”.
Per quanto riguarda il grado di invalidità permanente correlata alla suddetta infermità, poi, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, dott. , sulla base della visita Per_2 della perizianda e dell'esame della documentazione in atti, tra cui i risultati di un esame audiometrico eseguito nel febbraio 2024, con valutazione pienamente condivisa dallo scrivente organo giudicante, ha concluso che l'invalidità permanente provocata dall'evento lesivo subito dalla ricorrente è “valutabile, complessivamente, nella misura del 25%”.
Va pertanto riconosciuto, in capo alla ricorrente, lo status di vittima del dovere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 e, nei limiti della prescrizione decennale, il conseguente diritto a godere dei benefici previsti dal comma 565 dello stesso art. 1 e dalle altre specifiche disposizioni dettate in materia.
4. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
7 Analogamente, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1506/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara in capo a lo status di vittima del dovere, ai sensi e per gli effetti Parte_1 di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, e il suo conseguente diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal
[...]
ai fini del godimento dei relativi benefici;
CP_1
dichiara il diritto della ricorrente a fruire, nei limiti della prescrizione decennale, dei benefici previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, dall'art. 2 della legge n. 407 del 1998, dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 9 della legge n. 206 del 2004 e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 302 del
1990 e, nella concorrenza dei relativi requisiti, dalle altre eventuali disposizioni di legge dettate in tema di tutela delle vittime del dovere;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.540,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente.
Catania, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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