Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 cod. civ. Trattasi di "preclusione pro iudicato" che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione, anche allorché si impugni una sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa di valore non superiore alle lire due milioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDI PRESS ED LIBRI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOLINARO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4826/96 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 19/11/96 e depositata il 20/11/96 (R.G. 24764/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Barbare NE, con atto del 21 maggio 1996, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Roma la s.r.l. Edi Press per opporsi al precetto che quest'ultima le aveva intimato sulla base di decreto ingiuntivo.
L'opponente ha dichiarato: che aveva esercitato tempestivamente il diritto di recesso dal contratto posto a base del decreto ingiuntivo;
che aveva già versato una somma pari al quaranta per cento dell'importo indicato nel contratto;
che la cifra indicata nell'atto di precetto non era esatta.
Costituitasi in giudizio, la Società Edi Press ha resistito all'opposizione ed ha dedotto che questa era stata proposta dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
2. Il giudice di pace, con sentenza del 20 novembre 1996, ha dichiarato l'invalidità e l'inefficacia dell'atto di precetto.
3. Per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. Edi Press Editrice Libri ha proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 617 cod. proc. civ., nonché vizi della motivazione.
Resiste con controricorso RA NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per intendere i motivi del ricorso occorre precisare che il giudice di pace è pervenuto alla decisione impugnata considerando che il decreto ingiuntivo non opposto aveva efficacia di giudicato e ritenendo che il giudizio equitativo consentiva di "rilevare la discordanza tra realtà (sociale e giuridica) e titolo esecutivo". La ricorrente sostiene che il giudice di pace non può
paralizzare gli effetti del giudicato contenuto in una decisione di condanna quale è il decreto ingiuntivo non opposto: motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 647-617 cod. proc. civ. ed omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.
2. L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. dispone che la causa il cui valore non eccede lire due milioni deve essere decisa dal giudice di pace secondo equità.
Queste decisioni sono dichiarate inappellabili dall'ultimo comma del successivo art. 339 e, quindi, sono immediatamente ricorribili per cassazione, fatta salva la specificazione dei motivi. Con riferimento a questi, infatti, il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace non può rimettere in discussione la regola equitativa alla quale si è attenuto il giudice di pace e ciò accade anche nel caso in cui egli abbia applicato una regola di diritto;
in questa situazione, non aderente al modo necessario del decidere, infatti, si deve ritenere che il giudice di pace ha considerato questa regola conforme a quella equitativa. Questi principi non si applicano se il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., come questa Corte ha avuto modo di ritenere dapprima a proposito delle sentenze del giudice conciliatore (ss. uu. sent. 15 giugno 1991, n. 6794) e, recentemente, a proposito delle sentenze del giudice di pace: sent. 1^ ottobre 1998, n. 9754. 3. Il valore della causa decina con la sentenza impugnata non eccede lire due milioni.
Pertanto, anche se la regola di giudizio applicabile dal giudice di pace fosse quella equitativa, il ricorso è egualmente ammissibile.
4. Il problema che il ricorso pone è quello del se la regola applicata dal giudice di pace di Roma è regola processuale o regola equitativa.
Infatti, gli effetti di una di queste configurazioni inciderebbe diversamente in questo giudizio: la violazione della sola regola equitativa non consentirebbe alcun sindacato da parte di questa Corte.
5. Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 cod. civ. La regola contenuta in questa norma non incide certamente sull'oggetto del giudicato sostanziale, ma esprime il principio che il risultato conseguito in un primo processo non può essere rimesso in discussione attraverso la deduzione in un secondo giudizio di questioni (siano esse di fatto o di diritto. di merito o di rito) rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato ed in esso dedotte o deducibili.
In questo senso la preclusione pro iudicato è regola processuale volta ad assicurare l'effetto che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato trovi la fonte della propria rilevanza giuridica solo nella decisione e non più nella regola astratta e generale dell'ordinamento.
6. Si è già detto che il giudice di pace di Roma,
sostanzialmente, ha fondato la decisione sulla regola che in sede di opposizione all'esecuzione possono essere fatti valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa che potevano essere dedotti con l'opposizione al decreto ingiuntivo anche quando questo è il titolo esecutivo sul quale si basa il precetto. Nella tesi del giudice di pace è come dire che il giudicato che si era formato con il decreto ingiuntivo non opposto ed utilizzato per l'intimazione del precetto consentiva al debitore l'esercizio del recesso dal contratto ai sensi del d. 199. 15 gennaio 1992, n. 50 non dedotto e non deducibile, per ragioni di efficacia temporale della legge, con opposizione a decreto ingiuntivo.
Questa conclusione si pone in contrasto con la regola processuale secondo la quale i motivi di contestazione dell'ingiunzione debbono essere fatti valere con l'opposizione al decreto (art. 645 cod. proc. civ.), il quale diviene esecutivo (e passa in giudicato quanto all'obbligo in esso indicato) se non è tempestivamente opposto (art. 647 dello stesso codice).
6. La regola applicata dal giudice di pace di Roma, quindi, non è corretta.
Conseguentemente la sentenza deve essere cassata.
Si tratta di cassazione con rinvio, in quanto il giudice di pace di Roma dovrà verificare la fondatezza delle altre ragioni poste a fondamento dell'opposizione e precetto.
Le spese di questo giudizio possono essere determinate dal giudice del rinvio.
p. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999