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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1953/2024 promossa da:
TE RN NI (C.F. FLRWTR67D08Z600), con il patrocinio dell'avv. CILONA GRAZIA ricorrente contro
INPS (C.F. 80012090355), con il patrocinio degli avv. ti TOMMASELLI, IMPARATO E
COLLERONE resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.24 il sig. RE riferiva di avere ricevuto sollecito di pagamento per somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza;
che egli era percettore di rendita IL e di indennità di accompagnamento;
che il beneficio, concesso nel 2019, gli era stato revocato nel 2021 a causa di false dichiarazioni rese e, in particolare, perché aveva omesso di dichiarare che era percettore di rendita IL;
che in realtà tale rendita non costituiva un reddito.
Posto quanto sopra il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni :
-dichiarare non dovute le somme indebitamente percepite per prestazione di reddito di cittadinanza dell'importo di € 16.400,00 per i motivi su esposti;
-condannare l'INPS in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore-per l'effetto, condannare di conseguenza l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del pagina 1 di 2 presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. b), n. 2) dell'art. 38 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111 si dichiara che il valore della causa è di € 16.400,00.
Si è costituita l'INPS chiedendo la cessazione della materia del contendere. In data odierna il tribunale pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'INPS ha annullato il provvedimento di recupero ritenendo che la rendita IL non costituisse un reddito.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'INPS posto che la stesa ha annullato il provvedimento proprio per i motivi enunciati dal ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge e spese generali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Monza, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1953/2024 promossa da:
TE RN NI (C.F. FLRWTR67D08Z600), con il patrocinio dell'avv. CILONA GRAZIA ricorrente contro
INPS (C.F. 80012090355), con il patrocinio degli avv. ti TOMMASELLI, IMPARATO E
COLLERONE resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.24 il sig. RE riferiva di avere ricevuto sollecito di pagamento per somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza;
che egli era percettore di rendita IL e di indennità di accompagnamento;
che il beneficio, concesso nel 2019, gli era stato revocato nel 2021 a causa di false dichiarazioni rese e, in particolare, perché aveva omesso di dichiarare che era percettore di rendita IL;
che in realtà tale rendita non costituiva un reddito.
Posto quanto sopra il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni :
-dichiarare non dovute le somme indebitamente percepite per prestazione di reddito di cittadinanza dell'importo di € 16.400,00 per i motivi su esposti;
-condannare l'INPS in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore-per l'effetto, condannare di conseguenza l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del pagina 1 di 2 presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. b), n. 2) dell'art. 38 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111 si dichiara che il valore della causa è di € 16.400,00.
Si è costituita l'INPS chiedendo la cessazione della materia del contendere. In data odierna il tribunale pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'INPS ha annullato il provvedimento di recupero ritenendo che la rendita IL non costituisse un reddito.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'INPS posto che la stesa ha annullato il provvedimento proprio per i motivi enunciati dal ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge e spese generali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Monza, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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