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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 737/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata ad [...] il [...] c.f. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Maria Lettera, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine del riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3 L. n.104/92 proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva dalle conclusioni del consulente tecnico in merito alla formulazione della diagnosi e alla valutazione delle singole patologie, come risultanti dalla certificazione medica depositata e chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento delle prestazioni richieste, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza, disposta la riunione del procedimento per A.t.p. recante n. RG. 12059/2022 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445 bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 24.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 22.12.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 18.01.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessario disporre un nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro consulente rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante fa Persona_1 proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, dunque, alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da “vasculopatia cerebrale cronica con note di decadimento cognitivo;
artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
esiti di pregressa asportazione di meningioma;
incontinenza sfinterica stabilizzata e riduzione del visus occhio destro (OD: motu manu). Per via di questo complesso menomativo il soggetto è da ritenersi invalido di grado grave, non in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sussistono, a partire dal mese di maggio 2024, gli estremi per attribuire l'handicap in situazione di gravità all'interessata.”
Con particolare riguardo all'indennità di accompagnamento, come adeguatamente motivato dal consulente alla luce dell'esame obiettivo e della certificazione medica in atti “Il complesso menomativo della signora non permette il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento Pt_1 in quanto:- ella ha un apparato locomotore compromesso, in misurata moderata, da problematiche squisitamente artrosiche e ciò la rende un soggetto che, con difficoltà, riesce ad eseguire gli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, l'igiene personale, gli spostamenti intra ed extramurari. Peraltro, l'utilizzo del tripode è finalizzato proprio ad agevolare la dinamica deambulatoria, compromessa ma non abolita, da aspetti squisitamente artrosici. -La riduzione del visus a destra con residuo visivo in occhio controlaterale nella norma è da ritenersi una problematica che conferma l'attribuzione di un'invalidità di grado grave, ma non supporta l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento poiché l'istante presenta un residuo visivo che le consente di riconoscere gli ostacoli presenti sul percorso.(…) -La vasculopatia cerebrale cronica con note di decadimento cognitivo, peraltro non confermata da un esame strumentale (tc o rm), di certo non impedisce all'interessata di aderire al regime terapeutico in autonomia e di utilizzare un telefonino in caso di necessità. -L'ipertensione arteriosa è da ritenersi una problematica ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale. - Le pregresse neoplasie sono remote e ininfluenti anch'esse, in un discorso incentrato sull'autonomia personale, essendo remote e non supportate da documentazione (è un riferito anamnestico)”.
Con riguardo, invece, alla condizione di disabilità il consulente ha precisato che “Il complesso menomativo della signora , pur non essendo idoneo all'attribuzione dell'indennità di Pt_1 accompagnamento necessita di un intervento assistenziale permanente e continuativo. Per cui, pur se privo di risvolti pratici non avendo la prestazione valore retroattivo, si ritiene che gli estremi sussistano dal mese di maggio 2024 essendo documentata da tale periodo la problematica visiva a destra”.
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché alla luce della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve, pertanto, essere parzialmente accolto con il riconoscimento in favore dell'istante della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024, come riconosciuto dal consulente.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, limitatamente alla domanda di accertamento della disabilità ai sensi dell'art.3 c.3 della L.104/1992 ed in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP. Le spese di CTU
(anche relative alla fase di Atp) sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e dichiara che la ricorrente presenta una condizione Parte_1 di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. n.104/1992 a decorrere da mese di maggio 2024, mentre non possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata ad [...] il [...] c.f. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Maria Lettera, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine del riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3 L. n.104/92 proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva dalle conclusioni del consulente tecnico in merito alla formulazione della diagnosi e alla valutazione delle singole patologie, come risultanti dalla certificazione medica depositata e chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento delle prestazioni richieste, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza, disposta la riunione del procedimento per A.t.p. recante n. RG. 12059/2022 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445 bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 24.11.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 22.12.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 18.01.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Attesa l'ammissibilità del ricorso, le contestazioni avanzate all'elaborato peritale in sede di opposizione e le evidenze della documentazione medica prodotta in corso di causa, e di rilievo ai sensi dell'art 149 disp. att. cpc, rendevano necessario disporre un nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro consulente rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene, le risultanze della C.T.U. espletata dal dott. , che questo giudicante fa Persona_1 proprie, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici, inducono, dunque, alla conclusione che la ricorrente risulta affetta da “vasculopatia cerebrale cronica con note di decadimento cognitivo;
artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
esiti di pregressa asportazione di meningioma;
incontinenza sfinterica stabilizzata e riduzione del visus occhio destro (OD: motu manu). Per via di questo complesso menomativo il soggetto è da ritenersi invalido di grado grave, non in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sussistono, a partire dal mese di maggio 2024, gli estremi per attribuire l'handicap in situazione di gravità all'interessata.”
Con particolare riguardo all'indennità di accompagnamento, come adeguatamente motivato dal consulente alla luce dell'esame obiettivo e della certificazione medica in atti “Il complesso menomativo della signora non permette il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento Pt_1 in quanto:- ella ha un apparato locomotore compromesso, in misurata moderata, da problematiche squisitamente artrosiche e ciò la rende un soggetto che, con difficoltà, riesce ad eseguire gli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, l'igiene personale, gli spostamenti intra ed extramurari. Peraltro, l'utilizzo del tripode è finalizzato proprio ad agevolare la dinamica deambulatoria, compromessa ma non abolita, da aspetti squisitamente artrosici. -La riduzione del visus a destra con residuo visivo in occhio controlaterale nella norma è da ritenersi una problematica che conferma l'attribuzione di un'invalidità di grado grave, ma non supporta l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento poiché l'istante presenta un residuo visivo che le consente di riconoscere gli ostacoli presenti sul percorso.(…) -La vasculopatia cerebrale cronica con note di decadimento cognitivo, peraltro non confermata da un esame strumentale (tc o rm), di certo non impedisce all'interessata di aderire al regime terapeutico in autonomia e di utilizzare un telefonino in caso di necessità. -L'ipertensione arteriosa è da ritenersi una problematica ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale. - Le pregresse neoplasie sono remote e ininfluenti anch'esse, in un discorso incentrato sull'autonomia personale, essendo remote e non supportate da documentazione (è un riferito anamnestico)”.
Con riguardo, invece, alla condizione di disabilità il consulente ha precisato che “Il complesso menomativo della signora , pur non essendo idoneo all'attribuzione dell'indennità di Pt_1 accompagnamento necessita di un intervento assistenziale permanente e continuativo. Per cui, pur se privo di risvolti pratici non avendo la prestazione valore retroattivo, si ritiene che gli estremi sussistano dal mese di maggio 2024 essendo documentata da tale periodo la problematica visiva a destra”.
Le conclusioni del perito si fondano su di una riconsiderazione di tutte le risultanze documentali, alla luce delle precise contestazioni avanzate in sede di opposizione dalla parte ricorrente, nonché alla luce della documentazione successiva, depositata in fase di opposizione, che ha indotto ad una più grave considerazione del quadro patologico dell'istante.
Il ricorso deve, pertanto, essere parzialmente accolto con il riconoscimento in favore dell'istante della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2024, come riconosciuto dal consulente.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, limitatamente alla domanda di accertamento della disabilità ai sensi dell'art.3 c.3 della L.104/1992 ed in epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP. Le spese di CTU
(anche relative alla fase di Atp) sono a carico dell' e vengono liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e dichiara che la ricorrente presenta una condizione Parte_1 di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. n.104/1992 a decorrere da mese di maggio 2024, mentre non possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Pone le spese di Ctu a carico dell' che liquida come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano