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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALLARICO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TALLARICO
RAFFAELE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BORELLI CECILIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 16 41100 MODENApresso il difensore avv. BORELLI CECILIA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTI FRANCESCA CP_2 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA' 24 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. GATTI FRANCESCA
CONVENUTI
E IN QUALITA' DI ESERCENTE Controparte_1 Controparte_3 LA POTESTA' SU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._2
GAZZETTI LOREDANA e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 16
41100 MODENA presso il difensore avv. GAZZETTI LOREDANA
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/10/2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 966/2023 il Tribunale ha accertato che è unica erede di CP_4
ha accolto la domanda di riduzione formulata da legittimario totalmente Parte_2 Parte_1
pretermesso e, infine, dichiarato che a e a spetta la quota di riserva pari a CP_4 Parte_1
1/4 dell'asse ereditario di Parte_2
La causa è stata dunque rimessa in istruttoria al fine di espletare CTU per la determinazione dell'ammontare delle singole quote spettanti ai legittimari.
Il CTU nominato, geom. ha anzitutto accertato il valore complessivo dell'asse Persona_1
ereditario, come identificato nella citata sentenza non definitiva del 7/6/2023, nonché quello dei singoli cespiti compresi nella riunione fittizia ex art. 556 c. c., con le specificazioni fornite dal Tribunale.
Di seguito si riportano i valori accertati dal CTU con riguardo alle attività e passività facenti parte dell'asse ereditario oggetto di causa:
ATTIVITA'
- Beni mobili:
- saldo attivo del c.c. n.1168194 intestato al “de cuius” presso la filiale di Controparte_5
Formigine; …… = € 5.946,78
- saldo attivo del deposito titoli n. 662531/0000 intestato al de cuius presso la filiale Controparte_5
di Formigine, nel quale erano custoditi n.100 titoli della Banca Popolare E.R.;
…………………….…………….. = € 462,59 valore totale dei beni mobili = € 6.409,37.
(oggetto di legato in favore della moglie . CP_2
- Beni immobili:
- quota di 1/2 di multiproprietà riferita alla settimana 51 dell'appartamento n. 708 della struttura
“Aparthotel Paris V”, sita in Parigi, in Rue d'Oradour sur Glane, 20;
………………………………………………….... = € 3.000,00
(relictum);
- villetta a schiera sita nel centro abitato di Formigine, al civ.n. 41 di via S.Cavalieri, distinta con il mappale 197 (subb. 4, 7 e 10) del foglio 40, dedotto il debito all'epoca residuo dipendente dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 4.02.1988 dal de cuius con la CP_6 CP_5
€ 334.000,00 valore - € 19.352,87 debito residuo ….. = € 314.647,13
(trattasi dell'immobile donato dal de cuius alla moglie in data 28.5.1991).
pagina 2 di 5 Con riguardo alle osservazioni formulate dalla CTP della convenuta in ordine al valore del CP_2 bene (pag. 16 CTU), ci si riporta integralmente alle risposte formulate dal consulente d'ufficio geom.
in quanto assolutamente condivisibili ed esenti da censure logiche o giuridiche. Per_1
E' appena il caso di rilevare che, ai fini della determinazione della porzione disponibile (su cui devono gravare in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano), e delle quote di riserva, va considerato il valore del bene in piena proprietà (così testualmente Cass. n. 9651/2013; conf. Cass. n. 26741/2017 e Cass. n.
4008/2023).
Quanto al piccolo negozio al pianterreno fabbricato in condominio sito nella prima periferia est di
Modena, al civ.n.222 di via S.Giovanni Bosco, distinto con il mappale 45 (sub. 3) del foglio 126, deve escludersi che la cessione intervenuta in favore della moglie del de cuius in data 17.4.2014 per il corrispettivo di €. 25.000 costituisca, come dedotto dalla parte attrice, negotio mixtum cum donatione: invero, dall'accertamento espletato dal CTU non è emersa una evidente sproporzione tra il valore dell'immobile al momento della cessione (€. 33.000) e il prezzo corrisposto e dichiarato nell'atto di compravendita (€. 25.000), né sono stati allegati ulteriori elementi che lascino propendere per l'esistenza di un animus donandi in capo al de cuius al momento della cessione.
Ne consegue che il valore totale dei beni immobili da conteggiare è pari ad € 317.647,13.
CP_7
- quota di ½ delle spese sostenute della sig.ra (convenuta) per la gestione, fino alla CP_2 morte del sig. della quota di multiproprietà in Parigi;
= € 733,30; Parte_2
- spese funerarie sostenute dalla convenuta, sig.ra = € 5.493,30; CP_2 importo totale delle passività = € 6.226,60.
Ne deriva che il valore totale della massa ereditaria del sig. determinata considerando le Parte_2 suindicate attività ridotte delle succitate passività, ammonta, con riferimento all'11.06.2016 (data di morte), ad € 317.829,9 (€ 6.409,37 + € 317.647,13 - € 6.226,60).
Il valore della quota di legittima spettante a ciascun legittimario (1/4) è dunque pari ad €. 79.457,47.
Occorre poi considerare che alla convenuta spetta sull'immobile donatole, ai sensi dell'art. CP_2
540, 2° comma, c.c., il diritto di abitazione;
invero, tale diritto, avendo natura di legato ex lege e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, spetta al coniuge a prescindere dalla sua rinuncia all'eredità, che non implica di per sé anche rinuncia ai diritti di abitazione e uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquisiti pagina 3 di 5 ipso iure al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione;
tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita,
a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350, n. 5 c.c..
Il valore di tale diritto è stato determinato dal CTU in €. 183.700.
Ciò posto, poiché la quota disponibile, pari ad €. 158.914,94 non è sufficiente a coprire il valore del diritto di abitazione statuito in favore del coniuge dall'art. 540 c.c., esso graverà, nella parte eccedente la disponibile (pari ad €. 24.785,06), sulla riserva dei legittimari (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2000, n.
4329), con la conseguenza che ciascuna delle quote ad essi spettante diverrà di valore pari ad €.
67.064,94.
A spetta, in quanto unica erede, l'unico bene relitto, che consiste nella quota di 1/2 di CP_4
multiproprietà riferita alla settimana 51 dell'appartamento n. 708 della struttura “Aparthotel Paris V”, sita in Parigi, in Rue d'Oradour sur Glane, 20. Trattasi di bene di valore evidentemente insufficiente a integrare la quota alla stessa riservata ex lege.
Per la reintegrazione delle quote di e sono da ridurre anzitutto le disposizioni Pt_1 CP_4
testamentarie (i.e., il legato in favore della moglie , e in seguito le donazioni CP_2
(donazione del 28.5.1991 con cui il de cuius ha donato alla moglie la nuda proprietà dell'immobile sito a Formigine, via Cavalieri 41).
Con riguardo all'immobile oggetto di donazione, è evidente che la riduzione non può avvenire comodamente tramite la separazione della parte occorrente per integrare le quote riservate, tenuto conto della conformazione del bene come descritto nella CTU (cfr. allegato F), bene sul quale, come detto, grava il diritto di abitazione del coniuge superstite.
Ne consegue che il bene, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 560 c.c., si deve lasciare per intero nell'eredità (e dunque assegnato in natura ai legittimari e , superando il relativo Pt_1 CP_4
valore quello della disponibile per un ammontare superiore al quarto del valore della stessa disponibile.
e tuttavia, non hanno chiarito in atti (né in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 CP_4
né nelle memorie ex art. 190 c.p.c.) se vogliono essere – entrambi o uno solo dei due - destinatari di tale assegnazione, con conseguente obbligo di pagare il dovuto conguaglio in denaro alla donataria, ovvero se intendono optare per la vendita all'incanto del bene (art. 720 c.c.).
La determinazione dei conguagli, inoltre, va effettuata tenendo conto del valore attuale del bene, che il
CTU non ha accertato (Cass. 739/1977). Tale accertamento risulta altresì necessario ai fini della eventuale vendita all'asta (qualora, come detto, nessuno opti per l'assegnazione in natura).
La causa va dunque rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, accerta e dichiara che il valore della quota di legittima spettante a e a è CP_4 Parte_1 pari ad €. 79.457,47 ciascuno;
assegna a la quota di 1/2 di multiproprietà riferita alla settimana 51 dell'appartamento n. CP_4
708 della struttura “Aparthotel Paris V”, sita in Parigi, in Rue d'Oradour sur Glane, 20; dispone in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Modena, camera di consiglio del 6/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALLARICO Parte_1 C.F._1
RAFFAELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TALLARICO
RAFFAELE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BORELLI CECILIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 16 41100 MODENApresso il difensore avv. BORELLI CECILIA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTI FRANCESCA CP_2 C.F._3 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA' 24 41049 SASSUOLOpresso il difensore avv. GATTI FRANCESCA
CONVENUTI
E IN QUALITA' DI ESERCENTE Controparte_1 Controparte_3 LA POTESTA' SU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_4 C.F._2
GAZZETTI LOREDANA e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 16
41100 MODENA presso il difensore avv. GAZZETTI LOREDANA
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7/10/2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 966/2023 il Tribunale ha accertato che è unica erede di CP_4
ha accolto la domanda di riduzione formulata da legittimario totalmente Parte_2 Parte_1
pretermesso e, infine, dichiarato che a e a spetta la quota di riserva pari a CP_4 Parte_1
1/4 dell'asse ereditario di Parte_2
La causa è stata dunque rimessa in istruttoria al fine di espletare CTU per la determinazione dell'ammontare delle singole quote spettanti ai legittimari.
Il CTU nominato, geom. ha anzitutto accertato il valore complessivo dell'asse Persona_1
ereditario, come identificato nella citata sentenza non definitiva del 7/6/2023, nonché quello dei singoli cespiti compresi nella riunione fittizia ex art. 556 c. c., con le specificazioni fornite dal Tribunale.
Di seguito si riportano i valori accertati dal CTU con riguardo alle attività e passività facenti parte dell'asse ereditario oggetto di causa:
ATTIVITA'
- Beni mobili:
- saldo attivo del c.c. n.1168194 intestato al “de cuius” presso la filiale di Controparte_5
Formigine; …… = € 5.946,78
- saldo attivo del deposito titoli n. 662531/0000 intestato al de cuius presso la filiale Controparte_5
di Formigine, nel quale erano custoditi n.100 titoli della Banca Popolare E.R.;
…………………….…………….. = € 462,59 valore totale dei beni mobili = € 6.409,37.
(oggetto di legato in favore della moglie . CP_2
- Beni immobili:
- quota di 1/2 di multiproprietà riferita alla settimana 51 dell'appartamento n. 708 della struttura
“Aparthotel Paris V”, sita in Parigi, in Rue d'Oradour sur Glane, 20;
………………………………………………….... = € 3.000,00
(relictum);
- villetta a schiera sita nel centro abitato di Formigine, al civ.n. 41 di via S.Cavalieri, distinta con il mappale 197 (subb. 4, 7 e 10) del foglio 40, dedotto il debito all'epoca residuo dipendente dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 4.02.1988 dal de cuius con la CP_6 CP_5
€ 334.000,00 valore - € 19.352,87 debito residuo ….. = € 314.647,13
(trattasi dell'immobile donato dal de cuius alla moglie in data 28.5.1991).
pagina 2 di 5 Con riguardo alle osservazioni formulate dalla CTP della convenuta in ordine al valore del CP_2 bene (pag. 16 CTU), ci si riporta integralmente alle risposte formulate dal consulente d'ufficio geom.
in quanto assolutamente condivisibili ed esenti da censure logiche o giuridiche. Per_1
E' appena il caso di rilevare che, ai fini della determinazione della porzione disponibile (su cui devono gravare in primo luogo i diritti, in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano), e delle quote di riserva, va considerato il valore del bene in piena proprietà (così testualmente Cass. n. 9651/2013; conf. Cass. n. 26741/2017 e Cass. n.
4008/2023).
Quanto al piccolo negozio al pianterreno fabbricato in condominio sito nella prima periferia est di
Modena, al civ.n.222 di via S.Giovanni Bosco, distinto con il mappale 45 (sub. 3) del foglio 126, deve escludersi che la cessione intervenuta in favore della moglie del de cuius in data 17.4.2014 per il corrispettivo di €. 25.000 costituisca, come dedotto dalla parte attrice, negotio mixtum cum donatione: invero, dall'accertamento espletato dal CTU non è emersa una evidente sproporzione tra il valore dell'immobile al momento della cessione (€. 33.000) e il prezzo corrisposto e dichiarato nell'atto di compravendita (€. 25.000), né sono stati allegati ulteriori elementi che lascino propendere per l'esistenza di un animus donandi in capo al de cuius al momento della cessione.
Ne consegue che il valore totale dei beni immobili da conteggiare è pari ad € 317.647,13.
CP_7
- quota di ½ delle spese sostenute della sig.ra (convenuta) per la gestione, fino alla CP_2 morte del sig. della quota di multiproprietà in Parigi;
= € 733,30; Parte_2
- spese funerarie sostenute dalla convenuta, sig.ra = € 5.493,30; CP_2 importo totale delle passività = € 6.226,60.
Ne deriva che il valore totale della massa ereditaria del sig. determinata considerando le Parte_2 suindicate attività ridotte delle succitate passività, ammonta, con riferimento all'11.06.2016 (data di morte), ad € 317.829,9 (€ 6.409,37 + € 317.647,13 - € 6.226,60).
Il valore della quota di legittima spettante a ciascun legittimario (1/4) è dunque pari ad €. 79.457,47.
Occorre poi considerare che alla convenuta spetta sull'immobile donatole, ai sensi dell'art. CP_2
540, 2° comma, c.c., il diritto di abitazione;
invero, tale diritto, avendo natura di legato ex lege e, pertanto, essendo diverso il carattere e la disciplina dell'attribuzione patrimoniale a titolo di eredità da quella a titolo di legato e dovendo quest'ultima essere tenuta distinta dalla prima, spetta al coniuge a prescindere dalla sua rinuncia all'eredità, che non implica di per sé anche rinuncia ai diritti di abitazione e uso, per la dismissione dei quali, invece, occorre compiere un atto autonomo indicativo della volontà dismissiva di quei diritti, i quali, formando oggetto di un legato, sono già stati acquisiti pagina 3 di 5 ipso iure al momento di apertura della successione, senza bisogno di accettazione;
tanto più ove si consideri che, per quanto concerne la rinuncia al diritto di abitazione di un immobile, essa va rivestita,
a pena di nullità, della forma solenne ex art. 1350, n. 5 c.c..
Il valore di tale diritto è stato determinato dal CTU in €. 183.700.
Ciò posto, poiché la quota disponibile, pari ad €. 158.914,94 non è sufficiente a coprire il valore del diritto di abitazione statuito in favore del coniuge dall'art. 540 c.c., esso graverà, nella parte eccedente la disponibile (pari ad €. 24.785,06), sulla riserva dei legittimari (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2000, n.
4329), con la conseguenza che ciascuna delle quote ad essi spettante diverrà di valore pari ad €.
67.064,94.
A spetta, in quanto unica erede, l'unico bene relitto, che consiste nella quota di 1/2 di CP_4
multiproprietà riferita alla settimana 51 dell'appartamento n. 708 della struttura “Aparthotel Paris V”, sita in Parigi, in Rue d'Oradour sur Glane, 20. Trattasi di bene di valore evidentemente insufficiente a integrare la quota alla stessa riservata ex lege.
Per la reintegrazione delle quote di e sono da ridurre anzitutto le disposizioni Pt_1 CP_4
testamentarie (i.e., il legato in favore della moglie , e in seguito le donazioni CP_2
(donazione del 28.5.1991 con cui il de cuius ha donato alla moglie la nuda proprietà dell'immobile sito a Formigine, via Cavalieri 41).
Con riguardo all'immobile oggetto di donazione, è evidente che la riduzione non può avvenire comodamente tramite la separazione della parte occorrente per integrare le quote riservate, tenuto conto della conformazione del bene come descritto nella CTU (cfr. allegato F), bene sul quale, come detto, grava il diritto di abitazione del coniuge superstite.
Ne consegue che il bene, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 560 c.c., si deve lasciare per intero nell'eredità (e dunque assegnato in natura ai legittimari e , superando il relativo Pt_1 CP_4
valore quello della disponibile per un ammontare superiore al quarto del valore della stessa disponibile.
e tuttavia, non hanno chiarito in atti (né in sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 CP_4
né nelle memorie ex art. 190 c.p.c.) se vogliono essere – entrambi o uno solo dei due - destinatari di tale assegnazione, con conseguente obbligo di pagare il dovuto conguaglio in denaro alla donataria, ovvero se intendono optare per la vendita all'incanto del bene (art. 720 c.c.).
La determinazione dei conguagli, inoltre, va effettuata tenendo conto del valore attuale del bene, che il
CTU non ha accertato (Cass. 739/1977). Tale accertamento risulta altresì necessario ai fini della eventuale vendita all'asta (qualora, come detto, nessuno opti per l'assegnazione in natura).
La causa va dunque rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, accerta e dichiara che il valore della quota di legittima spettante a e a è CP_4 Parte_1 pari ad €. 79.457,47 ciascuno;
assegna a la quota di 1/2 di multiproprietà riferita alla settimana 51 dell'appartamento n. CP_4
708 della struttura “Aparthotel Paris V”, sita in Parigi, in Rue d'Oradour sur Glane, 20; dispone in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Modena, camera di consiglio del 6/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5