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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 7/2023 R.G. e promossa da
( ), titolare dell'omonima DI ID , Parte_1 C.F._1 Parte_1 già (PIVA , rappresentato e difeso dall'avv. NUCCI Parte_2 P.IVA_1
ALESSANDRO giusta procura in atti;
contro
, ( ) sia personalmente che in qualità di unica Controparte_1 C.F._2 erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Hopps Persona_1 C.F._3
e dall'avv. Silvia Gussetti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 terzo chiamato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni : come da note telematiche
MOTIVI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - chiamava in giudizio gli Avv.ti e Parte_1 Persona_1 Controparte_1 spiegando di aver affidato loro il patrocinio del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.
43/2010 RG emesso in favore dell'Asur contro la società di cui, allora, il Parte_2 era socio. Il predetto procedimento si concludeva con sentenza che dichiarava tardiva e quindi Pt_1 inammissibile l'opposizione proposta in considerazione dell'errore nella scelta del rito applicabile alla predetta opposizione (rito del lavoro, laddove i convenuti avevano introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo con citazione). Pertanto, chiedeva il ristoro dei danni consistenti negli esborsi corrispondenti alle somme portate dal decreto ingiuntivo non dovute e che, qualora l'opposizione fosse stata correttamente incardinata, sarebbero di certo state riconosciute come indebite dal giudice, oltre il rimborso delle spese legali e di ctu sostenute.
Si costituiva in giudizio anche in qualità di unica erede di Controparte_1 Persona_1 nelle more deceduto, eccependo, in primo luogo, la carenza di titolarità del diritto azionato in capo alla DI ID , in considerazione dell'assenza di qualunque collegamento tra la Parte_1 predetta DI e la , cancellata dal registro delle imprese;
eccepiva che, in ogni Pt_2 Parte_2 caso, la pretesa avanzata, non essendo mai stata coltivata dalla società , non Parte_2 poteva in alcun modo trasferirsi ad altri soggetti a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel merito sottolineava come la questione prospettata ai procuratori fosse tutt'altro che pacifica con la conseguenza che non poteva rinvenirsi alcun profilo di responsabilità professionale in capo ai procuratori che, al momento dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo poi dichiarato inammissibile, avevano fondato la propria convinzione sulla base di precedenti pronunce passate in giudicato. In ogni caso, contestavano l'esistenza di un danno in assenza di prova, da un lato, dell'accoglimento dell'opposizione anche in caso di tempestiva opposizione e, dall'altro, degli effettivi esborsi, da parte della delle somme portate dal Parte_2 decreto ingiuntivo confermato con la sentenza di inammissibilità.
pagina 2 di 8 Chiedeva, infine, ai sensi dell'art.269 c.p.c. a chiamare in causa , la quale Controparte_2 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni, associando, nel merito della pretesa attorea, la propria difesa a quella della parte convenuta e chiedendo, in via subordinata, di pronunciare la condanna in manleva di la quale si costituiva aderendo, nel merito, Controparte_2 alle tesi della convenuta ed in ogni caso osservando che la sua responsabilità si limitava alla sola condanna che dovesse essere pronunciata nei confronti dell'avv. quale erede Controparte_1 dell'avv. con esclusione, pertanto, della condanna eventualmente emessa nei confronti Persona_1 dell'avv. in proprio;
così come era operativa la franchigia prevista in polizza. Controparte_1
A fronte dell'eccezione della parte convenuta e della parte terza chiamata, l'attore, in sede di I memoria
183 c. VI c.p.c. precisava la propria domanda specificando di agire non solo in qualità di "titolare dell'omonima DI ID , già ma anche in Parte_1 Parte_2 proprio.
Il primo giudice decideva secondo i rilievi e le argomentazioni che di seguito si descrivono:
1) È pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che all'impresa ID non possa essere riconosciuta alcuna soggettività diversa dall'imprenditore in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale.
2) A fronte della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale, non era stata fornita alcuna prova della prosecuzione della medesima attività di impresa tra la
[...]
e la DI ID , posto che la prima era cancellata dal Parte_2 Parte_1 registro delle imprese il 13 novembre 2015 e solo successivamente era stata costituita la DI ID, con evidente soluzione di continuità tra i due soggetti. Non v'era prova, infatti, di un trasferimento d'azienda e, dunque, della continuazione della medesima attività d'impresa già svolta dalla società in nome collettivo per mezzo della DI ID mediante l'utilizzazione del complesso dei beni sociali della prima.
3) La precisazione sub 2) si rendeva necessaria, a fronte della considerazione che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione, con la conseguenza che la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione fino alla estinzione della società che si verifica con la cancellazione della stessa dal registro delle imprese (menzionandosi in tal senso
Cass. n. 27189 del 2014; Cass., Sez. 2, Ordin. n. 24400 del 2018 Cass., Ordin. n. 24746 del
2018) Cass. Ordin. n. 32304), non rappresentando più un autonomo centro di imputazione pagina 3 di 8 giuridica, con la conseguenza che, dal momento in cui si verifica l'estinzione la società non può più ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio (Cass. Ordin. n. 24853 del 2018).
4) Infatti, con la riforma del diritto societario del 2003 una società, dal momento in cui si verifica l'estinzione, non può più agire o essere convenuta in giudizio (Cass. Ordin. n. 24853 del 2018), poiché a seguito della cancellazione dal registro delle imprese si determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, anche per le società di persone, quantunque la disposizione dell'art. 2495 cod. civ. non si rivolga direttamente a tali società (Cass., Sez. 2, Ordin. n. 23551 del 2018).
5) All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, dal lato passivo,
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate" fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
mentre dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.E tuttavia pacifico che da tale fenomeno di tipo successorio debbano essere esclusi i rapporti che abbiano ad oggetto "mere pretese", ancorché azionate o azionabili in giudizio, e altresì i crediti ancora incerti o illiquidi, dovendosi interpretare la volontaria cancellazione della società, in assenza di definizione delle predette posizioni pendenti, quale rinuncia. In tal senso SSUU del 2013 precisano che la scelta della società di cancellarsi dal registro, senza tener conto di una pendenza non ancora definita, rappresenta una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla stessa. La cancellazione risulta infatti incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all'eventuale ripartizione del ricavato tra i soci che, dunque, non possono qualificarsi in tale prospettiva come successori della società, nella titolarità di una mera pretesa alla quale la società ha rinunciato.
6) Sulla circostanza che la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di terzi sia una mera pretesa e non una posta attiva già presente nel patrimonio della società non potevano sorgere dubbi, poiché alla stessa, al momento della cancellazione, non corrispondeva un titolo, un diritto o un bene definito nel patrimonio della società (citandosi sul punto, Cass. 13622 del 2018 e Cass.
24400 del 2018).
pagina 4 di 8 La domanda, così rigettata, costituiva oggetto d'appello da parte del con motivo unico, se Pt_1 rapportato alle argomentazioni della sentenza impugnata, anche se contenente altre questioni (sulla prova del subentro e sulla fondatezza della pretesa a fronte della mala gestio) già dedotte in primo grado ed assorbite dalla decisione del primo giudice .
Il punto fondamentale, infatti – sufficientemente individuato e come tale idoneo ad essere esaminato, oltre la manifesta infondatezza eccepita dalla - appare bene individuato nel passaggio contenuto CP_1 nell'atto di appello:
“Sempre a tutto voler concedere ed anche volendo solo esaminare i documenti prodotti dal ante III memoria ex art Pt_1
183, VI comma cpc si evidenzia che la cessazione della società per mancata ricostituzione della Parte_2 pluralità dei soci, alla data del 30.06.2015 (scadenza del termine dei 6 mesi) appare acclarata e non oggetto di sindacato.
Per quanto invece concerne l'accertamento della continuazione dell'attività, senza soluzione di continuità o meno, in capo alla DI ID , la prova idonea a contrastare la Sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, Parte_1
RISULTA GIA' INTRODOTTA AGLI ATTI DI CAUSA quale allegato n. 23 della MEMORIA N. 2 EX ART. 183 VI COMMA
CPC in data 04.01.2023; come già innanzi annotato, infatti, già nella visura presso la CCIAA delle Marche per la DI ID , riversata agli atti di causa come allegato n. 23, è espressamente riportato: − quale data di Parte_1 inizio attività quella del 01.07.2015, in perfetta continuità con la società in nome collettivo cessata allo spirare del termine del 30.06.2015 a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci…”.
Né l'appellante né, a dire il vero, le altre parti si sono adeguatamente espresse sul titolo che dà luogo alla pretesa azionata.
Ciò invece, risulta, da un lato, dalla pura e semplice qualifica adottata in primo grado dall'appellante e, dall'altro canto, chiaramente, seppure implicitamente, dalle argomentazioni del primo giudice il quale, come sopra visto, in primo luogo affronta, con breve passaggio, la tematica relativa alla prosecuzione della medesima attività di impresa tra la e la DI ID Parte_2 Pt_1
[...]
Prosecuzione la quale viene spesa esplicitamente nell'atto di citazione del il quale agisce Pt_1
(non in qualità di socio della cessata società bensì) quale impresa esercitata da DI ID, la quale subentra ad impresa esercitata da snc estinta.
La tematica pertanto del quale socio , avente causa quale socio, Pt_1 Parte_2 ampiamente affrontata nella sentenza impugnata, appare un fuor d'opera.
pagina 5 di 8 Ci troviamo di fronte, in altri termini, di una domanda che, seppure formulata in maniera imprecisa, è inquadrabile giuridicamente – ed il giudice ne ha il relativo potere-dovere secondo il ben noto brocardo jura novit curia – nell'ambito dell'art. 2558 ssgg. c.c., e non in altre fattispecie giuridiche.
Senonchè, manca del tutto la prova di una cessione relativa, anzi l'attore in primo grado, e l'appellante poi, non ne fa alcuna menzione.
Ad essere precisi, l'atto di citazione non fa letteralmente menzione della parla “cessione”, mentre l'atto d'appello menzione 2 volte una cessione, ma trattasi della “cessione di quota” in forza del quale Pt_1
diveniva unico socio della “TOSI ANNUNZIATA & C. – S.N.C.” che nell'occasione mutava
[...] la ragione sociale in “LUPINI MI & C. S.N.C.” (come da doc. art. 5 della scrittura privata di cessione di quote).
Ma è evidente che, parlando di cessione di quote, si versa sempre nell'ambito della vecchia società (a dire il vero di una società nuova sotto l'aspetto della denominazione sociale) estinta, ed è irrilevante parlarne, per le ragioni già sopra espresse.
Ora, se, come detto, ci si deve occupare piuttosto dei crediti nascenti da cessione d'azienda – art. 2559
c.c. – ed ammesso che il credito di cui si discute, per la sua natura, possa rientrarvi, non risulta comunque alcuna cessione, men che meno con le formalità previste dalla norma.
Ne discende il rigetto dell'appello.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appellante è soccombente non solo nei confronti della ma anche nei confronti dell'impresa di CP_1 assicurazione, a prescindere dalle domande formulate.
Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interesse comune di cui all'art. 97
c.p.c. ricorre allorché si abbia una convergenza ed unitarietà di interesse al provvedimento del giudice, la quale si riveli in un'identità di atteggiamento difensivo diretto a contrastare la pretesa avversaria
(Cass. S.U., n. 1536/1987; Cass. n. 4155/1989, Cass. n. 9876/2018). La comunanza di interessi può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 6739/1988; Cass. n.
1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass. n. 6761/2005).
pagina 6 di 8 Circa lo scaglione di valore a cui commisurarle, il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è quello normale.
In tal modo si fronteggia il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez.
Un., n. 19014/2007).
Nondimeno , la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata
(completamente) respinta, per la semplice ragione secondo cui, laddove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum, in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero (Cass. n. 28417/2018;
Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
Laddove l'attore integri e completi una richiesta, specificata nel quantum, con un'ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, per determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa (o ritenuta di giustizia),come è accaduto nella presente fattispecie, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale;
pertanto, la richiamata formula «somma maggiore
o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che non potrà, di per sé, essere considerata formula di stile23 (Cass. n. 1511/2014; Cass. n. 15299/2005) che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, dovrà essere attentamente considerata ai fini della valutazione del valore della causa tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ( Cass. n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n.
12724/2016; Cass. n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010; Cass. n. 15698/2006; Cass. n. 2641/2006; Cass.
n. 1313/2006; Cass. n. 4727/1984; Cass. n. 5549/1981).
In tal caso, si ritiene che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Appare pertanto corretto riferirsi ad un valore indeterminabile con complessità media .
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello
2) Condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_3
, delle spese processuali del grado, spese che si liquidano, per ciascuna di esse :
[...]
Fase di studio della controversia: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 1.665,00; Fase di trattazione: € 3.686,00; Fase decisionale: € 4.287,00 . Su tutto rimb. Forf. 15 %, iva e cpa.
Così deciso in Ancona c.c. 8.7.25
Il cons. est
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 7/2023 R.G. e promossa da
( ), titolare dell'omonima DI ID , Parte_1 C.F._1 Parte_1 già (PIVA , rappresentato e difeso dall'avv. NUCCI Parte_2 P.IVA_1
ALESSANDRO giusta procura in atti;
contro
, ( ) sia personalmente che in qualità di unica Controparte_1 C.F._2 erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Hopps Persona_1 C.F._3
e dall'avv. Silvia Gussetti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO giusta procura in atti;
pagina 1 di 8 terzo chiamato
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni : come da note telematiche
MOTIVI IN FATTO ED IN
DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 - chiamava in giudizio gli Avv.ti e Parte_1 Persona_1 Controparte_1 spiegando di aver affidato loro il patrocinio del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.
43/2010 RG emesso in favore dell'Asur contro la società di cui, allora, il Parte_2 era socio. Il predetto procedimento si concludeva con sentenza che dichiarava tardiva e quindi Pt_1 inammissibile l'opposizione proposta in considerazione dell'errore nella scelta del rito applicabile alla predetta opposizione (rito del lavoro, laddove i convenuti avevano introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo con citazione). Pertanto, chiedeva il ristoro dei danni consistenti negli esborsi corrispondenti alle somme portate dal decreto ingiuntivo non dovute e che, qualora l'opposizione fosse stata correttamente incardinata, sarebbero di certo state riconosciute come indebite dal giudice, oltre il rimborso delle spese legali e di ctu sostenute.
Si costituiva in giudizio anche in qualità di unica erede di Controparte_1 Persona_1 nelle more deceduto, eccependo, in primo luogo, la carenza di titolarità del diritto azionato in capo alla DI ID , in considerazione dell'assenza di qualunque collegamento tra la Parte_1 predetta DI e la , cancellata dal registro delle imprese;
eccepiva che, in ogni Pt_2 Parte_2 caso, la pretesa avanzata, non essendo mai stata coltivata dalla società , non Parte_2 poteva in alcun modo trasferirsi ad altri soggetti a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel merito sottolineava come la questione prospettata ai procuratori fosse tutt'altro che pacifica con la conseguenza che non poteva rinvenirsi alcun profilo di responsabilità professionale in capo ai procuratori che, al momento dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo poi dichiarato inammissibile, avevano fondato la propria convinzione sulla base di precedenti pronunce passate in giudicato. In ogni caso, contestavano l'esistenza di un danno in assenza di prova, da un lato, dell'accoglimento dell'opposizione anche in caso di tempestiva opposizione e, dall'altro, degli effettivi esborsi, da parte della delle somme portate dal Parte_2 decreto ingiuntivo confermato con la sentenza di inammissibilità.
pagina 2 di 8 Chiedeva, infine, ai sensi dell'art.269 c.p.c. a chiamare in causa , la quale Controparte_2 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni, associando, nel merito della pretesa attorea, la propria difesa a quella della parte convenuta e chiedendo, in via subordinata, di pronunciare la condanna in manleva di la quale si costituiva aderendo, nel merito, Controparte_2 alle tesi della convenuta ed in ogni caso osservando che la sua responsabilità si limitava alla sola condanna che dovesse essere pronunciata nei confronti dell'avv. quale erede Controparte_1 dell'avv. con esclusione, pertanto, della condanna eventualmente emessa nei confronti Persona_1 dell'avv. in proprio;
così come era operativa la franchigia prevista in polizza. Controparte_1
A fronte dell'eccezione della parte convenuta e della parte terza chiamata, l'attore, in sede di I memoria
183 c. VI c.p.c. precisava la propria domanda specificando di agire non solo in qualità di "titolare dell'omonima DI ID , già ma anche in Parte_1 Parte_2 proprio.
Il primo giudice decideva secondo i rilievi e le argomentazioni che di seguito si descrivono:
1) È pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che all'impresa ID non possa essere riconosciuta alcuna soggettività diversa dall'imprenditore in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale.
2) A fronte della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale, non era stata fornita alcuna prova della prosecuzione della medesima attività di impresa tra la
[...]
e la DI ID , posto che la prima era cancellata dal Parte_2 Parte_1 registro delle imprese il 13 novembre 2015 e solo successivamente era stata costituita la DI ID, con evidente soluzione di continuità tra i due soggetti. Non v'era prova, infatti, di un trasferimento d'azienda e, dunque, della continuazione della medesima attività d'impresa già svolta dalla società in nome collettivo per mezzo della DI ID mediante l'utilizzazione del complesso dei beni sociali della prima.
3) La precisazione sub 2) si rendeva necessaria, a fronte della considerazione che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione, con la conseguenza che la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione fino alla estinzione della società che si verifica con la cancellazione della stessa dal registro delle imprese (menzionandosi in tal senso
Cass. n. 27189 del 2014; Cass., Sez. 2, Ordin. n. 24400 del 2018 Cass., Ordin. n. 24746 del
2018) Cass. Ordin. n. 32304), non rappresentando più un autonomo centro di imputazione pagina 3 di 8 giuridica, con la conseguenza che, dal momento in cui si verifica l'estinzione la società non può più ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio (Cass. Ordin. n. 24853 del 2018).
4) Infatti, con la riforma del diritto societario del 2003 una società, dal momento in cui si verifica l'estinzione, non può più agire o essere convenuta in giudizio (Cass. Ordin. n. 24853 del 2018), poiché a seguito della cancellazione dal registro delle imprese si determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, anche per le società di persone, quantunque la disposizione dell'art. 2495 cod. civ. non si rivolga direttamente a tali società (Cass., Sez. 2, Ordin. n. 23551 del 2018).
5) All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, dal lato passivo,
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate" fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
mentre dal lato attivo i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.E tuttavia pacifico che da tale fenomeno di tipo successorio debbano essere esclusi i rapporti che abbiano ad oggetto "mere pretese", ancorché azionate o azionabili in giudizio, e altresì i crediti ancora incerti o illiquidi, dovendosi interpretare la volontaria cancellazione della società, in assenza di definizione delle predette posizioni pendenti, quale rinuncia. In tal senso SSUU del 2013 precisano che la scelta della società di cancellarsi dal registro, senza tener conto di una pendenza non ancora definita, rappresenta una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla stessa. La cancellazione risulta infatti incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all'eventuale ripartizione del ricavato tra i soci che, dunque, non possono qualificarsi in tale prospettiva come successori della società, nella titolarità di una mera pretesa alla quale la società ha rinunciato.
6) Sulla circostanza che la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di terzi sia una mera pretesa e non una posta attiva già presente nel patrimonio della società non potevano sorgere dubbi, poiché alla stessa, al momento della cancellazione, non corrispondeva un titolo, un diritto o un bene definito nel patrimonio della società (citandosi sul punto, Cass. 13622 del 2018 e Cass.
24400 del 2018).
pagina 4 di 8 La domanda, così rigettata, costituiva oggetto d'appello da parte del con motivo unico, se Pt_1 rapportato alle argomentazioni della sentenza impugnata, anche se contenente altre questioni (sulla prova del subentro e sulla fondatezza della pretesa a fronte della mala gestio) già dedotte in primo grado ed assorbite dalla decisione del primo giudice .
Il punto fondamentale, infatti – sufficientemente individuato e come tale idoneo ad essere esaminato, oltre la manifesta infondatezza eccepita dalla - appare bene individuato nel passaggio contenuto CP_1 nell'atto di appello:
“Sempre a tutto voler concedere ed anche volendo solo esaminare i documenti prodotti dal ante III memoria ex art Pt_1
183, VI comma cpc si evidenzia che la cessazione della società per mancata ricostituzione della Parte_2 pluralità dei soci, alla data del 30.06.2015 (scadenza del termine dei 6 mesi) appare acclarata e non oggetto di sindacato.
Per quanto invece concerne l'accertamento della continuazione dell'attività, senza soluzione di continuità o meno, in capo alla DI ID , la prova idonea a contrastare la Sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, Parte_1
RISULTA GIA' INTRODOTTA AGLI ATTI DI CAUSA quale allegato n. 23 della MEMORIA N. 2 EX ART. 183 VI COMMA
CPC in data 04.01.2023; come già innanzi annotato, infatti, già nella visura presso la CCIAA delle Marche per la DI ID , riversata agli atti di causa come allegato n. 23, è espressamente riportato: − quale data di Parte_1 inizio attività quella del 01.07.2015, in perfetta continuità con la società in nome collettivo cessata allo spirare del termine del 30.06.2015 a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci…”.
Né l'appellante né, a dire il vero, le altre parti si sono adeguatamente espresse sul titolo che dà luogo alla pretesa azionata.
Ciò invece, risulta, da un lato, dalla pura e semplice qualifica adottata in primo grado dall'appellante e, dall'altro canto, chiaramente, seppure implicitamente, dalle argomentazioni del primo giudice il quale, come sopra visto, in primo luogo affronta, con breve passaggio, la tematica relativa alla prosecuzione della medesima attività di impresa tra la e la DI ID Parte_2 Pt_1
[...]
Prosecuzione la quale viene spesa esplicitamente nell'atto di citazione del il quale agisce Pt_1
(non in qualità di socio della cessata società bensì) quale impresa esercitata da DI ID, la quale subentra ad impresa esercitata da snc estinta.
La tematica pertanto del quale socio , avente causa quale socio, Pt_1 Parte_2 ampiamente affrontata nella sentenza impugnata, appare un fuor d'opera.
pagina 5 di 8 Ci troviamo di fronte, in altri termini, di una domanda che, seppure formulata in maniera imprecisa, è inquadrabile giuridicamente – ed il giudice ne ha il relativo potere-dovere secondo il ben noto brocardo jura novit curia – nell'ambito dell'art. 2558 ssgg. c.c., e non in altre fattispecie giuridiche.
Senonchè, manca del tutto la prova di una cessione relativa, anzi l'attore in primo grado, e l'appellante poi, non ne fa alcuna menzione.
Ad essere precisi, l'atto di citazione non fa letteralmente menzione della parla “cessione”, mentre l'atto d'appello menzione 2 volte una cessione, ma trattasi della “cessione di quota” in forza del quale Pt_1
diveniva unico socio della “TOSI ANNUNZIATA & C. – S.N.C.” che nell'occasione mutava
[...] la ragione sociale in “LUPINI MI & C. S.N.C.” (come da doc. art. 5 della scrittura privata di cessione di quote).
Ma è evidente che, parlando di cessione di quote, si versa sempre nell'ambito della vecchia società (a dire il vero di una società nuova sotto l'aspetto della denominazione sociale) estinta, ed è irrilevante parlarne, per le ragioni già sopra espresse.
Ora, se, come detto, ci si deve occupare piuttosto dei crediti nascenti da cessione d'azienda – art. 2559
c.c. – ed ammesso che il credito di cui si discute, per la sua natura, possa rientrarvi, non risulta comunque alcuna cessione, men che meno con le formalità previste dalla norma.
Ne discende il rigetto dell'appello.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appellante è soccombente non solo nei confronti della ma anche nei confronti dell'impresa di CP_1 assicurazione, a prescindere dalle domande formulate.
Sul punto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interesse comune di cui all'art. 97
c.p.c. ricorre allorché si abbia una convergenza ed unitarietà di interesse al provvedimento del giudice, la quale si riveli in un'identità di atteggiamento difensivo diretto a contrastare la pretesa avversaria
(Cass. S.U., n. 1536/1987; Cass. n. 4155/1989, Cass. n. 9876/2018). La comunanza di interessi può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. n. 6739/1988; Cass. n.
1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass. n. 6761/2005).
pagina 6 di 8 Circa lo scaglione di valore a cui commisurarle, il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è quello normale.
In tal modo si fronteggia il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass., Sez.
Un., n. 19014/2007).
Nondimeno , la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata
(completamente) respinta, per la semplice ragione secondo cui, laddove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum, in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero (Cass. n. 28417/2018;
Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
Laddove l'attore integri e completi una richiesta, specificata nel quantum, con un'ulteriore sollecitazione rivolta al giudice, per determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa (o ritenuta di giustizia),come è accaduto nella presente fattispecie, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale;
pertanto, la richiamata formula «somma maggiore
o minore ritenuta dovuta» (o altra equivalente), che non potrà, di per sé, essere considerata formula di stile23 (Cass. n. 1511/2014; Cass. n. 15299/2005) che accompagni le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, dovrà essere attentamente considerata ai fini della valutazione del valore della causa tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza (in precipua considerazione della natura della controversia) sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ( Cass. n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n.
12724/2016; Cass. n. 6053/2013; Cass. n. 6350/2010; Cass. n. 15698/2006; Cass. n. 2641/2006; Cass.
n. 1313/2006; Cass. n. 4727/1984; Cass. n. 5549/1981).
In tal caso, si ritiene che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile (Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Appare pertanto corretto riferirsi ad un valore indeterminabile con complessità media .
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello
2) Condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_3
, delle spese processuali del grado, spese che si liquidano, per ciascuna di esse :
[...]
Fase di studio della controversia: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 1.665,00; Fase di trattazione: € 3.686,00; Fase decisionale: € 4.287,00 . Su tutto rimb. Forf. 15 %, iva e cpa.
Così deciso in Ancona c.c. 8.7.25
Il cons. est
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
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