Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2009, n. 480
CASS
Sentenza 13 gennaio 2009

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Con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, deve essere negata la legittimazione (attiva) del comproprietario del bene locato "pro parte dimidia", ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non superabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale, a norma dell'art. 1105 cod. civ.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzione che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'ordinaria amministrazione della cosa comune.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2009, n. 480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 480
Data del deposito : 13 gennaio 2009

Testo completo