Art. 7.
Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge e' compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia, riconosciuta la necessita' nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.
Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale e' stabilito nella misura del 5 per cento.
Quando l'ospedale debba sorgere a cura di piu' enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed e' stabilita la sede dell'opera col criterio della piu' conveniente ubicazione e della piu' facile accessibilita'.
Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge e' compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia, riconosciuta la necessita' nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.
Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale e' stabilito nella misura del 5 per cento.
Quando l'ospedale debba sorgere a cura di piu' enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed e' stabilita la sede dell'opera col criterio della piu' conveniente ubicazione e della piu' facile accessibilita'.