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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2010/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010/2024 R.G., promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1979, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cultrera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.9.1978, ivi residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
All'udienza del 3.6.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti ed il giudice relatore la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 4.6.2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il giorno 9.8.2016, che dall'unione non nascevano Controparte_1
figli e di essersi separata con verbale del 29.11.2022, omologato con decreto del 49/2023 emesso da questo Tribunale in data 30.1.2023 (v. allegati in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni concordate in sede separativa, nel senso di non prevedere alcuna statuizione di natura patrimoniale, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
All'udienza del 3.6.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a CU il 9.8.2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CU (Anno 2016 - N. 99 - parte I).
4. In ragione della mancata opposizione di parte resistente, della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di CU, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2010/2024
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa a CU il
9.8.2016, iscritto nei registri dello stato civile del comune di CU (Anno 2016 - N. 99 -
pagina 2 di 3 parte I - serie /); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di CU di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in CU, il 5.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2010/2024 R.G., promossa da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1979, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cultrera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.9.1978, ivi residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
All'udienza del 3.6.2025 parte ricorrente discuteva la causa come da verbale in atti ed il giudice relatore la rimetteva dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 4.6.2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il giorno 9.8.2016, che dall'unione non nascevano Controparte_1
figli e di essersi separata con verbale del 29.11.2022, omologato con decreto del 49/2023 emesso da questo Tribunale in data 30.1.2023 (v. allegati in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni concordate in sede separativa, nel senso di non prevedere alcuna statuizione di natura patrimoniale, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
All'udienza del 3.6.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a CU il 9.8.2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CU (Anno 2016 - N. 99 - parte I).
4. In ragione della mancata opposizione di parte resistente, della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di CU, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2010/2024
R.G.: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in causa a CU il
9.8.2016, iscritto nei registri dello stato civile del comune di CU (Anno 2016 - N. 99 -
pagina 2 di 3 parte I - serie /); ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di CU di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in CU, il 5.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3