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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3038/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Arenaccia n. 67, presso lo studio legale dell'avv. Sergio
D'Andrea, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “2) Controparte_1 dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale, ex lege 335/95 sin dall'epoca della domanda inoltrata il 29.03.2023; 3) condannare l' al pagamento in favore dell'istante, dei ratei di assegno sociale sin CP_2 dall'epoca della domanda in poi, per la causale di cui in narrativa, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con CP_2 attribuzione ad esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver presentato domanda per la corresponsione dell'assegno sociale in data 29/03/23 e che l' in data 07/04/23 ha rigettato la domanda per mancanza dello stato di bisogno del CP_2 ricorrente alla luce dell'insussistenza del requisito reddituale;
b) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
L'art. 3 comma 6 della legge 335/95 stabilisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Tale disposizione, quindi, istituisce una prestazione di carattere assistenziale, la cui finalità deve essere quindi intesa come adempimento del dettato dell'art. 38 Cost. secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Sulla base di tale considerazione, quindi, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la disposizione istitutiva dell'assegno sociale implicitamente richieda lo stato di bisogno del beneficiario, stato di bisogno che poi viene presunto sulla base del possesso dei redditi al di sotto della soglia individuata dalla legge.
Particolarmente significativo, poi, è il riferimento operato dal legislatore ai redditi di qualsiasi tipo in possesso della parte richiedente la prestazione assistenziale, con esclusioni specificamente individuate dallo stesso legislatore: la finalità bene evidente, ancora una volta, è quella di verificare che il richiedente sia effettivamente un soggetto che si trovi in quella condizione di assenza dei mezzi necessari per vivere descritta dall'art. 38 della Costituzione.
È quindi chiaro che l'intento del legislatore è quello di operare un controllo stringente delle condizioni effettive del richiedente.
Rispetto a tale accertamento, tuttavia, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questo giudice che “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del
1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, n.6570).
A ciò si aggiunga che è altresì pacifico che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14513), con una specificazione significativa del principio di diritto già richiamato in precedenza: secondo l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, infatti, ad assumere rilievo è esclusivamente la situazione oggettiva del mancato superamento dei redditi individuati dal legislatore, senza che si debba indagare la possibilità per il richiedente di ottenere redditi in altro modo, come nel caso del soggetto che abbia rinunciato alla richiesta dell'assegno di mantenimento.
Rispetto alle considerazioni svolte, dunque, parte ricorrente nel presente giudizio ha dimostrato la sussistenza dello stato di bisogno, allegando certificazione dei propri redditi e del proprio coniuge, sig. . Controparte_3
Deve osservarsi, infatti, che non appaiono fondate le deduzioni di parte resistente non potendosi ritenere rilevante la donazione degli immobili avvenuta nel 2017.
I principi riportati in precedenza, secondo cui è necessario fare riferimento al reddito effettivo, determinano la necessità di guardare al requisito reddituale effettivo, con la conseguenza che non può farsi riferimento nemmeno al corrispettivo ricevuto per l'eventuale alienazione di beni qualora riferita ad anni antecedenti a quelli per cui è richiesto il pagamento della prestazione, ove i redditi al momento della presentazione della domanda amministrativa risultino compatibili con quelli previsti dalla legge: ne deriva che anche in caso di donazione non è possibile ritenere che tale atto faccia venir meno lo stato di bisogno.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con condanna di parte resistente al pagamento dei ratei di prestazione dal momento di presentazione della domanda, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale dal momento di presentazione della domanda amministrativa;
- Condanna l' al pagamento dei ratei di assegno sociale maturati dalla ricorrente dal CP_2
momento di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3038/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Arenaccia n. 67, presso lo studio legale dell'avv. Sergio
D'Andrea, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “2) Controparte_1 dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegno sociale, ex lege 335/95 sin dall'epoca della domanda inoltrata il 29.03.2023; 3) condannare l' al pagamento in favore dell'istante, dei ratei di assegno sociale sin CP_2 dall'epoca della domanda in poi, per la causale di cui in narrativa, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con CP_2 attribuzione ad esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver presentato domanda per la corresponsione dell'assegno sociale in data 29/03/23 e che l' in data 07/04/23 ha rigettato la domanda per mancanza dello stato di bisogno del CP_2 ricorrente alla luce dell'insussistenza del requisito reddituale;
b) Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
L'art. 3 comma 6 della legge 335/95 stabilisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Tale disposizione, quindi, istituisce una prestazione di carattere assistenziale, la cui finalità deve essere quindi intesa come adempimento del dettato dell'art. 38 Cost. secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Sulla base di tale considerazione, quindi, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la disposizione istitutiva dell'assegno sociale implicitamente richieda lo stato di bisogno del beneficiario, stato di bisogno che poi viene presunto sulla base del possesso dei redditi al di sotto della soglia individuata dalla legge.
Particolarmente significativo, poi, è il riferimento operato dal legislatore ai redditi di qualsiasi tipo in possesso della parte richiedente la prestazione assistenziale, con esclusioni specificamente individuate dallo stesso legislatore: la finalità bene evidente, ancora una volta, è quella di verificare che il richiedente sia effettivamente un soggetto che si trovi in quella condizione di assenza dei mezzi necessari per vivere descritta dall'art. 38 della Costituzione.
È quindi chiaro che l'intento del legislatore è quello di operare un controllo stringente delle condizioni effettive del richiedente.
Rispetto a tale accertamento, tuttavia, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso da questo giudice che “in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del
1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/03/2010, n.6570).
A ciò si aggiunga che è altresì pacifico che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14513), con una specificazione significativa del principio di diritto già richiamato in precedenza: secondo l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, infatti, ad assumere rilievo è esclusivamente la situazione oggettiva del mancato superamento dei redditi individuati dal legislatore, senza che si debba indagare la possibilità per il richiedente di ottenere redditi in altro modo, come nel caso del soggetto che abbia rinunciato alla richiesta dell'assegno di mantenimento.
Rispetto alle considerazioni svolte, dunque, parte ricorrente nel presente giudizio ha dimostrato la sussistenza dello stato di bisogno, allegando certificazione dei propri redditi e del proprio coniuge, sig. . Controparte_3
Deve osservarsi, infatti, che non appaiono fondate le deduzioni di parte resistente non potendosi ritenere rilevante la donazione degli immobili avvenuta nel 2017.
I principi riportati in precedenza, secondo cui è necessario fare riferimento al reddito effettivo, determinano la necessità di guardare al requisito reddituale effettivo, con la conseguenza che non può farsi riferimento nemmeno al corrispettivo ricevuto per l'eventuale alienazione di beni qualora riferita ad anni antecedenti a quelli per cui è richiesto il pagamento della prestazione, ove i redditi al momento della presentazione della domanda amministrativa risultino compatibili con quelli previsti dalla legge: ne deriva che anche in caso di donazione non è possibile ritenere che tale atto faccia venir meno lo stato di bisogno.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con condanna di parte resistente al pagamento dei ratei di prestazione dal momento di presentazione della domanda, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale dal momento di presentazione della domanda amministrativa;
- Condanna l' al pagamento dei ratei di assegno sociale maturati dalla ricorrente dal CP_2
momento di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo