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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16853/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16853/2020 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Marina Spagnuolo Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
( con il patrocinio dell'avv. Andrea Fenoglio e dell'avv. Prof. CP_1 C.F._2
Mia Callegari
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 21.12.2023
Per parte convenuta
Come da verbale del 21.12.2023
Per il Pubblico Ministero
pagina 1 di 10 Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio a Cuba in data Parte_1 CP_1
22/03/2005.
Dal matrimonio è nata in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 02.10.2020 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il Presidente disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 01.03.2021,
assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti affidando in via temporanea la figlia al padre e ponendo a carico della madre un contributo al mantenimento per euro 200 mensili, disponeva CTU
psicologica al fine di esaminare le possibili modalità di affidamento e le possibili soluzioni riguardo ai tempi con ciascun genitore;
disponeva infine il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
In data 10.03.2022 veniva depositata la relazione peritale.
A seguito di disamina, alla luce delle conclusioni della CTU con ordinanza del 05.05.2022 veniva disposta la modifica delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale. In particolare, veniva disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre ed incontri madre-
figlia come stimato dai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia. Si prevedeva altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e per la minore di NPI/Psicologia.
All'udienza del 08.06.2023 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo parziale: “affido
condiviso della minore, con collocamento presso il padre e visite con la madre a week end alterni dal
venerdì sera alla lunedì mattina oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento
(indicativamente il mercoledì); nella settimana in cui non trascorre il week end con la mamma, due
pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina); la prima
settimana di agosto 2023 con la madre.”
pagina 2 di 10 In punto mantenimento, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 1/03/2021, con ordinanza del
12/07/2023 il giudice disponeva a carico della madre un contributo per euro 150 mensili.
All'udienza del 21/12/2023, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori domande, entrambe le parti avevano formulato dei capi di prova con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc. Le istanze di prova ivi formulate, seppur non reiterate nel corso del giudizio, sono state riproposte in sede di conclusioni definitive.
Il collegio ritiene di non poter ammettere i capi di prova formulati dalle parti per le seguenti ragioni:
- capi di prova di parte ricorrente: generici i capi da 1 a 4, 21, 22, 24, 30, documentale il capo 20,
irrilevanti i restanti capi;
- capi di prova di parte convenuta: documentali i capi da 1 a 3, 5, da 80 a 91, 94, 101, 102, 104 e 106,
valutativo il capo 7, generici e valutativi i capi 19 e 24, valutativi i capi 22, 23, 26, 64 e 69, generici i capi 25, 92, 93, 95 e 96, irrilevanti i restanti capi.
Gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente appaiono superflui ai fini della decisione, mentre le indagini tributarie risultano esplorative.
Sulla domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
Parte ricorrente ha allegato come la separazione sia causalmente riconducibile all'atteggiamento vessatorio ed impositivo del marito nel corso degli anni, sfociato, da ultimo, in episodi di violenza fisica e verbale. Il SI , si legge nel ricorso introduttivo, “venendo meno ai più elementari CP_1
doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia ha determinato in via esclusiva la rottura del vincolo coniugale”.
pagina 3 di 10 Orbene detti comportamenti del convenuto non risultano in alcun modo provati.
Dal canto suo il sig. chiede che la separazione venga addebitata alla moglie che, con le reiterate CP_1
condotte maltrattanti perpetrate ai danni del marito e della figlia ha violato i doveri nascenti dal matrimonio. Si legge nella comparsa di costituzione in giudizio che “la separazione andrà
innegabilmente addebitata alla ricorrente, unica responsabile del fallimento matrimoniale. I suoi
comportamenti aggressivi, sprezzanti ed autoritari assunti ingiustificatamente nei confronti del marito
e di hanno infatti sortito un duplice ordine di effetti: da un lato, l'instaurarsi in casa di fazioni Per_1
contrapposte, l'una italiana, composta dal SI e dalla figlia e l'altra cubana, entro la CP_1 Per_1
quale si sono trincerate la SIa sua madre e la figlia maggiore;
dall'altro, Pt_1 Per_2
consequenzialmente, il sorgere di un clima domestico di esasperazione e intolleranza reciproca, con
relazioni interpersonali caratterizzate da un elevato tasso di litigiosità e perenne conflitto”.
Ritiene il collegio che dette condotte non risultino provate, così come anche il nesso di causa tra le stesse e la fine del matrimonio risulta sfornito di idonea prova.
È lo stesso convenuto, infatti, ad aver allegato come già nel 2018 i rapporti tra i coniugi avevano cominciato a deteriorarsi, per poi peggiorare ancora nel 2019. Lui stesso scrive, nella comparsa di costituzione che “Nel corso del 2018, per cercare di “salvare” il matrimonio, il SI CP_1
acconsentiva al trasferimento in Italia da Cuba della mamma della SIa Pt_1 Persona_3
, che veniva accolta nella casa coniugale”.
[...]
È chiaro, dunque, come il rapporto conflittuale tra i coniugi si sia col tempo deteriorato e come la frattura del rapporto coniugale sia da collocare in epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio;
le condotte asseritamente poste in essere dalla ricorrente non risultano aver spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse.
Alla luce di ciò, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate.
Sull'affidamento, la collocazione della minore e le visite con il genitore non collocatario.
Il Tribunale, non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne,
ritiene di confermare l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, come già disposto con ordinanza del 5.5.2022. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole pagina 4 di 10 minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Dalla CTU effettuata in corso di causa, è emerso come entrambi i genitori presentino capacità
genitoriali.
La SIa si legge alle pagg. 140 ss. dell'elaborato peritale, “non presenta capacità Pt_1
genitoriali globalmente carenti, e soprattutto un profilo di funzionamento genitoriale sadico,
affettivamente inautentico e duramente normativo/ punitivo quale emergerebbe da alcuni racconti raccolti, ma piuttosto una genitorialità segnata da aree di fatica, fragilità e tendenze all'irrigidimento.
Questo si traduce – principalmente - nella difficoltà a sintonizzarsi e ad identificarsi con e nel Per_1
riconoscimento limitato di alcuni suoi bisogni affettivi e di sostegno, soprattutto di natura regressiva”, mentre il sig. “non presenta capacità genitoriali globalmente carenti, ma piuttosto un così CP_1
pervasivo invischiamento nel conflitto con la ex-moglie, da fargli perdere un vertice bigenitoriale nel
guardare alla figlia, ai suoi bisogni affettivi e alla sua attuale sofferenza psicologica. Egli pare quindi,
benché abbia per la figlia un investimento affettivo intenso, al momento portatore di una genitorialità
carenziata in alcune aree. Questo si traduce – principalmente - nella difficoltà a sintonizzarsi e ad
identificarsi con riuscendo a fornire interpretazioni del suo dolore univocamente focalizzate Per_1
sull'immagine negativa che ha della SIa Questo comporta, anche da parte sua, un Pt_1
riconoscimento limitato di alcuni suoi bisogni affettivi e di sostegno, e la proposta di un legame
adesivo ed escludente la figura materna, come unica possibilità di protezione per la figlia”.
La stessa CTU ha concluso ritenendo “maggiormente opportuno, a beneficio di un affidamento Per_1
condiviso, che possa responsabilizzare i genitori sulla condivisione del significato di una co-
genitorialità nel prendere le decisioni e nell'occuparsi di anziché introdurre ulteriori elementi di Per_1
possibile interpretazione scissionale” (pag. 158).
Quanto alla collocazione, ritiene il collegio che nel corso del giudizio e dall'ascolto della minore non siano emersi elementi che inducano a mutare quella che è la situazione esistente ormai dalla fine del
2020. Dalle relazioni acquisite in corso di causa è emerso come la figlia si sia con il tempo gradualmente riavvicinata alla madre, ma come la stessa si trovi maggiormente tranquilla e sicura presso il padre. Anche dall'ascolto di avvenuto in data 20.06.2024, è emerso come la minore Per_1
pagina 5 di 10 desideri rimanere collocata presso il padre. Dalle dichiarazioni rese, emerge come la figlia si senta trascurata dalla madre, mentre il padre è maggiormente attento ed accudente. AN ha infatti dichiarato:
“In questi giorni ho avuto il saggio e l'esame e non mi ha chiesto nulla, non mi ha neanche scritto.
Avevo sentito mia sorella, la figlia di mia madre, per dirle se voleva venire al saggio. Ma era
l'anniversario di quando era morta la nonna materna e non se la sentiva di venire. Ma non è che si è
interessata. Poteva non venire il 18, ma io il saggio lo facevo anche il 17 e lei non si è interessata…Con la mamma sto più o meno bene…. Anche adesso lei è arrivata qui, baci e abbracci, ma sono giorni che non ci sentiamo. Ci sono rimasta, ho avuto l'esame di terza media e lei non mi ha
scritto niente, come per il saggio. Adesso so che mi verrà a dire, quando lo legge, che lei mi aveva
detto che quando ero da papà dovevo scrivere io. Ma io credo che fosse lei a doversi interessare del
mio esame o del saggio che sapeva benissimo quando erano. Con lei c'è questo rapporto di tutto o
niente, dove tutto è tutto e niente è niente…. In questi 4 anni la maggior parte del tempo non l'ho vista
e mi sono un po' stufata di questa situazione… io non voglio fare avanti e indietro da casa di mamma e
papà. Io a differenza dei miei compagni, ad esempio quando andiamo in montagna con la scuola., non
sento la mancanza della mamma. Due anni fa non la volevo proprio più vedere. Sono cambiate le cose
perché o lo facevo o lo facevo. Se c'è o non c'è a me non cambia niente. Quando mamma c'è io non la
sento, non mi tocca. Se mi scrive ogni tanto, va bene. Ma è lei che è sparita ora, si è autoeliminata…
Non sento il bisogno di mia mamma, in questi 4 anni ho imparato a vivere senza di lei. I primi due anni
sono stata completamente da sola. Sola con papà. Io ho imparato a farmi le cose da sola e papà ha
imparato a fare anche un po' da mamma” e ancora “quando sono con lei la maggior parte del tempo sto bene. Poi magari le prendono i 5 minuti in cui ha l'arrabbiatura facile e mi urla contro…ad
esempio lei sa quanto la danza sia importante per me. È tutto per me. E quando sono con lei mi dice
che mi porta e che arriviamo in tempo, poi invece mi porta in ritardo e questo mi sembra irrispettoso
per me e per la maestra. Quando sono con papà, al massimo se sa che non mi riesce a venire a
prendere a casa, mi porta con sé un po' prima e mi porta in tempo. Anche lei potrebbe fare così, invece
dice sempre che arriviamo in tempo. Una volta era così tardi che sono tornata a casa senza fare la
lezione…Io mi sento più tranquilla con papà. Ci sta ogni tanto andare da mamma, quando ha i suoi periodi buoni”.
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto sopra, dunque, deve confermarsi la collocazione della minore presso il padre.
Conseguentemente la casa coniugale deve essere assegnata al sig. (che ne è altresì CP_1
esclusivo proprietario) che vi abiterà con la minore.
Quanto al regime di visite tra la madre e la minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità, ma che tenga conto delle difficoltà di nel rapportarsi con la madre come emerse nel corso del giudizio e Per_1
dall'esame della minore.
Deve confermarsi, infine, la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva competenti, con tutti i progetti attualmente in essere, sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse esclusivo della minore.
Mantenimento della minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia di 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il sig. ha un reddito di euro 1425 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. PF 2023). È proprietario della CP_1
casa coniugale e di altri due immobili oggetto di cessione volontaria l'uno e di ipoteca l'altro per debiti derivanti dalla pregressa attività del convenuto. Successivamente all'adozione dell'ordinanza presidenziale è divenuto nuovamente padre.
La SIa dal 16.6.2020 è titolare della Futura srl, con redditi dichiarati di euro 900 circa Pt_1
mensili (cfr CU 2023). E' titolare/contitolare di tre immobili a Cuba.
Alla luce di quanto sopra, considerata la poca trasparenza nell'indicazione dei redditi delle parti e considerato che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale non sono intervenuti particolari mutamenti nelle condizioni reddituali delle parti e considerato altresì che la SIa mentre Pt_1
per un certo periodo ha tenuto con sé la minore anche per due settimane al mese e ciò aveva giustificato una riduzione del mantenimento, attualmente non vede la figlia con regolarità, ritiene il collegio di pagina 7 di 10 stabilire la somma dovuta dalla madre al sig. per il mantenimento della minore in euro 200 CP_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite e di CTU
In virtù della soccombenza reciproca delle parti in ordine alla domanda di addebito, considerata la soccombenza della ricorrente in ordine al collocamento della minore ed al mantenimento della stessa,
parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%, essendo la CTU stata disposta nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
RIGETTA le domande di addebito formulate dalle parti;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso il padre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa coniugale al sig. che vi abiterà con la minore;
CP_1
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con il padre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici)
sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa del padre entro le ore 21,00;
ii) durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici)
sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa pagina 8 di 10 entro le ore 10 e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza paterna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21,30 con accompagnamento a casa;
iii) durante le vacanze natalizie, per quattro giorni consecutivi da concordare di anno in anno col padre (per il 2024 dal 27 al 30 dicembre);
iv) per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
v) durante le ferie estive, per due settimane non consecutive da concordare ogni anno con il padre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e la terza settimana di agosto;
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva competenti, con tutti i progetti attualmente in essere, sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse esclusivo della minore.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN,
scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge.
pagina 9 di 10 COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%.
Così deciso in Torino, il 5.12.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16853/2020 promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Marina Spagnuolo Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
( con il patrocinio dell'avv. Andrea Fenoglio e dell'avv. Prof. CP_1 C.F._2
Mia Callegari
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 21.12.2023
Per parte convenuta
Come da verbale del 21.12.2023
Per il Pubblico Ministero
pagina 1 di 10 Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio a Cuba in data Parte_1 CP_1
22/03/2005.
Dal matrimonio è nata in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 02.10.2020 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il Presidente disponeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 01.03.2021,
assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti affidando in via temporanea la figlia al padre e ponendo a carico della madre un contributo al mantenimento per euro 200 mensili, disponeva CTU
psicologica al fine di esaminare le possibili modalità di affidamento e le possibili soluzioni riguardo ai tempi con ciascun genitore;
disponeva infine il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.
In data 10.03.2022 veniva depositata la relazione peritale.
A seguito di disamina, alla luce delle conclusioni della CTU con ordinanza del 05.05.2022 veniva disposta la modifica delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale. In particolare, veniva disposto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre ed incontri madre-
figlia come stimato dai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia. Si prevedeva altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e per la minore di NPI/Psicologia.
All'udienza del 08.06.2023 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo parziale: “affido
condiviso della minore, con collocamento presso il padre e visite con la madre a week end alterni dal
venerdì sera alla lunedì mattina oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento
(indicativamente il mercoledì); nella settimana in cui non trascorre il week end con la mamma, due
pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina); la prima
settimana di agosto 2023 con la madre.”
pagina 2 di 10 In punto mantenimento, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 1/03/2021, con ordinanza del
12/07/2023 il giudice disponeva a carico della madre un contributo per euro 150 mensili.
All'udienza del 21/12/2023, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori domande, entrambe le parti avevano formulato dei capi di prova con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc. Le istanze di prova ivi formulate, seppur non reiterate nel corso del giudizio, sono state riproposte in sede di conclusioni definitive.
Il collegio ritiene di non poter ammettere i capi di prova formulati dalle parti per le seguenti ragioni:
- capi di prova di parte ricorrente: generici i capi da 1 a 4, 21, 22, 24, 30, documentale il capo 20,
irrilevanti i restanti capi;
- capi di prova di parte convenuta: documentali i capi da 1 a 3, 5, da 80 a 91, 94, 101, 102, 104 e 106,
valutativo il capo 7, generici e valutativi i capi 19 e 24, valutativi i capi 22, 23, 26, 64 e 69, generici i capi 25, 92, 93, 95 e 96, irrilevanti i restanti capi.
Gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente appaiono superflui ai fini della decisione, mentre le indagini tributarie risultano esplorative.
Sulla domanda di addebito
Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
Parte ricorrente ha allegato come la separazione sia causalmente riconducibile all'atteggiamento vessatorio ed impositivo del marito nel corso degli anni, sfociato, da ultimo, in episodi di violenza fisica e verbale. Il SI , si legge nel ricorso introduttivo, “venendo meno ai più elementari CP_1
doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia ha determinato in via esclusiva la rottura del vincolo coniugale”.
pagina 3 di 10 Orbene detti comportamenti del convenuto non risultano in alcun modo provati.
Dal canto suo il sig. chiede che la separazione venga addebitata alla moglie che, con le reiterate CP_1
condotte maltrattanti perpetrate ai danni del marito e della figlia ha violato i doveri nascenti dal matrimonio. Si legge nella comparsa di costituzione in giudizio che “la separazione andrà
innegabilmente addebitata alla ricorrente, unica responsabile del fallimento matrimoniale. I suoi
comportamenti aggressivi, sprezzanti ed autoritari assunti ingiustificatamente nei confronti del marito
e di hanno infatti sortito un duplice ordine di effetti: da un lato, l'instaurarsi in casa di fazioni Per_1
contrapposte, l'una italiana, composta dal SI e dalla figlia e l'altra cubana, entro la CP_1 Per_1
quale si sono trincerate la SIa sua madre e la figlia maggiore;
dall'altro, Pt_1 Per_2
consequenzialmente, il sorgere di un clima domestico di esasperazione e intolleranza reciproca, con
relazioni interpersonali caratterizzate da un elevato tasso di litigiosità e perenne conflitto”.
Ritiene il collegio che dette condotte non risultino provate, così come anche il nesso di causa tra le stesse e la fine del matrimonio risulta sfornito di idonea prova.
È lo stesso convenuto, infatti, ad aver allegato come già nel 2018 i rapporti tra i coniugi avevano cominciato a deteriorarsi, per poi peggiorare ancora nel 2019. Lui stesso scrive, nella comparsa di costituzione che “Nel corso del 2018, per cercare di “salvare” il matrimonio, il SI CP_1
acconsentiva al trasferimento in Italia da Cuba della mamma della SIa Pt_1 Persona_3
, che veniva accolta nella casa coniugale”.
[...]
È chiaro, dunque, come il rapporto conflittuale tra i coniugi si sia col tempo deteriorato e come la frattura del rapporto coniugale sia da collocare in epoca ben anteriore all'instaurazione del giudizio;
le condotte asseritamente poste in essere dalla ricorrente non risultano aver spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse.
Alla luce di ciò, entrambe le domande di addebito devono essere rigettate.
Sull'affidamento, la collocazione della minore e le visite con il genitore non collocatario.
Il Tribunale, non essendo emerso alcun elemento di contrarietà all'interesse della prole minorenne,
ritiene di confermare l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, come già disposto con ordinanza del 5.5.2022. Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole pagina 4 di 10 minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità
genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Dalla CTU effettuata in corso di causa, è emerso come entrambi i genitori presentino capacità
genitoriali.
La SIa si legge alle pagg. 140 ss. dell'elaborato peritale, “non presenta capacità Pt_1
genitoriali globalmente carenti, e soprattutto un profilo di funzionamento genitoriale sadico,
affettivamente inautentico e duramente normativo/ punitivo quale emergerebbe da alcuni racconti raccolti, ma piuttosto una genitorialità segnata da aree di fatica, fragilità e tendenze all'irrigidimento.
Questo si traduce – principalmente - nella difficoltà a sintonizzarsi e ad identificarsi con e nel Per_1
riconoscimento limitato di alcuni suoi bisogni affettivi e di sostegno, soprattutto di natura regressiva”, mentre il sig. “non presenta capacità genitoriali globalmente carenti, ma piuttosto un così CP_1
pervasivo invischiamento nel conflitto con la ex-moglie, da fargli perdere un vertice bigenitoriale nel
guardare alla figlia, ai suoi bisogni affettivi e alla sua attuale sofferenza psicologica. Egli pare quindi,
benché abbia per la figlia un investimento affettivo intenso, al momento portatore di una genitorialità
carenziata in alcune aree. Questo si traduce – principalmente - nella difficoltà a sintonizzarsi e ad
identificarsi con riuscendo a fornire interpretazioni del suo dolore univocamente focalizzate Per_1
sull'immagine negativa che ha della SIa Questo comporta, anche da parte sua, un Pt_1
riconoscimento limitato di alcuni suoi bisogni affettivi e di sostegno, e la proposta di un legame
adesivo ed escludente la figura materna, come unica possibilità di protezione per la figlia”.
La stessa CTU ha concluso ritenendo “maggiormente opportuno, a beneficio di un affidamento Per_1
condiviso, che possa responsabilizzare i genitori sulla condivisione del significato di una co-
genitorialità nel prendere le decisioni e nell'occuparsi di anziché introdurre ulteriori elementi di Per_1
possibile interpretazione scissionale” (pag. 158).
Quanto alla collocazione, ritiene il collegio che nel corso del giudizio e dall'ascolto della minore non siano emersi elementi che inducano a mutare quella che è la situazione esistente ormai dalla fine del
2020. Dalle relazioni acquisite in corso di causa è emerso come la figlia si sia con il tempo gradualmente riavvicinata alla madre, ma come la stessa si trovi maggiormente tranquilla e sicura presso il padre. Anche dall'ascolto di avvenuto in data 20.06.2024, è emerso come la minore Per_1
pagina 5 di 10 desideri rimanere collocata presso il padre. Dalle dichiarazioni rese, emerge come la figlia si senta trascurata dalla madre, mentre il padre è maggiormente attento ed accudente. AN ha infatti dichiarato:
“In questi giorni ho avuto il saggio e l'esame e non mi ha chiesto nulla, non mi ha neanche scritto.
Avevo sentito mia sorella, la figlia di mia madre, per dirle se voleva venire al saggio. Ma era
l'anniversario di quando era morta la nonna materna e non se la sentiva di venire. Ma non è che si è
interessata. Poteva non venire il 18, ma io il saggio lo facevo anche il 17 e lei non si è interessata…Con la mamma sto più o meno bene…. Anche adesso lei è arrivata qui, baci e abbracci, ma sono giorni che non ci sentiamo. Ci sono rimasta, ho avuto l'esame di terza media e lei non mi ha
scritto niente, come per il saggio. Adesso so che mi verrà a dire, quando lo legge, che lei mi aveva
detto che quando ero da papà dovevo scrivere io. Ma io credo che fosse lei a doversi interessare del
mio esame o del saggio che sapeva benissimo quando erano. Con lei c'è questo rapporto di tutto o
niente, dove tutto è tutto e niente è niente…. In questi 4 anni la maggior parte del tempo non l'ho vista
e mi sono un po' stufata di questa situazione… io non voglio fare avanti e indietro da casa di mamma e
papà. Io a differenza dei miei compagni, ad esempio quando andiamo in montagna con la scuola., non
sento la mancanza della mamma. Due anni fa non la volevo proprio più vedere. Sono cambiate le cose
perché o lo facevo o lo facevo. Se c'è o non c'è a me non cambia niente. Quando mamma c'è io non la
sento, non mi tocca. Se mi scrive ogni tanto, va bene. Ma è lei che è sparita ora, si è autoeliminata…
Non sento il bisogno di mia mamma, in questi 4 anni ho imparato a vivere senza di lei. I primi due anni
sono stata completamente da sola. Sola con papà. Io ho imparato a farmi le cose da sola e papà ha
imparato a fare anche un po' da mamma” e ancora “quando sono con lei la maggior parte del tempo sto bene. Poi magari le prendono i 5 minuti in cui ha l'arrabbiatura facile e mi urla contro…ad
esempio lei sa quanto la danza sia importante per me. È tutto per me. E quando sono con lei mi dice
che mi porta e che arriviamo in tempo, poi invece mi porta in ritardo e questo mi sembra irrispettoso
per me e per la maestra. Quando sono con papà, al massimo se sa che non mi riesce a venire a
prendere a casa, mi porta con sé un po' prima e mi porta in tempo. Anche lei potrebbe fare così, invece
dice sempre che arriviamo in tempo. Una volta era così tardi che sono tornata a casa senza fare la
lezione…Io mi sento più tranquilla con papà. Ci sta ogni tanto andare da mamma, quando ha i suoi periodi buoni”.
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto sopra, dunque, deve confermarsi la collocazione della minore presso il padre.
Conseguentemente la casa coniugale deve essere assegnata al sig. (che ne è altresì CP_1
esclusivo proprietario) che vi abiterà con la minore.
Quanto al regime di visite tra la madre e la minore, il Tribunale provvede come da dispositivo, prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità, ma che tenga conto delle difficoltà di nel rapportarsi con la madre come emerse nel corso del giudizio e Per_1
dall'esame della minore.
Deve confermarsi, infine, la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva competenti, con tutti i progetti attualmente in essere, sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse esclusivo della minore.
Mantenimento della minore
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia di 200,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il sig. ha un reddito di euro 1425 circa mensili (su 12 mensilità, cfr. PF 2023). È proprietario della CP_1
casa coniugale e di altri due immobili oggetto di cessione volontaria l'uno e di ipoteca l'altro per debiti derivanti dalla pregressa attività del convenuto. Successivamente all'adozione dell'ordinanza presidenziale è divenuto nuovamente padre.
La SIa dal 16.6.2020 è titolare della Futura srl, con redditi dichiarati di euro 900 circa Pt_1
mensili (cfr CU 2023). E' titolare/contitolare di tre immobili a Cuba.
Alla luce di quanto sopra, considerata la poca trasparenza nell'indicazione dei redditi delle parti e considerato che, rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale non sono intervenuti particolari mutamenti nelle condizioni reddituali delle parti e considerato altresì che la SIa mentre Pt_1
per un certo periodo ha tenuto con sé la minore anche per due settimane al mese e ciò aveva giustificato una riduzione del mantenimento, attualmente non vede la figlia con regolarità, ritiene il collegio di pagina 7 di 10 stabilire la somma dovuta dalla madre al sig. per il mantenimento della minore in euro 200 CP_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Spese di lite e di CTU
In virtù della soccombenza reciproca delle parti in ordine alla domanda di addebito, considerata la soccombenza della ricorrente in ordine al collocamento della minore ed al mantenimento della stessa,
parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%, essendo la CTU stata disposta nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
RIGETTA le domande di addebito formulate dalle parti;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso il padre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa coniugale al sig. che vi abiterà con la minore;
CP_1
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con il padre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 17 in periodi non scolastici)
sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa del padre entro le ore 21,00;
ii) durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici)
sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa pagina 8 di 10 entro le ore 10 e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza paterna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 21,30 con accompagnamento a casa;
iii) durante le vacanze natalizie, per quattro giorni consecutivi da concordare di anno in anno col padre (per il 2024 dal 27 al 30 dicembre);
iv) per tre giorni durante le vacanze pasquali, con negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
v) durante le ferie estive, per due settimane non consecutive da concordare ogni anno con il padre entro il 31 maggio e, in difetto di accordo: negli anni pari la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto e, negli anni dispari, l'ultima settimana di luglio e la terza settimana di agosto;
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva competenti, con tutti i progetti attualmente in essere, sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse esclusivo della minore.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 CP_1
somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN,
scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016.
CONDANNA alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge.
pagina 9 di 10 COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%.
Così deciso in Torino, il 5.12.2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice estensore
Isabella Messina
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