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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 05/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2022 promossa da:
( C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciarallo Luca
ATTORE contro
( C.F.: ), con il patrocinio degli avvocati CP_1 C.F._2
Guidone Luigi e Guidone Paolo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 16.12.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l' intestato Tribunale affermando di essere proprietario di Parte_1 un terreno sito in Petacciato – riportata in catasto al foglio 17 , p.lla 713 est. 03 are 60 ca – su cui insiste una strada che permette di accedere al fondo di CP_1
, e precisava che la particella 713 di esso attore si trova tra due altre
[...] particelle di terreno (nn. 712 e 714) di proprietà del detto confinante e che la strada in questione – all' origine consistente in una “piccola stradina pedonale” – nel corso degli anni “è completamente cambiata, ed è divenuta una vera e propria strada, larga circa 2,5 metri e lunga circa 13,5 metri, che permette il passaggio anche di automobili”.
Sulla base del presupposto di fatto appena descritto – ritenendo applicabile l' art 1068 cc secondo cui la servitù può essere trasferita in luogo diverso se l' originario esercizio della stessa “è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti...” purchè sia offerto un luogo egualmente comodo al proprietario del fondo dominante per l'esercizio dei suoi diritti – l' attore precisava di avere offerto al convenuto lo spostamento della servitù in altro luogo, ritenuto ugualmente comodo, ed atteso il rifiuto opposto dal chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : a) stabilire CP_1 che il passaggio de quo insistente sulla proprietà dell'attore (terreno sito in Petacciato identificato in Catasto al Foglio 17, Particella 713 esteso 03 are 60 ca), essendo divenuto oltremodo gravoso, venga spostato di qualche metro (circa 8 metri) e stabilito sulla fascia di terreno posta lungo il margine ad ovest, come meglio indicato nella planimetria allegata (all.3) ed eliminando l'inconveniente della divisione di fatto del fondo servente in due porzioni;
emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e/o consequenziale”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta CP_1 in cui osservava che il tracciato alternativo offerto dall'attore per l'esercizio della servitù di passaggio in questione non presentava alcuno dei requisiti necessari per consentire il trasferimento del locus IS , ed in particolare non presentava uguale comodità per esso convenuto, siccome più lungo e caratterizzato da tre curve a gomito con conseguente “maggiore pericolosità nella percorribilità con mezzi meccanici e minore sfruttabilità del fondo a fini economici”, ed inoltre finiva con il ricadere prevalentemente all' interno del fondo dominante.
Aggiungeva il convenuto che l' attore non aveva nemmeno indicato – se non in modo estremamente generico – le ragioni poste a sostegno della richiesta di spostamento della servitù e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva istruito a mezzo della ctu espletata dal geom. Persona_1
e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 16 dicembre 2024.
[...]
La norma da tenere a mente per esaminare la presente controversia è l' art 1068 cc, il cui secondo comma prevede che “se l'originario esercizio ( della servitù ) è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni
o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
E dunque l'art 1068 cc subordina il trasferimento dell'esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso da quello originario ad una duplice condizione: per un verso, che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
per altro verso, che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo (Cass. 1- 4-1997 n. 2841; Cass. 8-10-1981 n. 5295; Cass. 7-5-1980 n. 3022, Cass. 2-8-2019 n. 20859).
E dunque nel caso in cui non ricorra uno dei due presupposti che precedono la domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alla prima condizione si rileva che parte attrice ha depositato una S.C.I.A. relativa a lavori aventi ad oggetto un fabbricato sito all' interno del terreno di sua proprietà, ma non ha specificato in alcun modo (né nell' atto di citazione , né nelle memorie ex art 183 co 6 cpc e nemmeno a mezzo di una allegazione tecnica ) per quale ragione i lavori in questione renderebbero più gravoso l' esercizio della servitù oppure per quale motivo la servitù – nella sua consistenza e collocazione originaria – impedirebbe l' esecuzione dei lavori in questione.
Ed infatti sia l' affermazione di cui alle pagg. 3/4 dell' atto di citazione ( “l'istante sul suo terreno sta costruendo un immobile, che, ovviamente, ha generato e genererà in futuro necessità ed esigenze totalmente diverse da quelle preesistenti, quando su entrambi i fondi c'era solo un piccolo orto “), che quella contenuta nella memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc – con cui si sostiene che l' attuale strada “costringe tuttora, a realizzare le proprie opere su una limitata porzione di proprietà” – sono rimasta priva di specificazione, non avendo l' attore dimostrato quali esigenze siano derivate dalla realizzazione del nuovo fabbricato e – soprattutto – in quale modo tale opera avrebbe reso maggiormente gravoso l' esercizio della servitù.
Allo stesso modo è risultato privo di sostegno probatorio l' ulteriore assunto (pag. 2 della domanda) secondo cui la “piccola stradina pedonale ha assunto l'attuale conformazione irregolare a seguito delle diverse esigenze che negli ultimi anni si sono presentate in capo ai vari proprietari e diversa destinazione attribuita ai terreni “, non essendo stata dimostrata quale fosse la conformazione originaria del percorso e quali sopravvenute esigenze ( e di chi ) ne abbiano determinato la modifica.
Siffatto deficit probatorio risulta confermato anche dagli accertamenti di fatto compiuti dal ctu geom. , da ritenere condivisibili, mentre invece non Per_1 possono essere prese in esame le valutazioni di natura giuridica svolte dal detto ausiliare, che gli sono precluse per essere riservate al giudice.
Ed infatti il ctu ha affermato che i lavori sul fabbricato del “da ispezione Pt_1 visiva eseguita in occasione dell'inizio delle operazioni, risultano pressoché ultimati dal punto strutturale con tetti, tamponature esterne ed intonaci ultimati “ e tale accertata conclusione dei lavori sul fabbricato all' epoca dell' inizio delle operazioni peritali esclude in nuce che gli stessi possano essere impediti dall' originario esercizio della servitù.
Va peraltro precisato che – differentemente da quanto afferma l' attore nella memoria di replica alla pag. 4 – il convenuto non ha omesso di contestare la sopravvenienza di fatti che avrebbero reso maggiormente gravoso l' esercizio della servitù originaria, ma ha invece stigmatizzato la genericità con cui l' atto di citazione indicava i detti fatti ( si legga la comparsa di costituzione e di risposta alla pag. 5 : “ l'attore, nel contesto dell'atto di citazione fa soltanto un cenno vago e generico ai lavori, alle riparazioni ed ai miglioramenti de quibus (ma quali?!). E, per giunta, egli non indica il tipo di impedimento e/o di ostacolo che la persistenza dell'attuale locus IS causerebbe all'esecuzione delle opere e dei lavori in argomento. Sicchè, anche per quest'ultimo non irrilevante motivo, l'avversa domanda merita di essere disattesa”).
E dunque non si può nemmeno affermare che il convenuto non abbia contestato i fatti posti dall' attore a fondamento della domanda.
In definitiva la mancata prova circa l' avveramento di una delle condizioni a cui la norma espressamente subordina il trasferimento della servitù in altro luogo, e cioè la sopravvenuta maggiore gravosità dell' esercizio della servitù stessa, impone il rigetto della domanda.
La decisione della controversia sulla base della carenza della condizione di cui all' art 1068 cc appena richiamata ed eccepita dal rende – attesa la CP_1 natura preliminare ed assorbente di tale questione – superfluo lo scrutinio della ulteriore questione relativa alla maggiore, eguale o minore comodità del tracciato proposto dall' attore rispetto a quello originario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base all' art 15 cpc ( cfr Cons. Stato Sez. V, 9 giugno 2022, n. 4708: “ in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c.”) e quindi tenendo conto del valore dominicale e di quello catastale del fondo servente, applicando il valore medio del relativo scaglione per valore del d m n. 55/2014.
Spese di ctu a carico della parte attrice, siccome definitivamente soccombente, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente dell' Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_2
rigetta la domanda;
condanna l' attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in euro 2552, oltre rimborso forfettario 15%,iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente dell' Ufficio.
Larino, 3 giugno 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 314/2022 promossa da:
( C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Ciarallo Luca
ATTORE contro
( C.F.: ), con il patrocinio degli avvocati CP_1 C.F._2
Guidone Luigi e Guidone Paolo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 16.12.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l' intestato Tribunale affermando di essere proprietario di Parte_1 un terreno sito in Petacciato – riportata in catasto al foglio 17 , p.lla 713 est. 03 are 60 ca – su cui insiste una strada che permette di accedere al fondo di CP_1
, e precisava che la particella 713 di esso attore si trova tra due altre
[...] particelle di terreno (nn. 712 e 714) di proprietà del detto confinante e che la strada in questione – all' origine consistente in una “piccola stradina pedonale” – nel corso degli anni “è completamente cambiata, ed è divenuta una vera e propria strada, larga circa 2,5 metri e lunga circa 13,5 metri, che permette il passaggio anche di automobili”.
Sulla base del presupposto di fatto appena descritto – ritenendo applicabile l' art 1068 cc secondo cui la servitù può essere trasferita in luogo diverso se l' originario esercizio della stessa “è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti...” purchè sia offerto un luogo egualmente comodo al proprietario del fondo dominante per l'esercizio dei suoi diritti – l' attore precisava di avere offerto al convenuto lo spostamento della servitù in altro luogo, ritenuto ugualmente comodo, ed atteso il rifiuto opposto dal chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni : a) stabilire CP_1 che il passaggio de quo insistente sulla proprietà dell'attore (terreno sito in Petacciato identificato in Catasto al Foglio 17, Particella 713 esteso 03 are 60 ca), essendo divenuto oltremodo gravoso, venga spostato di qualche metro (circa 8 metri) e stabilito sulla fascia di terreno posta lungo il margine ad ovest, come meglio indicato nella planimetria allegata (all.3) ed eliminando l'inconveniente della divisione di fatto del fondo servente in due porzioni;
emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e/o consequenziale”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta CP_1 in cui osservava che il tracciato alternativo offerto dall'attore per l'esercizio della servitù di passaggio in questione non presentava alcuno dei requisiti necessari per consentire il trasferimento del locus IS , ed in particolare non presentava uguale comodità per esso convenuto, siccome più lungo e caratterizzato da tre curve a gomito con conseguente “maggiore pericolosità nella percorribilità con mezzi meccanici e minore sfruttabilità del fondo a fini economici”, ed inoltre finiva con il ricadere prevalentemente all' interno del fondo dominante.
Aggiungeva il convenuto che l' attore non aveva nemmeno indicato – se non in modo estremamente generico – le ragioni poste a sostegno della richiesta di spostamento della servitù e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva istruito a mezzo della ctu espletata dal geom. Persona_1
e veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 16 dicembre 2024.
[...]
La norma da tenere a mente per esaminare la presente controversia è l' art 1068 cc, il cui secondo comma prevede che “se l'originario esercizio ( della servitù ) è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni
o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo”.
E dunque l'art 1068 cc subordina il trasferimento dell'esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso da quello originario ad una duplice condizione: per un verso, che l'originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti;
per altro verso, che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo (Cass. 1- 4-1997 n. 2841; Cass. 8-10-1981 n. 5295; Cass. 7-5-1980 n. 3022, Cass. 2-8-2019 n. 20859).
E dunque nel caso in cui non ricorra uno dei due presupposti che precedono la domanda deve essere rigettata.
Con riferimento alla prima condizione si rileva che parte attrice ha depositato una S.C.I.A. relativa a lavori aventi ad oggetto un fabbricato sito all' interno del terreno di sua proprietà, ma non ha specificato in alcun modo (né nell' atto di citazione , né nelle memorie ex art 183 co 6 cpc e nemmeno a mezzo di una allegazione tecnica ) per quale ragione i lavori in questione renderebbero più gravoso l' esercizio della servitù oppure per quale motivo la servitù – nella sua consistenza e collocazione originaria – impedirebbe l' esecuzione dei lavori in questione.
Ed infatti sia l' affermazione di cui alle pagg. 3/4 dell' atto di citazione ( “l'istante sul suo terreno sta costruendo un immobile, che, ovviamente, ha generato e genererà in futuro necessità ed esigenze totalmente diverse da quelle preesistenti, quando su entrambi i fondi c'era solo un piccolo orto “), che quella contenuta nella memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc – con cui si sostiene che l' attuale strada “costringe tuttora, a realizzare le proprie opere su una limitata porzione di proprietà” – sono rimasta priva di specificazione, non avendo l' attore dimostrato quali esigenze siano derivate dalla realizzazione del nuovo fabbricato e – soprattutto – in quale modo tale opera avrebbe reso maggiormente gravoso l' esercizio della servitù.
Allo stesso modo è risultato privo di sostegno probatorio l' ulteriore assunto (pag. 2 della domanda) secondo cui la “piccola stradina pedonale ha assunto l'attuale conformazione irregolare a seguito delle diverse esigenze che negli ultimi anni si sono presentate in capo ai vari proprietari e diversa destinazione attribuita ai terreni “, non essendo stata dimostrata quale fosse la conformazione originaria del percorso e quali sopravvenute esigenze ( e di chi ) ne abbiano determinato la modifica.
Siffatto deficit probatorio risulta confermato anche dagli accertamenti di fatto compiuti dal ctu geom. , da ritenere condivisibili, mentre invece non Per_1 possono essere prese in esame le valutazioni di natura giuridica svolte dal detto ausiliare, che gli sono precluse per essere riservate al giudice.
Ed infatti il ctu ha affermato che i lavori sul fabbricato del “da ispezione Pt_1 visiva eseguita in occasione dell'inizio delle operazioni, risultano pressoché ultimati dal punto strutturale con tetti, tamponature esterne ed intonaci ultimati “ e tale accertata conclusione dei lavori sul fabbricato all' epoca dell' inizio delle operazioni peritali esclude in nuce che gli stessi possano essere impediti dall' originario esercizio della servitù.
Va peraltro precisato che – differentemente da quanto afferma l' attore nella memoria di replica alla pag. 4 – il convenuto non ha omesso di contestare la sopravvenienza di fatti che avrebbero reso maggiormente gravoso l' esercizio della servitù originaria, ma ha invece stigmatizzato la genericità con cui l' atto di citazione indicava i detti fatti ( si legga la comparsa di costituzione e di risposta alla pag. 5 : “ l'attore, nel contesto dell'atto di citazione fa soltanto un cenno vago e generico ai lavori, alle riparazioni ed ai miglioramenti de quibus (ma quali?!). E, per giunta, egli non indica il tipo di impedimento e/o di ostacolo che la persistenza dell'attuale locus IS causerebbe all'esecuzione delle opere e dei lavori in argomento. Sicchè, anche per quest'ultimo non irrilevante motivo, l'avversa domanda merita di essere disattesa”).
E dunque non si può nemmeno affermare che il convenuto non abbia contestato i fatti posti dall' attore a fondamento della domanda.
In definitiva la mancata prova circa l' avveramento di una delle condizioni a cui la norma espressamente subordina il trasferimento della servitù in altro luogo, e cioè la sopravvenuta maggiore gravosità dell' esercizio della servitù stessa, impone il rigetto della domanda.
La decisione della controversia sulla base della carenza della condizione di cui all' art 1068 cc appena richiamata ed eccepita dal rende – attesa la CP_1 natura preliminare ed assorbente di tale questione – superfluo lo scrutinio della ulteriore questione relativa alla maggiore, eguale o minore comodità del tracciato proposto dall' attore rispetto a quello originario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base all' art 15 cpc ( cfr Cons. Stato Sez. V, 9 giugno 2022, n. 4708: “ in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c.”) e quindi tenendo conto del valore dominicale e di quello catastale del fondo servente, applicando il valore medio del relativo scaglione per valore del d m n. 55/2014.
Spese di ctu a carico della parte attrice, siccome definitivamente soccombente, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente dell' Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_2
rigetta la domanda;
condanna l' attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in euro 2552, oltre rimborso forfettario 15%,iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti del consulente dell' Ufficio.
Larino, 3 giugno 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis