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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. dott. CERNIGLIA MASSIMO, dall'avv. dott. CAPONI ALESSANDRO e dall'avv. dott. CIAMMARUGHI ROBERTO, con studio in Via Eleonora Duse n. 5 G, I- 00197
Roma (RM), presso il quale hanno eletto domicilio;
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. CIVALE FABIO del foro di Milano e dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN, quest'ultimo con studio in Via
Ponte Aquila, n. 10, Bressanone (BZ), presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: azione di risoluzione, restituzione di somme, risarcimento danni (responsabilità dell'intermediario finanziario); trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), all'udienza del
13.3.2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dei ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis, A) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e s.m.i., richiamate in narrativa, la nullità per omessa forma scritta della raccomandazione resa in occasione dell'investimento nelle
Azioni Volksbank per cui è causa, nonché la nullità ex artt. 33-36 D. Lgs. n. 206/2005 delle
pagina 1 di 18 clausole vessatorie inserite nella modulistica di adesione al collocamento di fine 2015, meglio indicate e descritte in narrativa, a cui consegue la violazione degli obblighi comportamentali previsti ex lege ed ex contractu al fine di una informativa e consulenza d'investimento minimamente diligente, corretta e trasparente, B) in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa, 1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228,
1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs.
n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2 CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione a ciascuno degli investimenti per cui è causa, così come del presupposto CP_3
contratto quadro di negoziazione, e 2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla degli stessi contratti di acquisto delle CP_3 azioni per cui è causa, nonché 3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € CP_3
8.975,24 in favore di di € 8.975,24 in favore di e di € Parte_1 Parte_2
10.969,68 in favore di anche quale importo dalla stessa resistente Parte_3
indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, sempre previo accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per responsabilità CP_3
contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha integrato, CP_3
pagina 2 di 18 quantomeno, un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla per le violazioni e i fatti CP_3
tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs.
n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 Reg. n. 17130/2010, CP_2 CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare l'istituto odierno resistente al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.. F) In ogni caso, 1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di ex art. 640 Codice Penale, anche nella forma aggravata CP_3 Per_1
e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per
l'effetto 2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dalla parte ricorrente in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, comprese quelle sostenute per la mediazione obbligatoria.” di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 281- undecies c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione piena per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 281- duodecies c.p.c., disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario (stante la complessità della causa) fissando l'udienza di cui all'art. 183
pagina 3 di 18 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; - accertare e dichiarare che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui agli artt. 102 e 103 c.p.c. e, per l'effetto, emettere provvedimento di separazione delle cause, che dovranno essere decise separatamente in relazione ai sigg.ri e e in relazione al sig. Parte_1 Parte_2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità Parte_3 dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di Controparte_1
alla restituzione delle somme versate dai ricorrenti in relazione alle operazioni di
[...] investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti medesimi e, per
l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione a dei titoli Controparte_1 oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del valore Controparte_1
attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa dei ricorrenti per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; IN VIA ISTRUTTORIA OMISSIS Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis
D.M. 55/2014.”
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc d.d. 29.5.2024 i ricorrenti , Parte_1 Pt_3
e fanno valere, riassuntivamente, la nullità - risoluzione di contratti per
[...] Parte_2
l'acquisto di azioni conclusi con la rassegnando le su- Controparte_4 esposte conclusioni e chiedendo, in sostanza, la restituzione dell'importo di € 8.975,24 in favore di di € 8.975,24 in favore di e di € 10.969,68 in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre rivalutazione e/o interessi. Parte_3
Nello specifico e riassuntivamente, i ricorrenti lamentano la violazione del TUF e del
Regolamento Consob 16190/2007, nonché della comunicazione n. 9019104 del 2009, CP_2
affermando di aver acquistato le seguenti azioni della convenuta, su un mercato CP_1
non regolamentato e con rischio altissimo, non corrispondente ai propri profili di risparmiatori prudenti/conservativi:
- n. 260 azioni acquistate il 12.03.2015 per € 19,70 ciascuna, n. 28 azioni acquistate il
28.01.2016, per € 19,20 ciascuna n. 172 azioni acquistate il 28.01.2016, per € 19,20 ciascuna dal
, per un totale di € 8.975,24 (incluse spese e tasse, doc. 3 dei ricorrenti); Parte_1
- 260 azioni acquistate il 12.03.2015 per € 19,70 ciascuna, n. 28 azioni acquistate il 28.01.2016, per € 19,20 ciascuna n. 172 azioni acquistate il 28.01.2016, per € 19,20 ciascuna da Parte_2
, per un totale di € 8.975,24 (incluse spese e tasse, doc. 3 dei ricorrenti);
[...]
- n. 305 azioni acquistate il 23.04.2015 per € 19,55 ciascuna, e, complessivamente, n. 260 azioni per € 19,20, ciascuna, acquistate il 28.01.2016, da , per un totale di € 10.969,68 Parte_3
(incluse spese e tasse, doc. 3 dei ricorrenti).
1.2. Costituitasi tempestivamente, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di cui sopra, eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la prescrizione, nonché sostenendo, nel merito, di aver fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'investimento in rapporto al profilo di rischio dei clienti.
1.3. Con ordinanza del 8.11.2024, che qui si intende per intero richiamata, sono state rigettate le domande della parte convenuta di mutamento del rito, nonché di separazione delle cause.
2. In diritto.
2.1. Norme di diritto applicabili alla fattispecie
L'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di
pagina 5 di 18 investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
L'art. 27 del TUF stabilisce poi: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente Regolamento n.
11522 del 1988.
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno pagina 6 di 18 approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento
o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.” (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette, infine, la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame esulano pacificamente dal campo “execution only”, riguardando un titolo non quotato.
2.2. Sulle risultanze documentali riguardanti gli acquisti di cui è causa.
2.2.1. Le norme del contratto quadro.
In entrambi i contratti quadro, conclusi da e il 13.01.2015 e Parte_1 Parte_2 da il 19.02.2015; (v. doc. 1 a) e b) dei ricorrenti), si legge, all'art. 36 comma 3: Parte_3
Il cliente conferisce alla Banca l'incarico di svolgere in suo favore il servizio di collocamento di prodotti e di servizi di investimento nei termini e alle condizioni di seguito previste.
2. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle gli adempimenti prescritti dalla Parte_4
Normativa di Riferimento a carico delle stesse.
3. In connessione con il servizio di Collocamento la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e fornisce raccomandazioni personalizzate al Cliente, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo una
o più operazioni relative agli strumenti finanziari ritenuti adeguati al profilo del cliente;
“ all'art.
37 è previsto, al comma 1, che in esecuzione del Contratto la promuove l'acquisto e/o la CP_1
sottscrizione di Prodotti o servizi di investimento per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società prodotto”, inoltre, nell'art. 37 comma 2 è previsto che la accetta anche ordini di acquisto inviati su iniziativa del cliente. CP_1
All'art. 36 comma 4 dei contratti è previsto che, il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca in connessione con il servizio di Collocamento, viene erogato dalla Banca mediante raccomandazioni specifiche personalizzate fornite esclusivamente in forma scritta, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.
Inoltre, l'art. 38 del contratto, regola, in aggiunta alla normativa di legge su già citata, gli obblighi pagina 7 di 18 informativi della prevedendo che la stessa prima della sottoscrizione del prodotto CP_1 CP_1
da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento
2.2.2. Sul profilo dei ricorrenti.
Risulta dai questionari di profilatura dei ricorrenti, che e in Parte_1 Parte_2
data 27.01.2015 siano stati valutati quali risparmiatori conservativi, , in data Parte_3
19.2.2015, quale risparmiatore prudente (v. doc. 2 dei ricorrenti, docc. 2 e 3 della convenuta).
Tutti i ricorrenti hanno dichiarato, infatti, per iscritto, di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione;
e Parte_1
hanno dichiarato di avere un reddito netto annuo (da pensione) fino ad € Parte_2
25.000,00, impegni finanziari nel corso di un mese di € 1000,00 e un patrimonio finanziario presso la Banca di meno di € 25000,00; ha dichiarato di aver un reddito annuo da Parte_3 lavoro dipendente sino a € 30.000,00, impegni finanziari nel corso di un mese fino a € 1000,00 e un patrimonio finanziario presso la di meno di € 25000,00. CP_1
Tutti i tre ricorrenti hanno dichiarato, peraltro in modo generico, di aver una conoscenza “media” degli strumenti finanziari esistenti, quindi, di aver una discreta conoscenza dei principali strumenti finanziari e di sapere, “ad esempio che il capitale investito in titoli azionari subisce generalmente maggiori variazioni rispetto all'investimento in titoli obbligazionari e che
l'investimento diversificato consente di attenuare i potenziali rischi connessi”, senza che vi siano dichiarazioni più precise, in ordine agli strumenti conosciuti;
inoltre hanno dichiarato di avere quale obiettivo di investimento la “gestione del risparmio e suo moderato accrescimento, accettando moderate oscillazioni o riduzioni di valore dell'investimento nel tempo (propensione al rischio: medio-basso)”;
I ricorrenti e hanno dichiarato di avere un orizzonte temporale di Pt_2 Parte_1
investimento fra i 18 mesi e 3 anni, ha dichiarato di aver un orizzonte temporale di Parte_3
investimento da 3 anni a 6 anni.
Sono poi agli atti dei “report di consulenza per obiettivi specifici”, firmati dai rispettivi ricorrenti, aventi la stessa data delle schede di profilatura (v. docc. 13 e 14 della convenuta), dai quali risulta che, seppure vengono riportati sempre i profili di investimento “conservativi”, ovvero “prudenti” dei risparmiatori, gli stessi avrebbero dichiarato quale obiettivo specifico “lungo termine con
pagina 8 di 18 finalità di partecipazione societaria”, con esigenze dichiarate, per la ricorrente e per Pt_2
“acquisto azioni bpaa con obiettivo di rendimento a medio lungo termine e Parte_1 condivisione e partecipazione delle sorte societarie” e per “il cliente intende Parte_3
diventare socio perché interessato a essere parte attiva della Banca di cui è cliente e CP_3 condividerne e l'andamento della stessa beneficiando dello status di socio e del ritorno finanziario connesso alla titolarità delle azioni”.
2.2.3. Per il primo acquisto, da parte di DA Christina, in data 11.03.2015, relativo a n. 260 azioni per un controvalore di € 19,70 ad azione vi è agli atti l'ordine di acquisto (cfr. doc. 4 della convenuta).
L'ordine di acquisto sottoscritto dalla stessa ricorrente riporta la formula “L'operazione è appropriata”, in quanto risulta che “si esegue la verifica di appropriatezza (RI 16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID
– conflitto di interesse emittente sui titoli di propria emissione;
- strumento a rischio;
per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa”; la cliente ha dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto e ha dato atto che l'azione non è trattata su mercati regolamentati e che possono sorgere momentanee difficoltà nella vendita della stessa.
2.2.4. Anche per il primo acquisto da parte di , sempre in data 11.03.2015, Parte_1 relativo a n. 260 azioni per un controvalore di € 19,70 ad azione vi è agli atti l'ordine di acquisto
(cfr. doc. 5 della convenuta).
Tale ordine di acquisto, sottoscritto dal predetto ricorrente, riporta sempre la formula
“L'operazione è appropriata”, in quanto risulta che “si esegue la verifica di appropriatezza (RI
16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID – conflitto di interesse emittente sui titoli di propria emissione;
- strumento
a rischio;
per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa”; il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto e ha dato atto che l'azione non è trattata su mercati regolamentati e che possono sorgere momentanee difficoltà nella vendita della stessa.
2.2.5. Per il primo acquisto, da parte di , avvenuto in data 22.04.2015, relativo a n. Parte_3
305 azioni per un controvalore di € 19,55 ad azione vi è agli atti l'ordine di acquisto (cfr. doc. 9 della convenuta).
pagina 9 di 18 In tale ordine di acquisto, sottoscritto dallo stesso ricorrente si legge: “Si esegue la verifica di adeguatezza (RI 16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID – conflitto di interesse emittente sui titoli di propria emissione;
- strumento a rischio;
” il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto e ha dato atto che l'azione non è trattata su mercati regolamentati e che possono sorgere momentanee difficoltà nella vendita della stessa.
Non emerge peraltro dall'ordine di acquisto l'esito della asserita verifica di adeguatezza.
2.2.6. In ordine agli acquisti, avvenuti da parte dei tre ricorrenti, nelle date 18.12.2015-
28.01.2016 non vi sono ordini di acquisto, ma le sole schede di adesione all'aumento capitale firmati dagli stessi ricorrenti (v. docc. 5a-5b-5c dei ricorrenti, docc. 6, 7, 10 della Banca convenuta).
Vi sono agli atti (v. sempre docc. 6 e 10 della convenuta) le schermate interne della CP_1 CP_1
convenuta, riferite ai relativi acquisti da parte della e di , da cui risulta Pt_2 Parte_3
che le relative operazioni siano state valutate come adeguate, ma non risulta che (e come) tali valutazioni siano stati comunicati al cliente.
2.3. Dell'inadempimento contrattuale della convenuta.
2.3.1. Va premesso come la convenuta con riguardo, in particolare, agli ultimi acquisti CP_1
appena indicati, compiuti mediante l'adesione di tutti i ricorrenti all'aumento di capitale del 2015, sostiene che la non abbia fornito servizio di consulenza e le stesse operazioni non CP_1
potrebbero essere configurate come prestazione del servizio di collocamento, per cui non solo la non sarebbe stata tenuta a fornire raccomandazioni scritte, ma tutte le norme di cui al CP_1
contratto quadro (sopra citate), che si riferiscono a tale servizio di collocamento non sarebbero applicabili.
2.3.2. Tale osservazione non appare peraltro già rilevante in concreto, in quanto le caratteristiche delle azioni come non quotate su un mercato regolamentato e soggette a un rischio di difficoltà di vendita risultano evidentemente già incompatibili non solo con la propensione al rischio manifestata da tutti i tre ricorrenti nei loro questionari di profilatura, ma anche con la loro l'esperienza.
Infatti, ex art. 42 Reg. Intermediari la era comunque tenuta, in ogni caso— a prescindere CP_1
quindi dall'applicazione delle norme contrattuali succitate e anche dalla circostanza se prestava o no un servizio di consulenza— di valutare, almeno, la congruità delle operazioni (di “alto pagina 10 di 18 rischio”, cfr. docc. 6, 7, 10 della , rispetto al livello di esperienza e conoscenza dei clienti, CP_1
che nel presente caso non era elevato.
Non potendosi le operazioni ritenere quindi “appropriate” e non essendo un tanto stato segnalato ai ricorrenti, già da ciò solo consegue un inadempimento (grave) della Banca agli obblighi imposti dal cit. art. 42 Reg. Intermediari.
2.3.3. Emerge poi dalla stessa documentazione della Banca convenuta (cfr. docc. 6 e 10 della convenuta) che la stessa riteneva, almeno nei casi della e di che CP_1 Pt_2 Parte_3 le operazioni di adesione all'aumento di capitale fossero “adeguati” (e non solo “appropriati”), quindi ritenendo che le operazioni siano stati (anche) adeguati agli obiettivi di investimento degli stessi ricorrenti.
Tale valutazione non può ritenersi corretta, in quanto gli stessi ricorrenti hanno dichiarato, in sede di profilatura, un orizzonte temporale di investimento molto basso (da 18 mesi a 3 anni) o comunque alquanto basso (da 3 a 6 anni) e quale obiettivo di investimento la “gestione del risparmio e suo moderato accrescimento, accettando moderate oscillazioni o riduzioni di valore dell'investimento nel tempo (propensione al rischio: medio-basso)”, mentre nelle schede di adesione stesse (v. docc. 6, 7 e 10 della convenuta) si legge espressamente, in discordanza con tali obiettivi dichiarati, che l'orizzonte temporale dell'investimento effettuato mediante l'adesione è a “lungo termine”.
Né possono a riguardo ritenersi rilevanti i “report di consulenza” sub docc. 13 e 14 della convenuta, non solo in quanto riguardavano delle raccomandazioni effettuate esclusivamente per l'acquisto (specifico) di azioni della per € 5000,00, rispettivamente € 6000,00, a CP_1
gennaio, rispettivamente febbraio 2015, ma anche in quanto le stesse raccomandazioni appaiono carenti nel loro contenuto informativo e valutativo, non contenendo nessuna segnalazione specifica ai ricorrenti, con riguardo all'evidente contrasto tra il loro profilo di risparmiatore e gli obiettivi specifici (di investimento a lungo termine) indicati.
Consegue a tutto ciò, non solo che la stessa riteneva con ogni apparenza, anche in ordine CP_1 all'adesione all'aumento di capitale, di agire in regime di “consulenza” (effettuando almeno per due ricorrenti una valutazione di adeguatezza, il che pare rilevante in ordine all'interpretazione dei contratti quadro, in base all'art. 1362 c.c.), ma del tutto a prescindere da ciò, deve ritenersi, con valore assorbente, che la valutazione espressa di “adeguatezza” era scorretta.
2.3.4. Emerge poi dalla lettura degli ordini di acquisto, riferiti ai precedenti acquisti (sopra pagina 11 di 18 indicati ai punti 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5) che le indicazioni fornite dalla ai clienti, nei casi nei CP_1 quali avrebbe agito nell'ambito di servizio di consulenza, non erano sostanzialmente diversi dai casi nei quali dichiarava di agire espressamente al di fuori del servizio di consulenza (con valutazione di mera appropriatezza), dando sempre un giudizio di “adeguatezza” o
“appropriatezza”, nonostante in concreto, tenuto conto dei profili di rischio e le esperienze dichiarate di tutti i tre ricorrenti, né il giudizio di appropriatezza, né il giudizio di adeguatezza espresso nei singoli casi, può ritenersi condivisibile, il che dà da solo luogo ad inadempimento contrattuale (grave) della CP_1
2.3.5. Infatti, tenuto conto delle limitate conoscenze dei ricorrenti in materia di strumenti finanziari, della medio-bassa propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento di medio-breve periodo, come emergente dalle relative schede di profilatura, la convenuta avrebbe dovuto segnalare ai ricorrenti l'inadeguatezza dell'operazione in tutti i casi nei quali agiva in regime di consulenza e, negli altri casi, comunque l'inappropriatezza, tenuto già conto delle limitate conoscenze dei ricorrenti.
2.3.6. A tutto ciò si aggiunge che sussiste, in ordine agli acquisti effettuati mediante l'adesione all'aumento di capitale del 2015, in ogni caso un inadempimento (grave) della convenuta CP_1
anche in relazione agli obblighi di informazione preventiva sulla stessa sicuramente gravanti, con riguardo alla posizione di tutti i tre ricorrenti.
La scheda informativa allegata alla sottoscrizione di aumento di capitale del 2015 reca, infatti, accanto ad informazioni corrette, anche indicazioni fuorvianti, risultando così idonea ad indurre in errore l'investitore medio (docc. 6, 7, 10 della convenuta); vi si legge: “Modalità di smobilizzo”- “Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere inseriti con un prezzo limite che non deve essere inferiore al prezzo di emissione determinato annualmente in su CP_3 proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il Collegio dei sindaci, dall'Assemblea in sede di bilancio. Il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. Il prezzo limite degli ordini inseriti successivamente alla sospensione della prezzatura in occasione dell'Assemblea e fino alla prima prezzatura non potrà essere superiore del 10% rispetto al nuovo prezzo di emissione deliberata dall'Assemblea. La variazione minima del prezzo limite è pari a 0,01.”.
Risultano in tale prospettiva del tutto generici e quindi inammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla convenuta sul punto (capitoli 3 ss. di cui alla comparsa di costituzione), dato che pagina 12 di 18 l'intermediario deve dare prova di avere fornito un'informazione preventiva precisa e dettagliata al cliente in merito ai titoli da acquistare.
Giova poi richiamare la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia, in particolare della
Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha avuto modo di affermare in causa analoga (sentenza n. 95/2024), quanto segue: “Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune rispetto ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.”…. “Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di c.d. pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore autodeterminato e autodichiarato al momento dell'emissione indipendentemente dal rating dell'emittente. Da tanto deriva che, a prescindere dalla illiquidità o meno delle azioni della banca al momento in cui si è perfezionato il contestato investimento e alla conseguente applicazione alla fattispecie della più stringente disciplina stabilita dalla comunicazione n. 9019104/2009, la banca ha CP_2 comunque agito in violazione dell'art. 28 reg. n. 16190/2007, il quale prescrive che gli CP_2
intermediari finanziari debbano fornire ai clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e, prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998, il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza
e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.”
A riguardo si osserva, in linea con la precedente e più recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. tra le altre sentenze Tribunale di Bolzano nn. 85, 87, 206/2025), che la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela viene in realtà ancora più in rilievo nelle operazioni c.d. di “self-placement”, le quali prevedono in realtà l'applicazione di norme di comportamento più rigorose, imponendo all'intermediario massima attenzione nella pagina 13 di 18 valutazione della situazione personale dell'investitore; in casi come il presente, nei quali gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente, infatti, le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la Banca, rendono ardua per l'investitore la comprensione delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente.
Contr Su tali premesse, varie, recenti decisioni dell' (tra le ultime: la n. 6367 del 03/03/2023), hanno riscontrato la violazione della normativa di settore, ritenendo non sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informativa incombente sull'intermediazione, la dichiarazione del ricorrente di aver preso visione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sottoscritto.
Infatti, tale attestazione, resa dal cliente su un modulo predisposto dalla e dallo stesso CP_1 sottoscritto, non ha valore di confessione stragiudiziale e pertanto non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa i rischi del prodotto finanziario, dovendo l'Intermediario per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche (cfr. tra le altre: Cass. 22147/2010, 6142/2012, 20178/2014).
In definitiva, ad una simile commistione di informazioni consegue, nell'insieme, l'inadeguatezza dell'informativa, non consentendo la stessa l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'investitore.
2.4. Delle domande di risoluzione e di restituzione
2.4.1. Da tutto quanto precede, consegue che deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento che i ricorrenti hanno formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate (cfr. a riguardo Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n.
8997), la quale inoltre non può ritenersi in nessun caso prescritta, applicandosi l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. ex multis sentenza di questo Tribunale n. 845/2024).
2.4.2. La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937).
2.4.3. Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel pagina 14 di 18 comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n. 7187).
Nel caso di specie, per quanto sopra, non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.
Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza dei ricorrenti, tenuto conto, in particolare, della natura delle violazioni addebitate alla Banca (in primo luogo: violazione degli obblighi informativi) e della qualifica dei ricorrenti come risparmiatori
“prudenti” ovvero “conservatori”.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione di tutti i contratti di acquisto di azioni oggetto di causa e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.
2.4.4. Trattandosi di debito di valuta, sulle somme da restituire non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali. Questi decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31.01.2019, n. 2993, Cass. civ., Sez. I, ord. 26.09.2023, n. 27390).
2.4.5. Allo stesso tempo, in conseguenza della disposta risoluzione, deve essere accolta anche la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dei ricorrenti alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato (incluse azioni attribuite a titolo gratuito), con riferimento alle azioni acquistate con i contratti di acquisto qui risolti.
2.4.5.1. La ha comprovato in modo sufficiente, attraverso il deposito delle relative CP_1
contabili (cfr. docc. 25- 17, 30- 32 della convenuta) che i ricorrenti hanno ricevuto, a titolo di dividendi, i seguenti importi:
- e hanno percepito, ciascuno, dalle azioni oggetto di causa Parte_1 Parte_2 dividendi per l'importo lordo pari ad € 1.404,64, corrispondenti ad un importo netto, per ciascuno
(detratti 26% di imposta), di € 1039,43;
- ha percepito dalle azioni oggetto di causa dividendi per l'importo lordo pari ad € Parte_3
1.629,24, corrispondente ad un importo netto (detratti sempre 26% di imposta), di € 1.205,63.
pagina 15 di 18 A riguardo va aggiunto che i documenti depositati a riguardo dalla devono ritenersi CP_1
tempestivi, tenuto conto della data di percezione dei dividendi.
2.4.5.2. In data 14.12.2023 i ricorrenti e hanno poi ricevuto Parte_1 Parte_2
ciascuno n. 23 azioni gratuite, mentre ne ha ricevuto n. 28 (cfr. doc. 28 della Parte_3
convenuta e allegazione non specificamente contestata di cui alla comparsa di costituzione), alle quali si aggiungono n. 16 azioni ricevuta ciascuna da e da , Parte_1 Parte_2
nonché n. 19 azioni ricevute da in data 5.12.2024 (cfr. docc. 35, 36 della Parte_3
convenuta).
Per quanto riguarda le azioni attribuite soltanto a dicembre 2024, non possono ritenersi tardive le relative allegazioni e produzioni della di cui alla memoria autorizzata d.d. 21.2.2025, in CP_1
quanto i fatti relativi si sono avverati successivamente allo spirare dei termini per la definizione del thema decidendum e probandum, a parte che la Banca convenuta ha dedotto sin dalla sua comparsa, oltre ad indicare le azioni gratuite sino a tale data ricevuti, che i ricorrenti
“percepiranno ulteriori dividendi e azioni a titolo gratuito nel prossimo periodo”, facendo quindi tempestivamente oggetto del thema decidendum e probandum la stessa ricezione e chiedendone tempestivamente la restituzione, in caso di risoluzione.
La documentazione allegata alla comparsa conclusionale, per quanto attinente alle azioni gratuite attribuite soltanto a dicembre 2024 deve ritenersi pertanto tempestiva, in quanto si tratta di circostanza sopravvenuta e fatta comunque tempestivamente oggetto del thema decidendum.
2.4.6. In definitiva, i contratti di acquisto cui è causa vanno tutti risolti, con condanna dei rispettivi ricorrenti alla restituzione delle azioni acquistate o ricevute a titolo gratuito e condanna della convenuta alla restituzione dei (meri) corrispettivi pagati, aggiunti i soli interessi legali (art. 1284 c.c.), nonché detratti i dividendi netti percepiti.
Gli interessi legali sui corrispettivi vengono calcolati dalla data dei singoli acquisti alla data mediana— rispetto ai singoli pagamenti dei dividendi— del 15.11.2019 (per facilità del calcolo), per cui si arriva, per e ad un importo di € 9.098,52 ciascuno e Parte_1 Parte_2 per ad un importo di € 11.116,95, dai quali vanni detratti, in compensazione, Parte_3
l'importo dei dividendi percepiti, suindicati;
sugli importi differenziali, di capitale dovuto, di €
8.059,09 (ciascuno), rispettivamente € 9.911,32, da restituire dalla ai ricorrenti, si CP_1
aggiungono quindi gli ulteriori interessi legali, dal 15.11.2019 alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (2.9.2024) nell'ammontare ex art. 1284 comma 1 c.c. e, dalla predetta data di pagina 16 di 18 notifica, sino al saldo, nell'ammontare di cui all'art. 1284 comma 4.c.c.
2.4.7. La domanda attorea di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendo stati provati gli elementi della fattispecie penale, in particolare: il dolo.
2.4.8. Tutte le ulteriori domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre, comprese quelle di risarcimento del danno svolte dai ricorrenti in via subordinata, rimangono assorbite.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per le fasi svoltesi
(esclusa quindi la fase di trattazione/istruttoria, neanche richiesta in nota spese), per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) tenuto conto del rito semplificato e della ridotta attività svolta;
si giustificano un aumento del 60% per n. 3 parti assistite con medesima posizione processuale ex art. 4, co 2, D.M. 55/2014, nella versione vigente, nonché aumento del
30% ex art. 4 comma 1- bis D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Si aggiungono le spese vive per l'iscrizione a ruolo sostenute.
3.3. Inoltre, spetta anche il rimborso degli onorari, come da dispositivo, per la mediazione obbligatoria, oltre che il rimborso delle relative spese vive sostenute (€ 390,40).
3.4. Non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc., non risultando che la parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, anche tenuto conto che risulta accolta la domanda riconvenzionale di restituzione, seppure in conseguenza della risoluzione richiesta dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa e meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento della convenuta;
CP_1
2. in conseguenza della risoluzione,
2.1.1- condanna a restituire alla convenuta n. 460 azioni acquistate e n. Parte_1 CP_1
39 azioni ricevute a titolo gratuito;
pagina 17 di 18 2.1.2 - condanna a restituire alla convenuta n. 460 azioni acquistate e n. Parte_2 CP_1
39 azioni ricevute a titolo gratuito;
2.1.3- condanna a restituire alla convenuta n. 565 azioni acquistate e n. 47 Parte_3 CP_1
azioni ricevute a titolo gratuito;
2.2. - condanna la convenuta già operata la Controparte_1
compensazione degli importi a questa dovuta in conseguenza della risoluzione,
2.2.1. al pagamento, a favore di della somma di € 8.059,09 a titolo di capitale, Parte_1
oltre interessi legali, come da motivazione;
2.2.2. al pagamento, a favore di della somma di € 8.059,09 a titolo di capitale, Parte_2
oltre interessi legali, come da motivazione;
2.2.3. al pagamento, a favore di , della somma di € 9.911,32 a titolo di capitale, Parte_3
oltre interessi legali, come da motivazione;
2.3. condanna la convenuta a rimborsare a tutti i Controparte_1
tre ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 5.521,40 per compensi di questo giudizio, nonché in € 804,00 per compensi per i procedimenti di mediazione, oltre € 545,00 per spese anticipate per questo giudizio ed € 390,40 per spese anticipate per i procedimenti di mediazione, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 28 marzo 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. dott. CERNIGLIA MASSIMO, dall'avv. dott. CAPONI ALESSANDRO e dall'avv. dott. CIAMMARUGHI ROBERTO, con studio in Via Eleonora Duse n. 5 G, I- 00197
Roma (RM), presso il quale hanno eletto domicilio;
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. CIVALE FABIO del foro di Milano e dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN, quest'ultimo con studio in Via
Ponte Aquila, n. 10, Bressanone (BZ), presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: azione di risoluzione, restituzione di somme, risarcimento danni (responsabilità dell'intermediario finanziario); trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc), all'udienza del
13.3.2025 in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dei ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis, A) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e s.m.i., richiamate in narrativa, la nullità per omessa forma scritta della raccomandazione resa in occasione dell'investimento nelle
Azioni Volksbank per cui è causa, nonché la nullità ex artt. 33-36 D. Lgs. n. 206/2005 delle
pagina 1 di 18 clausole vessatorie inserite nella modulistica di adesione al collocamento di fine 2015, meglio indicate e descritte in narrativa, a cui consegue la violazione degli obblighi comportamentali previsti ex lege ed ex contractu al fine di una informativa e consulenza d'investimento minimamente diligente, corretta e trasparente, B) in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa, 1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228,
1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs.
n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, CP_2 CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione a ciascuno degli investimenti per cui è causa, così come del presupposto CP_3
contratto quadro di negoziazione, e 2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla degli stessi contratti di acquisto delle CP_3 azioni per cui è causa, nonché 3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € CP_3
8.975,24 in favore di di € 8.975,24 in favore di e di € Parte_1 Parte_2
10.969,68 in favore di anche quale importo dalla stessa resistente Parte_3
indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, sempre previo accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per responsabilità CP_3
contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha integrato, CP_3
pagina 2 di 18 quantomeno, un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla per le violazioni e i fatti CP_3
tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs.
n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. 16190/2007, art. 18 Reg. n. 17130/2010, CP_2 CP_2
nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare l'istituto odierno resistente al risarcimento dei danni sempre nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.. F) In ogni caso, 1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di ex art. 640 Codice Penale, anche nella forma aggravata CP_3 Per_1
e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per
l'effetto 2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dalla parte ricorrente in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di controparte al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, comprese quelle sostenute per la mediazione obbligatoria.” di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 281- undecies c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione piena per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 281- duodecies c.p.c., disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario (stante la complessità della causa) fissando l'udienza di cui all'art. 183
pagina 3 di 18 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; - accertare e dichiarare che nel caso di specie non sussistono i presupposti di cui agli artt. 102 e 103 c.p.c. e, per l'effetto, emettere provvedimento di separazione delle cause, che dovranno essere decise separatamente in relazione ai sigg.ri e e in relazione al sig. Parte_1 Parte_2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità Parte_3 dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte ricorrente relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di Controparte_1
alla restituzione delle somme versate dai ricorrenti in relazione alle operazioni di
[...] investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti medesimi e, per
l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione a dei titoli Controparte_1 oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del valore Controparte_1
attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa dei ricorrenti per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.; IN VIA ISTRUTTORIA OMISSIS Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1- bis
D.M. 55/2014.”
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc d.d. 29.5.2024 i ricorrenti , Parte_1 Pt_3
e fanno valere, riassuntivamente, la nullità - risoluzione di contratti per
[...] Parte_2
l'acquisto di azioni conclusi con la rassegnando le su- Controparte_4 esposte conclusioni e chiedendo, in sostanza, la restituzione dell'importo di € 8.975,24 in favore di di € 8.975,24 in favore di e di € 10.969,68 in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre rivalutazione e/o interessi. Parte_3
Nello specifico e riassuntivamente, i ricorrenti lamentano la violazione del TUF e del
Regolamento Consob 16190/2007, nonché della comunicazione n. 9019104 del 2009, CP_2
affermando di aver acquistato le seguenti azioni della convenuta, su un mercato CP_1
non regolamentato e con rischio altissimo, non corrispondente ai propri profili di risparmiatori prudenti/conservativi:
- n. 260 azioni acquistate il 12.03.2015 per € 19,70 ciascuna, n. 28 azioni acquistate il
28.01.2016, per € 19,20 ciascuna n. 172 azioni acquistate il 28.01.2016, per € 19,20 ciascuna dal
, per un totale di € 8.975,24 (incluse spese e tasse, doc. 3 dei ricorrenti); Parte_1
- 260 azioni acquistate il 12.03.2015 per € 19,70 ciascuna, n. 28 azioni acquistate il 28.01.2016, per € 19,20 ciascuna n. 172 azioni acquistate il 28.01.2016, per € 19,20 ciascuna da Parte_2
, per un totale di € 8.975,24 (incluse spese e tasse, doc. 3 dei ricorrenti);
[...]
- n. 305 azioni acquistate il 23.04.2015 per € 19,55 ciascuna, e, complessivamente, n. 260 azioni per € 19,20, ciascuna, acquistate il 28.01.2016, da , per un totale di € 10.969,68 Parte_3
(incluse spese e tasse, doc. 3 dei ricorrenti).
1.2. Costituitasi tempestivamente, la convenuta ha rassegnato le conclusioni di cui sopra, eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la prescrizione, nonché sostenendo, nel merito, di aver fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'investimento in rapporto al profilo di rischio dei clienti.
1.3. Con ordinanza del 8.11.2024, che qui si intende per intero richiamata, sono state rigettate le domande della parte convenuta di mutamento del rito, nonché di separazione delle cause.
2. In diritto.
2.1. Norme di diritto applicabili alla fattispecie
L'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di
pagina 5 di 18 investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
L'art. 27 del TUF stabilisce poi: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente Regolamento n.
11522 del 1988.
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno pagina 6 di 18 approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento
o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1). Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente: “Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.” (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette, infine, la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame esulano pacificamente dal campo “execution only”, riguardando un titolo non quotato.
2.2. Sulle risultanze documentali riguardanti gli acquisti di cui è causa.
2.2.1. Le norme del contratto quadro.
In entrambi i contratti quadro, conclusi da e il 13.01.2015 e Parte_1 Parte_2 da il 19.02.2015; (v. doc. 1 a) e b) dei ricorrenti), si legge, all'art. 36 comma 3: Parte_3
Il cliente conferisce alla Banca l'incarico di svolgere in suo favore il servizio di collocamento di prodotti e di servizi di investimento nei termini e alle condizioni di seguito previste.
2. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle gli adempimenti prescritti dalla Parte_4
Normativa di Riferimento a carico delle stesse.
3. In connessione con il servizio di Collocamento la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e fornisce raccomandazioni personalizzate al Cliente, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo una
o più operazioni relative agli strumenti finanziari ritenuti adeguati al profilo del cliente;
“ all'art.
37 è previsto, al comma 1, che in esecuzione del Contratto la promuove l'acquisto e/o la CP_1
sottscrizione di Prodotti o servizi di investimento per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società prodotto”, inoltre, nell'art. 37 comma 2 è previsto che la accetta anche ordini di acquisto inviati su iniziativa del cliente. CP_1
All'art. 36 comma 4 dei contratti è previsto che, il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca in connessione con il servizio di Collocamento, viene erogato dalla Banca mediante raccomandazioni specifiche personalizzate fornite esclusivamente in forma scritta, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1352 c.c.
Inoltre, l'art. 38 del contratto, regola, in aggiunta alla normativa di legge su già citata, gli obblighi pagina 7 di 18 informativi della prevedendo che la stessa prima della sottoscrizione del prodotto CP_1 CP_1
da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento
2.2.2. Sul profilo dei ricorrenti.
Risulta dai questionari di profilatura dei ricorrenti, che e in Parte_1 Parte_2
data 27.01.2015 siano stati valutati quali risparmiatori conservativi, , in data Parte_3
19.2.2015, quale risparmiatore prudente (v. doc. 2 dei ricorrenti, docc. 2 e 3 della convenuta).
Tutti i ricorrenti hanno dichiarato, infatti, per iscritto, di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione;
e Parte_1
hanno dichiarato di avere un reddito netto annuo (da pensione) fino ad € Parte_2
25.000,00, impegni finanziari nel corso di un mese di € 1000,00 e un patrimonio finanziario presso la Banca di meno di € 25000,00; ha dichiarato di aver un reddito annuo da Parte_3 lavoro dipendente sino a € 30.000,00, impegni finanziari nel corso di un mese fino a € 1000,00 e un patrimonio finanziario presso la di meno di € 25000,00. CP_1
Tutti i tre ricorrenti hanno dichiarato, peraltro in modo generico, di aver una conoscenza “media” degli strumenti finanziari esistenti, quindi, di aver una discreta conoscenza dei principali strumenti finanziari e di sapere, “ad esempio che il capitale investito in titoli azionari subisce generalmente maggiori variazioni rispetto all'investimento in titoli obbligazionari e che
l'investimento diversificato consente di attenuare i potenziali rischi connessi”, senza che vi siano dichiarazioni più precise, in ordine agli strumenti conosciuti;
inoltre hanno dichiarato di avere quale obiettivo di investimento la “gestione del risparmio e suo moderato accrescimento, accettando moderate oscillazioni o riduzioni di valore dell'investimento nel tempo (propensione al rischio: medio-basso)”;
I ricorrenti e hanno dichiarato di avere un orizzonte temporale di Pt_2 Parte_1
investimento fra i 18 mesi e 3 anni, ha dichiarato di aver un orizzonte temporale di Parte_3
investimento da 3 anni a 6 anni.
Sono poi agli atti dei “report di consulenza per obiettivi specifici”, firmati dai rispettivi ricorrenti, aventi la stessa data delle schede di profilatura (v. docc. 13 e 14 della convenuta), dai quali risulta che, seppure vengono riportati sempre i profili di investimento “conservativi”, ovvero “prudenti” dei risparmiatori, gli stessi avrebbero dichiarato quale obiettivo specifico “lungo termine con
pagina 8 di 18 finalità di partecipazione societaria”, con esigenze dichiarate, per la ricorrente e per Pt_2
“acquisto azioni bpaa con obiettivo di rendimento a medio lungo termine e Parte_1 condivisione e partecipazione delle sorte societarie” e per “il cliente intende Parte_3
diventare socio perché interessato a essere parte attiva della Banca di cui è cliente e CP_3 condividerne e l'andamento della stessa beneficiando dello status di socio e del ritorno finanziario connesso alla titolarità delle azioni”.
2.2.3. Per il primo acquisto, da parte di DA Christina, in data 11.03.2015, relativo a n. 260 azioni per un controvalore di € 19,70 ad azione vi è agli atti l'ordine di acquisto (cfr. doc. 4 della convenuta).
L'ordine di acquisto sottoscritto dalla stessa ricorrente riporta la formula “L'operazione è appropriata”, in quanto risulta che “si esegue la verifica di appropriatezza (RI 16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID
– conflitto di interesse emittente sui titoli di propria emissione;
- strumento a rischio;
per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa”; la cliente ha dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto e ha dato atto che l'azione non è trattata su mercati regolamentati e che possono sorgere momentanee difficoltà nella vendita della stessa.
2.2.4. Anche per il primo acquisto da parte di , sempre in data 11.03.2015, Parte_1 relativo a n. 260 azioni per un controvalore di € 19,70 ad azione vi è agli atti l'ordine di acquisto
(cfr. doc. 5 della convenuta).
Tale ordine di acquisto, sottoscritto dal predetto ricorrente, riporta sempre la formula
“L'operazione è appropriata”, in quanto risulta che “si esegue la verifica di appropriatezza (RI
16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID – conflitto di interesse emittente sui titoli di propria emissione;
- strumento
a rischio;
per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa”; il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto e ha dato atto che l'azione non è trattata su mercati regolamentati e che possono sorgere momentanee difficoltà nella vendita della stessa.
2.2.5. Per il primo acquisto, da parte di , avvenuto in data 22.04.2015, relativo a n. Parte_3
305 azioni per un controvalore di € 19,55 ad azione vi è agli atti l'ordine di acquisto (cfr. doc. 9 della convenuta).
pagina 9 di 18 In tale ordine di acquisto, sottoscritto dallo stesso ricorrente si legge: “Si esegue la verifica di adeguatezza (RI 16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID – conflitto di interesse emittente sui titoli di propria emissione;
- strumento a rischio;
” il cliente ha dichiarato di aver ricevuto la scheda prodotto e ha dato atto che l'azione non è trattata su mercati regolamentati e che possono sorgere momentanee difficoltà nella vendita della stessa.
Non emerge peraltro dall'ordine di acquisto l'esito della asserita verifica di adeguatezza.
2.2.6. In ordine agli acquisti, avvenuti da parte dei tre ricorrenti, nelle date 18.12.2015-
28.01.2016 non vi sono ordini di acquisto, ma le sole schede di adesione all'aumento capitale firmati dagli stessi ricorrenti (v. docc. 5a-5b-5c dei ricorrenti, docc. 6, 7, 10 della Banca convenuta).
Vi sono agli atti (v. sempre docc. 6 e 10 della convenuta) le schermate interne della CP_1 CP_1
convenuta, riferite ai relativi acquisti da parte della e di , da cui risulta Pt_2 Parte_3
che le relative operazioni siano state valutate come adeguate, ma non risulta che (e come) tali valutazioni siano stati comunicati al cliente.
2.3. Dell'inadempimento contrattuale della convenuta.
2.3.1. Va premesso come la convenuta con riguardo, in particolare, agli ultimi acquisti CP_1
appena indicati, compiuti mediante l'adesione di tutti i ricorrenti all'aumento di capitale del 2015, sostiene che la non abbia fornito servizio di consulenza e le stesse operazioni non CP_1
potrebbero essere configurate come prestazione del servizio di collocamento, per cui non solo la non sarebbe stata tenuta a fornire raccomandazioni scritte, ma tutte le norme di cui al CP_1
contratto quadro (sopra citate), che si riferiscono a tale servizio di collocamento non sarebbero applicabili.
2.3.2. Tale osservazione non appare peraltro già rilevante in concreto, in quanto le caratteristiche delle azioni come non quotate su un mercato regolamentato e soggette a un rischio di difficoltà di vendita risultano evidentemente già incompatibili non solo con la propensione al rischio manifestata da tutti i tre ricorrenti nei loro questionari di profilatura, ma anche con la loro l'esperienza.
Infatti, ex art. 42 Reg. Intermediari la era comunque tenuta, in ogni caso— a prescindere CP_1
quindi dall'applicazione delle norme contrattuali succitate e anche dalla circostanza se prestava o no un servizio di consulenza— di valutare, almeno, la congruità delle operazioni (di “alto pagina 10 di 18 rischio”, cfr. docc. 6, 7, 10 della , rispetto al livello di esperienza e conoscenza dei clienti, CP_1
che nel presente caso non era elevato.
Non potendosi le operazioni ritenere quindi “appropriate” e non essendo un tanto stato segnalato ai ricorrenti, già da ciò solo consegue un inadempimento (grave) della Banca agli obblighi imposti dal cit. art. 42 Reg. Intermediari.
2.3.3. Emerge poi dalla stessa documentazione della Banca convenuta (cfr. docc. 6 e 10 della convenuta) che la stessa riteneva, almeno nei casi della e di che CP_1 Pt_2 Parte_3 le operazioni di adesione all'aumento di capitale fossero “adeguati” (e non solo “appropriati”), quindi ritenendo che le operazioni siano stati (anche) adeguati agli obiettivi di investimento degli stessi ricorrenti.
Tale valutazione non può ritenersi corretta, in quanto gli stessi ricorrenti hanno dichiarato, in sede di profilatura, un orizzonte temporale di investimento molto basso (da 18 mesi a 3 anni) o comunque alquanto basso (da 3 a 6 anni) e quale obiettivo di investimento la “gestione del risparmio e suo moderato accrescimento, accettando moderate oscillazioni o riduzioni di valore dell'investimento nel tempo (propensione al rischio: medio-basso)”, mentre nelle schede di adesione stesse (v. docc. 6, 7 e 10 della convenuta) si legge espressamente, in discordanza con tali obiettivi dichiarati, che l'orizzonte temporale dell'investimento effettuato mediante l'adesione è a “lungo termine”.
Né possono a riguardo ritenersi rilevanti i “report di consulenza” sub docc. 13 e 14 della convenuta, non solo in quanto riguardavano delle raccomandazioni effettuate esclusivamente per l'acquisto (specifico) di azioni della per € 5000,00, rispettivamente € 6000,00, a CP_1
gennaio, rispettivamente febbraio 2015, ma anche in quanto le stesse raccomandazioni appaiono carenti nel loro contenuto informativo e valutativo, non contenendo nessuna segnalazione specifica ai ricorrenti, con riguardo all'evidente contrasto tra il loro profilo di risparmiatore e gli obiettivi specifici (di investimento a lungo termine) indicati.
Consegue a tutto ciò, non solo che la stessa riteneva con ogni apparenza, anche in ordine CP_1 all'adesione all'aumento di capitale, di agire in regime di “consulenza” (effettuando almeno per due ricorrenti una valutazione di adeguatezza, il che pare rilevante in ordine all'interpretazione dei contratti quadro, in base all'art. 1362 c.c.), ma del tutto a prescindere da ciò, deve ritenersi, con valore assorbente, che la valutazione espressa di “adeguatezza” era scorretta.
2.3.4. Emerge poi dalla lettura degli ordini di acquisto, riferiti ai precedenti acquisti (sopra pagina 11 di 18 indicati ai punti 2.2.3., 2.2.4, 2.2.5) che le indicazioni fornite dalla ai clienti, nei casi nei CP_1 quali avrebbe agito nell'ambito di servizio di consulenza, non erano sostanzialmente diversi dai casi nei quali dichiarava di agire espressamente al di fuori del servizio di consulenza (con valutazione di mera appropriatezza), dando sempre un giudizio di “adeguatezza” o
“appropriatezza”, nonostante in concreto, tenuto conto dei profili di rischio e le esperienze dichiarate di tutti i tre ricorrenti, né il giudizio di appropriatezza, né il giudizio di adeguatezza espresso nei singoli casi, può ritenersi condivisibile, il che dà da solo luogo ad inadempimento contrattuale (grave) della CP_1
2.3.5. Infatti, tenuto conto delle limitate conoscenze dei ricorrenti in materia di strumenti finanziari, della medio-bassa propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento di medio-breve periodo, come emergente dalle relative schede di profilatura, la convenuta avrebbe dovuto segnalare ai ricorrenti l'inadeguatezza dell'operazione in tutti i casi nei quali agiva in regime di consulenza e, negli altri casi, comunque l'inappropriatezza, tenuto già conto delle limitate conoscenze dei ricorrenti.
2.3.6. A tutto ciò si aggiunge che sussiste, in ordine agli acquisti effettuati mediante l'adesione all'aumento di capitale del 2015, in ogni caso un inadempimento (grave) della convenuta CP_1
anche in relazione agli obblighi di informazione preventiva sulla stessa sicuramente gravanti, con riguardo alla posizione di tutti i tre ricorrenti.
La scheda informativa allegata alla sottoscrizione di aumento di capitale del 2015 reca, infatti, accanto ad informazioni corrette, anche indicazioni fuorvianti, risultando così idonea ad indurre in errore l'investitore medio (docc. 6, 7, 10 della convenuta); vi si legge: “Modalità di smobilizzo”- “Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere inseriti con un prezzo limite che non deve essere inferiore al prezzo di emissione determinato annualmente in su CP_3 proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il Collegio dei sindaci, dall'Assemblea in sede di bilancio. Il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. Il prezzo limite degli ordini inseriti successivamente alla sospensione della prezzatura in occasione dell'Assemblea e fino alla prima prezzatura non potrà essere superiore del 10% rispetto al nuovo prezzo di emissione deliberata dall'Assemblea. La variazione minima del prezzo limite è pari a 0,01.”.
Risultano in tale prospettiva del tutto generici e quindi inammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla convenuta sul punto (capitoli 3 ss. di cui alla comparsa di costituzione), dato che pagina 12 di 18 l'intermediario deve dare prova di avere fornito un'informazione preventiva precisa e dettagliata al cliente in merito ai titoli da acquistare.
Giova poi richiamare la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia, in particolare della
Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha avuto modo di affermare in causa analoga (sentenza n. 95/2024), quanto segue: “Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune rispetto ai cambiamenti di valutazione circa l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.”…. “Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di c.d. pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore autodeterminato e autodichiarato al momento dell'emissione indipendentemente dal rating dell'emittente. Da tanto deriva che, a prescindere dalla illiquidità o meno delle azioni della banca al momento in cui si è perfezionato il contestato investimento e alla conseguente applicazione alla fattispecie della più stringente disciplina stabilita dalla comunicazione n. 9019104/2009, la banca ha CP_2 comunque agito in violazione dell'art. 28 reg. n. 16190/2007, il quale prescrive che gli CP_2
intermediari finanziari debbano fornire ai clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e, prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998, il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza
e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.”
A riguardo si osserva, in linea con la precedente e più recente giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. tra le altre sentenze Tribunale di Bolzano nn. 85, 87, 206/2025), che la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela viene in realtà ancora più in rilievo nelle operazioni c.d. di “self-placement”, le quali prevedono in realtà l'applicazione di norme di comportamento più rigorose, imponendo all'intermediario massima attenzione nella pagina 13 di 18 valutazione della situazione personale dell'investitore; in casi come il presente, nei quali gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente, infatti, le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la Banca, rendono ardua per l'investitore la comprensione delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente.
Contr Su tali premesse, varie, recenti decisioni dell' (tra le ultime: la n. 6367 del 03/03/2023), hanno riscontrato la violazione della normativa di settore, ritenendo non sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informativa incombente sull'intermediazione, la dichiarazione del ricorrente di aver preso visione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sottoscritto.
Infatti, tale attestazione, resa dal cliente su un modulo predisposto dalla e dallo stesso CP_1 sottoscritto, non ha valore di confessione stragiudiziale e pertanto non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa i rischi del prodotto finanziario, dovendo l'Intermediario per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche (cfr. tra le altre: Cass. 22147/2010, 6142/2012, 20178/2014).
In definitiva, ad una simile commistione di informazioni consegue, nell'insieme, l'inadeguatezza dell'informativa, non consentendo la stessa l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'investitore.
2.4. Delle domande di risoluzione e di restituzione
2.4.1. Da tutto quanto precede, consegue che deve ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento che i ricorrenti hanno formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate (cfr. a riguardo Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n.
8997), la quale inoltre non può ritenersi in nessun caso prescritta, applicandosi l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. ex multis sentenza di questo Tribunale n. 845/2024).
2.4.2. La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937).
2.4.3. Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel pagina 14 di 18 comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n. 7187).
Nel caso di specie, per quanto sopra, non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.
Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza dei ricorrenti, tenuto conto, in particolare, della natura delle violazioni addebitate alla Banca (in primo luogo: violazione degli obblighi informativi) e della qualifica dei ricorrenti come risparmiatori
“prudenti” ovvero “conservatori”.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione di tutti i contratti di acquisto di azioni oggetto di causa e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.
2.4.4. Trattandosi di debito di valuta, sulle somme da restituire non spetta la rivalutazione, mentre devono essere riconosciuti gli interessi legali. Questi decorrono dal giorno del pagamento, non potendo considerarsi in buona fede la convenuta inadempiente (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31.01.2019, n. 2993, Cass. civ., Sez. I, ord. 26.09.2023, n. 27390).
2.4.5. Allo stesso tempo, in conseguenza della disposta risoluzione, deve essere accolta anche la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dei ricorrenti alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato (incluse azioni attribuite a titolo gratuito), con riferimento alle azioni acquistate con i contratti di acquisto qui risolti.
2.4.5.1. La ha comprovato in modo sufficiente, attraverso il deposito delle relative CP_1
contabili (cfr. docc. 25- 17, 30- 32 della convenuta) che i ricorrenti hanno ricevuto, a titolo di dividendi, i seguenti importi:
- e hanno percepito, ciascuno, dalle azioni oggetto di causa Parte_1 Parte_2 dividendi per l'importo lordo pari ad € 1.404,64, corrispondenti ad un importo netto, per ciascuno
(detratti 26% di imposta), di € 1039,43;
- ha percepito dalle azioni oggetto di causa dividendi per l'importo lordo pari ad € Parte_3
1.629,24, corrispondente ad un importo netto (detratti sempre 26% di imposta), di € 1.205,63.
pagina 15 di 18 A riguardo va aggiunto che i documenti depositati a riguardo dalla devono ritenersi CP_1
tempestivi, tenuto conto della data di percezione dei dividendi.
2.4.5.2. In data 14.12.2023 i ricorrenti e hanno poi ricevuto Parte_1 Parte_2
ciascuno n. 23 azioni gratuite, mentre ne ha ricevuto n. 28 (cfr. doc. 28 della Parte_3
convenuta e allegazione non specificamente contestata di cui alla comparsa di costituzione), alle quali si aggiungono n. 16 azioni ricevuta ciascuna da e da , Parte_1 Parte_2
nonché n. 19 azioni ricevute da in data 5.12.2024 (cfr. docc. 35, 36 della Parte_3
convenuta).
Per quanto riguarda le azioni attribuite soltanto a dicembre 2024, non possono ritenersi tardive le relative allegazioni e produzioni della di cui alla memoria autorizzata d.d. 21.2.2025, in CP_1
quanto i fatti relativi si sono avverati successivamente allo spirare dei termini per la definizione del thema decidendum e probandum, a parte che la Banca convenuta ha dedotto sin dalla sua comparsa, oltre ad indicare le azioni gratuite sino a tale data ricevuti, che i ricorrenti
“percepiranno ulteriori dividendi e azioni a titolo gratuito nel prossimo periodo”, facendo quindi tempestivamente oggetto del thema decidendum e probandum la stessa ricezione e chiedendone tempestivamente la restituzione, in caso di risoluzione.
La documentazione allegata alla comparsa conclusionale, per quanto attinente alle azioni gratuite attribuite soltanto a dicembre 2024 deve ritenersi pertanto tempestiva, in quanto si tratta di circostanza sopravvenuta e fatta comunque tempestivamente oggetto del thema decidendum.
2.4.6. In definitiva, i contratti di acquisto cui è causa vanno tutti risolti, con condanna dei rispettivi ricorrenti alla restituzione delle azioni acquistate o ricevute a titolo gratuito e condanna della convenuta alla restituzione dei (meri) corrispettivi pagati, aggiunti i soli interessi legali (art. 1284 c.c.), nonché detratti i dividendi netti percepiti.
Gli interessi legali sui corrispettivi vengono calcolati dalla data dei singoli acquisti alla data mediana— rispetto ai singoli pagamenti dei dividendi— del 15.11.2019 (per facilità del calcolo), per cui si arriva, per e ad un importo di € 9.098,52 ciascuno e Parte_1 Parte_2 per ad un importo di € 11.116,95, dai quali vanni detratti, in compensazione, Parte_3
l'importo dei dividendi percepiti, suindicati;
sugli importi differenziali, di capitale dovuto, di €
8.059,09 (ciascuno), rispettivamente € 9.911,32, da restituire dalla ai ricorrenti, si CP_1
aggiungono quindi gli ulteriori interessi legali, dal 15.11.2019 alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (2.9.2024) nell'ammontare ex art. 1284 comma 1 c.c. e, dalla predetta data di pagina 16 di 18 notifica, sino al saldo, nell'ammontare di cui all'art. 1284 comma 4.c.c.
2.4.7. La domanda attorea di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendo stati provati gli elementi della fattispecie penale, in particolare: il dolo.
2.4.8. Tutte le ulteriori domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre, comprese quelle di risarcimento del danno svolte dai ricorrenti in via subordinata, rimangono assorbite.
3. Spese di lite e richiesta di condanna ex art. 96 cpc.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Si applicano i compensi minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per le fasi svoltesi
(esclusa quindi la fase di trattazione/istruttoria, neanche richiesta in nota spese), per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.000,00 ad € 52.000,00) tenuto conto del rito semplificato e della ridotta attività svolta;
si giustificano un aumento del 60% per n. 3 parti assistite con medesima posizione processuale ex art. 4, co 2, D.M. 55/2014, nella versione vigente, nonché aumento del
30% ex art. 4 comma 1- bis D.M. n. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Si aggiungono le spese vive per l'iscrizione a ruolo sostenute.
3.3. Inoltre, spetta anche il rimborso degli onorari, come da dispositivo, per la mediazione obbligatoria, oltre che il rimborso delle relative spese vive sostenute (€ 390,40).
3.4. Non vi sono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc., non risultando che la parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, anche tenuto conto che risulta accolta la domanda riconvenzionale di restituzione, seppure in conseguenza della risoluzione richiesta dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa e meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento della convenuta;
CP_1
2. in conseguenza della risoluzione,
2.1.1- condanna a restituire alla convenuta n. 460 azioni acquistate e n. Parte_1 CP_1
39 azioni ricevute a titolo gratuito;
pagina 17 di 18 2.1.2 - condanna a restituire alla convenuta n. 460 azioni acquistate e n. Parte_2 CP_1
39 azioni ricevute a titolo gratuito;
2.1.3- condanna a restituire alla convenuta n. 565 azioni acquistate e n. 47 Parte_3 CP_1
azioni ricevute a titolo gratuito;
2.2. - condanna la convenuta già operata la Controparte_1
compensazione degli importi a questa dovuta in conseguenza della risoluzione,
2.2.1. al pagamento, a favore di della somma di € 8.059,09 a titolo di capitale, Parte_1
oltre interessi legali, come da motivazione;
2.2.2. al pagamento, a favore di della somma di € 8.059,09 a titolo di capitale, Parte_2
oltre interessi legali, come da motivazione;
2.2.3. al pagamento, a favore di , della somma di € 9.911,32 a titolo di capitale, Parte_3
oltre interessi legali, come da motivazione;
2.3. condanna la convenuta a rimborsare a tutti i Controparte_1
tre ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 5.521,40 per compensi di questo giudizio, nonché in € 804,00 per compensi per i procedimenti di mediazione, oltre € 545,00 per spese anticipate per questo giudizio ed € 390,40 per spese anticipate per i procedimenti di mediazione, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 28 marzo 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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