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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 228/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA COLONNA
n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA COLONNA
n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nata a [...] il Persona_1
17/03/2009 e , nato a [...] il Persona_2
07/02/2011, riconosciuti da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori nata il [...] Persona_1
e nato il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Persona_2
e residenza privilegiata presso la madre, alla quale viene assegnata in uso l'abitazione familiare condotta in locazione e sita in Pordenone, via Ippolito
Nievo n. 19 unitamene agli arredi che la completano.
2. Il signor si impegna a lasciare la casa familiare entro il Controparte_1
giorno 31 Gennaio 2025, prelevando i suoi effetti personali.
3. Disporsi che i due figli minori stiano con il padre secondo il seguente regolamento da adottarsi anche durante le vacanze estive e tutte le festività:
i) Il venerdì con pernotto ii) Durante la settimana, se la madre lavora, dal lunedì al venerdì (dal termine dell'orario di lavoro del padre sino al rientro della madre dal lavoro)
iii) Nel week end a settimane alterne (dal venerdì alla domenica)
iv) Il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni v) Compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
4. Disporsi che eventuali variazioni al suddetto regolamento potranno essere sempre introdotte su accordo delle parti, in base alle esigenze che via via si presentano.
5. Disporsi che, in ogni caso, in ipotesi di indisponibilità di un genitore, è
sempre privilegiata la custodia dei figli da parte dell'altro genitore eventualmente disponibile rispetto a terzi e/o alla baby sitter.
6. Darsi atto che i genitori si impegnano a rispettarsi reciprocamente e a introdurre nella relazione con i figli la figura di un altro compagno/a con gradualità, nel pieno rispetto della sensibilità dei minori.
7. Porsi a carico del padre, sig. un assegno mensile di euro Controparte_1
2 500,00, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese (assegno rivalutabile annualmente secondo indice istat, se in aumento) a far data dal deposito del presente ricorso.
8. Porsi a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre la metà delle spese straordinarie anticipate, da individuarsi e regolarsi secondo il Protocollo
in uso presso il Tribunale di Pordenone da considerarsi parte integrante del presente accordo a far data dal deposito del presente ricorso.
9. Disporsi che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre a far data dal deposito del presente ricorso.
10. Disporsi che le detrazioni fiscali per i figli a carico, ove possibile, vadano a beneficio di ambedue i genitori nella misura del 50%.
11. Darsi atto che i genitori si obbligano a fare fronte al pagamento, pro quota di ½ ciascuno, del residuo importo dovuto relativo al finanziamento contratto con la OC spa e alle prestazioni ortodontiche in favore della figlia minore già in corso.
12. Darsi atto che le spese di lite sono compensate fra le parti”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
3 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 228/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA COLONNA
n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA COLONNA
n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nata a [...] il Persona_1
17/03/2009 e , nato a [...] il Persona_2
07/02/2011, riconosciuti da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1. Disporsi l'affido condiviso dei figli minori nata il [...] Persona_1
e nato il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Persona_2
e residenza privilegiata presso la madre, alla quale viene assegnata in uso l'abitazione familiare condotta in locazione e sita in Pordenone, via Ippolito
Nievo n. 19 unitamene agli arredi che la completano.
2. Il signor si impegna a lasciare la casa familiare entro il Controparte_1
giorno 31 Gennaio 2025, prelevando i suoi effetti personali.
3. Disporsi che i due figli minori stiano con il padre secondo il seguente regolamento da adottarsi anche durante le vacanze estive e tutte le festività:
i) Il venerdì con pernotto ii) Durante la settimana, se la madre lavora, dal lunedì al venerdì (dal termine dell'orario di lavoro del padre sino al rientro della madre dal lavoro)
iii) Nel week end a settimane alterne (dal venerdì alla domenica)
iv) Il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni v) Compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
4. Disporsi che eventuali variazioni al suddetto regolamento potranno essere sempre introdotte su accordo delle parti, in base alle esigenze che via via si presentano.
5. Disporsi che, in ogni caso, in ipotesi di indisponibilità di un genitore, è
sempre privilegiata la custodia dei figli da parte dell'altro genitore eventualmente disponibile rispetto a terzi e/o alla baby sitter.
6. Darsi atto che i genitori si impegnano a rispettarsi reciprocamente e a introdurre nella relazione con i figli la figura di un altro compagno/a con gradualità, nel pieno rispetto della sensibilità dei minori.
7. Porsi a carico del padre, sig. un assegno mensile di euro Controparte_1
2 500,00, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese (assegno rivalutabile annualmente secondo indice istat, se in aumento) a far data dal deposito del presente ricorso.
8. Porsi a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre la metà delle spese straordinarie anticipate, da individuarsi e regolarsi secondo il Protocollo
in uso presso il Tribunale di Pordenone da considerarsi parte integrante del presente accordo a far data dal deposito del presente ricorso.
9. Disporsi che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre a far data dal deposito del presente ricorso.
10. Disporsi che le detrazioni fiscali per i figli a carico, ove possibile, vadano a beneficio di ambedue i genitori nella misura del 50%.
11. Darsi atto che i genitori si obbligano a fare fronte al pagamento, pro quota di ½ ciascuno, del residuo importo dovuto relativo al finanziamento contratto con la OC spa e alle prestazioni ortodontiche in favore della figlia minore già in corso.
12. Darsi atto che le spese di lite sono compensate fra le parti”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
3 31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 08/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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