Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 11813/2023
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato ORNELLA Parte_1 C.F._1
IUCULANO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale XX Settembre, 66
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANA DANIELA
CRISTALDI, nel cui studio in Aci Sant'Antonio ha eletto domicilio, via Regina Margherita, 1
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
11/10/2023, e avverso il sottostante avviso di addebito emesso dall' e avente ad oggetto CP_1
contributi IVS eccedenti il minimale e somme aggiuntive dovuti alla Gestione commercianti e relativi all'anno 2011, dell'importo complessivo di euro 1.652,22. Eccepiva la nullità degli atti impugnati a causa dell'omessa notifica dell'avviso di addebito, quale fase necessaria del procedimento di accertamento e riscossione. Riportava quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte, secondo cui la correttezza del procedimento in esame fosse assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
rilevava che, sulla base di tali presupposti, l'omessa notificazione di un atto presupposto (in questo caso l'avviso di addebito)
costituisse un vizio procedurale che comportasse la nullità dell'atto consequenziale notificato
(l'intimazione di pagamento), con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione degli importi iscritti a ruolo.
Eccepiva pertanto l'intervenuta prescrizione del credito in oggetto, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995,
con conseguente estinzione del diritto fatto valere. Osservava che, nella specie, vertendosi in tema di contributi a percentuale relativi all'anno 2011 e non essendo stata provata la notifica dell'avviso di addebito, fosse intervenuta la prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme in questione. CP_1
Rilevava che la prescrizione fosse maturata anche nell'ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito nella data indicata nell'intimazione di pagamento (20/10/2017), dovendo trovare applicazione anche in questo caso il termine quinquennale ed essendo decorsi invece sei anni fra la data suindicata e la data di notifica dell'intimazione impugnata (11/10/2023).
Chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, considerata la fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e l'illegittimità della richiesta avanzata dall' , CP_1
nonché il grave e irreparabile danno che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora); nel merito chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito in quanto mai notificato e per intervenuta prescrizione;
in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione maturata successivamente all'ipotetica notifica dell'avviso di addebito e, per l'effetto,
l'annullamento degli atti impugnati;
chiedeva in ogni caso che fosse dichiarata l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento e che la stessa fosse annullata.
Con decreto del 16/12/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , esponendo che il ricorrente fosse stato CP_1
iscritto alla gestione commercianti dal settembre 2005 al settembre 2011 e che l'avviso di addebito opposto avesse ad oggetto contributi eccedenti il minimale relativi all'anno 2011 (I e II rata), che fosse stato notificato il 20/10/2017 e che fosse stato preceduto dalla notifica in data 18/11/2016 di relativa comunicazione di debito. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito nella data risultante dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta, per gli assunti vizi formali e di notifica, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Evidenziava la regolare notifica dell'avviso di addebito eseguita a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26
del DPR n. 602/1973, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di notificazioni;
osservava che la stessa fosse stata eseguita nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria di cui al D.M. 9/4/2001, mediante invio diretto dell'atto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Eccepiva inoltre la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito. In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito stante la mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori. Rilevava anche che, all'eventuale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta (da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), dovesse conseguire una declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo e non l'annullamento dello stesso. Osservava che,
comunque, la prescrizione non fosse maturata in quanto il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso in forza di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus. Rilevava pertanto che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito,
salvi ulteriori atti interruttivi medio tempore posti in essere dall' , il termine Controparte_3
di prescrizione non fosse spirato, considerato anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione per un totale di 542 giorni. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario, ex art. 421 c.p.c., la produzione in giudizio degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo ovvero che l' fosse autorizzato a produrre la CP_1
documentazione trasmessa dallo stesso.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, non avendo il ricorrente impugnato l'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di notifica dello stesso (20/10/2017), con conseguente definitività del credito contributivo. Eccepiva altresì
l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento e ne chiedeva il rigetto. Rilevava che detta inammissibilità derivasse dalla tardività ma anche dal proprio difetto di legittimazione passiva,
inerente ai motivi di mancata notifica dell'avviso di addebito e a quelli riguardanti le attività compiute dall'ente impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in quanto atti di esclusiva competenza di detto ente. Rilevava pertanto che, in ordine alle suddette eccezioni, l'unico soggetto legittimato a controdedurre fosse l'ente impositore, con la conseguenza che il concessionario non potesse essere chiamato a rispondere di questioni attinenti al merito e all'eccepita prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Ribadiva che dette doglienze andassero imputate alla condotta dell'ente impositore e che l' avesse agito correttamente. Con riguardo alla dedotta Controparte_3
prescrizione, ne eccepiva la tardività ed inammissibilità, in quanto non proposta tempestivamente avverso l'avviso di addebito regolarmente notificato. Evidenziava inoltre la regolarità dell'attività di riscossione da essa posta in essere, avendo provveduto alla notifica in data 9/10/2023 dell'intimazione di pagamento quale atto di propria competenza. Osservava in definitiva che la prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione disposta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Concludeva chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 46/1999 e per propria carenza di legittimazione passiva;
in subordine e nel merito chiedeva che fosse dichiarato che nessuna prescrizione potesse essere eccepita e che comunque la stessa non fosse maturata, con il conseguente rigetto di tutte le domande e la conferma degli atti impugnati;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, chiedeva infine che l' fosse dichiarato obbligato a tenere indenne il concessionario da tutte le conseguenza CP_1
sfavorevoli del giudizio.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali insisteva nell'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, e ciò a prescindere dal dedotto periodo di sospensione,
essendo comunque decorso il termine di cinque anni fra la notifica di detto atto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Insisteva pertanto nell'istanza di sospensione e nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
L'opponente depositava anche note autorizzate del 3/2/2025, con le quali evidenziava la tempestività
dell'opposizione, proposta in data 17/11/2023, entro il termine di 40 giorni di cui al citato art. 24
D.Lgs. 46/1999 dalla notifica dell'intimazione di pagamento (11/10/2023). Insisteva nella prescrizione successiva, deducendo che la definitività dell'accertamento per effetto della mancata opposizione non precludesse l'accertamento della prescrizione e di fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella, essendo proponibile l'azione generale ex art. 615 c.p.c. Evidenziava
pertanto la legittimità dell'opposizione dallo stesso proposta. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, rilevava la sussistenza di un interesse a resistere nel giudizio in capo al concessionario in quanto soggetto dal quale provenisse l'atto impugnato. Insisteva pertanto nella prescrizione e nell'applicabilità del termine quinquennale anche in caso di prescrizione sopravvenuta, eccependo invece la mancata applicazione nella specie della sospensione di cui all'art. 68 D.L.
17/3/2020 n. 18. Sul punto osservava che il periodo di sospensione da prendere complessivamente in considerazione dovesse essere pari a 311 giorni, con la conseguenza che, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito (20/10/2017), i successivi cinque anni e il suddetto periodo di sospensione, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (11/10/2023) il termine di prescrizione fosse già spirato.
Anche l' depositava note di trattazione con le quali insisteva nelle Controparte_2
proprie conclusioni, chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 21/5/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con provvedimento dell'8/2/2025, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 15 maggio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L' ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine CP_4
assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e, unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dagli enti di inammissibilità dell'opposizione, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999,
avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito opposto e la regolarità della stessa.
L' ha prodotto il referto di notifica del suddetto atto dal quale si evince che la notifica è stata CP_1
ritualmente e validamente eseguita. In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che l'avviso di addebito in esame n.
59320170006344400000 è stato notificato con raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento nella data del 20/10/2017.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla
legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
“anche mediante invio” diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018)”.
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: “Tutti gli invii
di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta…”, mentre al successivo art. 39 prevede che: “Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del
nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, per l'avviso di addebito impugnato, la notifica deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (20/10/2017); non è
dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che il suddetto avviso di ricevimento,
debitamente consegnato presso la residenza del ricorrente in Catania, viale Nitta, 12, risulta sottoscritto da persona ivi rinvenuta. Dall'esame dell'avviso di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra lo stesso e l'avviso di addebito.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dello stesso - non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'atto in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (da identificarsi con l'eccezione di omessa notifica del suddetto atto, quale vizio procedurale). Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendosi su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem
a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di
proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito
contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione
breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica
soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo all'esame dell'avviso di addebito impugnato, la prescrizione successiva non può
ritenersi maturata, dovendo tener conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19.
Orbene, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito (20/10/2017), si rileva che, dalla stessa fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (perfezionatasi l'8/10/2023, dieci giorni dopo il 28/9/2023, quale data di spedizione della raccomandata informativa, trattandosi di notifica ex art. 140 c.p.c. come da documentazione in atti), la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale.
Occorre infatti precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023
emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, premessa la data di notifica dell'avviso di addebito, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso (lo sarebbe stato infatti nell'aprile 2024), con la conseguenza che i crediti portati dall'avviso di addebito e dunque dell'intimazione di pagamento stessa non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
L'opposizione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate, in favore di ognuno degli enti resistenti, nella complessiva somma di euro 884,50, oltre spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Catania il 15 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio