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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/09/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
- Giudice2) dott.ssa Elais Mellace
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su ricorso congiunto
TRA
C.F. 1 nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 (C.F.
residente in [...], elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via A. Turco, n.
Codice Fiscale_2 ), dalla quale è 27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda Mellea, (C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
E
C.F. 3 1), nata Catanzaro il 15 ottobre 1994 e ivi ON (C.F.
residente in [...], elettivamente domiciliato a Catanzaro, in Viale Magna Grecia, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Vitaliano Leone (C.F.: C.F._4 ), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
-Interventore ex Lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c., depositato il 13.06.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere avuto una relazione sentimentale di fatto, caratterizzata da stabile convivenza more uxorio, e che dalla loro unione sono nate le figlie: Per_1 il 7.04.2019, e Per_2 il 31.01.2025, deducevano che: che essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, avevano deciso di interrompere la convivenza e di regolamentare consensualmente i loro rapporti con le figlie minori alle condizioni riportate nel ricorso.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di Catanzaro di recepire tali loro accordi.
All'udienza del 11.09.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte, confermando la volontà di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni ivi formulate. Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M.
che nulla opponeva.
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido dei figli minori, da loro generati fuori dal matrimonio, che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto ai figli, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
"a) I Sig.ri Parte_1 e ON convengono di condurre vite separate, nel pieno
,
rispetto reciproco e con l'impegno a mantenere rapporti improntati alla civile convivenza, anche nell'interesse dei figli e dell'equilibrio familiare.
وin qualità di proprietario, ha già concesso in locazione dal 2022 alla b) Il Sig. Parte 1
ON l'immobile sito in Catanzaro via Platani n. 8 appartamento identificato al Sig.ra
Catasto Fabbricati Foglio 50 particella 133 sub 3, Cat A/4 classe 3, piano 1, vani 4,5, superficie catastale 83 mq destinato a residenza della stessa e delle figlie minori, e pertanto diventerà la casa familiare.
c) La sig.ra ON si continuerà a versare a titolo di canone di locazione la somma di euro
300,00 (trecento/00) entro il 5 di ogni mese.
d) L'affidamento delle figlie minori sarà condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale paritaria e la necessità di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli, nel rispetto del principio di bigenitorialità.
e) Il collocamento prevalente delle figlie sarà presso la madre, Sig.ra ON ferma restando la piena libertà di frequentazione con l'altro genitore secondo modalità che verranno definite nel rispetto dei bisogni affettivi, educativi e scolastici dei minori.
f) Il diritto di visita del padre è regolato secondo le seguenti modalità: due giorni a settimana, martedì
e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19:30, un fine settimana alternato da trascorrere presso l'abitazione del padre;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che i bambini possano trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua e/o Pasquetta con uno dei genitori, quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente da anno in anno, affinché i minori possano trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di agosto;
g) Il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra ON , quale genitore collocatario, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
h) Il padre parteciperà inoltre per il 50% alle spese straordinarie, da concordarsi previamente ove prevedibili.
i) L'intero importo dell'assegno unico universale per i figli sarà percepito dalla Sig.ra CP_1
[...]
j) I sig.ri Parte_1 e ON dichiarano di non avere reciproci crediti, né pretese economiche ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente accordo".
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle minori, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Si dichiarano compensate le spese di lite, vista la natura della causa, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sez. civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra (C.F. Parte_1
,nato a [...] il [...], e ON (C.F. C.F. 1
)), nata Catanzaro il 15 ottobre 1994, sulla regolamentazione dell'esercizio C.F. 3
della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, Per_1 е Per_2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Così deciso in Catanzaro, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Garofalo dott.ssa Olimpia Abet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
- Giudice2) dott.ssa Elais Mellace
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su ricorso congiunto
TRA
C.F. 1 nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 (C.F.
residente in [...], elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via A. Turco, n.
Codice Fiscale_2 ), dalla quale è 27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda Mellea, (C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
E
C.F. 3 1), nata Catanzaro il 15 ottobre 1994 e ivi ON (C.F.
residente in [...], elettivamente domiciliato a Catanzaro, in Viale Magna Grecia, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Vitaliano Leone (C.F.: C.F._4 ), dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
-Interventore ex Lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c., depositato il 13.06.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere avuto una relazione sentimentale di fatto, caratterizzata da stabile convivenza more uxorio, e che dalla loro unione sono nate le figlie: Per_1 il 7.04.2019, e Per_2 il 31.01.2025, deducevano che: che essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, avevano deciso di interrompere la convivenza e di regolamentare consensualmente i loro rapporti con le figlie minori alle condizioni riportate nel ricorso.
Pertanto, chiedevano al Tribunale di Catanzaro di recepire tali loro accordi.
All'udienza del 11.09.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte, confermando la volontà di non volersi riconciliare e chiedendo l'accoglimento del ricorso di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni ivi formulate. Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M.
che nulla opponeva.
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido dei figli minori, da loro generati fuori dal matrimonio, che alla regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto ai figli, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
"a) I Sig.ri Parte_1 e ON convengono di condurre vite separate, nel pieno
,
rispetto reciproco e con l'impegno a mantenere rapporti improntati alla civile convivenza, anche nell'interesse dei figli e dell'equilibrio familiare.
وin qualità di proprietario, ha già concesso in locazione dal 2022 alla b) Il Sig. Parte 1
ON l'immobile sito in Catanzaro via Platani n. 8 appartamento identificato al Sig.ra
Catasto Fabbricati Foglio 50 particella 133 sub 3, Cat A/4 classe 3, piano 1, vani 4,5, superficie catastale 83 mq destinato a residenza della stessa e delle figlie minori, e pertanto diventerà la casa familiare.
c) La sig.ra ON si continuerà a versare a titolo di canone di locazione la somma di euro
300,00 (trecento/00) entro il 5 di ogni mese.
d) L'affidamento delle figlie minori sarà condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale paritaria e la necessità di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i figli, nel rispetto del principio di bigenitorialità.
e) Il collocamento prevalente delle figlie sarà presso la madre, Sig.ra ON ferma restando la piena libertà di frequentazione con l'altro genitore secondo modalità che verranno definite nel rispetto dei bisogni affettivi, educativi e scolastici dei minori.
f) Il diritto di visita del padre è regolato secondo le seguenti modalità: due giorni a settimana, martedì
e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19:30, un fine settimana alternato da trascorrere presso l'abitazione del padre;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 3 gennaio, in modo che i bambini possano trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua e/o Pasquetta con uno dei genitori, quindici giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare tempestivamente da anno in anno, affinché i minori possano trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di agosto;
g) Il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra ON , quale genitore collocatario, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
h) Il padre parteciperà inoltre per il 50% alle spese straordinarie, da concordarsi previamente ove prevedibili.
i) L'intero importo dell'assegno unico universale per i figli sarà percepito dalla Sig.ra CP_1
[...]
j) I sig.ri Parte_1 e ON dichiarano di non avere reciproci crediti, né pretese economiche ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente accordo".
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle minori, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Si dichiarano compensate le spese di lite, vista la natura della causa, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sez. civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra (C.F. Parte_1
,nato a [...] il [...], e ON (C.F. C.F. 1
)), nata Catanzaro il 15 ottobre 1994, sulla regolamentazione dell'esercizio C.F. 3
della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori, Per_1 е Per_2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
- dichiara la presente sentenza esecutiva.
Così deciso in Catanzaro, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Garofalo dott.ssa Olimpia Abet