TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3949/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DEPETRIS FEDERICO che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. USSEGLIO MIN ENRICO che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 9.1.2025 e 13.1.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 CP_1 il 20.9.2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 568, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001.
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] in data [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data
12.11.2011.
Con ricorso del 20.2.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva, revocarsi il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del sig. , nonché rigettarsi le eventuali domande di controparte in punto Pt_1 assegno di mantenimento per la figlia e in punto assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto scioglimento del matrimonio, ma CP_1
Per_ chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva del 16.3.2024, il Giudice Relatore emetteva pronuncia in punto status e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul suolo per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 23.5.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di comparizione delle parti ex art 185 bis c.p.c. al 23.10.2024 (dapprima fissata al 10.10.2024).
All'udienza del 23.10.2024, il Giudice Relatore assegnava alle parti termine perentorio sino al 18.11.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 6.12.2024, il Giudice Relatore, preso atto del mancato raggiunto di un accordo transattivo, nonché alla luce delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente con memoria del
6.11.2024, fissava udienza di comparizione delle parti al 7.1.2025.
All'udienza del 7.1.2025, il Giudice Relatore assegnava alle parti termine perentorio sino al 17.02.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti conclusioni congiunte Le parti, rispettivamente in data 9.1.2025 e 13.1.2025, provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice, con ordinanza del 8.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE la riduzione dell'ammontare dell'assegno alla somma di euro 100,00 mensili e limita sino al
31.12.2025 l'obbligo del Sig. di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia Pt_1 maggiorenne.
SPESE di lite compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3949/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DEPETRIS FEDERICO che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. USSEGLIO MIN ENRICO che la rappresenta e difende in CP_1 virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 9.1.2025 e 13.1.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 CP_1 il 20.9.2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 568, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001.
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] in data [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data
12.11.2011.
Con ricorso del 20.2.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva, revocarsi il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del sig. , nonché rigettarsi le eventuali domande di controparte in punto Pt_1 assegno di mantenimento per la figlia e in punto assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto scioglimento del matrimonio, ma CP_1
Per_ chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza non definitiva del 16.3.2024, il Giudice Relatore emetteva pronuncia in punto status e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul suolo per la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 23.5.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di comparizione delle parti ex art 185 bis c.p.c. al 23.10.2024 (dapprima fissata al 10.10.2024).
All'udienza del 23.10.2024, il Giudice Relatore assegnava alle parti termine perentorio sino al 18.11.2024 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti conclusioni congiunte.
Con ordinanza del 6.12.2024, il Giudice Relatore, preso atto del mancato raggiunto di un accordo transattivo, nonché alla luce delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente con memoria del
6.11.2024, fissava udienza di comparizione delle parti al 7.1.2025.
All'udienza del 7.1.2025, il Giudice Relatore assegnava alle parti termine perentorio sino al 17.02.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti conclusioni congiunte Le parti, rispettivamente in data 9.1.2025 e 13.1.2025, provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice, con ordinanza del 8.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE la riduzione dell'ammontare dell'assegno alla somma di euro 100,00 mensili e limita sino al
31.12.2025 l'obbligo del Sig. di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia Pt_1 maggiorenne.
SPESE di lite compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.