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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Dameglio Chantal Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22398/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. INSABATO SVEVA MARIA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro nato in [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.6.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.12.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...], con dichiarazione di addebito al marito;
Controparte_1 stante la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, confermare l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni relative ai minori, quali
[...]
l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
confermare la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi e tenuto conto del CP_1
desiderio e delle esigenze di ciascun minore;
confermare quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data 15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori;
Per Per_ disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e mediante il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 750 (250 euro per figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
dare atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori viene percepito interamente dalla signora
. Parte_1
per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero:
“visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO il 26.02.2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...], nata a Persona_1 Persona_2
Torino il 13.11.2014, e nata a [...] il [...]. Persona_3
Con ricorso depositato il 10.12.2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito e, stante la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, chiedeva confermarsi l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori
[...]
e alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le Per_1 Persona_2 Persona_3 decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei. Chiedeva, poi, confermarsi la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi CP_1
e tenuto conto del desiderio e delle esigenze di ciascun minore. Chiedeva, ancora, confermarsi quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data 15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori. Chiedeva, inoltre, disporsi che il padre
Per Per_ contribuisse al mantenimento dei figli e mediante il versamento dell'importo mensile Per_1
di euro 750 (250 euro per figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, darsi atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori venisse percepito interamente dalla signora Parte_1
Con decreto del 16.01.2025, il Giudice fissava udienza per la convocazione delle parti al 06.05.2025
All'udienza del 06.05.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e, Controparte_1
preso atto delle dichiarazioni di parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
l Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione, formulata dalla parte ricorrente, il
Tribunale ritiene che essa non sia stata adeguatamente provata dalla parte che la invoca e che, pertanto, vada rigettata. Invero, il solo deposito dei docc. 5 (verbale di dimissione dell del Controparte_2
12.5.2023) e dei docc. 6 e 8 (rispettivamente denuncia querela ed integrazione) non supportata né dalla formulazione di istanze istruttorie, ex art. 473 bis 17 bis c.p.c. né dall'aggiornamento circa il procedimento penale RG 10214/2023, determina questo Tribunale a rigettare la domanda. Con riferimento alle ulteriori domande, relative ai minori, stante la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale pronunciata in via definitiva con decreto del T.M. del 20.6.2024, si conferma l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori Persona_1
e alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni Persona_2 Persona_3 relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei.
Si conferma, altresì, la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi e tenuto conto CP_1
del desiderio e delle esigenze di ciascun minore.
Il Tribunale, inoltre, conferma quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data
15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori.
Con riferimento agli aspetti economici, tenuto conto che il convenuto possiede adeguata capacità lavorativa (lavorando come traslocatore), che la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa, pur dimostrando impegno nel reperire un'attività lavorativa.
Invero, la signora – come dalla stessa riferito – ha sinora frequentato un corso di formazione Parte_1
per Operatori Socio-sanitari ad Asti, in modo da potersi inserire stabilmente nel mondo del lavoro. Tale corso è stato piuttosto impegnativo, poiché prevedeva periodi di tirocinio presso ospedali, RSA e centri diurni, nonché continue verifiche intermedie e un esame finale, superato a fine novembre dalla signora.
Dato l'impegno richiesto, la signora non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa. Solo Parte_1
nei mesi di novembre e dicembre 2023 è riuscita a collaborare a un progetto temporaneo come mediatrice culturale in una scuola elementare di Cisterna d'Asti. Attualmente la signora percepisce interamente l'Assegno Unico nella misura di 692,00 euro mensili, con cui la ella deve sostenere tutte le spese per il sostentamento della famiglia, tra cui quelle per la casa famigliare ATC che ammontano a
240-394 euro mensili, a seconda del mese, quelle per luce e gas pari a circa 170 euro mensili;
inoltre, la signora sostiene le spese per la mensa scolastica delle figlie minori che ammontano a 40 euro mensili per
Per Per_
e 50 euro mensili per A tali spese fisse si aggiungono le spese alimentari e quelle per i bisogni quotidiani dei minori.
La parte convenuta, per contro, non potrà provvedere direttamente al mantenimento dei figli. Si ritiene dunque che possa essere accolta la domanda di parte ricorrente e che per l'effetto il sig.
[...]
ebba essere chiamato a contribuire al mantenimento dei figli tramite un versamento mensile pari CP_1
ad euro 750 (250 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino.
Si dà atto, infine, che l'Assegno Unico Universale per i figli minori viene percepito interamente dalla signora . Parte_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Preso atto che con provvedimento definitivo del 20.6.2024 è stata dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale,
Pronuncia la separazione personale tra i sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Rigetta la domanda di dichiarazione di addebito della separazione al signor CP_1
formulata dalla parte ricorrente;
[...]
Conferma l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori
[...]
e alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le Per_1 Persona_2 Persona_3 decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza,
Dispone che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
Conferma la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi e tenuto conto del desiderio e CP_1
delle esigenze di ciascun minore;
Conferma quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data 15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori;
Per Per_ Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e mediante il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 750 (250 euro per figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.3.2016;
Dà atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.6.2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Dameglio Chantal Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22398/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. INSABATO SVEVA MARIA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro nato in [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.6.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.12.2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi , nata in [...] il [...], e Parte_1
nato in [...] il [...], con dichiarazione di addebito al marito;
Controparte_1 stante la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, confermare l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni relative ai minori, quali
[...]
l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
confermare la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi e tenuto conto del CP_1
desiderio e delle esigenze di ciascun minore;
confermare quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data 15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori;
Per Per_ disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e mediante il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 750 (250 euro per figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino
e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
dare atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori viene percepito interamente dalla signora
. Parte_1
per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero:
“visto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
MAROCCO il 26.02.2007.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato a [...] il [...], nata a Persona_1 Persona_2
Torino il 13.11.2014, e nata a [...] il [...]. Persona_3
Con ricorso depositato il 10.12.2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, formulando anche istanze istruttorie, l'addebito della separazione al marito e, stante la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, chiedeva confermarsi l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori
[...]
e alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le Per_1 Persona_2 Persona_3 decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei. Chiedeva, poi, confermarsi la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi CP_1
e tenuto conto del desiderio e delle esigenze di ciascun minore. Chiedeva, ancora, confermarsi quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data 15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori. Chiedeva, inoltre, disporsi che il padre
Per Per_ contribuisse al mantenimento dei figli e mediante il versamento dell'importo mensile Per_1
di euro 750 (250 euro per figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, darsi atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori venisse percepito interamente dalla signora Parte_1
Con decreto del 16.01.2025, il Giudice fissava udienza per la convocazione delle parti al 06.05.2025
All'udienza del 06.05.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di e, Controparte_1
preso atto delle dichiarazioni di parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
l Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione, formulata dalla parte ricorrente, il
Tribunale ritiene che essa non sia stata adeguatamente provata dalla parte che la invoca e che, pertanto, vada rigettata. Invero, il solo deposito dei docc. 5 (verbale di dimissione dell del Controparte_2
12.5.2023) e dei docc. 6 e 8 (rispettivamente denuncia querela ed integrazione) non supportata né dalla formulazione di istanze istruttorie, ex art. 473 bis 17 bis c.p.c. né dall'aggiornamento circa il procedimento penale RG 10214/2023, determina questo Tribunale a rigettare la domanda. Con riferimento alle ulteriori domande, relative ai minori, stante la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale pronunciata in via definitiva con decreto del T.M. del 20.6.2024, si conferma l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori Persona_1
e alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni Persona_2 Persona_3 relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei.
Si conferma, altresì, la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi e tenuto conto CP_1
del desiderio e delle esigenze di ciascun minore.
Il Tribunale, inoltre, conferma quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data
15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori.
Con riferimento agli aspetti economici, tenuto conto che il convenuto possiede adeguata capacità lavorativa (lavorando come traslocatore), che la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa, pur dimostrando impegno nel reperire un'attività lavorativa.
Invero, la signora – come dalla stessa riferito – ha sinora frequentato un corso di formazione Parte_1
per Operatori Socio-sanitari ad Asti, in modo da potersi inserire stabilmente nel mondo del lavoro. Tale corso è stato piuttosto impegnativo, poiché prevedeva periodi di tirocinio presso ospedali, RSA e centri diurni, nonché continue verifiche intermedie e un esame finale, superato a fine novembre dalla signora.
Dato l'impegno richiesto, la signora non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa. Solo Parte_1
nei mesi di novembre e dicembre 2023 è riuscita a collaborare a un progetto temporaneo come mediatrice culturale in una scuola elementare di Cisterna d'Asti. Attualmente la signora percepisce interamente l'Assegno Unico nella misura di 692,00 euro mensili, con cui la ella deve sostenere tutte le spese per il sostentamento della famiglia, tra cui quelle per la casa famigliare ATC che ammontano a
240-394 euro mensili, a seconda del mese, quelle per luce e gas pari a circa 170 euro mensili;
inoltre, la signora sostiene le spese per la mensa scolastica delle figlie minori che ammontano a 40 euro mensili per
Per Per_
e 50 euro mensili per A tali spese fisse si aggiungono le spese alimentari e quelle per i bisogni quotidiani dei minori.
La parte convenuta, per contro, non potrà provvedere direttamente al mantenimento dei figli. Si ritiene dunque che possa essere accolta la domanda di parte ricorrente e che per l'effetto il sig.
[...]
ebba essere chiamato a contribuire al mantenimento dei figli tramite un versamento mensile pari CP_1
ad euro 750 (250 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino.
Si dà atto, infine, che l'Assegno Unico Universale per i figli minori viene percepito interamente dalla signora . Parte_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Preso atto che con provvedimento definitivo del 20.6.2024 è stata dichiarata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale,
Pronuncia la separazione personale tra i sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.
Rigetta la domanda di dichiarazione di addebito della separazione al signor CP_1
formulata dalla parte ricorrente;
[...]
Conferma l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato ex art. 337 quater comma 3 c.c. dei figli minori
[...]
e alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le Per_1 Persona_2 Persona_3 decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato, l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, la scelta della residenza,
Dispone che i figli abbiano residenza anagrafica e collocazione presso di lei;
Conferma la sospensione degli incontri padre-minori, disponendo che, in caso di futura attivazione degli stessi, il padre possa incontrare i figli minori unicamente in luogo neutro e alla presenza di un educatore, previa collaborazione del signor con gli operatori dei Servizi e tenuto conto del desiderio e CP_1
delle esigenze di ciascun minore;
Conferma quanto disposto dal T.M. con il provvedimento provvisorio emesso in data 15.11.2023 in relazione all'allontanamento del padre dall'abitazione famigliare, con divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi di vita dei minori, nonché al divieto di coabitazione padre-minori;
Per Per_ Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e mediante il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 750 (250 euro per figlio), o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.3.2016;
Dà atto che l'Assegno Unico Universale per i figli minori continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.6.2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.