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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 438/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa CR Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 438/2025 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Latina, via della Casa Comunale n. 40, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudia Sarnataro, che lo rappresenta e difende giusta, procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
CR TA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 3 All'udienza del 20/11/2025 il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 08/02/2025, , premesso di avere contratto Parte_2 matrimonio con in data 20/06/1998, che dalla loro unione non nascevano Controparte_2 figli e di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 713/2023, emessa da questo
Tribunale in data 6/4/2023 (passata in giudicato, v. documento in atti), chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_2 domanda di divorzio senza ulteriori condizioni.
All'udienza ex art. 473 bis .22 c.p.c. le parti confermavano la volontà di volere addivenire ad una pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
Preso atto, alla medesima udienza il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito pagina 2 di 3 concordatario in Siracusa il 20/6/1998 (Anno 1998 – n. 197 – Parte II- Serie A).
In ragione della natura del giudizio e dell'esito della causa, le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 438/2025
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Siracusa il 20/06/1998, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa
(Anno 1998 - N. 197 - parte II - serie A); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa CR Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa CR Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 438/2025 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Latina, via della Casa Comunale n. 40, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Claudia Sarnataro, che lo rappresenta e difende giusta, procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
CR TA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
pagina 1 di 3 All'udienza del 20/11/2025 il giudice istruttore poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 08/02/2025, , premesso di avere contratto Parte_2 matrimonio con in data 20/06/1998, che dalla loro unione non nascevano Controparte_2 figli e di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 713/2023, emessa da questo
Tribunale in data 6/4/2023 (passata in giudicato, v. documento in atti), chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_2 domanda di divorzio senza ulteriori condizioni.
All'udienza ex art. 473 bis .22 c.p.c. le parti confermavano la volontà di volere addivenire ad una pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
Preso atto, alla medesima udienza il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito pagina 2 di 3 concordatario in Siracusa il 20/6/1998 (Anno 1998 – n. 197 – Parte II- Serie A).
In ragione della natura del giudizio e dell'esito della causa, le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 438/2025
R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa a
Siracusa il 20/06/1998, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Siracusa
(Anno 1998 - N. 197 - parte II - serie A); dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese di lite irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa CR Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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