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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 730/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/11/2024; promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in via B. Pascal n. 49, elettivamente domiciliato in Augusta, via Dogali n. 5, presso lo studio dell'avv. Bona Antonella, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._2
in via Pascal n. 49, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Riso n. 39, presso lo studio dell'avv. Raniolo Ursula, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Ricorrenti
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siracusa, via di Villa Ortisi n. 45, presso lo studio dell'avv. Nicola Di
Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Intervenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9/6/2023)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14/2/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente ad Augusta, il 7/9/1999,
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Augusta, Numero 98, Parte 2, Serie A, Ufficio
1, Anno 1999).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 7/9/1999, in Augusta;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, , il 28/9/2004, ad oggi maggiorenne ma non Pt_2
economicamente autosufficiente e , il 5/3/2010, ad oggi minorenne;
Per_1
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con sentenza n. 734/2022 pubblicata il 29/4/2022;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo in capo al medesimo di versare € 500,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, ha chiesto che nulla venisse disposto in favore di CP_1
a titolo di assegno divorzile.
[...]
Con decreto del 21/2/2023, il Giudice ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 16/05/2023, fissando il termine entro il 14/04/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 05/05/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla declaratoria di divorzio ex adverso formulata ma alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e di regolare Per_1
il diritto di visita da parte del padre secondo il calendario concordato in sede di separazione. In punto economico, chiedeva di porre a carico di un assegno mensile per il mantenimento dei figli Pt_1 pari a € 1.000,00 (€ 500 per ciascun figlio) e il versamento dell'assegno divorzile in favore della pari a € 250,00 mensili, oltre al pagamento dell'intera rata di mutuo accesso per l'acquisto CP_1
della casa coniugale. Inoltre, la resistente chiedeva che l'assegno unico universale per i figli venisse percepito interamente dalla madre collocataria con conferma delle ulteriori statuizioni assunte in sede di separazione. Con ordinanza del 16/05/2023, il Presidente, dopo aver sentito i coniugi, fissava udienza del
24/10/2023 per la comparizione delle parti e trattazione della causa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1 c.p.c.
Con ordinanza del 25/10/2023, il Giudice, lette le note scritte depositate e dopo aver rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla resistente, assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 14/3/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa depositata in data 20/11/2023, si costituiva in giudizio, esperendo un intervento volontario ex art. 105 c.p.c., , figlio maggiorenne ma non economicamente Parte_2
autosufficiente dei coniugi, il quale chiedeva il versamento diretto del contributo al mantenimento erogato dal padre pari a €250,00 e che venisse disposto a carico della madre un contributo al proprio mantenimento pari a €150,00 con conferma dell'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
La causa veniva istruita con il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e alla predetta udienza cartolare, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, riservava ordinanza.
Con ordinanza del 5/4/2024, il Giudice dopo aver stilato una proposta conciliativa, invitava le parti a valutare l'assetto proposto e fissava udienza del 3/10/2024 per la verifica dell'eventuale accettazione dell'accordo autorizzando le parti, se del caso, alla precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 14/10/2024, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 26/11/2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza suindicata, il Giudice - lette le note depositate con le quali le parti davano atto di accettare la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 5/4/2024 - poneva quindi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 9/6/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“-affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
-il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo la regolamentazione prevista in sede di separazione;
dovrà corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_3 CP_1
euro 300,00 per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale), con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede di separazione;
corrisponderà al figlio maggiorenne la somma di euro 250,00 al mese per il suo Parte_3
mantenimento, oltre al 75% delle spese universitarie (tasse e spese per alloggio) e al 50% delle restanti spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede di separazione;
corrisponderà al figlio maggiorenne la somma di euro 150,00 al mese per il suo CP_1
mantenimento, oltre al 25% delle spese universitarie (tasse e spese per alloggio) e al 50% delle restanti spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede di separazione;
dovrà corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_3 CP_1
euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito dalla sentenza di separazione a titolo di mantenimento;
- l' dovrà corrispondere l'Assegno Unico al 50% a ciascuno dei genitori;
CP_2
- spese di lite interamente compensate.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Pt_2 della figlia minore , salvaguardato dall'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia minore.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_4 CP_1
, in Augusta, in data 7/9/1999, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Augusta, al N. 98, P. 2, S. A, Uff. 1, Anno 1999).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10
12/12/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 730/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/11/2024; promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in via B. Pascal n. 49, elettivamente domiciliato in Augusta, via Dogali n. 5, presso lo studio dell'avv. Bona Antonella, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._2
in via Pascal n. 49, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Riso n. 39, presso lo studio dell'avv. Raniolo Ursula, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Ricorrenti
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siracusa, via di Villa Ortisi n. 45, presso lo studio dell'avv. Nicola Di
Mauro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Intervenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9/6/2023)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14/2/2023, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente ad Augusta, il 7/9/1999,
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Augusta, Numero 98, Parte 2, Serie A, Ufficio
1, Anno 1999).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 7/9/1999, in Augusta;
CP_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, , il 28/9/2004, ad oggi maggiorenne ma non Pt_2
economicamente autosufficiente e , il 5/3/2010, ad oggi minorenne;
Per_1
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con sentenza n. 734/2022 pubblicata il 29/4/2022;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo in capo al medesimo di versare € 500,00 mensili per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, ha chiesto che nulla venisse disposto in favore di CP_1
a titolo di assegno divorzile.
[...]
Con decreto del 21/2/2023, il Giudice ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 16/05/2023, fissando il termine entro il 14/04/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 05/05/2023 si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla declaratoria di divorzio ex adverso formulata ma alle seguenti condizioni: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la madre e di regolare Per_1
il diritto di visita da parte del padre secondo il calendario concordato in sede di separazione. In punto economico, chiedeva di porre a carico di un assegno mensile per il mantenimento dei figli Pt_1 pari a € 1.000,00 (€ 500 per ciascun figlio) e il versamento dell'assegno divorzile in favore della pari a € 250,00 mensili, oltre al pagamento dell'intera rata di mutuo accesso per l'acquisto CP_1
della casa coniugale. Inoltre, la resistente chiedeva che l'assegno unico universale per i figli venisse percepito interamente dalla madre collocataria con conferma delle ulteriori statuizioni assunte in sede di separazione. Con ordinanza del 16/05/2023, il Presidente, dopo aver sentito i coniugi, fissava udienza del
24/10/2023 per la comparizione delle parti e trattazione della causa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 1 c.p.c.
Con ordinanza del 25/10/2023, il Giudice, lette le note scritte depositate e dopo aver rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dalla resistente, assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 14/3/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con comparsa depositata in data 20/11/2023, si costituiva in giudizio, esperendo un intervento volontario ex art. 105 c.p.c., , figlio maggiorenne ma non economicamente Parte_2
autosufficiente dei coniugi, il quale chiedeva il versamento diretto del contributo al mantenimento erogato dal padre pari a €250,00 e che venisse disposto a carico della madre un contributo al proprio mantenimento pari a €150,00 con conferma dell'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
La causa veniva istruita con il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e alla predetta udienza cartolare, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, riservava ordinanza.
Con ordinanza del 5/4/2024, il Giudice dopo aver stilato una proposta conciliativa, invitava le parti a valutare l'assetto proposto e fissava udienza del 3/10/2024 per la verifica dell'eventuale accettazione dell'accordo autorizzando le parti, se del caso, alla precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 14/10/2024, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 26/11/2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza suindicata, il Giudice - lette le note depositate con le quali le parti davano atto di accettare la proposta conciliativa formulata con ordinanza del 5/4/2024 - poneva quindi la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 9/6/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“-affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
-il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo la regolamentazione prevista in sede di separazione;
dovrà corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_3 CP_1
euro 300,00 per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale), con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede di separazione;
corrisponderà al figlio maggiorenne la somma di euro 250,00 al mese per il suo Parte_3
mantenimento, oltre al 75% delle spese universitarie (tasse e spese per alloggio) e al 50% delle restanti spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede di separazione;
corrisponderà al figlio maggiorenne la somma di euro 150,00 al mese per il suo CP_1
mantenimento, oltre al 25% delle spese universitarie (tasse e spese per alloggio) e al 50% delle restanti spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito in sede di separazione;
dovrà corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma di Parte_3 CP_1
euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, fermo per il pregresso quanto stabilito dalla sentenza di separazione a titolo di mantenimento;
- l' dovrà corrispondere l'Assegno Unico al 50% a ciascuno dei genitori;
CP_2
- spese di lite interamente compensate.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Pt_2 della figlia minore , salvaguardato dall'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia minore.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_4 CP_1
, in Augusta, in data 7/9/1999, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Augusta, al N. 98, P. 2, S. A, Uff. 1, Anno 1999).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10
12/12/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone