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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Del Vecchio - ricorrente-
contro
- resistente- Controparte_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.9.22 la parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione per cinque giorni nell'agosto del 2022, per essere poi oralmente licenziato.
Chiedeva pertanto di essere reintegrato nel posto di lavoro nonché chiedeva accertarsi il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.
La si costituiva, deducendo di aver regolarmente assunto il ricorrente con contratto Controparte_1
a tempo determinato e che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dopo 5 giorni di lavoro.
Spiegava domanda riconvenzionale condizionata con cui chiedeva, nel caso in cui non si ritenessero sussistenti le dimissioni per facta concludentia, l'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata protratta per più di 5 giorni.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo è evidente dalla documentazione prodotta dalla convenuta che sussista un contratto di lavoro a tempo determinato di un mese (da agosto a settembre 2022) e che dunque quanto asserito in ricorso in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato sia smentito dagli atti. Trattasi peraltro di rapporto a tempo determinato sicchè giammai si può discettare di reintegrazione anche nella ipotesi di licenziamento illegittimo. La Cassazione ha chiarito infatti che
“Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine” (Cass 11692/05).
Ma tale specifica domanda non è stata spiegata dal ricorrente, che chiede solo la reintegra sul presupposto del tutto erroneo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non regolarizzato venuto meno per effetto di un licenziamento orale. Non occorre allora pronunciarsi sulle ragioni per cui il rapporto è cessato, se per dimissioni o per licenziamento ante tempus, atteso che manca la relativa domanda.
Per il resto è pacifico che il ricorrente abbia lavorato per soli 5 giorni e che per quei giorni è stato regolarmente retribuito, come da documentazione versata in atti, sicchè allo stesso null'altro è dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00,
oltre iva e cpa.
Taranto, 17.2.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Del Vecchio - ricorrente-
contro
- resistente- Controparte_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.9.22 la parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione per cinque giorni nell'agosto del 2022, per essere poi oralmente licenziato.
Chiedeva pertanto di essere reintegrato nel posto di lavoro nonché chiedeva accertarsi il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.
La si costituiva, deducendo di aver regolarmente assunto il ricorrente con contratto Controparte_1
a tempo determinato e che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dopo 5 giorni di lavoro.
Spiegava domanda riconvenzionale condizionata con cui chiedeva, nel caso in cui non si ritenessero sussistenti le dimissioni per facta concludentia, l'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata protratta per più di 5 giorni.
Il ricorso è infondato.
In primo luogo è evidente dalla documentazione prodotta dalla convenuta che sussista un contratto di lavoro a tempo determinato di un mese (da agosto a settembre 2022) e che dunque quanto asserito in ricorso in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato sia smentito dagli atti. Trattasi peraltro di rapporto a tempo determinato sicchè giammai si può discettare di reintegrazione anche nella ipotesi di licenziamento illegittimo. La Cassazione ha chiarito infatti che
“Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine” (Cass 11692/05).
Ma tale specifica domanda non è stata spiegata dal ricorrente, che chiede solo la reintegra sul presupposto del tutto erroneo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non regolarizzato venuto meno per effetto di un licenziamento orale. Non occorre allora pronunciarsi sulle ragioni per cui il rapporto è cessato, se per dimissioni o per licenziamento ante tempus, atteso che manca la relativa domanda.
Per il resto è pacifico che il ricorrente abbia lavorato per soli 5 giorni e che per quei giorni è stato regolarmente retribuito, come da documentazione versata in atti, sicchè allo stesso null'altro è dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00,
oltre iva e cpa.
Taranto, 17.2.25
Il Tribunale – Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria LEONE