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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ( ), P.IVA_2 reclamante
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. ARIANI TOMMASO ( , C.F._1
in persona della dott.ssa Controparte_2
( , Controparte_3 C.F._2 reclamati
IL P.G. presso la Corte d'appello, intervenuto Conclusioni per : «richiama le conclusioni già rassegnate in sede Parte_1 di reclamo», ossia «Voglia la Corte di Appello adita […] riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa e rigettare definitivamente l'istanza di omologazione del concordato minore della società istante»; per : «Voglia la Corte d'Appello Controparte_1 adita rigettare il reclamo proposto dall' per le ragioni di fatto Parte_1
e di diritto sopraesposte, con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio».
Rilevato
Parte L' (in prosieguo ) ha proposto reclamo avverso la Parte_1 sentenza n. 29 del 2025 del Tribunale di Firenze, con la quale è stato omologato il concordato minore proposto da (in Controparte_1
Con prosieguo .
Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale, ravvisati gli estremi oggettivi e soggettivi di ammissibilità della procedura, ha evidenziato come il piano proposto preveda:
«la erogazione da parte del signor socio ed amministratore CP_5 unico, nonché liquidatore della società, della somma di € 25.000 a titolo di finanza esterna.
Attraverso l'utilizzo di tale importo la società propone di soddisfare i propri creditori suddivisi in classi come segue:
Classe – Soddisfazione prevista
A Pagamento integrale delle prededuzioni – classe non votante
B Pagamento dell'11,00 % a favore dei creditori privilegiati ex art.
8-bis D.L.
3/2015, degradati in chirografo per incapienza – classe votante pag. 2/13 C Pagamento dell'11,00 % a favore dei creditori privilegiati ex artt. 2752,
2753, 2754, c.c., degradati in chirografo per incapienza – classe votante
D Pagamento dell'8,00 % a favore di , Inps ed altri Enti Parte_1 pubblici per crediti di natura chirografaria – classe votante
E Pagamento dell'8,00 % a favore dei creditori di natura bancaria non assistiti da garanzie di terzi ed eventuali altri creditori chirografari per natura – classe votante
F Pagamento del 6,00% a favore di , unico creditore garantito Parte_3 solo da fidejussione personale del Sig. e non dalla garanzia CP_5 del Fondo per le PMI di cui alla L. 662/1996 – classe votante».
Riassuntivamente, i termini del pagamento sarebbero i seguenti:
Riepilogo Crediti Pagamento Fabbisogno fabbisogno concordatario:
Classi
A € 1.672,20 100% € 1.672,20
B € 70.203,83 11% € 7.722,42
C € 115.631,24 11% € 12.719,44
D € 619,82 8% € 49,59
E € 12.948,13 8% € 1.035,85
F € 15.867,72 6% € 952,06
Totali € 216.942,94 € 24.151,56
Parte Il credito di ammonterebbe a euro 115.631,24 in privilegio ed euro
619,82 in chirografo, per un totale di euro 116.251,06 e dunque sarebbe soddisfatto per una percentuale, rispettivamente, dell'11% (la massima parte) e dell'8% (per il minimo residuo).
pag. 3/13 Considerato che l'attivo della procedura è pari a euro 1.000,00 e che l'apporto di finanza esterna, assurgendo a euro 25.000,00, aumenterebbe apprezzabilmente il soddisfacimento dei creditori, il Tribunale, valutando Parte tempestivo il voto contrario espresso da (che si è aggiunto a quello nello stesso senso espresso da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) e ritenendolo determinante ai fini della mancata approvazione della proposta, comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ha disatteso, tra l'altro, le osservazioni contrarie svolte dalla creditrice, procedendo all'omologa.
Il reclamo è affidato a un unico motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
«Erronea applicazione dell'art. 77 CC.II., anche con riferimento con riferimento all'art. 76 CCII – erronea valutazione dei fatti – colpa del debitore (o comunque concorso di colpa del debitore) nella produzione del sovraindebitamento».
Con Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza del gravame.
Non si è costituito l'O.C.C., pure evocato in giudizio.
Il P.G. presso questa Corte d'appello ha apposto il «Visto, nulla si oppone» in data 12 marzo 2025.
All'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 3 giugno, senza la concessione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve dichiararsi la contumacia dell'O.C.C. – a prescindere dalla sua legittimazione passiva – il quale, evocato in giudizio, non si è costituito.
2. Deve poi ritenersi ammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza di omologa del concordato minore ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i.
pag. 4/13 Al riguardo va considerato che, «[n]onostante l'omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dice al riguardo l'art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l'art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l'identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice: il reclamo ai sensi dell'art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto ad alcune procedure (in particolare all'impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo), vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma (ad esempio nell'art. 70 comma 8 CCII a proposito dell'impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 74 CCII, seppure effettuato con riferimento alle sole regole procedurali disciplinanti lo svolgimento della procedura concordataria e nell'art. 82, quinto comma, CCII per l'impugnazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell'art. 51» (Corte
d'appello di Napoli del 21 giugno 2024).
È irrituale – e, pertanto, non suscettibile di essere assecondata – in quanto depositata al di fuori del contraddittorio e quando la causa era già stata Con trattenuta in decisione, l'«istanza di inammissibilità» avanzata da in relazione alle note difensive depositate dalla controparte il giorno fissato per l'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
3. Passando all'esame del merito del reclamo, esso si fonda su un unico motivo articolato in plurime censure.
Parte
3.1. Con la prima assume che la società avrebbe operato avvalendosi di uno schema organizzativo e gestionale abusivo, attraverso il contratto di affitto di azienda intercorso fin dall'origine con Eurosport Center s.n.c. di CP_5
pag. 5/13 socio maggioritario di quest'ultima e al contempo socio e CP_5 amministratore unico di a responsabilità limitata, con ciò CP_6 sottraendo a future azioni esecutive i beni aziendali, da restituire alla titolare al momento dello scioglimento liberi da debiti, mediante lo schermo della responsabilità limitata rimasti tutti in capo all'affittuaria, depauperata anche della liquidità assorbita dal versamento del canone. A sostegno della tesi, la reclamante evoca l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 «quale parametro generale dell'ordinamento nella valutazione e accertamento delle condotte qualificabili come “abuso del diritto”».
La censura è destituita di fondamento.
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che, «[i]n materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici;
tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 14674 del 2024, in massima).
Esclusa la possibilità di configurare il cram down fiscale, applicato nella fattispecie, come agevolazione o risparmio d'imposta – essendo stato pensato per superare il mancato consenso del Fisco e degli enti previdenziali in un accordo condiviso con altri creditori («L'istituto del cram-down fiscale rappresenta una dirompente novità dell'ordinamento concorsuale attraverso pag. 6/13 cui, in un'ottica di favor per la soluzione concordataria, si mira a superare le farraginosità burocratiche sovente registrate nell'espressione del consenso da parte dei creditori pubblici. Si tratta di una regola sostanziale del giudizio di omologazione»: Cass. n. 1033 del 2024, in motivazione) – emerge già da quanto espresso dalla Corte di cassazione come il principio in questione non possa essere traslato all'ambito societario e dell'organizzazione aziendale, che trova il proprio referente costituzionale non in quelli avocati nella massima citata, bensì nell'art. 41 Cost., considerato che «“[n]on è […] contestabile che la garanzia posta nel primo comma [dell'art. 41 Cost.] nell'ambito circoscritto dai successivi due capoversi riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento […]” (sentenza n. 30 del 1965)»
(Corte cost. n. 218 del 2021, in motivazione), al contempo rammentandosi che
«uno degli aspetti caratterizzanti della libertà di iniziativa economica è costituito dalla possibilità di scelta spettante all'imprenditore: scelta dell'attività da svolgere, delle modalità di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attività, dei sistemi di gestione di quest'ultima e delle tipologie di corrispettivo» (Corte cost. n. 218 del 2021, in motivazione).
Dunque, è corretto il richiamo del giudice di prime cure alla libertà
d'iniziativa economica, mentre è fuori luogo l'evocazione da parte della reclamante del dettato dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 – riconducibile al citato principio generale antielusivo in materia tributaria – secondo cui: «1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».
D'altra parte, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso pag. 7/13 mezzi legittimi: esclusa l'illegittimità dello strumento giuridico impiegato per ottenere la disponibilità dei beni da organizzare per l'esercizio dell'impresa
(affitto d'azienda) e il modulo societario all'uopo prescelto (società a responsabilità limitata), è perfettamente lecito lo schermo che, fin dall'origine, la combinazione di tali scelte di autonomia privata prospetticamente consente rispetto ai creditori, che ben potranno valutare di non instaurare rapporti commerciali con una società a responsabilità limitata che non sia anche titolare dei beni aziendali (ciò che risulta dal registro delle imprese: doc. 1 fasc. ES, pag. 7) e che, quindi, considerino poco solvibile. Il fatto che tanto non valga per il Fisco non confuta la conclusione, vigendo per i crediti tributari un regime del tutto speciale, connotato da peculiari facoltà e poteri di cui è dotata l'amministrazione e, non in ultimo, dall'applicazione di principi specifici, quale quello antielusivo sopracitato.
Con Tantomeno la condotta ascritta a e tacciata di abusività può rilevare, sotto il profilo dell'ammissibilità del concordato, quale atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, ai sensi dell'art. 77, comma 1, c.c.i.i.
Anzitutto, come evidenziato, le scelte organizzative e gestionali concretamente operate sono perfettamente legittime, il che già in sé appare precludere la possibilità di connotarle di frode.
A ogni buon conto, pronunciando con riferimento all'art. 173 l.f. – ora trasfuso nell'art. 106 c.c.i.i. – la Suprema Corte ha chiarito che «[g]li atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla pag. 8/13 consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione» (Cass. n. 15013 del 2018, in massima).
La nozione di atto di frode così delineata impedisce di ricondurvi l'originaria scelta del modulo organizzativo, che non è certo condotta volta a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori.
È, d'altra parte, insito nel concetto stesso di frode la necessità che l'atto rivesta capacità ingannatoria, ciò che nella specie è evidentemente da escludersi, atteso che responsabilità limitata e affitto d'azienda, ossia gli atti asseritamente idonei a pregiudicare le ragioni creditorie, erano – come accennato – oggetto di ostensione, essendo percepibili nella loro oggettività con immediatezza (quanto alla forma societaria) o con la semplice consultazione del registro delle imprese (quanto alla dotazione organizzativa), con il che va escluso ogni scenario decettivo.
3.2. Con il secondo profilo di censura la reclamante anzitutto contesta la valutazione operata dal Tribunale, in adesione alle considerazioni svolte dall' nella relazione integrativa, in merito all'insussistenza degli estremi CP_7 per far valere la responsabilità dell'amministratore, ciò che renderebbe la proposta concordataria conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
La censura è destituita di fondamento.
Anche a voler lasciare in disparte il dibattito che ha animato principalmente la dottrina rispetto alla possibilità del liquidatore giudiziale di esercitare l'azione sociale di responsabilità, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., l'amministratore è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «[l]'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno pag. 9/13 verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti» (Cass. n.
2975 del 2020, in massima); ancora, «[c]hi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione»
(Cass. n. 6618 del 2018, in massima)
Onde poter stabilire, dunque, se lo scenario alternativo della responsabilità ex art. 2476 c.c. renda la liquidazione controllata più conveniente rispetto alla soluzione concordataria occorrerebbe quantomeno individuare i doveri imposti all'amministratore dalla legge o dallo statuto, che sarebbero stati violati e da cui sarebbe scaturito un danno per la società.
Peraltro, sempre secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità» (Cass. n. 25056 del
2020, in massima).
Nella specie l'O.C.C. non ha ravvisato alcun atto di mala gestio in capo all'amministratore.
Parte Dal canto suo l' si è limitata a evidenziare una serie di circostanze (il fatto che i creditori principali siano soggetti pubblici;
l'irrilevanza della pag. 10/13 pandemia quanto alla formazione di gran parte del debito tributario;
nessun effettivo decremento dell'indebitamento; il fatto che, in occasione della redazione del bilancio 2021, sia stato deliberato lo scioglimento della società, sia stato svalutato l'attivo e si siano incrementati gli oneri di gestione;
la sostituzione, con il ricorso al Fondo di Garanzia, di un'esposizione debitoria a breve termine chirografaria con una a lungo termine meno onerosa;
la mancata messa a disposizione, da parte dell'amministratore, di risorse proprie per sostenere la società nel momento di crisi;
l'incongruità della finanza esterna offerta dal socio rispetto alle sue possibilità) che, a suo dire, dovrebbero valorizzarsi a confutazione della valutazione operata dal Tribunale, assisa su quelle dell'O.C.C., ma che lasciano del tutto evanescenti i doveri legislativi, statutari, di lealtà o di diligenza che sarebbero stati violati dall'amministratore e che andrebbero identificati con sufficiente chiarezza – anche a voler prescindere dalla difficoltà di individuare il danno che sarebbe stato cagionato – al fine di consentire, in prospettiva, l'esperimento di un'azione di responsabilità nei suoi confronti connotata da prognosi fausta.
Non appare dunque configurabile uno scenario liquidatorio alternativo più conveniente rispetto a quello concordatario.
3.3. Le medesime circostanze sono evocate dalla reclamante al fine di dimostrare l'abusivo ricorso al cram down, in quanto, in sintesi, esso non sarebbe impiegato al fine di fornire una soluzione a una situazione di sovraindebitamento, ma solo utilizzato per eliminare il debito nei confronti del
Fisco.
Anche tale censura appare al Collegio infondata.
Non può infatti ritenersi che, nella specie, si sia perpetrato un abusivo impiego del cram down, anche a voler considerare che esso non consenta di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente pag. 11/13 quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato.
Ebbene, nella specie, esclusi, alla luce di quanto in precedenza illustrato,
l'abuso contestato con riguardo alla combinazione tra lo strumento di dotazione aziendale e il modulo societario di esercizio dell'impresa nonché gli estremi di verosimile fondatezza di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore – ciò che impedisce di considerare il patrimonio aggredibile Parte superiore a quello indicato – la contrarietà di all'approvazione del concordato appare irragionevole, alla luce dell'apporto di finanza esterna per euro 25.000,00 – che difetterebbe – a fronte di un attivo di appena euro
1.000,00.
Al contempo, non può dirsi che il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità di mera eliminazione del debito accumulato nei Parte confronti di , atteso che, unitamente a esso, risulta eliso anche quello nei confronti del sistema bancario per un ammontare quasi paritetico, seppur variamente garantito, con una percentuale di falcidia non connotata da disparità di trattamento, ciò che rende poco calzante il precedente evocato dal reclamante (Corte d'appello di Venezia del 10 ottobre 2024), in cui il credito vantato dal Fisco sostanzialmente esauriva l'esposizione debitoria ed era l'unico a essere soddisfatto in percentuale molto ridotta.
4. In conclusione, alla stregua delle ragioni illustrate, il reclamo va respinto e la sentenza gravata va confermata.
5. Le spese di lite afferenti al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pag. 12/13 parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'O.C.C.;
2. rigetta il reclamo proposto dall' avverso la sentenza Parte_1
n. 29 del 2025 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
3. condanna l' a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in euro 6.946,00, oltre
[...] rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
3 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ( ), P.IVA_2 reclamante
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. ARIANI TOMMASO ( , C.F._1
in persona della dott.ssa Controparte_2
( , Controparte_3 C.F._2 reclamati
IL P.G. presso la Corte d'appello, intervenuto Conclusioni per : «richiama le conclusioni già rassegnate in sede Parte_1 di reclamo», ossia «Voglia la Corte di Appello adita […] riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa e rigettare definitivamente l'istanza di omologazione del concordato minore della società istante»; per : «Voglia la Corte d'Appello Controparte_1 adita rigettare il reclamo proposto dall' per le ragioni di fatto Parte_1
e di diritto sopraesposte, con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio».
Rilevato
Parte L' (in prosieguo ) ha proposto reclamo avverso la Parte_1 sentenza n. 29 del 2025 del Tribunale di Firenze, con la quale è stato omologato il concordato minore proposto da (in Controparte_1
Con prosieguo .
Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale, ravvisati gli estremi oggettivi e soggettivi di ammissibilità della procedura, ha evidenziato come il piano proposto preveda:
«la erogazione da parte del signor socio ed amministratore CP_5 unico, nonché liquidatore della società, della somma di € 25.000 a titolo di finanza esterna.
Attraverso l'utilizzo di tale importo la società propone di soddisfare i propri creditori suddivisi in classi come segue:
Classe – Soddisfazione prevista
A Pagamento integrale delle prededuzioni – classe non votante
B Pagamento dell'11,00 % a favore dei creditori privilegiati ex art.
8-bis D.L.
3/2015, degradati in chirografo per incapienza – classe votante pag. 2/13 C Pagamento dell'11,00 % a favore dei creditori privilegiati ex artt. 2752,
2753, 2754, c.c., degradati in chirografo per incapienza – classe votante
D Pagamento dell'8,00 % a favore di , Inps ed altri Enti Parte_1 pubblici per crediti di natura chirografaria – classe votante
E Pagamento dell'8,00 % a favore dei creditori di natura bancaria non assistiti da garanzie di terzi ed eventuali altri creditori chirografari per natura – classe votante
F Pagamento del 6,00% a favore di , unico creditore garantito Parte_3 solo da fidejussione personale del Sig. e non dalla garanzia CP_5 del Fondo per le PMI di cui alla L. 662/1996 – classe votante».
Riassuntivamente, i termini del pagamento sarebbero i seguenti:
Riepilogo Crediti Pagamento Fabbisogno fabbisogno concordatario:
Classi
A € 1.672,20 100% € 1.672,20
B € 70.203,83 11% € 7.722,42
C € 115.631,24 11% € 12.719,44
D € 619,82 8% € 49,59
E € 12.948,13 8% € 1.035,85
F € 15.867,72 6% € 952,06
Totali € 216.942,94 € 24.151,56
Parte Il credito di ammonterebbe a euro 115.631,24 in privilegio ed euro
619,82 in chirografo, per un totale di euro 116.251,06 e dunque sarebbe soddisfatto per una percentuale, rispettivamente, dell'11% (la massima parte) e dell'8% (per il minimo residuo).
pag. 3/13 Considerato che l'attivo della procedura è pari a euro 1.000,00 e che l'apporto di finanza esterna, assurgendo a euro 25.000,00, aumenterebbe apprezzabilmente il soddisfacimento dei creditori, il Tribunale, valutando Parte tempestivo il voto contrario espresso da (che si è aggiunto a quello nello stesso senso espresso da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) e ritenendolo determinante ai fini della mancata approvazione della proposta, comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ha disatteso, tra l'altro, le osservazioni contrarie svolte dalla creditrice, procedendo all'omologa.
Il reclamo è affidato a un unico motivo (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
«Erronea applicazione dell'art. 77 CC.II., anche con riferimento con riferimento all'art. 76 CCII – erronea valutazione dei fatti – colpa del debitore (o comunque concorso di colpa del debitore) nella produzione del sovraindebitamento».
Con Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza del gravame.
Non si è costituito l'O.C.C., pure evocato in giudizio.
Il P.G. presso questa Corte d'appello ha apposto il «Visto, nulla si oppone» in data 12 marzo 2025.
All'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 3 giugno, senza la concessione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve dichiararsi la contumacia dell'O.C.C. – a prescindere dalla sua legittimazione passiva – il quale, evocato in giudizio, non si è costituito.
2. Deve poi ritenersi ammissibile il reclamo proposto avverso la sentenza di omologa del concordato minore ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i.
pag. 4/13 Al riguardo va considerato che, «[n]onostante l'omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dice al riguardo l'art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l'art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l'identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice: il reclamo ai sensi dell'art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto ad alcune procedure (in particolare all'impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo), vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma (ad esempio nell'art. 70 comma 8 CCII a proposito dell'impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 74 CCII, seppure effettuato con riferimento alle sole regole procedurali disciplinanti lo svolgimento della procedura concordataria e nell'art. 82, quinto comma, CCII per l'impugnazione della sentenza che revoca l'omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell'art. 51» (Corte
d'appello di Napoli del 21 giugno 2024).
È irrituale – e, pertanto, non suscettibile di essere assecondata – in quanto depositata al di fuori del contraddittorio e quando la causa era già stata Con trattenuta in decisione, l'«istanza di inammissibilità» avanzata da in relazione alle note difensive depositate dalla controparte il giorno fissato per l'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
3. Passando all'esame del merito del reclamo, esso si fonda su un unico motivo articolato in plurime censure.
Parte
3.1. Con la prima assume che la società avrebbe operato avvalendosi di uno schema organizzativo e gestionale abusivo, attraverso il contratto di affitto di azienda intercorso fin dall'origine con Eurosport Center s.n.c. di CP_5
pag. 5/13 socio maggioritario di quest'ultima e al contempo socio e CP_5 amministratore unico di a responsabilità limitata, con ciò CP_6 sottraendo a future azioni esecutive i beni aziendali, da restituire alla titolare al momento dello scioglimento liberi da debiti, mediante lo schermo della responsabilità limitata rimasti tutti in capo all'affittuaria, depauperata anche della liquidità assorbita dal versamento del canone. A sostegno della tesi, la reclamante evoca l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 «quale parametro generale dell'ordinamento nella valutazione e accertamento delle condotte qualificabili come “abuso del diritto”».
La censura è destituita di fondamento.
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che, «[i]n materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici;
tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, con la conseguenza che questi ultimi sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 14674 del 2024, in massima).
Esclusa la possibilità di configurare il cram down fiscale, applicato nella fattispecie, come agevolazione o risparmio d'imposta – essendo stato pensato per superare il mancato consenso del Fisco e degli enti previdenziali in un accordo condiviso con altri creditori («L'istituto del cram-down fiscale rappresenta una dirompente novità dell'ordinamento concorsuale attraverso pag. 6/13 cui, in un'ottica di favor per la soluzione concordataria, si mira a superare le farraginosità burocratiche sovente registrate nell'espressione del consenso da parte dei creditori pubblici. Si tratta di una regola sostanziale del giudizio di omologazione»: Cass. n. 1033 del 2024, in motivazione) – emerge già da quanto espresso dalla Corte di cassazione come il principio in questione non possa essere traslato all'ambito societario e dell'organizzazione aziendale, che trova il proprio referente costituzionale non in quelli avocati nella massima citata, bensì nell'art. 41 Cost., considerato che «“[n]on è […] contestabile che la garanzia posta nel primo comma [dell'art. 41 Cost.] nell'ambito circoscritto dai successivi due capoversi riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento […]” (sentenza n. 30 del 1965)»
(Corte cost. n. 218 del 2021, in motivazione), al contempo rammentandosi che
«uno degli aspetti caratterizzanti della libertà di iniziativa economica è costituito dalla possibilità di scelta spettante all'imprenditore: scelta dell'attività da svolgere, delle modalità di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attività, dei sistemi di gestione di quest'ultima e delle tipologie di corrispettivo» (Corte cost. n. 218 del 2021, in motivazione).
Dunque, è corretto il richiamo del giudice di prime cure alla libertà
d'iniziativa economica, mentre è fuori luogo l'evocazione da parte della reclamante del dettato dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 – riconducibile al citato principio generale antielusivo in materia tributaria – secondo cui: «1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni».
D'altra parte, l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso pag. 7/13 mezzi legittimi: esclusa l'illegittimità dello strumento giuridico impiegato per ottenere la disponibilità dei beni da organizzare per l'esercizio dell'impresa
(affitto d'azienda) e il modulo societario all'uopo prescelto (società a responsabilità limitata), è perfettamente lecito lo schermo che, fin dall'origine, la combinazione di tali scelte di autonomia privata prospetticamente consente rispetto ai creditori, che ben potranno valutare di non instaurare rapporti commerciali con una società a responsabilità limitata che non sia anche titolare dei beni aziendali (ciò che risulta dal registro delle imprese: doc. 1 fasc. ES, pag. 7) e che, quindi, considerino poco solvibile. Il fatto che tanto non valga per il Fisco non confuta la conclusione, vigendo per i crediti tributari un regime del tutto speciale, connotato da peculiari facoltà e poteri di cui è dotata l'amministrazione e, non in ultimo, dall'applicazione di principi specifici, quale quello antielusivo sopracitato.
Con Tantomeno la condotta ascritta a e tacciata di abusività può rilevare, sotto il profilo dell'ammissibilità del concordato, quale atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, ai sensi dell'art. 77, comma 1, c.c.i.i.
Anzitutto, come evidenziato, le scelte organizzative e gestionali concretamente operate sono perfettamente legittime, il che già in sé appare precludere la possibilità di connotarle di frode.
A ogni buon conto, pronunciando con riferimento all'art. 173 l.f. – ora trasfuso nell'art. 106 c.c.i.i. – la Suprema Corte ha chiarito che «[g]li atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla pag. 8/13 consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione» (Cass. n. 15013 del 2018, in massima).
La nozione di atto di frode così delineata impedisce di ricondurvi l'originaria scelta del modulo organizzativo, che non è certo condotta volta a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori.
È, d'altra parte, insito nel concetto stesso di frode la necessità che l'atto rivesta capacità ingannatoria, ciò che nella specie è evidentemente da escludersi, atteso che responsabilità limitata e affitto d'azienda, ossia gli atti asseritamente idonei a pregiudicare le ragioni creditorie, erano – come accennato – oggetto di ostensione, essendo percepibili nella loro oggettività con immediatezza (quanto alla forma societaria) o con la semplice consultazione del registro delle imprese (quanto alla dotazione organizzativa), con il che va escluso ogni scenario decettivo.
3.2. Con il secondo profilo di censura la reclamante anzitutto contesta la valutazione operata dal Tribunale, in adesione alle considerazioni svolte dall' nella relazione integrativa, in merito all'insussistenza degli estremi CP_7 per far valere la responsabilità dell'amministratore, ciò che renderebbe la proposta concordataria conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
La censura è destituita di fondamento.
Anche a voler lasciare in disparte il dibattito che ha animato principalmente la dottrina rispetto alla possibilità del liquidatore giudiziale di esercitare l'azione sociale di responsabilità, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., l'amministratore è responsabile dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «[l]'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno pag. 9/13 verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti» (Cass. n.
2975 del 2020, in massima); ancora, «[c]hi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione»
(Cass. n. 6618 del 2018, in massima)
Onde poter stabilire, dunque, se lo scenario alternativo della responsabilità ex art. 2476 c.c. renda la liquidazione controllata più conveniente rispetto alla soluzione concordataria occorrerebbe quantomeno individuare i doveri imposti all'amministratore dalla legge o dallo statuto, che sarebbero stati violati e da cui sarebbe scaturito un danno per la società.
Peraltro, sempre secondo la Corte regolatrice, «[i]n tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità» (Cass. n. 25056 del
2020, in massima).
Nella specie l'O.C.C. non ha ravvisato alcun atto di mala gestio in capo all'amministratore.
Parte Dal canto suo l' si è limitata a evidenziare una serie di circostanze (il fatto che i creditori principali siano soggetti pubblici;
l'irrilevanza della pag. 10/13 pandemia quanto alla formazione di gran parte del debito tributario;
nessun effettivo decremento dell'indebitamento; il fatto che, in occasione della redazione del bilancio 2021, sia stato deliberato lo scioglimento della società, sia stato svalutato l'attivo e si siano incrementati gli oneri di gestione;
la sostituzione, con il ricorso al Fondo di Garanzia, di un'esposizione debitoria a breve termine chirografaria con una a lungo termine meno onerosa;
la mancata messa a disposizione, da parte dell'amministratore, di risorse proprie per sostenere la società nel momento di crisi;
l'incongruità della finanza esterna offerta dal socio rispetto alle sue possibilità) che, a suo dire, dovrebbero valorizzarsi a confutazione della valutazione operata dal Tribunale, assisa su quelle dell'O.C.C., ma che lasciano del tutto evanescenti i doveri legislativi, statutari, di lealtà o di diligenza che sarebbero stati violati dall'amministratore e che andrebbero identificati con sufficiente chiarezza – anche a voler prescindere dalla difficoltà di individuare il danno che sarebbe stato cagionato – al fine di consentire, in prospettiva, l'esperimento di un'azione di responsabilità nei suoi confronti connotata da prognosi fausta.
Non appare dunque configurabile uno scenario liquidatorio alternativo più conveniente rispetto a quello concordatario.
3.3. Le medesime circostanze sono evocate dalla reclamante al fine di dimostrare l'abusivo ricorso al cram down, in quanto, in sintesi, esso non sarebbe impiegato al fine di fornire una soluzione a una situazione di sovraindebitamento, ma solo utilizzato per eliminare il debito nei confronti del
Fisco.
Anche tale censura appare al Collegio infondata.
Non può infatti ritenersi che, nella specie, si sia perpetrato un abusivo impiego del cram down, anche a voler considerare che esso non consenta di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente pag. 11/13 quando il voto contrario all'approvazione del concordato risulti obiettivamente ingiustificato.
Ebbene, nella specie, esclusi, alla luce di quanto in precedenza illustrato,
l'abuso contestato con riguardo alla combinazione tra lo strumento di dotazione aziendale e il modulo societario di esercizio dell'impresa nonché gli estremi di verosimile fondatezza di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore – ciò che impedisce di considerare il patrimonio aggredibile Parte superiore a quello indicato – la contrarietà di all'approvazione del concordato appare irragionevole, alla luce dell'apporto di finanza esterna per euro 25.000,00 – che difetterebbe – a fronte di un attivo di appena euro
1.000,00.
Al contempo, non può dirsi che il concordato minore risulti piegato al raggiungimento di una finalità di mera eliminazione del debito accumulato nei Parte confronti di , atteso che, unitamente a esso, risulta eliso anche quello nei confronti del sistema bancario per un ammontare quasi paritetico, seppur variamente garantito, con una percentuale di falcidia non connotata da disparità di trattamento, ciò che rende poco calzante il precedente evocato dal reclamante (Corte d'appello di Venezia del 10 ottobre 2024), in cui il credito vantato dal Fisco sostanzialmente esauriva l'esposizione debitoria ed era l'unico a essere soddisfatto in percentuale molto ridotta.
4. In conclusione, alla stregua delle ragioni illustrate, il reclamo va respinto e la sentenza gravata va confermata.
5. Le spese di lite afferenti al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pag. 12/13 parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'O.C.C.;
2. rigetta il reclamo proposto dall' avverso la sentenza Parte_1
n. 29 del 2025 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
3. condanna l' a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in euro 6.946,00, oltre
[...] rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
3 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13