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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4341/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/06/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr………………………….
Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GRADARA RITA pres.
AVV. ON CH pres.
CP
Avv. GRADARA RITA
AVV. ON CH
Controparte_2
Avv. GRADARA RITA
AVV. ON CH
Controparte_3
Avv. GRADARA RITA
1 AVV. ON CH
ON CH
Avv. GRADARA RITA
AVV. ON CH
Appellato/i
CP_4
Avv. QUINTARELLI ALFONSO avv. L. B. Giachino sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante insiste nel proprio atto di appello.
Controparte si riporta alle proprie note conclusionali evidenziando la novita' delle deduzioni di cui a pag. 5 delle note avverse relative alla nuova denominazione.
Evidenzia inoltre l'irrilevanza delle sentenze prodotte, relative ad altre parti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 4.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., ( ) anche quale CP CodiceFiscale_1
procuratore di ( ) e Controparte_3 CodiceFiscale_2
(c.f. ), CH ON Controparte_2 C.F._3
( ) domiciliati presso il difensore avv. Rita Gradara che li CodiceFiscale_4 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. EL AR giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il Controparte_4 P.IVA_2
difensore avv. Alfonso Quintarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.23250/2019 pubblicata in data 4.12.2019 dal
Tribunale di Roma.
3
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 31.08.2020 Parte_1
AR EL, anche quale procuratore di e
[...] CP Controparte_3
, hanno proposto appello contro la sentenza n.23250/2019 pubblicata in Controparte_2
data 4.12.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.24910/2014, promosso dall'odierni appellanti nei confronti di CP_4
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato la nonché Parte_1 CP
CH ON, ,
[...] Controparte_3 Controparte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, la , per Parte_2
ottenerne la condanna, a titolo di risarcimento del danno, per la falsa attestazione di esistenza di due fideiussioni della in favore della Parte_3
Si costituiva in giudizio la Parte_1 Parte_2
che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Con
[...]
sentenza n.25513/2014 del 17.12.2014 è stata riconosciuta la capacità processuale di in relazione alle domande proposte quale procuratore di CP [...]
e . Disposta ed espletata la prova orale la causa, CP_3 Controparte_2 all'udienza dell'11/9/2019, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini abbreviati (40 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 (venti) per il deposito di memorie di replica.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione
e deduzione disattese, così provvede: - rigetta la domanda proposta da
[...]
CH ON, Parte_1 CP CP_3
- condanna
[...] Controparte_2 Parte_1
CH ON, , CP Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
[...] CP_4
che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali e accessori come per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Nel merito, la domanda è infondata. Deducono gli attori che la convenuta ha falsamente affermato (anche nei confronti della Guardia di Finanza) l'esistenza di due fideiussioni rilasciate della
[...]
in favore della e che Parte_4 Parte_1
tale comportamento ha cagionato un danno di cui chiedono il ristoro. Nel dettaglio, secondo la prospettazione degli attori la dolosa affermazione di esistenza di tali presunti impegni
4 fideiussori avrebbe causato rilevanti danni di natura economica, in quanto avrebbe consentito all'acquirente della società di non versare il prezzo di acquisto pattuito proprio per la sussistenza di tali impegni fideiussori a carico della società ceduta (e più precisamente a causa della segnalazione presso la Centrale dei Rischi) e, permettendogli di avanzare richiesta di un enorme risarcimento di danni in quanto la società sarebbe risultata gravata da fideiussioni per complessivi € 2.214.000,00; in secondo luogo il mancato incasso del prezzo di cessione della società attrice da parte dei e AR, avrebbe di fatto CP impedito loro di avviare l'attività della nuova società di proprietà degli attori,
, che avrebbe dovuto sviluppare la propria attività con i mezzi finanziari Parte_5
ricavati dalla vendita della prima. Il mancato pagamento del prezzo di cessione, su cui gli attori avevano fatto pieno affidamento per portare avanti la propria attività imprenditoriale, ed il conseguente mancato avvio della attività della per assenza di Parte_5
disponibilità economica, avrebbero altresì causato un profondo stato di prostrazione con gravissimi danni alla salute degli attori. Ebbene, nel caso in esame, vi è da osservare che la convenuta non ha mai prodotto, come era suo onere attesa la contestazione di parte attrice, gli originali dei documenti contestati. Anzi, dai documenti di causa e dalle proprie dichiarazioni emerge che la convenuta li ha smarriti. Per questo motivo, in assenza degli originali, non è stata disposta alcuna indagine su tali documenti né era possibile effettuare una comparazione tra copia ed originale. Nel caso in esame, tuttavia, a prescindere dalla circostanza circa l'esistenza o meno degli originali (che comunque non può desumersi dalla prova testimoniale svolta) è assorbente ai fini della decisione il totale difetto del nesso causale tra la condotta della e i danni lamentati dagli odierni attori che viene ritenuto Pt_2 esistente da parte attrice “per tabulas” senza alcuna idonea prova. Quanto al danno patrimoniale e al mancato incasso del prezzo di cessione della società attrice, non vi è alcuna prova del nesso causale esclusivo non potendosi escludere che l'operazione non sia andata a buon fine per altre cause: sul punto del tutto carente è finanche l'allegazione di parte attrice. Non è inutile segnalare sul punto che la domanda per inadempimento intentata da AR e e nei confronti dell'acquirente della società CP CP_3 CP_2
attrice è stata rigettata con sentenza n.5692/2014. Quanto alla stima del danno e ai possibili fatturati per la società di nuova costituzione, il documento prodotto da parte attrice non è altro che una lacunosa ed esigua relazione di parte che peraltro per la sua sinteticità non illustra i criteri seguiti per l'elaborazione delle proprie conclusioni (cfr. doc. 30 allegato al fascicolo di parte attrice) e non può quindi essere in alcun modo considerato dal Tribunale.
Infine, nessuna prova è stata fornita in ordine all'asserito danno non patrimoniale subito dagli attori per patema e malattie, come conseguenza dello stress subito a causa della condotta della convenuta. La domanda va pertanto rigettata. La condanna alle spese del
5 procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello , anche Parte_1 CP
quale procuratore di , , AR EL, hanno Controparte_3 Controparte_2 chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, n.23250/2019, depositata il 4 dicembre 2019, resa nella causa rg.24910/2014: Accertare la responsabilità extracontrattuale della convenuta per i Pt_2 fatti di natura dolosa dedotti e provati in atti e, per l'effetto, condannare la convenuta Pt_2
al risarcimento dei danni di natura patrimoniale per: A. danno emergente in relazione al mancato incasso di Euro 700.000,00 quale prezzo di cessione della
in relazione alla condotta dolosa della B. lucro cessante Parte_3 Pt_2 per il mancato avvio dell'attività della e lo sviluppo di tale Parte_6 attività ad oggi in conseguenza del venir meno dell'incasso della cessione della
che era destinato alla realizzazione degli investimenti necessari Parte_3 per l'avvio dell'attività della , quantificabile in Euro 3.705.495,00 Parte_5
ovvero nella maggiore o minore somma accertata in istruttoria, anche attraverso eventuale analisi peritale disposta d'ufficio; C. danno non patrimoniale, di natura, in particolare, esistenziale, per i danni alla salute subiti dai IG.ri e EL AR in CP conseguenza della condotta dolosa della Banca, e in particolare, per l'indignazione per la scoperta dell'esistenza di fideiussioni a carico della a favore della Parte_3
mai realmente prestate, ed il conseguente mancato pagamento del prezzo di Parte_1
vendita della , nonché per il mancato avvio della Parte_3
a cui intendevano dedicarsi finanziandone gli investimenti con i Parte_5
proventi derivanti dalla cessione della , da quantificare in Parte_3 relazione all'ampiezza degli investimenti e secondo equità, ex art. 1226 c.c.. con vittoria di spese e compensi.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 11.11.2020 ha resistito al Controparte_4 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1 CP
, AR EL, , e, per l'effetto,
[...] Controparte_3 Controparte_2
confermare la sentenza n. 23250/19 del Tribunale di Roma, con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, anche del secondo grado.”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e
6 2049 c.c – Omesso esame della documentazione prodotta in atti – Inesistenza delle c.d fideiussioni - Esistenza del nesso causale tra il doloso comportamento della ed i danni Pt_2 prodotti agli odierni appellanti” gli appellanti hanno dedotto che il giudice di primo grado aveva fondato la decisione su un assunto erroneo ossia sul presupposto che gli originali delle fideiussioni non erano stati prodotti in quanto smarriti, essendo onere della convenuta produrli e il non averli prodotti equivaleva a dimostrazione della loro inesistenza, avendo invece il Tribunale ritenuto veritieri e sussistenti due atti di fideiussione mai provati e solo affermati in maniera inveridica dalla banca ( e falsamente Parte_2 CP_4
predisposti e segnalati come esistenti alla Centrale rischi.
Precisavano che in altri termini il Tribunale aveva dato per esistente ciò che, in realtà, non era mai esistito e quindi non poteva essere andato smarrito e che la conferma della non esistenza delle presunte fideiussioni era fornita dal comportamento tenuto dalla Banca sin dalla dichiarazione resa nel 2010 dal funzionario che, nell'ambito del Parte_7
procedimento penale avviato nei confronti degli acquirenti della , in sede Parte_3
di sommarie informazioni, alla precisa domanda rivoltagli dalla Guardia di Finanza, se la società avesse mai rilasciato garanzie fideiussorie a favore della Parte_3
di nell'interesse di terzi, ed in caso affermativo di indicare le parti Parte_2 Pt_2
interessate e tempi e modalità di dette concessioni, aveva dichiarato: “...dai nostri archivi risulta che la società ha rilasciato due impegni fideiussori nell'interesse della
[...]
a garanzia della concessione di due finanziamenti ipotecari concessi dalla Parte_1
allora e da (ora ) rispettivamente Parte_2 Parte_2 Parte_2
in data 02.09.2004 e 12.07.2005, il primo impegno datato 04.10.2004, relativo al mutuo concesso dalla , e quantificabile in € 1.014.000,00, mentre il secondo del Parte_2
18.07.2005, relativo al mutuo concesso dall' , è quantificabile in € Parte_2
1.200.000,00. Tali impegni fideiussori risultano ancora in essere a garanzia dei finanziamenti per i residui importi in regolare ammortamento. A tal proposito vi consegno copia dell'atto di fideiussione di € 1.014.000,00. Purtroppo, al momento non siamo in grado di fornirvi copia dell'altro atto”.
Deducevano inoltre che la sin dal 2010 non era stata in grado di dimostrare l'esistenza Pt_2
di ciò che falsamente affermava esistere e che i soci della , venuti a conoscenza Parte_1
della dichiarazione solamente nel 2011, al termine delle indagini preliminari del procedimento penale a carico dei due cessionari della , si erano attivati Parte_3
immediatamente per poter prendere visione dei due presunti impegni fideiussori che la sosteneva esistere e che a fronte delle immediate contestazioni della e Pt_2 Parte_1
dei soci (cfr doc. 14,15 e 16) nessun riscontro era stato dato dalla banca, che si era sempre rifiutata di dare spiegazioni e chiarimenti sulla presunta esistenza di dette fideiussioni, né
7 aveva mai prodotto le presunte fideiussioni nè le pratiche di fido ad esse relative, in palese violazione dell'art. 119 TUB, costringendo a tal fine l'introduzione di un giudizio sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c..
Evidenziavano quindi che il successivo comportamento omissivo tenuto dalla a Pt_2 seguito dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 22 aprile 2013, nell'ambito del suddetto ricorso, costituiva una ulteriore conferma di quanto sostenuto, ossia dell'inesistenza delle garanzie fideiussorie che sarebbero state rilasciate dalla a favore della Parte_3
dovendosi considerare che in tale procedimento era stato ordinato alla Banca Parte_1
l'esibizione di copia conforme dei documenti richiesti in ricorso sub A),C),D),F) e G) ossia:
A) fideiussioni rilasciate a qualunque titolo da soggetti privati e persone giuridiche a favore della C) dichiarazioni di revoca delle garanzie fideiussorie Parte_1 pervenute all'istituto di credito in relazione alle citate fideiussioni D) comunicazioni inviate dall'istituto di credito a tutti i fideiussori della predetta società Parte_1
F) fideiussioni rilasciate a qualunque titolo dai sigg. , CP Controparte_3
e EL AR G) dichiarazioni di revoca delle garanzie fideiussorie Controparte_2 pervenute all'Istituto di credito in relazione alle citate fideiussioni, mentre la con un Pt_2
comportamento omissivo e dilatorio, si era di fatto sottratta all'esibizione degli originali di tali presunte garanzie, nonché di tutti gli ulteriori documenti indicati dalla suddetta ordinanza.
A conferma della non esistenza delle c.d fideiussioni gli appellanti evidenziavano anche la email del 24 giugno 2013 (doc.21 fasc. primo grado) con la quale la Banca aveva trasmesso al Notaio semplicemente le fotocopie delle due garanzie fideiussorie che aveva Per_1
dichiarato di voler far autenticare dal notaio, senza trasmettere gli originali e che il notaio non aveva accolto la richiesta di autenticazione della fotocopia, ponendo in rilievo Per_1
con successiva email del 25 giugno 2013 la necessità degli originali di riscontro (doc. 22 fasc. primo grado).
Precisavano quindi che con e-mail del 3 luglio 2013 la banca aveva ammesso esplicitamente di non possedere per mancato reperimento, la documentazione indicata nell'ordinanza del
Tribunale di Roma emessa in data 22/04 né in originale, né in copia conforme, ma in semplice copia fotostatica, circostanze da cui desumere l'inesistenza delle fideiussioni ulteriormente confermate anche dalla raccomandata AR del 16 dicembre 2008 inviata, proprio dal funzionario della Banca, alla Parte_7 Parte_3
dopo che la società era stata ceduta e che gli odierni appellanti avevano revocato tutte le garanzie da loro rese a favore della , ove si leggeva: “Facciamo seguito Parte_3
ai ripetuti colloqui intercorsi con il Vostro amministratore unico per comunicarVi che i IGg.
e AR EL, hanno chiesto la revoca delle garanzie fideiussorie CP
8 personali che assistono gli affidamenti in essere in vostro favore. Vi invitiamo pertanto a fornire idonei elementi al fine di consentirci il riesame della relazione fiduciaria e la valutazione delle nuove modalità di prosecuzione del rapporto. Vi comunichiamo inoltre che in attesa di disporre di vostre indicazioni in merito, l'utilizzo delle linee di credito in essere in vostro favore deve intendersi sospeso con effetto immediato”.
Evidenziavano che anche in tale comunicazione mancava qualsiasi riferimento alle c.d. fideiussioni che sarebbero state rilasciate dalla in favore Parte_3 dell' e che il funzionario, necessariamente, le avrebbe dovute menzionare se Parte_1
fossero veramente esistite.
Censuravano quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui non si erano presi in alcuna considerazione gli elementi evidenziati, essendosi erroneamente ritenuto che gli originali delle garanzie fideiussorie non erano state prodotte perché smarrite, dovendosi altresì valutare l'inverosimiglianza della circostanza per cui una società di servizi ossia la potesse essere garante di una società quale dotata di un Parte_3 Parte_8
proprio patrimonio immobiliare.
Impugnavano pertanto il punto specifico della sentenza di primo grado in cui il giudice, in maniera contraddittoria, aveva inizialmente affermato che era onere della banca produrre le fideiussioni, quindi, aveva dato credito allo smarrimento dedotto dalla banca, evidenziando che tale motivazione mancava di logicità atteso che lo smarrimento si riferiva a tali soli documenti rispetto a quelli contemplati nell'ordinanza del 22.04.2013 emessa nel procedimento sommario di cognizione, documenti che pur non dichiarati smarriti non sono stati comunque esibiti, mentre la banca solamente nel corso di tale giudizio, in sede di deposito delle memorie 183, sesto comma, c.p.c. avvenuta nel 2014, aveva dichiarato di aver smarrito le fideiussioni e non già gli altri documenti che comunque avrebbe dovuto esibire secondo il provvedimento del giudice, attendendo quasi un anno per sporgere generica denuncia “circa un anno fa (12/06/2013) un collega della ns Filiale Roma Nomentana si è recato c/o il Polo Legale Roma Centro della Banca sito in Viale Umberto Tupini n.180 per consegnare un plico delle seguenti n. 4 fideiussioni (…). Gli originali di dette garanzie, recapitate presso la predetta struttura, per circostanze rimaste ignote, non sono state, malgrado ogni approfondita ricerca, più rinvenute e, pertanto, se ne denuncia lo smarrimento ad ogni effetto di legge”.
Deducevano che neppure nell'atto di opposizione della banca del 3 agosto 2013 era stato menzionato l'avvenuto smarrimento, tantomeno facendone menzione in data 24 giugno 2013 quando la banca aveva chiesto ai sig. e AR di fornire il nome del notaio scelto CP
per estrarre copia conforme dei documenti, quindi riportato uno stralcio delle indagini penali ossia quanto emerso dall'interrogatorio reso al P.M. dal dott. "Rilevato che Parte_7
9 sussiste il fumus in ordine al reato ipotizzato, in quanto dalla denuncia in atti emerge che il
Dott. della avrebbe aiutato , Parte_7 Parte_2 Parte_9 [...]
e ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria Persona_2 Parte_10
procedente in relazione al delitto previsto dagli artt. 110,640 e 61 n.7 c.p., già in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Roma (Rg. Dib. 14/009917), dichiarando in sede di sommarie informazioni assunte il 24.06.2010 dal Nucleo Polizia Tributaria di della Pt_2
Guardia di Finanza la presenza negli archivi della banca di due impegni fideiussori rilasciati dalla nell'interesse della Parte_3 Parte_1
impegni che i denuncianti negano di aver assunto ed i cui originali sono stati
[...]
successivamente dichiarati smarriti" concludevano evidenziando che alla stregua delle argomentazioni svolte le fideiussioni in questione non potevano ritenersi smarrite, dovendo invece ritenersi inesistenti con conseguente accoglimento della domanda essendosi provato il nesso di causalità tra la condotta della banca e i danni patiti per un totale di euro
2.214.000,00.
Evidenziavano quindi che doveva ritenersi certo che la dichiarazione resa dal funzionario della di esistenza di garanzie fideiussorie rilasciate dalla in favore Pt_2 Parte_3 dell' senza che si fosse mai dimostrata la loro esistenza, aveva comportato i Parte_1
danni richiesti in quanto il rifiuto di pagamento del prezzo di acquisto da parte dei cessionari della costituiva una logica conseguenza, dovendosi ritenere evidente che Parte_3
l'acquirente di una società, cui veniva richiesto il pagamento di un prezzo di acquisto pari ad euro 700.000,00, non avrebbe voluto versare tale corrispettivo a fronte di impegni fideiussori rilasciati dalla stessa società per un importo tre volte superiore al prezzo senza che, di tale impegno, fosse stata fatta menzione nell'atto di cessione.
Quindi deducevano che i cessionari della avevano potuto sostenere che Parte_3
la società ceduta non aveva valore perché la stessa era gravata da fideiussioni per complessivi euro 2.214.000,00 che la banca dichiarava di aver acquisito con iscrizione in Centrale Rischi come garanzia, inoltre che la banca non aveva mai ignorato che quanto dichiarato dal proprio funzionario dott. non aveva alcun riscontro documentale e che ciononostante si Parte_7
era resa complice dello stesso.
Evidenziavano altresì che il dott. che pur aveva dichiarato di essere consulente Parte_7
della società di appartenenza dei sig.ri e AR, non aveva mai informato della CP dichiarazione da lui resa né l'amministratore dell' né i sig.ri e AR, Parte_1 CP
i quali ne erano venuti a conoscenza solamente nel marzo 2011 a seguito della conclusione delle indagini preliminari e della conseguente conoscibilità dei relativi atti e verbali.
Allegavano inoltre che il venir meno dell'incasso della cessione aveva di fatto impedito ai e AR di avviare la nuova società di loro proprietà la CP Controparte_5
[...]
[...] [... che si basava sulla cessione della , sarebbe stata costituita e avrebbe Parte_3
sviluppato la propria attività con i mezzi finanziari derivanti dalla vendita della
, quindi era censurabile l'affermazione del giudice a fronte del Parte_3 comportamento doloso della banca in merito all'insussistenza del nesso causale oltre all'assenza di prova comprovante l'esistenza del nesso essendo dimostrato dagli atti che erano stati proprio i cessionari ad affermare che il mancato pagamento era dipeso dalla scoperta dell'esistenza delle presunte fideiussioni, unica ragione per cui l'affare non aveva avuto buon fine.
Relativamente, poi, alla causa promossa dai sig. e AR nei confronti dei CP
cessionari della deducevano che il giudice era incorso in un errore di Parte_3 diritto in quanto l'esito del citato giudizio era del tutto ininfluente in relazione alla dimostrata responsabilità della banca, con conseguente responsabilità della banca appellata non solo ai sensi dell'art. 2043 c.c ma, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente, dovendo esercitare il suo potere e dovere di direzione e controllo sull'attività cui era adibito il dipendente senza potersi giovare peraltro di alcuna prova liberatoria, controllo completamente omesso dalla che, anzi, aveva avallato il Pt_2
comportamento del funzionario, non essendovi dubbio che le mansioni cui era preposto il dipendente della banca con mendacio, addirittura dinanzi ad un giudice circa l'esistenza dei due impegni fideiussori a nome della all'insaputa degli appellanti, Parte_3
avevano reso possibile la commissione dell'illecito, con conseguente responsabilità della banca convenuta ex art. 2049 c.c..”.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Danni subiti - Quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale ai IG. e AR nonché alla CP [...]
dalla falsa predisposizione dei due impegni fideiussori da parte della Parte_1
Banca” parte appellante evidenziava a fondamento del motivo che risultavano provati per tabulas il nesso causale e gli ingenti danni e che relativamente alla quantificazione ed alla stima del danno era stata depositata una relazione peritale (doc. 30 fasc. I°), che, operata una analisi accurata del mercato, facendo riferimento ai dati riguardanti la cura della forma estetica, la cura del benessere psicofisico, la consulenza qualificata ed affidabile per l'acquisto di prodotti di cosmesi, le attività formative ed informative a servizio dell'utenza e della comunità, le interazioni umane e sociali, aveva effettuato una stima del danno economico derivante dal mancato avvio dell'attività della in - secondo Parte_5
semestre 2008: euro 378.852,00 - anno 2009: euro 655.083,00 - anno 2010: euro 709.479,00
- anno 2011: euro 657.890,00 - anno 2012: euro 653.191,00 - anno 2013: euro 630.000,00 con una stima basata su un campione di n. 3 centri, ubicati nel Comune di aventi ad Pt_2
oggetto attività analoghe a quelle che avrebbe dovuto svolgere la nuova società
11 consistenti in “gestione di studi ed ambulatori fisiokinesiterapici e di Parte_5
psicoterapia e di studi ambulatori medici e specialistici, commercio di materiali e presidi sanitari e fabbricazione e commercializzazione di protesi e presidi ortopedici, nonché di materiali cosmetici e di igiene del corpo”.
Soggiungevano che nella relazione si era evidenziato come il danno economico fosse maggiore proprio in riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 coincidenti con l'inizio dell'attività non essendo corretto quanto affermato dal Tribunale, atteso che la relazione prodotta in atti non era né lacunosa né esigua potendosi da essa ricavare elementi utili che, se fossero stati correttamente valutati dal Giudice, avrebbero potuto far predisporre, una consulenza tecnica di ufficio come, peraltro, prospettato in primo grado.
Inoltre deducevano che la condotta dolosa della banca aveva consentito ai cessionari di acquisire la senza versarne il prezzo di acquisto causando ai e Parte_3 CP
AR, oltre ai predetti danni di natura patrimoniale, anche gravi danni di natura non patrimoniale, determinati dal forte stato di turbamento fisico e psicologico causato dalla predetta condotta della e dalle sue conseguenze, danni risarcibili ai sensi dell'art.2059 Pt_2
c.c. con stato di tensione psicofisica e rilevante danno morale ed esistenziale, danni aventi ad oggetto diritti di rilevanza costituzionale rimessi ad una valutazione equitativa del giudice alla stregua dell'art.1226 c.c..
§ 9. – La a sua volta si è difesa evidenziando che in primo grado erano state depositate Pt_2
i) copia della fideiussione del 04.10.2004 a firma Parte_3 nella persona di EL AR, vista per autenticità dal funzionario dell'istituto di credito che sottoscrive in sigla, con timbro postale per data certa, rilasciata all'allora Parte_2 per l'importo di € 1.014.000,00 a garanzia del mutuo ipotecario di € 780.000,00
[...]
contratto in data 1.10.2004 da con (doc. 4 Parte_1 Parte_2
allegato alla comparsa di risposta della convenuta nel primo grado); ii) copia della fideiussione del 18.07.2005 a firma nella persona di Parte_3
EL AR, vista per autenticità dal funzionario dell'istituto di credito che sottoscrive in sigla e per esteso, con timbro postale per data certa, rilasciata all'allora Parte_2 per l'importo di € 1.200.00,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di
[...] verso “dipendenti da operazioni bancarie Parte_1 Parte_2 di qualsivoglia natura, già consentite, quali finanziamenti”, tra le quali, allora, il mutuo ipotecario contratto in data 18.07.2005 da con Parte_1 Parte_2
(doc. 6 allegato alla comparsa di risposta della convenuta); iii) ricorso ex art. 702 bis
[...]
c.p.c. proposto da i sigg.ri e la sig.ra AR contro Parte_1 CP
ove si dichiarava che “la CP_4 Parte_11
contraeva con (oggi in data 04.10.2004 un Parte_2 Controparte_4
12 finanziamento garantito da ipoteca iscritta in data 05.10.2004 al numero 30467 di formalità
(doc. 1) - a garanzia della concessione del predetto finanziamento l'Istituto di Credito richiedeva alla Società il rilascio di garanzie fideiussorie che venivano prestate dai IGg.ri
EL AR, nonché dalla CP Controparte_3 Controparte_2
la medesima Società contraeva Parte_12
successivamente con (oggi in data 18.07.2015 Parte_2 Controparte_4
un secondo finanziamento garantito da ipoteca iscritta in data 20.07.2005 al numero 31008 di formalità (doc. 2); - a garanzia della concessione del citato finanziamento l'Istituto di
Credito richiedeva alla Società il rilascio di garanzie fideiussorie che venivano prestate dai
IGg.ri EL AR, , nonché CP Controparte_3 Controparte_2
dalla (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta Parte_12 della convenuta e doc. 17 allegato all'atto di citazione attoreo nel primo grado); iv) visura
Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata dalla ex ove le due Parte_2
fideiussioni sono segnalate dalla e dalla (doc. 15 allegato alla Parte_2 CP_4
comparsa di risposta della convenuta); v) denuncia di smarrimento degli originali delle fideiussioni presentata dalla (doc. 16 allegato alla comparsa di risposta della Pt_2
convenuta); vi) copia della fideiussione 04.10.2004 a firma
[...] rilasciata all'allora con annotazione di Parte_3 Parte_2
ricevuta a firma (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 Parte_13
della convenuta nel primo grado); vii) copia della fideiussione 18.07.2005 a firma
[...]
nella persona di AR EL, rilasciata all'allora Parte_3
, con annotazione di ricevuta a firma (doc. 2 allegato alla Parte_2 Parte_13
memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 della convenuta nel primo grado); viii) copia della delibera 24.03.2006 del fido per mutuo ipotecario ex con annotata la Parte_2
fideiussione della (doc. 3 allegato alla memoria ex Parte_3
art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 della convenuta nel primo grado); ix) copia per estratto del libro fidi della riportante la delibera del 22.5.2008 per il finanziamento di € Parte_2
1.200.000,00, con annotata la fideiussione della doc. Parte_3
4 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 della convenuta nel primo grado); x) copia delibera storica della ex relativa al mutuo di € 780.000,00 del Parte_2
25.08.2004, con annotata la fideiussione della (doc. Parte_3
5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 della convenuta nel primo grado); xi) copia delibera storica della ex relativa al mutuo di € 780.000,00 del Parte_2
01.09.2004, con annotata la fideiussione della (doc. Parte_3
6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 della convenuta nel primo grado); xii) ordinanza di archiviazione 27.05.2017, a mente della quale: “Ritiene questo Giudice che
13 la richiesta di archiviazione del P.M. debba essere accolta. Va preliminarmente precisato che oggetto del presente procedimento è costituito esclusivamente dalle dichiarazioni rese il 24 giugno 2010 al Nucleo di Polizia Tributaria GdF di da Pt_2 Parte_7
(...). Tanto premesso, in sede di denuncia presentata da ON EL, CP
e ( ... ) si rappresentava che il aveva riferito in quella
[...] Controparte_2 Parte_7
occasione agli Ufficiali di PG ( ... ) la presenza negli archivi della banca di due impegni fideiussori rilasciati dalla dell'interesse della Parte_3 [...]
a garanzia di due finanziamenti ipotecari concessi dalla allora Parte_1 Parte_2
e da rispettivamente il 2.9.2014 ed il 12.7.2005. Orbene le
[...] Parte_2
dichiarazioni rese dal sono state avvalorate dai dipendenti e collaboratori Parte_7 dell' che, a vario titolo sono stati coinvolti nella vicenda nella parte in cui Parte_14 hanno confermato l'esistenza degli originali di entrambe le fideiussioni” (produzione documentale eseguita dalla convenuta all'udienza del 19.05.2016 ed ammessa dal Giudice con ordinanza riservata del 3.06.2016).
Indi deduceva che l'ordinanza di archiviazione 27.05.2017 non soltanto escludeva qualsivoglia ipotesi delittuosa, ma evidenziava che le dichiarazioni rese dall'indagato Pa convergevano con quelle dei dipendenti dell'istituto Credito che avevano confermato l'esistenza degli originali di entrambe le fideiussioni di cui avevano dato atto gli stessi appellanti nel ricorso ex art.702 bis cpc del 19.03.2012 salvo poi dedurre nell'atto di citazione del 1.04.2014 introduttivo del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza appellata che i mutui erano garantiti “unicamente da fideiussioni personali rilasciate dai soci della ”. Parte_1
Evidenziate inoltre le risultanze delle prove testimoniali assunte in primo grado che avevano confermato lo smarrimento degli originali delle fideiussioni, concludeva per la conferma della sentenza impugnata essendosi condivisibilmente accertata l'assenza di prova del nesso causale avendo gli acquirenti oltretutto pagato parte del corrispettivo e non essendosi dimostrati anche in relazione al quantum i danni non patrimoniali e patrimoniali, stante il valore di mera allegazione della relazione di parte, in difetto di interesse ad agire da parte della Parte_1
§ 10. – Tali i motivi d'appello, le difese e le conclusioni delle parti – premessa la novità relativa all'errata denominazione della società riportata nella fideiussione, allegazione nuova contenuta a pag.n.5 degli scritti conclusionali e l'irrilevanza ed inammissibilità delle istanze istruttorie degli appellanti per quanto di seguito illustrato e per quanto già rilevato con ordinanza del 13.01.2021 - osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Deve infatti rilevarsi quanto all'assenza di prova del nesso causale che gli appellanti non
14 hanno minimamente dimostrato - come osservato dal primo giudice nella sentenza impugnata – che la cessione della fosse addebitabile alle Parte_3
fideiussioni contestate, che, stando alla loro prospettazione, sarebbero state fraudolentemente predisposte e quindi inesistenti.
A tale riguardo deve anzitutto osservarsi che il giudice di primo grado risulta aver posto a fondamento come argomentazione assorbente di ogni questione in tema di nesso causale il seguente passaggio motivazionale: “Quanto al danno patrimoniale e al mancato incasso del prezzo di cessione della società attrice, non vi è alcuna prova del nesso causale esclusivo non potendosi escludere che l'operazione non sia andata a buon fine per altre cause: sul punto del tutto carente è finanche l'allegazione di parte attrice. Non è inutile segnalare sul punto che la domanda per inadempimento intentata da AR e e CP CP_3
nei confronti dell'acquirente della società attrice è stata rigettata con sentenza CP_2
n.5692/2014”.
Ed invero andandosi ad esaminare tale sentenza prodotta dalla banca appellata con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. a pag.n.13 e ss. il giudice in relazione alla domanda della parte cessionaria-acquirente della ha così motivato “Ed Parte_3
invero con tali domande i suddetti hanno chiesto - previo accertamento che le sopravvenienze passive della dovevano essere estinte dagli attori – condannarsi i Pt_1
predetti a farsi carico di tali sopravvenienze ovvero accertarsi il diritto di compensare le stesse con i pagamenti rateali del corrispettivo pattuito in contratto;
nonché condannarsi gli attori al risarcimento dei danni e disporsi la liberazione della da tutte le garanzie Pt_1
prestate a favore di terzi. Ebbene all'articolo 3 dell'atto di cessione i cedenti avevano assunto l'obbligo nei confronti dei cessionari di farsi carico delle eventuali sopravvenienze passive accertate successivamente ma originate da fatti antecedenti la cessione. Tuttavia, non risulta né dedotto, né dimostrato in modo specifico che successivamente alla cessione siano state accertate sopravvenienze passive non indicate nelle scritture contabili alla data del 30.9.08 e relative a fatti anteriori. Parimenti generica risulta la domanda di riduzione equitativa del corrispettivo della cessione non essendo indicati i motivi. Resta invece assorbita la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme ricevute a titolo di corrispettivo essendo stata proposta in via subordinata rispetto all'accoglimento delle domande attoree”.
Quindi il Tribunale che ha deciso in merito alle domande della cessionaria risulta averle respinte ritenendo la piena validità del vincolo, dovendosi anzi rilevare che proprio gli odierni appellanti avevano chiesto dichiararsi la nullità degli atti di cessione.
Ancora, a volersi comunque esaminare la questione, secondo le valutazioni dell'acquirente le quote della nella comparsa di costituzione della - la Parte_1 Controparte_6
15 cessionaria delle quote - è dato leggersi, a pag.n.7, come prima ragione d'inadempimento imputata ai cedenti, tale quindi da essere posta a fondamento del venir meno dell'affare, la seguente affermazione: “inoltre come risulterà evidente nel corso del giudizio subito dopo la cessione ed a seguito di un'ispezione Asl venivano accertate gravi difformità tra le autorizzazioni sanitarie di cui la avrebbe dovuto essere titolare secondo la Pt_1
prospettazione dei cedenti all'atto della cessione e quelle effettive come meglio dedotto sub
12 che segue;
la grave difformità dei locali in cui doveva essere svolta l'attività sociale e quelli effettivamente locati (dalla società dei cedenti); l'idoneità dei locali e la non rispondenza degli impianti e dei macchinari alle normative vigenti. Gravi criticità che mettevano a rischio la sopravvivenza stessa della ” e nel prosieguo di tale atto alla Pt_1
pag.n.9 la cessionaria poneva in evidenza che i locali avevano una superficie di gran lunga inferiore a quella rappresentata, nei locali sottostanti veniva svolta attività estetica illegittima ed incompatibile con le autorizzazioni sanitarie in essere, molti dei macchinari ceduti costituenti beni aziendali non erano a norma e non potevano essere utilizzati, i locali dove veniva svolta l'attività non risultavano adeguati alla normativa vigente ed avrebbero richiesto rilevanti lavori di ristrutturazione.
A ciò deve inoltre aggiungersi per quanto si legge in detta comparsa a pag.n.11 che la Pt_1 era indebitata verso i dipendenti che “reclamavano il pagamento di somme di rilevante importo” - pari a circa euro 350.000,00 quanto ad un dipendente che aveva chiesto differenze retributive - ed aveva inoltre debiti non dichiarati anche per tasse e contributi arretrati.
Dunque, la questione delle fideiussioni, pur prospettate dalla cessionaria a conclusione del proprio atto, non pareva affatto essere stata indicata – stando alle prospettazioni degli odierni appellanti - quale effettiva primaria ragione tale da consentire di non versare il corrispettivo, vertendosi per l'appunto di garanzie, essendo invero la società già gravata nell'immediato da rilevanti debiti e a tal proposito gli appellanti non si sono affatto onerati di dimostrare nel presente giudizio le condizioni della società, tali da confutare l'insussistenza della situazione debitoria oltre alle condizioni dei locali, dei macchinari e alle criticità delle autorizzazioni, tali quindi da mettere a rischio, ben prima dell'eventuale escussione delle fideiussioni,
l'acquisizione del corrispettivo della cessione e l'adempimento della cessionaria.
V'è poi da osservare – aspetto di non poca rilevanza - che l'atto di cessione non risulta essere stato prodotto nel presente giudizio ed ancora risultano del tutto indimostrate sia le possibilità della cessionaria di onorarlo, essendosi previsto un pagamento rateale – sempre per quanto è dato evincere dal contenzioso sulla cessione – sia l'effettiva destinazione delle somme alla e le relative risorse e disponibilità economiche, patrimoniali e Parte_5
finanziarie.
Passando quindi alle fideiussioni, deve osservarsi che anche a volersi esaminare i relativi
16 motivi d'appello, gli stessi non risultano muniti di sufficiente valore persuasivo, tali da ricondurre all'art.2729 c.c. gli elementi sintomatici in premessa evidenziati e in quanto tali da far ritenere che le fideiussioni sarebbero state frutto di condotta dolosa posta in essere ai danni degli appellanti.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati inoltre sentiti dipendenti dell'appellata che hanno dichiarato, il “confermo di avere ricevuto i documenti che mi si mostrano. Tes_1
Sono arrivati in busta e io a mano li ho portati alla nostra sede legale in via Tupini: preciso di averli portati alla sede legale qualche giorno dopo non ricordo esattamente quanti. ADR il plico era in busta chiusa e l'ho aperto io al momento della ricezione per fare le fotocopie che ho fatto io personalmente e per consentire alla persona che li avrebbe ricevuti presso la sede legale, di darne ricevuta. ADR preciso di avere consegnato alla collega che li ha ricevuti gli originali e di avere fatto apporre la ricevuta di consegna sulle fotocopie che io avevo fatto e che poi ho riportato indietro con me. ADR Erano 4 fideiussioni” e la Pt_13
“confermo di avere ricevuto al una busta contenente della documentazione, Tes_1
riconosco nella documentazione che mi si mostra (di cui al capitolo) la mia attestazione di ricevuta che ho firmato sulla copia fotostatica, per conto dell'avv. Ferraro che era in quel momento in ferie”, inoltre la banca ha prodotto quale documento sopravvenuto provvedimento di archiviazione a carico del del 27.05.2015, dal che le circostanze Parte_7
relative alla richiesta di autenticazione al notaio, la data della denuncia di smarrimento, il procedimento penale a carico del dipendente bancario, non possono essere minimamente apprezzate nel senso invocato dagli appellanti, i quali, oltre a non aver dato prova del nesso di causalità materiale non risultano aver dimostrato neppure la causalità cd. giuridica, ossia i danni asseritamente riportati, in primis per non potersi apprezzare le modalità di ripartizione
C degli stessi tra gli appellanti facendo riferimento ai danni patiti da altra società
e quindi ai possibili guadagni e ricavi che i soci avrebbero potuto riscuotere Parte_5
ma senza minimamente dar prova di ciò e delle relative partecipazioni.
Sul punto il primo giudice risulta aver correttamente evidenziato che era stata prodotta una mera consulenza di parte (prospetto di due pagine doc.n.30 che sulla base di un campione di soli tre centri ubicati nel Comune di e senza dar conto delle fonti che avevano Pt_2
consentito di addivenire a simili conteggi), consulenza che in quanto tale costituiva una semplice allegazione difensiva priva di valore probatorio.
In merito giovi richiamare Cass.civ.n.16552 del 2015 per cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo e non può quindi essere oggetto a sua volta di consulenza tecnica d'ufficio che assumerebbe funzione del tutto esporativa.
17 A ciò si aggiunga che secondo Cass.civ. Sez.6 - 2, ordinanza n.5613 dell'8.03.2018 il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici – come nel caso di specie - perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito, elementi che nel caso di specie non sono rinvenibili in atti.
Ne consegue che anche il lucro cessante non risulta essere stato affatto dimostrato.
Passando poi ai danni non patrimoniali relativi alle problematiche di salute ed esistenziali deve osservarsi che dagli atti depositati non si evince alcunché in tal senso, non essendovi alcuna certificazione (tra quelle prodotte doc.31 e ss.) attestante una derivazione causale delle problematiche di salute con le dedotte vicende societarie, evincendosi diversamente dei problemi cardiaci verosimilmente di altra natura per e adenocarcinoma CP
per EL AR, problematiche peraltro risalenti al 2008 e 2009 e quindi ben prima della scoperta delle apparenti fideiussioni e delle vicende relative alla cessione societaria che stando a quanto dedotto dagli attori sarebbe stata appresa solo in seguito.
Quanto al danno esistenziale, anch'esso genericamente allegato, secondo
Cass.civ.n.28742/2018 (tra le tante pronunce conformi sul tema) il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Con la conseguenza che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico come quelle rinvenibili negli scritti degli appellanti.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato non avendo gli appellanti affatto comprovato il nesso causale tantomeno i prospettati danni.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile di complessità media (in ragione del petitum richiamante l'espressione “somma maggiore o minore” cfr.,
Cass.civ.n.10984/2021) in euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 3.686,00 per fase di trattazione ed euro 4.287,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase.
18 § 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, AR EL, anche quale procuratore di
[...] CP
e con atto di citazione notificato in data 31.08.2020, Controparte_3 Controparte_2
avverso la sentenza n.23250/2019 resa in data 4.12.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti , AR EL, Parte_1
, , alla rifusione delle spese di lite in CP Controparte_3 Controparte_2 favore dell'appellata liquidate in complessivi euro 12.156,00 per compensi Parte_2
professionali oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti.
Roma, 4.06.2025
Il consigliere est.
Luca Ponzillo La Presidente
Giulia Spadaro
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