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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 329 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SALERA SANDRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to MANGIAPANE FILIPPO e BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di ricorso depositato in data 14.02.2022, la impugnava la Parte_1 diffida ad adempiere del 21/01/2021 con la quale l' intimava alla società il CP_1
pagamento della somma di euro 280.867,12, di cui 170.230,50 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo da gennaio 2016 a febbraio 2019 ed euro
110.636,62 a titolo di somme aggiuntive, redatta sulla scorta del verbale unico di accertamento del Servizio Ispettivo del Lavoro di Latina n. 2017010315/DDL del
21.01.2021, con cui erano state contestate le seguenti violazioni: - di non aver assoggettato a contribuzione in quanto non inserita in busta paga la retribuzione supplementare relativa alla 14ma mensilità prevista dal CCNL applicato
(terziario cooperative consumo);
- di aver conguagliato sulle denunce contributive mensili le somme corrisposte ai propri dipendenti che ne avevano titolo quali assegni per il nucleo familiare, senza trasmettere all la relativa documentazione (modd. attestante il diritto al CP_1 CP_2 beneficio;
- di aver beneficiato delle riduzioni contributive di cui all'art. 8, co. 9, l. 407/1990 e art. 1, co. 118, l. 190/2014 senza aver rispettato i contratti collettivi di categoria di riferimento (art. 1, co. 1175 l. 296/2006) non dovute in quanto: ha omesso di corrispondere la 14.ma mensilità; non ha fatto applicazione del CCNL di riferimento
(Commercio terziario, effettivamente applicabile, non essendo l'azienda una cooperativa di consumo), applicando invece il CCNL Terziario cooperative di consumo che prevede importi inferiori.
1.1 A fondamento della spiegata opposizione deduceva la nullità della notifica perché effettuata a soggetto diverso dal debitore;
l'inutilizzabilità del verbale ispettivo;
l'omessa indicazione del CCNL concretamente applicato dalla società.
Nel merito formulava articolate censure contestando la debenza della somma accertata come dovuta.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza, previa declaratoria di annullamento e/o disapplicazione del verbale ispettivo in epigrafe e di ogni diffida ed intimazione in esso contenuta, accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della diffida impugnata e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve la Società a titolo di versamento contributi, somme aggiuntive, sanzioni e interessi, nonché ripetizione di agevolazioni contributive nei confronti dell' per le causali indicate CP_1 nell'intimazione, anche per quanto riguarda le some conguagliate in quanto corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare;
in via subordinata ritenere la somma dovuta nel minor importo che sarà accertato in corso di causa (anche a seguito di CTU tecnico-contabile).
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”.
Con
2. L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 24.04.2022, contestava le avverse pretese chiedendo il rigetto della spiegata domanda.
3. Disposta la riunione al presente procedimento di quello di cui al RG 1115/2022, avente ad oggetto il conseguente avviso di addebito n. 347 2021 00002559 01 000 del
27.4.22, con note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2024 la società ricorrente produceva modulo di adesione alla definizione agevolata con la rateizzazione delle somme dovute e le relative ricevute di pagamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. Può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù dell'avvenuta adesione al piano di pagamento rateale, richiesta con istanza del 26.06.2023 ed accolta con provvedimento dell' del 18.10.2023: la somma oggetto di Controparte_4
rateizzazione comprende invero quanto accertato in sede ispettiva, poi trasfuso nella diffida ad adempire oggetto del presente giudizio.
Trattasi invero della somma riportata nella cartella esattoriale n.
3472021000055901000, indicata nella Prospetto di sintesi allegato alla citata comunicazione di accoglimento dell'istanza (cfr. doc. allegato alle note di udienza del
10.12.2024).
A norma dell'art. 100 c.p.c. "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse": poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, di rinunzia alla domanda o all'azione ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
5. Le spese di lite, in considerazione della condotta collaborativa della società odierna ricorrente possono integralmente compensarsi tra le parti, valorizzando altresì il mancato deposito di note autorizzate per l'udienza di decisione da parte dell' , CP_1
condotta processuale che può essere interpretata quale rinuncia a resistere al giudizio proprio in virtù della intervenuta adesione alla definizione agevolata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
, data del deposito Pt_2
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 329 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 329 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SALERA SANDRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to MANGIAPANE FILIPPO e BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di ricorso depositato in data 14.02.2022, la impugnava la Parte_1 diffida ad adempiere del 21/01/2021 con la quale l' intimava alla società il CP_1
pagamento della somma di euro 280.867,12, di cui 170.230,50 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo da gennaio 2016 a febbraio 2019 ed euro
110.636,62 a titolo di somme aggiuntive, redatta sulla scorta del verbale unico di accertamento del Servizio Ispettivo del Lavoro di Latina n. 2017010315/DDL del
21.01.2021, con cui erano state contestate le seguenti violazioni: - di non aver assoggettato a contribuzione in quanto non inserita in busta paga la retribuzione supplementare relativa alla 14ma mensilità prevista dal CCNL applicato
(terziario cooperative consumo);
- di aver conguagliato sulle denunce contributive mensili le somme corrisposte ai propri dipendenti che ne avevano titolo quali assegni per il nucleo familiare, senza trasmettere all la relativa documentazione (modd. attestante il diritto al CP_1 CP_2 beneficio;
- di aver beneficiato delle riduzioni contributive di cui all'art. 8, co. 9, l. 407/1990 e art. 1, co. 118, l. 190/2014 senza aver rispettato i contratti collettivi di categoria di riferimento (art. 1, co. 1175 l. 296/2006) non dovute in quanto: ha omesso di corrispondere la 14.ma mensilità; non ha fatto applicazione del CCNL di riferimento
(Commercio terziario, effettivamente applicabile, non essendo l'azienda una cooperativa di consumo), applicando invece il CCNL Terziario cooperative di consumo che prevede importi inferiori.
1.1 A fondamento della spiegata opposizione deduceva la nullità della notifica perché effettuata a soggetto diverso dal debitore;
l'inutilizzabilità del verbale ispettivo;
l'omessa indicazione del CCNL concretamente applicato dalla società.
Nel merito formulava articolate censure contestando la debenza della somma accertata come dovuta.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza, previa declaratoria di annullamento e/o disapplicazione del verbale ispettivo in epigrafe e di ogni diffida ed intimazione in esso contenuta, accertare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della diffida impugnata e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve la Società a titolo di versamento contributi, somme aggiuntive, sanzioni e interessi, nonché ripetizione di agevolazioni contributive nei confronti dell' per le causali indicate CP_1 nell'intimazione, anche per quanto riguarda le some conguagliate in quanto corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare;
in via subordinata ritenere la somma dovuta nel minor importo che sarà accertato in corso di causa (anche a seguito di CTU tecnico-contabile).
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa”.
Con
2. L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 24.04.2022, contestava le avverse pretese chiedendo il rigetto della spiegata domanda.
3. Disposta la riunione al presente procedimento di quello di cui al RG 1115/2022, avente ad oggetto il conseguente avviso di addebito n. 347 2021 00002559 01 000 del
27.4.22, con note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2024 la società ricorrente produceva modulo di adesione alla definizione agevolata con la rateizzazione delle somme dovute e le relative ricevute di pagamento, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. Può essere dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù dell'avvenuta adesione al piano di pagamento rateale, richiesta con istanza del 26.06.2023 ed accolta con provvedimento dell' del 18.10.2023: la somma oggetto di Controparte_4
rateizzazione comprende invero quanto accertato in sede ispettiva, poi trasfuso nella diffida ad adempire oggetto del presente giudizio.
Trattasi invero della somma riportata nella cartella esattoriale n.
3472021000055901000, indicata nella Prospetto di sintesi allegato alla citata comunicazione di accoglimento dell'istanza (cfr. doc. allegato alle note di udienza del
10.12.2024).
A norma dell'art. 100 c.p.c. "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse": poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, di rinunzia alla domanda o all'azione ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
5. Le spese di lite, in considerazione della condotta collaborativa della società odierna ricorrente possono integralmente compensarsi tra le parti, valorizzando altresì il mancato deposito di note autorizzate per l'udienza di decisione da parte dell' , CP_1
condotta processuale che può essere interpretata quale rinuncia a resistere al giudizio proprio in virtù della intervenuta adesione alla definizione agevolata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
, data del deposito Pt_2
Il Giudice
Annalisa Gualtieri