CA
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale - risarcimento danni nella causa iscritta al n. 362 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 14.07.1969, , C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Gavoi il 01.10.1970, , C.F. , nato a Parte_3 C.F._3
Gavoi il 14.10.1971, , C.F. , nata a Parte_4 C.F._4
Gavoi il 07.08.1973, , C.F. , nato Parte_5 C.F._5
a Nuoro il 12.06.1975, , C.F. , nato Parte_6 C.F._6
a Nuoro il 14.08.1979, tutti elettivamente domiciliati in Nuoro, alla via
Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio dell'Avv. Angelo Manconi che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
, (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura CP_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, in via Dante n° 23 è legalmente domiciliato;
APPELLATO
1 All'udienza del 12 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“La Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis voglia:
I) Dichiarare la responsabilità del per tutti i danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti personalmente dalla sig.ra
[...]
, madre degli odierni appellanti, nonché direttamente dalle odierne _1 parti attrici a causa della sopravvenuta morte della stessa;
II) Condannare per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_4 per i fatti e titoli di cui in narrativa, in favore degli odierni attori, così come saranno determinati dal Giudice, in corso di causa;
III) Con vittoria di competenze professionali, oltre IVA e CPA e spese successive di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione):
“La Corte adita voglia respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata, ovvero comunque:
- in via preliminare, dichiarare i crediti e i diritti azionati estinti per prescrizione;
- respingere ogni avversa domanda in quanto improponibile nei confronti del convenuto ovvero, comunque, infondata;
CP_1
- in estremo subordine e salvo gravame, disporre che l'indennizzo percepito e percipiendo ex l. 210/92 sia scomputato dal risarcimento che fosse riconosciuto.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel procedimento iscritto al RAC n. 797/2016, promosso da
[...]
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti del per ottenere il Parte_6 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso della loro madre _1
, deceduta il 6.8.2000 a seguito di “cirrosi epatica HCV correlata con
[...] encefalopatia portosistemica, insufficienza renale cronica ed arresto respiratorio” contratta a seguito di una trasfusione da essa subita nel 1968 presso l'Istituto di Patologia Chirurgica dell'Università di Cagliari, il
2 Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 891/2024 pubblicata il 28.3.2024 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta le domande formulate dagli attori;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
3) Pone nei rapporti interni le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico delle parti al 50%.”
Con atto di citazione del 24 ottobre 2024 , Parte_1
, , , e hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 proposto appello avverso la suddetta sentenza.
Il , costituitosi in giudizio, ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
All'udienza del 12 settembre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa la concessione di un termine per note.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal solo in riferimento alla domanda di risarcimento del danno CP_1 iure hereditatis formulata dagli attori, statuizione non oggetto di impugnazione, rigettando l'eccezione in riferimento al risarcimento da essi domandato iure proprio per la perdita del rapporto parentale.
Ha, infatti, ritenuto, richiamando giurisprudenza di legittimità, che la prescrizione per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio sia decennale in quanto il decesso del congiunto emotrasfuso integra il reato di omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto. Detto termine doveva ritenersi decorrere dalla proposizione della relativa domanda amministrativa, data alla quale gli attori avevano avuto piena consapevolezza della riconducibilità del decesso della madre alla emotrasfusione del 1968.
Poiché la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 era stata proposta l'8.3.2001, la prescrizione decennale era stata interrotta dalla raccomandata con la quale gli attori avevano chiesto al il CP_1 risarcimento dei danni patiti, spedita il 29 dicembre 2009.
Nel merito, ha rigettato la domanda non essendo stato provato il
3 rapporto causale tra l'omissione contestata al e l'evento contagio. CP_1
Premesso che in riferimento alla condotta omissiva la ricostruzione del nesso di causa richiede la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto che si assume responsabile del danno, alla luce delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio svolte in altri giudizi davanti al Tribunale, il giudice di prime cure ha così concluso: “in riferimento al caso di specie si evidenzia Per_ che la signora è stata sottoposta a emotrasfusione in data 05.01.1968, dunque brevissimo tempo dopo l'isolamento del virus dell'epatite B
(avvenuto nel 1967), alcuni anni prima che venisse scoperto quello della epatite A (1973) e circa vent'anni prima dell'isolamento di quello dell'epatite C (1989). I test surrogati per l'individuazione del virus dell'epatite non A e non B vennero raccomandati solo successivamente. Si tratta del teste delle transaminasi ALT nel 1985 e di quello anti-Hbc nel
1986.
In base alle sopra esposte motivazioni deve ritenersi che nel Per_ momento in cui la fu sottoposta a emotrasfusione, ovvero nel 1968, il
non avesse a disposizione metodica capaci di identificare il virus CP_1 dell'epatite C in modo da ridurre apprezzabilmente il rischio di contagio.”
Alla luce delle esposte argomentazioni, ha quindi ritenuto che, benché il non avesse fornito la prova che sul sangue trasfuso alla CP_1
Per_
fosse stato eseguito il teste sulle transaminasi ALT/GPT, ciò non consentiva di ritenere raggiunta la prova in relazione al nesso causale fra l'azione omessa e l'evento (contagio). Pt_
Con un unico ed articolato motivo di impugnazione gli eredi , richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità nonché la circolare del
Ministro della Sanità n.50 del 28.3.1966 affermano che “1.3. In buona sostanza, come riconosce lo stesso primo giudice (e come è ormai generalmente riconosciuto, tanto da poter essere considerato come ius receptum): a) all'epoca della trasfusione de qua esisteva il dovere tecnico e giuridico di eseguire le analisi delle transaminasi;
b) tali analisi avrebbero portato, in base alle cognizioni mediche e scientifiche del periodo, alla conoscenza della «infettività» del sangue;
c) una siffatta cognizione avrebbe determinato il dovere di astenersi dall'utilizzare le sacche di sangue infetto
4 per la trasfusione, e ciò per espressa previsione ministeriale, in linea con il principio di precauzione e con il generale dovere di prudenza;
d) la doverosa astensione dall'uso del sangue infetto per la trasfusione avrebbe evitato, con una certezza pari al 100%, l'infezione che invece poi si è verificata.
1.4. In tal modo si può ritenere soddisfatto l'argomento (e l'indagine) controfattuale, nel quale si colloca l'accertamento del nesso eziologico del fatto omissivo. L'aver trasfuso «sangue infetto», la cui infettività poteva essere conosciuta tramite le analisi di cui si è detto, tanto da scongiurare la trasfusione medesima, costituisce la causa, sotto il profilo giuridico, della patologia che ha condotto alle lesioni prima, e alla morte dopo, della Sig.ra
”. Persona_1
Il , costituitosi in giudizio, ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto il Tribunale, sulla base delle consulenze tecniche d'ufficio richiamate, aveva correttamente escluso che il test della transaminasi sarebbe stato sufficiente per accertare, nel caso di specie,
l'infettività del sangue e ridurre, quindi, i rischi di contagio anche rispetto ad agenti patogeni sconosciuti.
In via subordinata, ha ribadito che, nell'ipotesi del riconoscimento di una sua responsabilità, l'indennizzo ex lege n. 210/1992 avrebbe dovuto essere comunque scomputato da quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in ossequio al principio della “compensatio lucri cum danno”, percezione dell'indennizzo non contestata in causa e documentata nella somma pari ad euro 77.468,53.
Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha reiterato l'eccezione di prescrizione anche della pretesa azionata jure proprio nonché il preliminare rilievo della improponibilità dell'azione nei suoi confronti non sussistendo la propria legittimazione passiva in quanto l'attività trasfusionale, comprensiva dello svolgimento dei controlli sui donatori e dell'adozione di tutte le misure volte a prevenire le malattie post trasfusionali era demandato ad altri soggetti
(Regioni, Unità Sanitarie Locali, operatori sanitari) verso cui avrebbe dovuto essere proposta la domanda di risarcimento dei danni.
Nel merito, ha ribadito che la prova del nesso eziologico tra trasfusioni e patologia non potesse esaurirsi nel solo accertamento condotto
5 ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex L. n.210/1992, che
“presuppone la sola compatibilità in astratto della situazione descritta come causa di contagio, ed è teso ad affermare non già il nesso di causalità, ma la sua verosimiglianza.”.
Ha ancora soggiunto che le varie specie del virus dell'epatite non sono trasmesse solo con le trasfusioni e la somministrazione di sangue o da emoderivati ma anche attraverso pratiche mediche e chirurgiche, manovre endoscopiche, cure odontoiatriche, se effettuate con materiale non correttamente disinfettato, delle quali sarebbe eventualmente responsabile solo l'ente ospedaliero, che non ha alcun rapporto di dipendenza o di committenza in senso civilistico con esso . CP_1
Infine, ha ribadito:
- che doveva essere escluso il profilo soggettivo della colpa in quanto nel campo della prevenzione delle malattie connesse all'uso del sangue e degli emoderivati, l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento di propria spettanza era sempre stata adeguata, tempestiva ed allineata al progredire della scienza medica;
- la contestazione in ordine alla sussistenza della riconducibilità causale dei fatti dedotti e delle conseguenze lesive descritte da parte attrice ad esso
; CP_1
- la contestazione delle varie voci di danno reclamate che dovevano costituire oggetto di prova rigorosa.
- Sulla prescrizione
Come sopra esposto, il Tribunale ha rispettivamente accolto e rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato dagli attori iure hereditatis e iure proprio.
Poiché tali statuizioni non sono state oggetto di impugnazione ed è fermo principio della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la
6 mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando
l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.” (così Cass., n. 9505/2024), esse sono oramai definitive.
Nel caso scrutinato, infatti, dalla lettura della comparsa di costituzione in appello emerge che il non ha esperito gravame CP_1 incidentale, limitandosi alla riproposizione dell'eccezione di prescrizione ex art. 346 c.p.c. (pagg. 5-6) e domandando nelle conclusioni la conferma dell'impugnata sentenza.
Solo per completezza si rileva che il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del giudice di prime cure è pienamente rispondente ai principi stabiliti dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 34570/2023: “In tema di responsabilità del per i danni da emotrasfusione Controparte_1 infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia)” (conforme Cass., nn. 31029/2024; 30864/2024 in particolare sull'onere della prova in capo a colui che eccepisce il decorso della prescrizione di provare che la conoscenza debba essere collocata in un momento antecedente a quello dell'inoltro della domanda in via amministrativa).
- Sulla responsabilità del Controparte_1
E' pacifico che:
7 - il 5 gennaio 1968 , madre degli odierni appellanti, è stata Persona_1 sottoposta a emotrasfusione presso l'Istituto di Patologia Chirurgica dell'Università di Cagliari;
- ella è deceduta il 6.8.2000 a seguito di “cirrosi epatica HCV correlata con encefalopatia portosistemica, insufficienza renale cronica ed arresto respiratorio”;
- il 29.7.2008 la CMO di Cagliari riconosceva la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione ed il decesso della stessa.
Tali fatti conducono all'accoglimento della domanda degli attori, odierni appellanti, nei confronti del , dovendo esso Controparte_1 ritenersi responsabile dell'insorgenza della malattia che ha condotto al decesso della loro congiunta, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che questa Corte ritiene pienamente condivisibile. Si riportano alcuni illuminanti passaggi motivazionali di
Cass., n. 30864/2024:
“ Va osservato anzitutto che in ordine alla censura proposta con il motivo in esame circa la mancanza, nel caso di specie, dell'accertamento del profilo di colpa del e del nesso causale tra la presunta condotta e/o CP_1 omissione illecita e l'insorgenza della malattia sulla base del giudizio controfattuale, la Corte d'appello ha correttamente richiamato, condividendone appieno le argomentazioni quanto già affermato da questa
Corte in tema di responsabilità del per contagio da Controparte_1 trasfusioni di sangue infetto, responsabilità che postula - oltre al riscontro dell'omissione dell'attività di controllo, di direttiva e di vigilanza, nonché dell'esistenza della patologia e dell'assenza di altri fattori causali alternativi - l'accertamento, avuto riguardo all'epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, sì da far ritenere, secondo un giudizio ipotetico, che l'azione omessa avrebbe potuto impedire
l'evento perché obbiettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione (Cass. Sez. 3, 20/05/2015 n. 10291; cfr. in precedenza, Cass. Sez. U, 11/01/2008 n. 576); in questa prospettiva, come è stato precisato da una più recente giurisprudenza, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla Controparte_1
8 trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente, a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il
, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici CP_1 elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (Cass. Sez. U, Sentenza n.
19129 del 06/07/2023).
[…] Ebbene, avuto riguardo all'epoca della trasfusione in questione (1987), questa Corte ha ormai da tempo affermato che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le Controparte_1 trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di "raccolta, CP_1 conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo CP_1 ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo (Cass. n. 14748 del 2022; si veda inoltre Cass. n. 28626 del 2023 per le trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966). E' stato altresì affermato che sussiste la responsabilità del anche per Controparte_1 le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione
o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici Controparte_1
9 di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (cfr. Cass. n. 21145 del 2021; n. 1566 del 2019).”
Ancor più recente si richiama Cass., n. 15756/2025, citata dagli appellanti nei loro scritti difensivi.
Poiché è stata sottoposta ad emotrasfusione il 5 Persona_1 gennaio 1968, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati, deve riconoscersi la responsabilità del oggi CP_1 appellato che, conseguentemente, deve essere condannato al risarcimento dei danni sofferti iure proprio dagli attori.
- Sul risarcimento del danno
Gli attori, odierni appellanti, hanno domandato il risarcimento per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso della madre,
. Persona_1
Ai fini della sua liquidazione in via equitativa il danno, la Corte ritiene di applicare le Tabelle milanesi elaborate nell'anno 2022 e aggiornate nel 2024 (vedasi nota del 4 giugno 2024 dell'Osservatorio), dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226
c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dagli eredi Pt_
. Si richiama l'esauriente motivazione di Cass., n. 21245/2016 nonché
Cass., n. 7272/2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche
d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).”. e in motivazione Cass., n. 33770/2019: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di
10 riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.”
Con dette tabelle sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., nn.10579/2021; 26300/2021; 33005/2021), introducendo il valore a punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Si richiama
Cass., n. 37009/2022.
Per procedere a quantificare il danno da perdita parentale si deve partire dal valore a punto di euro 3.911,00, previsto nell'ipotesi di perdita del genitore, e poi valutare per ciascuno dei danneggiati i cinque parametri introdotti dalle tabelle che sono:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ai fini della liquidazione del risarcimento dei danni non può non rilevarsi l'assoluta carenza di allegazioni riguardo agli elementi la cui valutazione concorre a detta liquidazione. In particolare non è dato sapere se all'epoca gli odierni appellati convivessero ancora con la madre nè alcun elemento caratterizzante la loro specifica relazione.
A B C D E Totale
Pira 18 22 0 0 15 55 CP_5
18 24 0 0 15 57 Parte_2
18 24 0 0 15 57 Parte_3
18 24 0 0 15 57 Parte_4
11 18 24 0 0 15 57 Parte_5
18 26 0 0 15 59 Parte_6
Con riguardo ai parametri A e B si evidenzia che è Persona_1 nata il [...] ed è deceduta il 6.8.2000, all'età di 52 anni e che Pt_6
alla data del decesso della madre non aveva ancora compiuto 21 anni.
[...]
Con riguardo al parametro della convivenza, che riguarderebbe alcuni degli appellanti, si evidenzia che nessuna allegazione si legge nell'atto di citazione del giudizio di primo grado talché non rileva che esso emerga dai certificati anagrafici prodotti con l'atto di appello della cui produzione, peraltro, non si rinviene traccia negli atti del giudizio davanti al
Tribunale. Si richiama in motivazione Cass., n. 24607/2017: “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli osti a fondamento della domanda di risarcimento non s no stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del
21/03/2013)”.
Considerato che erano in vita più di 4 congiunti non vanno attribuiti punti per la voce di danno di cui al parametro D.
Con riguardo al parametro E) si ritiene di riconoscere il punteggio medio di 15, in difetto di specifiche allegazioni in senso positivo o negativo dei caratteri del rapporto parentale per cui è causa, dovendosi comunque
12 rilevare la giovane età degli odierni appellanti alla data del decesso della madre.
Alla luce di quanto esposto il risarcimento dei danni spettante agli appellanti deve essere quantificato all'attualità:
- euro 3.911,00 × 55 = euro 215.105,00 Controparte_6
- euro 3.911,00 x 57 = euro 222.927,00 Parte_2
- euro 3.911,00 x 57 = euro 222.927,00 Parte_3
- euro 3.911,00 x 57 = euro 222.927,00 Parte_4
- euro 3.911,00 x 57 = euro 222.927,00 Parte_5
- euro 3.911,00 x 59 = euro 230.749,00. Parte_6
Trattandosi di debito di valore, su tali somme, già rivalutate all'attualità, spetta ai danneggiati anche il maggior danno per la loro ritardata disponibilità, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo
(6.8.2000) e via via rivalutato fino alla data della decisione. I conteggi sono stati effettuati utilizzando l'ultimo indice Istat disponibile ovvero agosto
2025.
Il risarcimento del danno spettante ai danneggiati risulta pertanto, alla data della presente decisione, pari a:
- euro 295.062,70; Controparte_6
- euro 305.792,24; Parte_2
- euro 305.792,24; Parte_3
- euro 305.792,24; Parte_4
- euro 305.792,24; Parte_5
- euro 316.521,80; Parte_6 oltre gli interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo.
- Sull'eccezione di compensatio lucri cum damno
Fin dalla comparsa di costituzione di primo grado il ha CP_1 eccepito l'inammissibilità del cumulo dell'indennizzo corrisposto ai sensi della legge n.210/1992 con l'integrale risarcimento del danno.
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte il cui orientamento è oramai consolidato nel senso che “Nel giudizio promosso nei
13 confronti del per il risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.” (così Cass., n.
32550/2024; conformi Cass., nn. 34086 2022; 7345/2022; 8866/2021).
In particolare, in relazione alla fattispecie all'esame, si riporta la motivazione di Cass., n. 34.086/2022: "Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al Controparte_1 contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum dannno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge" (Cass., 6-3, n. 8773 del 17/3/2022)”.
Il ha depositato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. i CP_1 documenti comprovanti l'avvenuto pagamento in data 3.5.2011 della somma di euro 12.911,421 in favore di ciascuno degli odierni appellanti.
Su tali somme devono essere calcolati la rivalutazione monetaria ed il danno da ritardo dalla data del pagamento alla data della presente decisione. Vedasi Cass., n. 23.927/2023: “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);….”.
14 L'anzidetta somma, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardato adempimento, è pari, alla data della presente decisione, ad euro
19.271,77, somma che deve essere detratta dal risarcimento spettante a ciascuno degli appellanti.
All'esito, il deve essere condannato a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le seguenti somme:
- euro 295.062,70 - euro 19.271,77 = euro 275.790,93; Controparte_6
- euro 305.792,24 - euro 19.271,77 = euro 286.520,47; Parte_2
- euro 305.792,24 - euro 19.271,77 = euro 286.520,47; Parte_3
- euro 305.792,24 - euro 19.271,77 = euro 286.520,47; Parte_4
- euro 305.792,24 - euro 19.271,77 = euro 286.520,47; Parte_5
- euro 316.521,80 - euro 19.271,77 = euro 297.250,03; Parte_6 oltre gli interessi nella misura legale dalla data della decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite si richiama Cass., n.
10367/2024: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.”
Le spese sono liquidate secondo lo scaglione individuato sulla base della somma complessivamente riconosciuta, applicando i valori minimi per il primo grado per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale stante la natura delle questioni trattate, già oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità. Per il giudizio di appello non si riconosce il compenso per la fase di trattazione in quanto non tenutasi.
15 Considerata la pressoché sovrapponibilità delle posizioni dei consorti si riduce del 30% l'importo che avrebbe dovuto essere liquidato per una parte aumentandolo del 150%, essendo sei le parti in giudizio.
Spese delle CTU a carico del soccombente. Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, Cont
1. Condanna il a corrispondere a Controparte_1 CP_6 euro 275.790,93, a , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 la somma di euro 286.520,47 a ciascuno, a la somma di euro Parte_6
297.250,03 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui è giudizio;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio in favore degli appellanti in solido che liquida per il primo grado in euro 19.925,85 oltre euro 545,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA e per il presente grado in euro 12.634,65 oltre euro
777,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA;
3. Spese delle CTU a carico del . Controparte_1
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 12 settembre 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
16