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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca Stanziola,
ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 9062 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/05/1985, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Costantinopoli
n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Nobis Angela (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._2
calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via Controparte_2
Seggio n. 112, presso lo studio dell'Avv. Tagliafierro Antonio (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._3
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 20 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata Controparte_4
in Napoli (NA), alla Via San Tommaso d'Aquino n. 33, presso lo studio dell'Avv. Piezzi Mario (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CHIAMATA IN CAUSA
DD (C.F. , nato a CP_5 C.F._5
Napoli (NA) il 12/05/1977, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via
Gen. L. Cadorna n. 45, presso lo studio dell'Avv. Cacciapuoti Lucia (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._6
calce alla comparsa di costituzione e risposta;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29/07/2022 nei confronti di
[...]
(in qualità di Amministratore del , CP_6 Controparte_1
esponeva che: l'istante è conduttrice dell'appartamento sito Parte_1
al IV e V piano della scala A del fabbricato facente parte del CP_1
” di Via A. Moro n. 71, in Aversa;
nei giorni 8, 25 e 26 novembre
[...]
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 20 2021 l'immobile veniva interessato da fenomeni infiltrativi causati dall'ostruzione del canale di gronda condominiale;
in data 26/11/2021 si rendeva necessario l'intervento dei VV.FF., i quali, accertata la presenza di infiltrazioni, del distacco di intonaco e della compromissione dell'impianto elettrico, intimavano l'adozione di misure urgenti;
il giorno successivo, operai incaricati dall'Amministratore provvedevano ad eliminare l'ostruzione, liberando il canale di gronda;
in data 09/12/2021 l'Arch. CP_7
incaricato dal emetteva certificato di eliminato pericolo;
gli CP_1
attori hanno dunque diritto anzitutto al ristoro del danno non patrimoniale,
patito per la compromissione del naturale svolgimento della vita quotidiana,
in particolare per la crescita dei minori;
inoltre, va riconosciuto il risarcimento dei costi da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi (€ 12.290,22 +
IVA), dei danni da mancato godimento ed utilizzo di parte dell'immobile (€
1.190,00), dei danni dal mobilio (€ 13.800,00 + IVA) e dei costi di ripristino dell'impianto di illuminazione (€ 1.022,18 + IVA) .
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: dichiarare l'esclusiva responsabilità del per i danni verificatisi nell'appartamento condotto Controparte_1
dall'istante; condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali, da quantificarsi nell'ammontare complessivo di €
40.000,00, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi di lite, con attribuzione.
Con comparsa del 26/09/2022 interveniva nel giudizio _6
, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva,
[...]
dichiarando di non essere l'amministratore del Controparte_1
Chiedeva quindi dichiararsi l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 20 ed onorari, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 05/12/2022, come richiesto dall'attrice, veniva autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11/05/2023.
Con comparsa del 18/04/2023 si costituiva il Controparte_1 CP_1
deducendo che: l'atto introduttivo deve ritenersi nullo, poiché al
[...]
andava notificato un nuovo e diverso atto di citazione e non, CP_1
invece, l'atto precedente la cui notificazione non era nulla;
inoltre, l'evento è
stato tempestivamente denunciato dal Condominio al proprio assicuratore,
che tuttavia rifiutava di corrispondere l'indennizzo poiché Controparte_3
per non aver rivenuto prove dell'occlusione della gronda;
tale giustificazione appare pretestuosa, posto che le circostanze di fatto hanno imposto l'intervento immediato di operai che liberassero la gronda, al fine di evitare ulteriori fenomeni infiltrativi;
in ogni caso, anche dopo l'intervento lo stato dei luoghi consentiva di accertare la natura dell'evento e l'intervento posto in essere, sicché il diniego della Compagnia appare ingiustificato.
Ciò posto, chiedeva di: autorizzare la chiamata in causa della CP_3
dichiarare la nullità della citazione, disponendone l'integrazione;
[...]
limitare l'entità della domanda attraverso il ricorso ad una CTU tecnica, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Con decreto del 27/04/2023 il Giudice, rilevata la tempestività della richiesta,
differiva la prima udienza al 16/10/2023, al fine di consentire la chiamata in causa della Controparte_3
In data 30/05/2023 l'attrice formulava istanza di accertamento tecnico preventivo, chiedendo la nomina di un Consulente Tecnico allo scopo di
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 20 accertare la causa delle infiltrazioni e individuare le opere necessarie per eliminare i danni.
Veniva dunque instaurato il sub-procedimento n.R.G. 9062-1/22, all'udienza del 26/06/2023, nell'ambito del quale il Giudice conferiva incarico all'Arch.
, il quale depositava l'elaborato peritale in data 04/12/2023 (e Persona_1
le integrazioni alla consulenza in data 06/03/2024).
Con comparsa del 15/09/2023 si costituiva tempestivamente nel giudizio la rappresentando che: la citazione è nulla ai sensi degli artt. Controparte_3
163 e 164 c.p.c.; la polizza stipulata dal non copre i danni da CP_1
infiltrazioni conseguenti all'occlusione di grondaie e pluviali, come da
C.G.A.; il diritto alla garanzia è comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952
c.c.; il ha comunque perso il diritto all'indennizzo per avere CP_1
dolosamente omesso di comunicare il sinistro;
la domanda attorea è comunque sfornita di prova sia nell'an che nel quantum.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
dichiarare l'inoperatività della polizza e la non risarcibilità dei danni lamentati dalla , rigettando ogni domanda formulata nei confronti della Pt_1
Compagnia; dichiarare prescritto il diritto preteso dal nei CP_1
confronti della in via gradata, dichiarare che il Condominio è CP_3
decaduto dal diritto all'indennizzo ex art. 1915, co. 1, c.c., ovvero che lo stesso deve essere ridotto ai sensi del secondo comma della medesima norma;
nel merito, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia, liquidare il danno nei limiti di quanto effettivamente provato;
condannare chi di ragione al pagamento di spese ed onorari in favore della
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 20 CP_3
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, all'udienza del
27/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (abbreviati in 40 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di repliche).
***
1.1. In via preliminare, deve essere rilevata l'assenza di interesse a contraddire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in capo ad , il quale _6
interveniva nel presente giudizio costituendosi in proprio nonostante l'attrice avesse notificato l'atto introduttivo nei suoi confronti esclusivamente in qualità di Amministratore del Condominio . CP_1
Invero, dall'esame della citazione e dei successivi scritti difensivi emerge ictu
oculi che la non ha mai formulato alcuna domanda nei riguardi Pt_1
dell' , né ha mai prospettato una sua personale responsabilità, anche CP_6
soltanto parziale o indiretta, nella causazione degli eventi infiltrativi per cui è
causa.
Ne deriva che, non ricoprendo la qualità di amministratore (ma solo di legale rappresentante della Società amministratrice del , l' non CP_1 CP_6
aveva alcun interesse ad intervenire personalmente, in proprio, nella lite, posto che alcuna difesa era necessario spiegare nella controversia de qua, come d'altro canto si evince agevolmente anche dal tenore degli scritti difensivi dell'attrice.
In punto di legittimazione attiva, o per meglio dire di titolarità del diritto controverso, è pacifico che l'art. 1585, comma 2, c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 20 dell'immobile (cosiddetta molestia di fatto), e tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso, e quindi anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi invece escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti (tra le tante, Cass. civ., sez. III, 24/11/2005, n. 24805 e Cass. civ., sez. III,
20/12/1990, n. 12089).
1.2. Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione,
sollevata dalla difesa della essa deve ritenersi infondata, non Controparte_3
ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art 163 c.p.c.
In particolare, non è ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163,
n. 4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3). Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del “petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass.
n. 28986/2008; Cass. n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un
nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 20 fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti,
essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass. n.
15925/2007; Cass. n. 6712/2001). La parte può, dunque, anche non indicare,
ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda, spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio
è, pertanto, infondata.
2.1. La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
2.2. In punto di diritto, giova premettere che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice, deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., vale a dire dell'ipotesi di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
Sul punto, va premesso che la predetta disposizione normativa contempla due presupposti applicativi: la custodia del bene e la derivazione del danno dalla cosa.
Come per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il primo presupposto si concretizza nel potere fattuale di effettiva disponibilità e di controllo della
res, che consente al custode di intervenire al fine di prevenire eventuali danni a terzi.
Il secondo requisito, invece, richiede la sussistenza (e la dimostrazione) del nesso causale tra il bene in custodia e il danno, per cui il danneggiato, secondo il generale onere probatorio valido per la responsabilità civile di natura extracontrattuale, ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto quale
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 20 normale conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di una situazione, ancorché provocata dal elementi esterni, che conferisca al bene una particolare “idoneità al nocumento”, come pure viene definita in giurisprudenza.
Tale forma di responsabilità, inoltre, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o della condotta del custode, assumendo pertanto natura oggettiva e necessitando, per la sua configurabilità, del solo rapporto eziologico tra cosa ed evento. Ne deriva che, una volta provato il rapporto di custodia ed il nesso causale, il custode potrà sottrarsi all'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. esclusivamente quando dimostri la sussistenza del caso fortuito, da intendersi quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno,
potendo concretizzarsi anche nella condotta incauta del danneggiato,
suscettibile, come tale, di assumere rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 27724/18; Cass. n. 30775/17).
2.3. Così inquadrata la vicenda, alla luce di tali principi va valutata la
CP_ responsabilità del per la violazione del dovere, gravante sull' CP_1
convenuto, di manutenzione del canale di gronda del fabbricato nel quale è sito l'appartamento condotto in locazione dalla;
dal dedotto Pt_1
inadempimento, difatti, sono conseguiti fenomeni infiltrativi di rilevante entità, i quali hanno procurato danni all'immobile attoreo e al mobilio in esso presente.
Quanto all'effettivo verificarsi dell'accadimento storico così come dedotto in citazione, va innanzitutto osservato che il non ha mai Controparte_1
negato che, nelle date dell'8, 25 e 26 novembre 2021, indicate in citazione, si
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 20 fossero verificate infiltrazioni conseguenti all'ostruzione del canale di gronda
Al contrario, anzi, l'Ente precisava di aver conferito incarico CP_9
ad alcuni operai di liberare la gronda per scongiurare il rischio di un ulteriore inasprimento delle conseguenze negative delle infiltrazioni, riferendo anche di aver tempestivamente segnalato il sinistro alla propria Compagnia
assicuratrice, la Controparte_3
Tale contegno di totale non contestazione del fatto storico narrato in citazione deve essere inquadrato nell'ambito dell'art. 115 c.p.c., rendendo tale fatto, in quanto appunto incontestato, provato, con conseguente irrilevanza della ricorrenza dei fatti estintivi (caso fortuito) di cui si è tardivamente dato atto nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1) c.p.c.; quanto all'eccezione del concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento ex art. 1227 c.c., in mancanza di prova sul punto, essa deve essere rigettata.
In diritto darà utile rimarcare che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa (Cass. civ., sez. VI, 23/09/2022, n. 27907), che non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (Cass. civ., sez. III, 17/06/2024, n. 16814).
Ad ogni modo, a fondamento della domanda è stato versato in atti anche il verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco di Caserta in data
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 20 26/11/2021, nel quale veniva annotata la presenza di “infiltrazione acqua dal tetto”, che aveva comportato il pericolo di distacco dell'intonaco e la compromissione dell'impianto elettrico dell'immobile attoreo, tant'è che i
Vigili inibivano l'utilizzo del “piano giorno” e dell'impianto elettrico (cfr. all.
3 della citazione). Su incarico dell'amministratore del venivano CP_1
infatti realizzate opere di messa in sicurezza del fabbricato, le quali hanno specificamente riguardato: “ripristino del funzionamento delle grondaie e delle pluviali;
eliminazione dell'acqua piovana depositatasi sul solaio dell'appartamento; rimozione di intonaci ammalorati;
ripristino dell'impianto elettrico” (cfr. “certificazione di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo”, all. 4 della citazione).
La causa dei danni lamentati dall'attrice ha trovato ulteriore conferma anche nella Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata, nel subprocedimento di ATP, dall'Arch. le cui conclusioni risultano certamente condivisibili in Per_1
considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Il
Consulente, infatti, ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame tecnico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché dall'indagine svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico nonché all'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli delle infiltrazioni.
Il CTU, riscontrata la presenza di una “corposa infiltrazione di acqua piovana derivante dalla parte estradossale del solaio intermedio”, riteneva plausibile che la causa delle infiltrazioni fosse da individuare nella “tracimazione dell'acqua piovana dal canale di scolo posto lungo la linea di gronda della
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 20 falda lato sud, a seguito delle incessanti piogge torrenziali del 26.11.2021, a
causa della mancata manutenzione del canale medesimo e della ridotta
dimensione della sezione del bocchettone di ingresso della pluviale, nonché,
dal manto di copertura della medesima falda, che si presenta in più punti sconnesso”.
Acclarato il nesso eziologico tra i fatti dedotti e i danni lamentati, sarebbe spettato al in qualità di custode, l'onere di allegare e dimostrare CP_1
la sussistenza del caso fortuito, prova che tuttavia non veniva fornita né
tantomeno veniva allegata nei termini assertivi, così rendendo il fatto storico incontestato nell'an, come si è detto.
2.4. Acclarata la responsabilità del per il difetto di manutenzione CP_1
della gronda, va a questo punto quantificato il danno effettivamente patito dalla , operazione cui si procederà sulla scorta delle condivisibili Pt_1
conclusioni rassegnate dal CTU Arch. . Per_1
Il Consulente, dopo aver analiticamente indicato le opere da realizzare per il ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni (si veda, in proposito anche il computo metrico di cui all'elaborato peritale), ne quantificava il costo complessivo in € 12.714,43, comprensivi di IVA e oneri accessori.
Non paiono condivisibili le censure circa la quantificazione del danno agli arredi sollevate dall'attrice, secondo la quale, considerato che lo specifico modello di cucina presente nell'immobile non è più in produzione, per evitare differenze cromatiche sarebbe necessario sostituire non soltanto singoli ante e cassetti danneggiati, ma l'intero mobilio.
Premesso che non risulta documentata l'impossibilità di reperire componenti sostitutivi di quelli danneggiati - al riguardo parte attrice fa riferimento a
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 20 dichiarazioni della ditta fornitrice che tuttavia non sono state ritualmente versate in atti - va comunque evidenziato che l'accoglimento della richiesta di risarcimento del costo integrale della cucina, vale a dire per la somma di €
13.800,00 + IVA a fronte dei modesti danni visibili nelle riproduzioni fotografiche in atti, si concretizzerebbe non nel ristoro del pregiudizio subìto, ma in un'ingiustificata locupletazione. D'altro canto, il Consulente ha chiarito che “sono stati arrecati danni anche a parti dell'arredo cucina (parete dispensa), ma che, comunque, non hanno compromesso il loro utilizzo” (cfr.
p. 3 delle integrazioni della CTU).
Dunque, ben può ritenersi satisfattiva la somma riconosciuta dal CTU nel proprio elaborato peritale, così come adeguatamente aggiornata in sede di integrazione della Consulenza, ove l'importo del risarcimento è stato rivisto in rialzo proprio in funzione della sostituzione delle componenti di arredo deteriorate.
2.5. Va poi accolta la richiesta di risarcimento del pregiudizio sofferto dall'attrice per il mancato godimento ed utilizzo dell'immobile in conseguenza delle infiltrazioni.
Circa la quantificazione di tale danno, si condividono le argomentazioni del
CTU, il quale opportunamente osservava che “l'utilizzo parziale dell'immobile per n° 18 giorni ha comunque inficiato il godimento complessivo dell'appartamento e pertinenze creando disagio abitativo agli
occupanti. Il mancato utilizzo per n° 18 giorni può essere quantificato in E.
750 (…) ovvero nell'importo equivalente al canone mensile”.
Tale cifra appare congrua, tenuto conto non solo del lasso temporale per il quale si è protratto il disagio patito dall'attrice, ma anche dell'entità dello
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 20 stesso, avendo i VV.FF. inibito l'utilizzo della zona giorno e dell'intero impianto elettrico dell'appartamento.
Nessuna altra voce di danno, invece, potrà essere riconosciuta in favore dell'attrice, alla luce della genericità della domanda di ristoro del danno non patrimoniale, nemmeno precisata in corso di causa. Va peraltro evidenziata l'inammissibilità della prova orale articolata sul punto, tenuto conto dell'estrema genericità e irrilevanza dei capitoli di prova enucleati nella seconda memoria istruttoria, che per queste ragioni non è stata ammessa.
In definitiva, il va condannato al pagamento, in favore Controparte_1
di , della cifra complessiva di € 13.464,43 (ossia della somma Parte_1
di € 12.714,43 per le opere di ripristino dell'immobile ed € 750,00 a titolo di ristoro per il periodo nel quale è stato compresso il diritto di godimento dello stesso).
2.6. Quanto, invece, agli interessi, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere
liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno
da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con
riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del
fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva,
è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che
questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 20 somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice
mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi,
ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del
caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla
data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente
rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti
(da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in
base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c.,
adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata nell'art. 1284 c.c. nella formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento (26/11/2021) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, 26/11/2021 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Febbraio 2025 = 121,1) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 26 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 20 decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Il pagamento di tali somme va, dunque, posto a carico del convenuto
CP_1
3.1. Infine, va accolta la domanda di garanzia spiegata dal CP_1
nei confronti della sua Assicuratrice, in virtù
[...] Controparte_3
della polizza n. 1/57913/48/188790693, in corso di validità al momento dell'evento.
Con la predetta polizza, infatti, è stata stipulata la garanzia per “danni al fabbricato causati da fuoriuscita di acqua e altri liquidi”, nella quale, per espressa previsione dell'art.
6.6.1. delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “fuoriuscita di liquidi, acqua piovana, occlusione condutture” rientrano i “danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in
seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico”.
Inconferente, dunque, si appalesa il richiamo operato dalla Compagnia assicurativa all'esclusione di responsabilità di cui al n. 3) dell'art. 6.1., secondo cui sono esclusi i danni “conseguenti da occlusione o traboccamento di grondaie e pluviali”, articolo sulla scorta del quale veniva eccepita l'inoperatività della polizza. Tale clausola, difatti, fa specifico riferimento alla diversa ipotesi di “rigurgiti e/o trabocco di fogna conseguenti a rottura accidentale”, fattispecie chiaramente non riconducibile ai fatti oggetto della presente controversia, sicché la garanzia deve ritenersi senz'altro operante.
3.2. Allo stesso modo, non possono trovare accoglimento le ulteriori eccezioni
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 20 sollevate dalla Compagnia, fondate sull'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia e sulla perdita del diritto all'indennizzo in forza degli artt. 1913
e 1915 c.c. per avere l'assicurato omesso l'obbligo dell'avviso di sinistro.
Quanto alla prescrizione, alcun dubbio sussiste circa il mancato decorso del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., essendosi gli eventi infiltrativi verificati nel mese di novembre 2021 ed avendo il Condominio notificato la chiamata in garanzia all'Assicuratrice per il presente giudizio in data
29/04/2023.
Per ciò che invece concerne la presunta perdita del diritto all'indennizzo, giova richiamare il costante insegnamento giurisprudenziale per il quale “affinché
l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913
c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915, comma
1 c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella
seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. n. 24210/19).
Sul punto, si osserva che la nulla ha dimostrato circa la condotta del CP_3
omettendo di allegare elementi concreti che inducano a CP_1
qualificare la stessa come dolosa o colposa;
allo stesso modo, nulla deduceva la Compagnia circa eventuali pregiudizi sofferti in ragione del ritardo nella segnalazione del sinistro da parte del soggetto assicurato.
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 17 di 20 Tali eccezioni devono pertanto essere respinte, per cui la va Controparte_3
condannata a tenere indenne il da quanto quest'ultimo sarà tenuto CP_1
a pagare in forza del presente provvedimento.
4. Le spese del presente procedimento e del sub-procedimento instaurato ex art. 696 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate (eccetto quella istruttoria che va computata nei valori minimi, in quanto limitata alla sola nomina di CTU) secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25/03/2024
(Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del e della con il conseguente diritto Controparte_1 Controparte_3
dell'attrice di ripetere da quest'ultimo le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Le spese nei rapporti tra l'attrice e possono essere _6
integralmente compensate, tenuto conto dell'assenza di domande nei suoi confronti proposte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da contro Parte_1
Controparte_1 Controparte_3 _6
, così provvede:
[...]
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 18 di 20 al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 13.464,43, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che si Parte_1
liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali e del sub-procedimento ex art. 696 c.p.c. che qui si liquidano in €. 286,00 per esborsi ed €. 1.807,00, oltre spese generali
(15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 25/03/2024 emesso nel giudizio di ATP,
a carico esclusivo del con il conseguente Controparte_1
diritto dell'attrice di ripetere da quest'ultimo le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto;
4) in accoglimento della domanda di garanzia, condanna la CP_3
a tenere indenne il da quanto sarà
[...] Controparte_1
tenuto a versare in forza dei capi sub 1), 2) e 3) del presente provvedimento;
5) condanna la al pagamento, in favore del Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 Controparte_1
per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge,
con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra Pt_1
Proc. n. 9062/2022 R.G – Sentenza Pagina 19 di 20 e . Pt_1 _6
Così deciso in Aversa il 15/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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