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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno giudiziale
19/03/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1225/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato FLORIO ROSSANA, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato GUIDA VINCENZO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 7 ottobre 2024 Parte_1
proponeva ricorso nei confronti del coniuge per sentir dichiarare Controparte_1
la separazione personale fra loro.
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente 10 gennaio
2009 e riferiva che dal matrimonio erano nati tre figli, , e Per_1 Per_2 Per_3
tutti minorenni. Adduceva l'insorgere di insanabili contrasti e prevedeva un regime di affidamento dei minori condiviso, con la disciplina degli incontri con il padre e la corresponsione a carico di quest'ultimo di un contributo di mantenimento.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, lo non si costituiva nei termini e non si presentava all'udienza, CP_1
così che venivano raccolte le sole dichiarazioni della ricorrente. Il Presidente istruttore dettava i provvedimenti provvisori ex art. 473bis n. 22 c.p.c..
Nel seguito lo provvedeva a una regolare costituzione, affermando da Pt_2
subito di aver raggiunto un accordo di separazione con la ricorrente e corrispondentemente anche costei si rifaceva alla consensualizzazione della lite chiedendo la sostituzione dell'udienza in presenza con la trattazione scritta.
Le parti depositavano note integrative in cui confermavano l'accordo e il ricorrere della irreversibilità della frattura coniugale.
Ciò premesso, risulta accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irrecuperabilità della affectio coniugalis che si è irrimediabilmente dissolta.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione.
Quanto alle relazioni con i figli, le condizioni concordate soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori (art. 473 bis,
4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori. Ogni condizione rispetta i principi dell'ordinamento senza contrarietà all'ordine pubblico.
La separazione va dunque disposta secondo le volontà concordemente raggiunte.
La consensualizzazione della lite consente la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 07/10/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , coniugi per matrimonio contratto in Pisticci il 10 Controparte_1
gennaio 2009, secondo le condizioni da loro concordate e sottoscritte come da atto del
3 marzo 2025 e depositato al fascicolo telematico il 7 marzo 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisticci di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009, Parte II, serie A, numero 1;
3) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/03/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco