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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO–
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.46\2024 del r.g. lavoro e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to S. DE Anna in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso.
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G, Fiorentino in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: assegno sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.1.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che l' aveva respinto la domanda di CP_1 riconoscimento dell'ape sociale da ella presentata in data
13.3.2023 per mancata attestazione di gravosità delle mansioni, che sussiste il requisito in oggetto come da attestazione in atti proveniente dal datore di lavoro, ha chiesto di accertare il diritto della ricorrente ad accedere alla prestazione ape sociale con decorrenza dal 13.3.2023, vinte le spese.
Si è costituito l' eccependo che il modello allegato alla CP_1 domanda non era idoneo ad attestare la gravosità delle mansioni e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.
La domanda è infondata e dev'essere respinta.
Premesso che tra i requisiti previsti dalla legge finanziaria 2017 all'art. 1 commi da 179 a 186 per il riconoscimento dell'indennità denominata “ape sociale” vi è, oltre ai requisiti dell'età, dell'anzianità contributiva e della mancata percezione di pensione diretta, una delle condizioni alternativamente previste tra le quali lo svolgimento da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette di una o più delle professioni cd. gravose di cui all'allegato 3 legge n. 234/2021, si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova di tale requisito. Ed invero, nel modello ap 148 in atti il datore di lavoro ha attestato lo svolgimento da Controparte_2 parte della ricorrente per il periodo dall'1.6.2013 all'8.8.2019 lo svolgimento di mansioni gravose quali servizi di pulizia;
tale dichiarazione, tuttavia, non è idonea a provare il requisito in oggetto poiché il periodo attestato è inferiore al periodo minimo normativamente previsto per il riconoscimento della prestazione in oggetto tenuto conto dell'epoca di presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00.
Roma 3.2.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO–
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.46\2024 del r.g. lavoro e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to S. DE Anna in virtù di Parte_1 procura a margine del ricorso.
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G, Fiorentino in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: assegno sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.1.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che l' aveva respinto la domanda di CP_1 riconoscimento dell'ape sociale da ella presentata in data
13.3.2023 per mancata attestazione di gravosità delle mansioni, che sussiste il requisito in oggetto come da attestazione in atti proveniente dal datore di lavoro, ha chiesto di accertare il diritto della ricorrente ad accedere alla prestazione ape sociale con decorrenza dal 13.3.2023, vinte le spese.
Si è costituito l' eccependo che il modello allegato alla CP_1 domanda non era idoneo ad attestare la gravosità delle mansioni e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.
La domanda è infondata e dev'essere respinta.
Premesso che tra i requisiti previsti dalla legge finanziaria 2017 all'art. 1 commi da 179 a 186 per il riconoscimento dell'indennità denominata “ape sociale” vi è, oltre ai requisiti dell'età, dell'anzianità contributiva e della mancata percezione di pensione diretta, una delle condizioni alternativamente previste tra le quali lo svolgimento da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette di una o più delle professioni cd. gravose di cui all'allegato 3 legge n. 234/2021, si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova di tale requisito. Ed invero, nel modello ap 148 in atti il datore di lavoro ha attestato lo svolgimento da Controparte_2 parte della ricorrente per il periodo dall'1.6.2013 all'8.8.2019 lo svolgimento di mansioni gravose quali servizi di pulizia;
tale dichiarazione, tuttavia, non è idonea a provare il requisito in oggetto poiché il periodo attestato è inferiore al periodo minimo normativamente previsto per il riconoscimento della prestazione in oggetto tenuto conto dell'epoca di presentazione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00.
Roma 3.2.2025 Il Giudice