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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: vendita di cose immobili
Nella causa iscritta al n. 222 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via della Pineta C.F._1
n. 195, presso lo studio dell'Avv. Francesco Abozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 16.05.2022 comunicata con nota prot. 01851/2022 in pari data;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; contumace C.F._2
APPELLATA
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni avversa istanza eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda dell'appellata in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari, notificato il 21 settembre 2012, premesso che: Controparte_1
- con contratto di compravendita stipulato con scrittura privata datata 14 gennaio 2004, aveva venduto al le quote di sua proprietà relative ad Pt_1 alcuni terreni siti in AO (OR), Località “Bau Sa Mela”, “Gatza” e SU
SU e ad un immobile sito nella via Roma n. 63 dello stesso Comune.
- il prezzo della vendita era stato concordato in complessivi euro 82.633,10, di cui euro 5.164,56 da pagarsi alla stipula del preliminare, euro 10.329,14 entro il mese di febbraio 2004 ed euro 67.190,40 in sei rate annuali, a decorrere dal mese di gennaio 2005;
- il che era stato immesso nel possesso dei beni alla data del contratto, Pt_1
non aveva corrisposto i ratei per le annualità 2008 e 2009 per complessivi euro 22.379,80;
- aveva, conseguentemente, promosso nei suoi confronti un giudizio civile nanti il Tribunale di Cagliari-Sezione distaccata di Sanluri, distinto al r.g. n.
269/2009 e definito con sentenza n. 91/2010, con la quale il Tribunale adito aveva dichiarato risolto il contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente che aveva condannato all'immediato rilascio degli immobili occupati e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali;
ha convenuto in giudizio per vederlo condannare al risarcimento Parte_1
dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto di compravendita degli immobili dichiarata con la sentenza n.91/2010 nella misura che fosse risultata accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
L'attrice ha in particolare sostenuto che i danni subiti erano consistiti:
- nella perdita di valore del compendio venduto, derivato in particolare dalla enorme quantità di legname abbattuto dal e dalle modalità esecutive dei Pt_1
tagli che avevano comportato una complessiva riduzione dell'intera superficie boschiva;
- nella mancata percezione dei frutti derivanti dal taglio della legna, quantificati in circa 43.200 quintali, per un valore oscillante tra 325.000,00 e
390.000,00 euro, come da perizia giurata di parte redatta dal dott. geol.
prodotta in giudizio;
Persona_1
- nella impossibilità di locare o vendere a terzi gli immobili e i terreni venduti, avendo il continuato ad occuparli anche successivamente alla Pt_1
sentenza del Tribunale che gli intimava il rilascio immediato.
costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto delle Parte_1
domande attrici:
- affermando che, oltre alle quote di proprietà acquistate dall'attrice, pari a
5/12 quanto ai terreni in Loc. Bau Sa Mela e Gatza e all'abitazione sita in
AO, e 5/36 quanto al terreno in località SU SU, egli era proprietario di un'altra quota (5/12) relativa agli stessi immobili, per averla acquistata da , sua madre;
Persona_2
- eccependo di non poter essere condannato al rilascio di beni immobili di cui anch'egli era comproprietario e che, in ogni caso, non era mai entrato nel possesso dell'abitazione di AO, detenuta dalla comproprietaria Per_3
, e dei terreni ubicati in località “Gatza” e SU SU;
[...]
- riguardo al taglio della legna, oltre a contestarne la quantità ed il valore allegati dall'attrice, sostenendo che la mancata percezione dei frutti spettanti a costei non poteva essere addebitata soltanto a lui, in quanto a tale attività erano dediti anche altri comproprietari dei terreni;
al riguardo ha dedotto che aveva sporto denuncia contro ignoti dopo aver constatato che nel terreno de quo era in atto il taglio e l'asportazione di legnatico, procedimento che si era chiuso con la richiesta di archiviazione in quanto era risultato che l'attività era stata posta in essere da uno dei comproprietari dei terreni e precisamente da tal . Persona_4
La causa è stata istruita con prove documentali, prova testimoniale dedotta da entrambe le parti e disposizione di Ctu volta a quantificare l'entità dei danni.
Rifiutate dal convenuto una proposta transattiva formulata dall'attrice e una seconda proposta formulata dal giudicante, inutili i rinvii per addivenire ad una composizione bonaria successivamente alla quantificazione dei danni effettuata dall'ausiliario, pari ad euro 27.838,33, all'udienza del 12 gennaio 2022, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la sentenza n. 65/2022 così statuendo:
“1) condanna a pagare in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di euro 28.000,00 per le causali in premessa;
2) condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio che liquida in complessivi euro 7.712,00 (di cui euro
458,00 per spese documentate ed euro 7.254,00 per competenze) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere ad l'ulteriore somma Parte_1 Controparte_1
di euro 9.000,00 a titolo di responsabilità aggravata;
4) pone definitivamente a carico di le spese per le CTU Parte_1 separatamente liquidate.”
Le motivazioni della decisione possono essere riassunte nei seguenti termini.
A giudizio del Tribunale la circostanza dell'acquisto da parte di Pt_1
di una quota di comproprietà degli immobili assumeva rilievo ai soli fini
[...] del calcolo della liquidazione del danno ma non escludeva l'esercizio del compossesso sugli immobili ed il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato all'attrice pro quota derivato dalla risoluzione della vendita.
Alla luce dell'accertamento, divenuto irrevocabile, contenuto nella sentenza della Sezione distaccata di Sanluri in data 20.04.2010, nonché dell'esito dell' istruttoria svolta, doveva ritenersi che fosse Parte_1
entrato nella disponibilità immediata di tutti gli immobili indicati nella scrittura privata stipulata il 14.1.2014.
Il giudice di primo grado ha poi integralmente condiviso le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva accertato che i danni patrimoniali patiti dall'attrice (già decurtati in proporzione alla quota di 5/12 oggetto di vendita ) erano consistiti in:
1) euro 18.750,00 per il taglio degli alberi in località Bau Sa Mela;
2) euro 44,00 per canoni agrari dei fabbricati e terreni in sequestro;
3) euro 9.044,00 per canoni di locazione degli altri terreni e dell'abitazione, per un importo totale (arrotondato) di euro 28.000,00, somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, al cui pagamento ha quindi condannato il convenuto. Poste a carico di costui le spese di lite e le spese di CTU liquidate come in atti, il Tribunale ha poi condannato il al pagamento della Pt_1 somma di euro 9.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. stante la sua condotta processuale, caratterizzata da mala fede o colpa grave, “tale dovendosi qualificare lo stato soggettivo di chi, pur essendo stato condannato al rilascio degli immobili e al pagamento dei frutti, abbia omesso di adempiere, rendendo necessario promuovere azione giudiziale e rendendosi inadempiente anche nel corso del giudizio sulla base di difese evidentemente infondate” (pag. 5 sentenza I grado).
Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2022 ha Parte_1 interposto appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con ordinanza del 9 novembre 2022 è stata dichiarata la contumacia di , regolarmente citata in giudizio e non costituitasi. Controparte_1
All'udienza collegiale dell'11 ottobre 2024 la Corte d'Appello ha trattenuto la causa a decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PRIMO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE
Con il primo motivo di impugnazione, distinto al capo 1 dell'atto di appello, lamenta l'ingiustizia sostanziale della sentenza, Parte_1 derivante dalle errate conclusioni a cui il Giudice di primo grado era pervenuto ad esito dell'istruttoria svolta, partendo dall'erroneo presupposto che la sentenza del 2010 avesse definitivamente accertato la sussistenza del danno e la sua riconducibilità ad esso appellante, mentre invece con essa era stata accertata l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa. Il giudice adito per la quantificazione avrebbe dovuto “accertare e quantificare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dall'attrice, il cosiddetto danno conseguenza, ovvero il reale e non ipotetico o potenziale pregiudizio che la condotta antigiuridica del (inadempimento contrattuale) ha Pt_1 prodotto, non trascurando poi di verificare se quei danni, reali ed effettivi, siano interamente riconducibili a tale condotta o se pure siano intervenuti atti o fatti che abbiano influito sul nesso di causalità tra condotta e conseguenza.”
Egli si duole che la sentenza impugnata avesse dato per scontato l'avveramento del danno e la sua esclusiva responsabilità senza procedere ad alcun accertamento - se non alla sua quantificazione - e senza valutare gli elementi istruttori da lui offerti.
In particolare, come già in primo grado, ribadisce di non Parte_1 aver mai conseguito la disponibilità dell' abitazione di AO e dei terreni siti in località “Gatza” e “Su SU, assunto non condiviso dal Tribunale in quanto con la sentenza n.91/2010, passata in giudicato, si era accertato che egli era entrato nella disponibilità immediata di tutti gli immobili indicati nella scrittura privata di compravendita, talché la condanna al rilascio ed al risarcimento dei danni richiesti dalla , riguardava tutti i beni de quibus. CP_1
L'appellante contesta tale decisione, deducendo che la sentenza del
2010 nulla aveva accertato e nulla aveva detto sul fatto che egli fosse entrato nella disponibilità di tutti i beni oggetto della compravendita. Egli ribadisce il fatto che aveva offerto prova documentale e testimoniale che non aveva mai conseguito la disponibilità dei terreni dei terreni siti in località “Gatza” e “Su
SU e neppure dell'abitazione in AO, via Roma n. 63, eccependo che le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non avessero offerto elementi contrari in tal senso.
Il sostiene poi che il Tribunale non avesse tenuto in alcuna Pt_1
considerazione le prove, anche documentali, da lui offerte e che dimostravano che all' attività di taglio degli alberi si erano dedicati altri comproprietari;
infatti, egli aveva al riguardo diffidato , presentando una Persona_4
denuncia penale ( docc. 4, 6, 7, 8 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c.), talchè dovevano ritenersi inattendibili, in quanto contrastanti con gli accertamenti svolti dai Carabinieri di AO dai quali emergeva la presenza assidua di nel fondo di Bau Sa Mela, le dichiarazioni Persona_4
rese dai testi di parte attrice , e Tes_1 Testimone_2 [...]
, i quali avevano affermato di aver visto esclusivamente Testimone_3
l'attore ed i suoi operai intenti a tagliare e ad asportare il legname.
Con riguardo alla CTU, l'appellante ne lamenta l'indeterminatezza per aver accertato il quantitativo totale di legname tagliato (inferiore rispetto a quello dedotto dall'attrice), ma non la quantità da lui prelevata, nonché laddove per la determinazione del canone di locazione l'ausiliario aveva accorpato tutti i terreni e l'abitazione come se costituissero una azienda agricola, benché difettasse il legame organizzativo tra di essi, operato condiviso dal giudice di prime cure.
Il motivo d'appello è fondato per quanto di ragione.
Premesso che non è stato prodotto da nessuna delle parti l'atto di trasferimento immobiliare per il quale si controverte nel presente giudizio, la Corte rileva innanzitutto le parti non hanno contestato il fatto che la scrittura privata di compravendita del 14.1.2004 contenesse una clausola che prevedeva l'immissione di nel possesso del compendio Parte_1 acquistato. Il fatto, allegato dall'attrice, è stato confermato dal convenuto che, al capo 1 della comparsa di risposta del primo grado, ha dedotto che, in data
14/1/2004, aveva stipulato due scritture private di compravendita, “identiche nel testo tranne che per le modalità di pagamento”, una con Persona_5
e una con in forza di ciascuna delle quali aveva acquistato Controparte_1
i 5/12 dei terreni e della casa in AO. Nell'atto di compravendita stipulato tra e , prodotta in atti al capo 5 si legge infatti “la Persona_5 Parte_1
vendita viene effettuata con tutti i diritti inerenti ai cespiti sopra descritti con ragioni ed azioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l'immediato possesso e godimento e con ogni più ampia garanzia per casi di molestie ed evizione”.
Fin dalla comparsa di costituzione in primo grado il ha tuttavia Pt_1 contestato di essere stato immesso nel possesso dei terreni in località “Gatza”
e SU SU, occupati da terzi, e della casa in AO, via Roma n.63, che era nella disponibilità della comproprietaria . Persona_3
Seppure la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, se costui ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa
è legalmente considerata come riconosciuta, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, tuttavia deve condividersi l'assunto del giudice di prime cure laddove ha ritenuto accertata con la sentenza n. 91/2010 del Tribunale di Cagliari, con forza di giudicato, l'avvenuta immissione in possesso di tutti i beni oggetto del contratto di compravendita.
Con detta sentenza il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la risoluzione di detto contratto per inadempimento dell'acquirente all'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito e la condanna generica al risarcimento dei danni stante l'illiceità della condotta del convenuto e la potenzialità dannosa dell'illecito, in quanto “nel caso concreto, il danno potrebbe evidentemente ipotizzarsi in relazione al lucro cessante derivante dal mancato utilizzo dei fondi per cui è causa. È pertanto probabile la sussistenza di un danno risarcibile, la cui entità dovrà essere accertata in separato giudizio.”, precisando altresì che al separato giudizio era rinviato l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tuttavia, laddove con pronuncia irrevocabile gli ha ordinato l'immediato rilascio dei beni immobili in contestazione, ovvero di tutti i beni oggetto del contratto di compravendita, deve ritenersi essere stato accertato definitivamente il possesso in capo al convenuto, necessario presupposto della domanda accolta.
Si richiama in motivazione Cass., n. 3669/2019: “La cosa giudicata -
è noto - si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni contenute nella motivazione, le quali costituiscono il fondamento logico-giuridico della decisione (Cass. 18 marzo
1977, n. 1074, Cass.30 marzo 1984, n. 2101). Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.”. Seppure in altra materia vedasi Cass., n. 4824/1983: “Poiché l'Azione di revindica, tenendo a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un'Azione di condanna, in cui l'accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della cosa, la sentenza che, in accoglimento di un'Azione siffatta, condanni il convenuto al rilascio del bene, ove passata in giudicato, preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti detto convenuto possa far valere un diritto reale di godimento su quel bene, rimettendo in discussione la natura indebita del proprio possesso, atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato.”
Tanto premesso, in accoglimento dell'appello, la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice in primo grado deve essere rigettata con riguardo ai terreni siti in AO (OR), Località “Gatza” e SU
SU ed all'immobile sito nella via Roma n. 63.
I danni sono stati, nell'atto di citazione introduttivo, identificati nell'
“impossibilità di locare ed alienare a terzi gli immobili, quantomeno dall'aprile 2009, data della risoluzione ex art. 1454 c.c. Il infatti, ha Pt_1
continuato ad occupare gli immobili anche successivamente alla sentenza del
Tribunale che gli intimava tra l'altro il rilascio immediato degli stessi.”
Ad avviso della Corte, premesso che è documentale il fatto che il Pt_1
fosse comunque titolare di una quota di proprietà dei beni de quibus per averli acquistati dalla madre e pertanto, in astratto, la sua Persona_5
permanenza, senza che risulti in alcun modo che egli ne avesse impedito il possesso alla , di per sé non poteva essere ricondotta alla mancata CP_1
esecuzione della sentenza del 2010, alla cui esecuzione egli non si è opposto come da lettera del 2 marzo 2011 (doc. n. 3 memoria art. 183 c.p.c. , la Pt_1
domanda risarcitoria relativa ai suddetti beni deve essere rigettata.
Con riguardo ai terreni siti in località “Gatza” e “Su UR”, la prova testimoniale espletata in primo grado ha consentito di accertare che detti fondi erano da tempo di fatto nella disponibilità materiale di terzi. Infatti il teste sentito all'udienza 5.12.2014, ha dichiarato di possedere il Tes_4 terreno in Loc. Gatza per averlo avuto in eredità dal nonno che lo aveva avuto in permuta dal dante causa del Il teste a affermato di essere Pt_1 Tes_5 proprietario e possessore dell'intero terreno di Su UR (la quota formalmente intestata a e, di conseguenza ai suoi eredi, era di CP_2 un terzo). Le dichiarazioni dei testi di parte attrice , Tes_1 Tes_2
, non contengono alcun elemento da cui
[...] Testimone_3 possa ricavarsi l'esercizio del possesso dell'appellante su tali fondi. Ulteriore indizio è rappresentato dal fatto che, successivamente alla risoluzione della scrittura privata del 14.1.2004, , con atto pubblico del Controparte_1
25.02.2013 (prodotto da all'udienza del 25.09.2015), aveva Parte_1 venduto a le stesse quote del terreno di Bau Sa Mela e Testimone_2 dell'abitazione di AO precedentemente vendute all'appellante, escludendo le quote relative ai terreni di “Gatza” e “Su UR”.
Con riguardo all'abitazione di AO, l'allegazione del che Pt_1 essa fosse occupata da trova riscontro nella lettera del 7 aprile Persona_3 2005 con la quale il aveva sollecitato, in tempi non sospetti, a costei la Pt_1 consegna di copia delle chiavi del locale (doc. n. 4 memoria art. 183 c.p.c.
. Nulla prova la dichiarazione del teste per la sua Pt_1 Testimone_2
genericità avendo egli solo dichiarato di aver visto il anche Pt_1 nell'immobile di via Roma, senza precisare circostanze e tempi, dovendosi peraltro considerare che egli era comunque comproprietario della quota di
5/12.
Se così è, si ritiene che la , rispetto ai suddetti cespiti, si ripete CP_1 nella disponibilità materiale di terzi, avrebbe al più potuto concedere in locazione la cosa comune solo nei limiti della propria quota ideale, stante il potere di disporne (Cass., n.6338/2023), ipotesi sicuramente non concretamente realizzabile, talché si ritiene che nessun danno per una loro mancata locazione sia ascrivibile all'odierno appellante.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno relativa ai terreni di “Bau Sa Mela”, gli unici per i quali l'attrice in primo grado ha allegato e offerto un principio di prova dei danni subiti, producendo una relazione tecnica di parte, si osserva quanto segue.
È pacifico che il abbia acquisito il possesso della quota ideale di Pt_1
5/12 di detti terreni da lui acquistata da . Controparte_1
Il compendio ha una superficie di ha 56,6570 accertata dal CTU.
Per quanto riguarda il valore locativo riconosciuto dall'ausiliario deve condividersi la censura dell'appellante laddove contesta la valutazione di costui fondata sull'accorpamento tra tutti i terreni e l'abitazione sita in paese, considerati unitariamente come se costituissero un'azienda agricola, benché difettasse il legame organizzativo tra di essi, essendo tale valutazione fondata esclusivamente sulla vicinanza geografica dei beni. Tale censura appare ancor più fondata se solo si considera che, per quanto sopra esposto, solo per i terreni di “Bau Sa Mela” può configurarsi il diritto dell'attrice di vedersi corrispondere il valore locativo pro quota.
Considerato che, senza impugnazione specifica, il valore locativo dei terreni è stato definitivamente accertato dal CTU in euro 50,00 all'ettaro alla data degli accertamenti (vedasi pag. 12 della relazione), il canone locativo per i terreni di “Bau Sa Mela” risulta pari a euro 2.832,5 annuo alla data del
14.1.2004. Solo per completezza si osserva che le osservazioni alla CTU contenute nella perizia di parte redatta dal dott. su incarico del Persona_6
e la stima del valore locatizio in essa contenuta non si traducono in un Pt_1 beneficio concreto per l'appellante ma, anzi, al contrario, deleterio, essendo il canone da lui determinato riferito con ogni ragionevole presunzione già alla quota di 5/12, rifacendosi ad un contratto di affitto agrario riguardante gli stessi terreni stipulato nel 1998 da con la madre, titolare anch'essa della Pt_1
quota di 5/12. Il richiamo del consulente di parte a detto contratto conferma l'appetibilità della quota del compendio, molto esteso, nel mercato locatizio.
Seguendo il criterio di calcolo utilizzato dal CTU (vedasi pag. 13) e non oggetto di impugnazione, a titolo di capitale ed interessi calcolati alla data degli accertamenti (16.9.2017), non essendo stato oggetto di impugnazione il mancato riconoscimento degli accessori successivamente a tale data, alla data della sentenza di primo grado il canone locativo era pari a euro 21.200,11 (euro 18.329,77 per capitale ed euro 2.870,34 per interessi) talché alla in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere CP_1 corrisposta a titolo di canone locativo la somma di euro 8.833,37 (5/12 di euro
21.200,11).
Con riguardo al danno rappresentato dai frutti dei terreni consistente nel taglio del legname, il CTU che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice nell'atto introduttivo, ha sostenuto che le modalità di taglio effettuate dal non avevano determinato alcuna perdita di valore della Pt_1
quota a suo tempo alienata, ha quantificato in quintali 18.000 la legna complessivamente estratta nel compendio nel periodo dal 2004 al 2010. Tale dato non è oggetto di impugnazione. Moltiplicando tale quantità per il prezzo di euro 2,50 al quintale come verificato nella piazza di AO, prezzo sul quale hanno concordato anche i consulenti delle parti, l'ausiliario ha accertato che il valore attuale del legname asportato dal comprensorio nel suddetto periodo era pari ad euro 45.000,00. Anche tale dato non è impugnato dall'appellante. Il Tribunale ha quindi riconosciuto all'attrice la somma di euro 18.750,00 a fronte della quota di proprietà pari a 5/12.
Il nell'atto di appello, come sopra detto, censura la sentenza in Pt_1
quanto il Tribunale non aveva considerato che dalle produzioni documentali da lui effettuate era risultato che il taglio del legname era stato effettuato anche da soggetti terzi, ed in particolare da , comproprietario, Persona_4 talché non era possibile accertare se e quanto egli avesse asportato in più di quanto consentitogli per essere comunque proprietario della quota di 5/12 acquistata dalla madre.
Ad avviso della Corte alla luce dei documenti prodotti dall'odierno appellante (docc. 6, 7, 8 memoria art. 183 c.p.c. , in realtà un importante Pt_1 intervento nell'attività di taglio della legna di risulta solo per Persona_4
l'anno 2005, mentre tutti i testi escussi ( , Tes_1 Testimone_2
, ud. del 14.11.17) hanno confermato di aver visto Testimone_3
e i suoi operai intenti a tagliare la legna nel fondo di Bau Sa Mela Parte_1
con attività quotidiana per diversi mesi per 3 - 4 anni.
Non potendo per l'anno 2005 accertare quanto il abbia asportato Pt_1 oltre la sua quota di 5/12 a causa dell'intervento consistente nell'attività di taglio da parte di , ai fini di una quantificazione del risarcimento, Persona_4 ritenuto che l'attività di taglio si sia svolta tra il 14 gennaio 2004 e il 6 luglio
2010, data della sentenza che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita, così come operato dal CTU, si quantifica in euro 38.077,00
(euro 38.076,92 arrotondato) il valore del legname asportato, sottraendo, in parziale accoglimento dell'appello, dalla somma indicata dall'ausiliario il valore del legname asportato nell'anno 2005, non essendo possibile quantificare quello ascrivibile all'attività di (euro 45.000,00 / Persona_4
anni 6.5 = euro 6.923,07 x anni 5.5 = euro 38.077,00).
Alla data della sentenza di primo grado, il risarcimento dovuto per il taglio degli alberi dal alla controparte è pari ad euro 15.865,41 (5/12 di Pt_1
euro 38.077,00) al cui pagamento egli deve essere pertanto condannato.
In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza Pt_1
deve essere condannato al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
della somma di euro di 24.698,78, oltre gli interessi dalla data della presente decisione al saldo, non impugnato il mancato riconoscimento degli accessori ad opera del Tribunale.
*****
SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE
Con il secondo motivo di appello, distinto nell'atto di citazione al capo
2, contesta che il Tribunale avesse posto interamente a suo carico Parte_1 il pagamento delle spese di lite considerandolo integralmente soccombente, sebbene fossero state rigettate diverse domande dell'attrice.
TERZO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE
Con il terzo motivo di appello, distinto nell'atto di citazione al capo
3, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata Parte_1
disposta nei suoi confronti la condanna al pagamento di euro 9.000,00 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..
I due motivi sono assorbiti dal parziale accoglimento del primo motivo di impugnazione, dovendo essere rivista, in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, la condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado e dovendo essere annullata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
*****
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo della lite conduce a compensare per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, considerato l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice. Esse sono liquidate secondo i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale correlate allo scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00, individuato sulla base della somma complessiva riconosciuta dovuta.
Nulla si dispone sulle spese di lite del presente appello, data la contumacia di . Controparte_1
Si pongono a carico di ciascuna parte per la metà le spese di lite della consulenza tecnica d'ufficio essendo stata disposta nel comune interesse delle parti ed essendo esse entrambe soccombenti sui reciproci assunti. Essendo il ammesso al patrocinio dello Stato la metà delle spese della consulenza Pt_1 tecnica d'ufficio e posta a carico dell'Erario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 65/2022:
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 24.698,78 oltre gli interessi dalla data della presente decisione al saldo;
- dichiara compensate per 1/3 le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna alla rifusione dei restanti 2/3 in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.384,66 oltre euro 305,33 per spese documentate,
[...]
spese generali Iva e cpa;
- pone a carico di e dell'Erario, ciascuno per la metà, le Controparte_1
spese della CTU liquidate come in atti;
- nulla sulle spese per il presente grado di appello.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'8 maggio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Relatore
Donatella Aru