Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' 02 724 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORLE AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavozo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CICIRETTI Presidente Dott. Stefano R.G.N. 18088/0 Consigliere Cron. 6184. Dot Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere od.03/12/02 Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHEŞI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RO OV;
intimato avversO la sentenza n. 245/99 del Tribunale di PAVIA, depositata il 09/08/99 R.G. N. 1248/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5057 -1- udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito i] P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 16 giugno/9 agosto 1999 il Tribunale di Pavia, accogliendo l'opposizione proposta da NI OS avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'Ispettorato Prov. Del Lavoro di Pavia, poi Direzione Prov. Del Lavoro, gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di £.
2.400.000 per l'irregolare assunzione (in violazione dell'art. 11 della legge n. 264/1949) degli autisti IO IN © CE GH, annullava il provvedimento opposto e compensava le spese di giudizio fra le parti. Il giudice di primo grado riteneva che, a seguito della sentenza della corte di Giustizia della Comunità Europca 11 dicembre 1997, nella causa C-55/96, fosse venuta meno l'illiceità della condotta addebitata, essendo stato dichiarato contrario al Trattato di Roma il monopolio del collocamento pubblico. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico complesso motivo di censura, la Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia. NI OS non si è costituito. Motivi della decisione Va preliminamente rilevata la tempestività del ricorso, notificato il 13 settembre 2000. Trattandosi di materia non soggetta al rito del lavoro (artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689), opera, infatti, la sospensione dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Il ricorso risulta quindi notificato entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. 3 Con l'unico motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione faisa applicazione dell'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, c degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che il fatto storico dell'assunzione dei duc dipendenti, con qualifica di autista, da parte del OS, senza il nulla osta del competente Ufficio di collocamento, non è contestato. Deduce la erroneità della affermazione del primo giudice sulla portata della sentenza 11.12.1997 della Corte di Giustizia della Comunità Europea nella causa C 55/96. Aggiunge che, nella fattispecie in esame, non si discute dell'aspetto della mediazionc, pubblica o privata, “bensì di lavoro subordinato 'in nero', senza il tramite dell'Ufficio di collocamento o di qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, e privo della tutela accordatu dalla legge a questo tipo di lavoru". Il ricorso è fondalo. L'ordinanza ingiunzione opposta contiene la condanna di NI OS al pagamento della sanzione amministrativa di lire 2.400.000, oltre le spese di notifica, per l'assunzione di duc autisti (IO IN e CE IN) senza il preventivo nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego. Con sentenza 11 dicembre 1997, resa nella causa C-55/96, la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art.86 del Trattato, e che lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di 4 ' lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art.90, n.1, del trattato se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art.86 del Trattato. Ciò si verifica in particolare, secondo la Corte, qualora ricorrano i seguenti presupposti: - gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigorc di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;
L lc attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri. Questa Corte ha ritenuto, da un lato, che, fino a quando la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, non è stato rimosso il possibile contrasto tra la normativa nazionale sul collocamento pubblico e gli artt. 86 e 90, n.1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge n. 1203 del 1957, c, dall'altro, che il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale, in base alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia, se accerti l'assoluta incapacità del sistema del collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro (Cass., 5 agosto 2000 n. 10316; 4 maggio 2001 a. 6307; 15 marzo 5 89 66 1 89937 VING DI INVITACI ISNES IV OLLIZIⱭ O VSSVL VSIUS INDO VⱭ I 'OLISIDAN (G'OTION I VISOJNI VO FL 2002 n. 3841). Il Tribunale di Pavia non ha operato alcun accertamento sulla incapacità, da parte degli uffici pubblici di collocamento, di soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro. Si tratta di un accertamento di fatto, come tale non consentito in sede di legittimità. Đi conseguenza la scotenza impugnata va cassata © la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nel Tribunale di Milano. Il giudice del rinvio, al quale si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, procederà alle valutazioni omesse dal Tribunale di Pavia e deciderà di conseguenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvía la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano. Cosi deciso in Roma il 3 dicembre 2002. Il cons. estensore H] PresidenteHe moCicizett! IL CANCELLIERE Depositato in Cancelioris 21FER 2003 oggi. IL CANCELLIERE 63