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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 4732 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016 tra
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti Parte_1 P.VA_1
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), entrambi anche in proprio, (C.F. C.F._2 Parte_4
), in giudizio con l'avv. Leonardo Arnese C.F._3
-attori opponenti-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_1 P.VA_2 [...]
in giudizio con l'avv.ta Simonetta Cocciolito Controparte_2
-convenuta opposta-
***
OGGETTO: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI:
- PARTI ATTRICI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione:
1. In via preliminare, pregiudiziale e di rito, accertare e dichiarare la natura della materia
pagina 1 di 14 controversa inerente “contratti bancari e finanziari” come ricompresa dal D.Lgs. n°28/2010 nel novero delle materie soggette a tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, per quanto all'art. 5, comma 2 del citato
D. Lgs. oltre che ai sensi dell'art. 185 c.p.c. invitare le parti in lite a tentare la risoluzione e/o la composizione della presente controversia mediante delegazione ad un tentativo di mediazione innanzi ad un eligendo
Organismo di mediazione;
Sempre in via preliminare, pregiudiziale e di rito, accertare e dichiarare la allora inammissibilità e l'improcedibilità nonchè il rigetto ovvero il non accoglimento della eventuale e denegata richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione, in virtù dei limiti rappresentati dalla insussistenza del “periculum”, per carenza dei criteri “oggettivi” e “soggettivi”, oltre stante la causa di pericolo di danno grave ed irreparabile al patrimonio dei Garanti;
per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto introduttivo;
2. In via principale e nel merito, accertare la violazione dei principi di buona e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della già Controparte_1 [...]
e, conseguentemente dichiarare inefficace, ovvero invalido, oppur inoperante Controparte_3
e/o nullo, anche parzialmente, il contratto di fideiussione sottoscritto dai IGg.ri Parte_2 Pt_3
, anche in qualità di eredi della IG.ra , garante deceduta, ed, altresì,
[...] Parte_4 Persona_1 dichiarare inoperanti, inefficaci ed invalide e/o nulle, anche parzialmente, le pretese garanzie della BA azionate nei loro confronti con il Decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
per tutti i motivi e secondo i documenti esposti nella narrativa dell'atto introduttivo;
3. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, in ogni caso, avvalersi i Fideiussori concludenti tutti, anche in qualità di eredi della IG.ra , garante Persona_1 deceduta, delle contestazioni di importante eccezione del Debitore principale Parte_5 in persona dei Suoi Legali Rappresentanti ed Amministratori IG. e
[...] Parte_2
IG. e, per l'effetto, l'assoluta infondatezza, invalidità, inefficacia, nullità, anche parziale, in Parte_3 fatto ed in diritto, della domanda monitoria avversaria e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o annullare, anche parzialmente, e, comunque, dichiarare inesistente, inefficace e privo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, liberare gli odierni Attori opponenti concludenti, nella qualità, dall'adempimento della obbligazione monetaria di fideiussione per cui è opposizione con dichiarazione di inefficacia, invalidità, inoperatività e nullità del contratto di fideiussione stesso;
sempre per tutto quanto esposto nella narrativa dell'atto introduttivo di lite;
4. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, avvalersi i Fideiussori concludenti tutti, anche in qualità di eredi della IG.ra , garante deceduta, delle contestazioni di Persona_1 importante eccezione del Debitore principale con Parte_5
l'esperimento, altresì, anche della eccezione di compensazione ex art. 35 c.p.c. ed, in accoglimento dell'eccezione di compensazione stessa, accertare e dichiarare l'invalidità ovvero la nullità, anche parziale, l'inefficacia,
l'invalidità o l'inoperatività di effetti giuridici dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, della
pagina 2 di 14 operazione attiva di mutuo/finanziamento chirografario e di portafoglio sui conti correnti, di utilizzo di SBF, sconto effetti e di anticipi su fatture e su contratti, tutti oggetto del complessivo rapporto bancario fra la
[...]
e la BA convenuta opposta, con particolare riferimento e Parte_5 relazione alle clausole di pattuizione di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari in via trimestrale
o annuale, alla indeterminatezza della pattuizione di un tasso di interesse da parte della al parametro CP_1 delle condizioni praticate usualmente sulla piazza, alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto trimestrale o delle commissioni di messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce, alla mancata regolamentazione delle date di valuta, alla mancata regolamentazione delle spese e delle provvigioni, commissioni, remunerazioni per assicurazioni e per adesioni a convenzioni,ivi compresa quella con Confidi
Mutualcredito s.c., per ogni singola operazione e per ciascun contratto ed all'applicazione di interessi sproporzionati ed oltre il limite del superamento dell'interesse usurario;
e, per l'effetto, porre in compensazione le somme tutte indebitamente addebitate, oltre agli interessi legali creditori in favore degli Attori Opponenti, nella misura già indicata dal CTP, ovvero da quantificarsi in corso di causa, oppur accertata nel corso del
Giudizio per tali titoli, con le somme ingiunte;
ancora per tutto quanto esposto nella narrativa dell'atto introduttivo;
5. Sempre in via principale ed istruttoria, accertare e dichiarare l'esatto e legale dare avere tra le
Parti contrattuali, ivi compresi i concludenti Fideiussori, in base e per l'effetto dei risultati e conclusioni del ricalcolo effettuato in Sede di domandata ed ammessa C.T.U. tecnico-contabile bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti bancari tutti intervenuti, dalla data della prima apertura del rapporto di conto corrente e fino alla revoca bancaria o, comunque, estinzione dei rapporti ovvero fino al saldo bancario indicato al Debitore principale, ivi ricomprese la linea di finanziamento chirografario;
sempre per tutto quanto esposto nella narrativa dell'atto introduttivo di causa di Opposizione a decreto Ingiuntivo;
6. In ogni caso, condannare, da ultimo, la convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria CP_1
e del presente Giudizio di opposizione”;
- PARTE CONVENUTA: “In via preliminare: a) dichiarare che gli attuali opponenti non sono legittimati ad agire anche quali eredi di non risultando nulla sul punto né dall' intestazione dell'atto Persona_1 introduttivo e né dalla procura;
In via principale b) esaminati i fatti, le circostanze, gli atti e documenti esibiti, allegati e prodotti a dimostrazione di quanto in premessa, rigettare integralmente la domanda attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare che nessun credito vantano la (C.F. e P.VA Parte_5
), in persona dei Suoi Legali Rappresentanti ed Amministratori IG. e P.VA_1 Parte_2
entrambi anche in proprio, personalmente, nonché , in proprio, nei confronti Parte_3 Parte_4 della In subordine d) dichiarare comunque prescritto il diritto della CP_1 Parte_5
pagina 3 di 14 (C.F. e P.VA ), in persona dei Suoi Legali Rappresentanti Parte_5 P.VA_1 ed Amministratori IG. entrambi anche in proprio, personalmente, Parte_2 Parte_3 nonché , in proprio, all' azione e/o ripetizione quanto alle somme richieste per il periodo Parte_4 anteriore al decennio;
In ogni caso e) stante la palese temerarietà della lite condannare la
[...]
(C.F. e P.VA ), in persona dei Suoi Legali Rappresentanti Parte_5 P.VA_1 ed Amministratori IG. entrambi anche in proprio, personalmente, Parte_2 Parte_3 nonché , in proprio, ex art. 96 cpc alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
f) condannare la Parte_4
(C.F. e P.VA , in persona dei Suoi Parte_5 P.VA_1
Legali Rappresentanti ed Amministratori IG. entrambi anche in Parte_2 Parte_3 proprio, personalmente, nonché , in proprio, al pagamento delle spese di giudizio”. Parte_4
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1358/2016, emesso in data 07.10.2016 dall'intestato Tribunale (R.G. n. 3703/2016) (di seguito anche solo la Parte_5
“Società” o la “Debitrice principale”), in persona dei legali rappresentanti e Parte_2 in giudizio anche in proprio unitamente a nella qualità di fideiussori Parte_3 Parte_4 della Società (di seguito anche solo i “Fideiussori” e, unitamente alla Società gli “opponenti”), hanno agito al fine di vedere accolte le conclusioni sopra trascritte.
I-1.1. La citazione si fonda su articolati motivi di opposizione, di seguito brevemente compendiati:
a) anzitutto la violazione, da parte della BA opposta delle regole di correttezza e buona fede e dell'art. 1956 c.c., la cui osservanza avrebbe condotto a non erogare ulteriore credito alla
Società, a fronte del palese peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, in ciò rendendo non proficua l'azione di rivalsa da parte dei Fideiussori;
b) dipoi il superamento del tasso-soglia con riferimento al conto corrente n. 441338;
c) il ricorrere, nel rapporto creditizio, di numerosi profili di illegittimità (applicazione di interessi anatocistici;
indeterminatezza del tasso di interesse, mediante il rinvio agli usi su piazza;
mancata pattuizione delle commissioni di disponibilità fondi e istruttoria veloce;
irregolare regolamentazione delle date valuta;
mancata regolamentazione di spese, commissioni, remunerazioni, provvigioni;
interessi usurari), tali da aver condotto a indebite corresponsioni rispetto alle quali gli attori hanno formulato eccezione di compensazione.
pagina 4 di 14 I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio già Controparte_1 Controparte_3 subentrata ex art. 2504-bis c.c. in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già
[...] facente capo alla (di seguito anche solo la o Controparte_4 CP_1
“ ”) rassegnando le conclusioni sopra trascritte. CP_1
I-2.1. A sostegno di tali conclusioni, la ha allegato e dedotto: CP_1
- preliminarmente che gli attori non avevano fornito sufficiente prova della loro qualità di eredi di;
Persona_1
- che, rispetto al mutuo chirografario n. 3778742 non era conferente il richiamo all'anatocismo, atteso che l'ammortamento c.d. alla francese non è idoneo a generarlo;
- che, con riguardo ai contratti di c/c nn. 441338 e 441341, essi erano stati stipulati successivamente alla delibera CICR del 09.02.2000, praticando condizioni di credito a tasso d'interesse nel limite di quello soglia e provvedendo ad adeguare il tasso applicato alle relative variazioni, nonché nel rispetto delle indicazioni ivi previste in ordine alla pari periodicità della capitalizzazione degli interessi;
- che, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 1956 c.c., era necessario tenere presente che tutti i garanti erano stati anche soci della Società;
- che la commissione di massimo scoperto, svolgendo una diversa funzione, non poteva essere computata ai fini del tasso-soglia;
- che, in ordine all'eccezione di compensazione, le eventuali somme dovute agli attori dovevano ritenersi non più dovute, in ragione dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito, trattandosi di rimesse di natura solutoria.
I-3. Infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale e prova testimoniale (il cui esperimento ha richiesto alcuni rinvii in ragione della mancata comparizione dei testi citati) e, dopo numerosi rinvii d'ufficio, è giunta sul ruolo dello scrivente in data 12.03.2024 e pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data 11.09.2024.
I-3.1. Con ordinanza del 04.10.2024 la causa è nuovamente transitata sul ruolo istruttorio, stante la necessità di procedere con nuovi accertamenti tecnici, peraltro dovuti alla evoluzione giurisprudenziale medio tempore intervenuta tra la formulazione dei precedenti quesiti e l'assunzione in decisione.
pagina 5 di 14 I-3.2. Esaurita nuovamente l'attività istruttoria, la causa è pervenuta in decisione dopo il deposito di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 25.06.2025, al cui esito, con ordinanza del 28.06.2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DEL MERITO DELLA LITE.
II-4. La complessità e la durata dei rapporti per cui è causa, nonché la quantità di questioni sollevate, inducono anzitutto a un esame separato dei singoli rapporti e, solo successivamente, a considerare le censure spiegate dagli attori con riferimento ai rapporti creditizi intercorsi nella loro globale considerazione.
L'originaria domanda monitoria è fondata sui seguenti titoli: a) euro 88.386,32, oltre successivi interessi al tasso legale, quale debito residuo in linea capitale al 01.09.2016 del mutuo chirografario n. 3778742, intestato alla Debitrice principale, oltre ad euro 2.417,64 per interessi semplici e corrispettivi ed euro
130,56 per interessi di mora, sempre sino al 01.09.2016; b) euro 20.155,80 a titolo di saldo debitore del c/c n. 441338 alla data del 30.08.2016, intestato alla Debitrice principale, oltre interessi legali;
c) euro
59.994,00 per saldo debitore del c/c n. 441341 alla data del 30.08.2016, intestato alla Debitrice principale, oltre interessi al tasso legale. Per un totale di euro 171.084,32, oltre interessi e competenze del monitorio.
Tali importi risultano garantiti, sino alla concorrenza di euro 260.000,00, dagli altri opponenti, in forza di contratto di fideiussione del 26.02.2010.
II-4.1. La parte opposta ha prodotto in sede monitoria (per vero mediante deposito di unico file .pdf privo di adeguata indicizzazione, rendendo di non semplice consultazione la documentazione offerta):
- i contratti susseguitisi in ordine al conto corrente ordinario n. 441338 (testo originario del
29.01.2001; contratto del 07.04.2009; contratto del 27.04.2010; contratto del 17.03.2015);
- i contratti susseguitisi in ordine al conto anticipi n. 441341 (testo originario del 29.01.2001; contratto del 07.04.2009; contratto del 17.03.2015);
- il contratto di mutuo n. 3778742 del 24.03.2015;
- il contratto di affidamento del 17.03.2015;
- il contratto di fideiussione omnibus del 26.02.2010;
- gli estratti ex art. 50 TUB relativi ai predetti rapporti.
Nel corso del giudizio di opposizione, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la ha CP_1 prodotto gli estratti conto riferiti ai rapporti in questa sede azionati.
pagina 6 di 14 II-5. Tanto premesso, va anzitutto disattesa la doglianza relativa al difetto di titolarità e di legittimazione in capo all'opposta a seguito della cessione del credito controverso.
Simile doglianza, infatti, si appalesa confliggente con la piana lettera dell'art. 111, comma 1, c.p.c., a mente del quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
II-6. Mutuo chirografario n. 3778742.
II-6.1. Usura.
La e la Debitrice principale hanno stipulato un mutuo Controparte_2 chirografario medio termine in data 24.03.2015 (v. p. 5 – doc. 3 opposta), oggetto di esame da parte dell'ausiliario del Tribunale che, con qualificazione in questa sede condivisa, lo ha ricompreso nella categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
Il TAN pattuito è pari al 6,63%, mentre il tasso di mora pattuito e del 9,63%.
La data della stipula consente di ritenere applicabile, ai fini delle verifiche in ordine all'usurarietà dei tassi, il d.m. 24.12.2014, dal quale si evince che il TEGM del periodo di riferimento è pari al 10,59%, con conseguente tasso-soglia al 17,2375% per gli interessi corrispettivi e tasso-soglia al 19,8625% per quelli moratori (TEGM+2,1%, il tutto moltiplicato per 1,25, con l'aggiunta dello spred di 4 punti percentuali).
Simili dati vanno confrontati con il TEG dell'operazione di finanziamento per cui è causa, al fine di verificare l'eventuale superamento dei tassi-soglia, TEG che il C.T.U. ha individuato, con metodologia coerente, logica e priva di aporie, nel 8,99%.
Se ne ricava la non usurarietà dei tassi pattuiti sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.
II-6.2. Anatocismo.
Contrariamente a quanto rilevato con riferimento all'usura, in ordine alla verifica circa il ricorrere del fenomeno anatocistico, occorre disattendere le conclusioni cui l'ausiliario è giunto. Questi, difatti, ha concluso nel senso che il mutuo per cui è causa presenti anatocismo in virtù del meccanismo di ammortamento c.d. alla francese.
Che l'ammortamento alla francese non produca alcun effetto anatocistico è stato recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, emessa nell'ambito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Riprendendo sul punto le argomentazioni della
Procura Generale, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora
pagina 7 di 14 integralmente esigibile – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. 'all'italiana' … ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
II-6.3. Conclusioni.
Ne consegue il rigetto di ogni doglianza relativa al mutuo chirografario n. 3778742, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla porzione di credito ad esso riferibile
(euro 90.934,52).
II-7. Conto corrente n. 441338.
Per la risoluzione della controversia e per l'esame dei motivi di opposizione relativi al conto corrente n. 441338 occorre far riferimento a quanto accertato dal secondo ausiliario, le cui conclusioni sono in questa sede recepite in quanto alle stesse è addivenuto sulla scorta di una corretta lettura degli elementi di fatto e di una loro coerente sussunzione alla luce della normativa (anche secondaria) applicabile ratione temporis, il tutto coordinato alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione. Ciò ha condotto l'ausiliario a dare coerente sviluppo all'elaborato, con metodologia scevra da aporie, dando compiuta risposta ai quesiti posti con l'ordinanza del 04.10.2024.
II-7.1. Usura.
L'ausiliario ha determinato il TEG facendo impiego delle formule elaborate dalla BA d'TA (come chiarito dalla giurisprudenza di vertice “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni BA d'TA pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”, Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 29794 del 19/11/2024; dello stesso avviso, del resto, è la giurisprudenza di merito, secondo cui “Alle
Istruzioni della B.I. in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. n. 108 del 1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate , e se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della B.I. quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito
a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure
pagina 8 di 14 Pt_ computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli
(Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234;
Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77)”, Trib. Napoli, Sez. II, 13/05/2022, n. 4784).
Il C.T.U. ha computato il TEG sulla scorta delle pattuizioni contenute nell'originario contratto del
29.01.2001 e delle successive modifiche (15.04.2009; 27.04.2010; 17.03.2015), rilevando come il TEG si sia sempre mantenuto al di sotto del tasso soglia (cfr. all. nn. 2-3-4-5-6-7 – TU . Per_2
II-7.2. Rielaborazione del saldo.
Nell'individuazione del saldo debitore deve farsi riferimento all'ipotesi ricostruttiva n. 1 offerta dal secondo ausiliario (cfr. p. 16 ss. TU . Per_2
In tale prospettiva, infatti, correttamente l'ausiliario non ha tenuto conto:
- della commissione di massimo scoperto, stante la sua insufficiente determinazione nel regolamento contrattuale (espunzione di euro 7.141,42 – cfr. all. n. 15 – TU;
Per_2
- della commissione disponibilità fondi dal III trimestre 2009 al I trimestre 2010, in quanto pattuita solo a far data dal 27.04.2010 (espunzione di euro 184,24 – cfr. all. n. 16 – TU
; Per_2
- della commissione di istruttoria veloce dal IV trimestre 2012 al IV trimestre 2014, in quanto pattuita solo a far data dal 17.03.2017 (espunzione di euro 4.450,00 – cfr. all. n. 17 – TU
; Per_2
- delle spese addebitate in misura superiore a quella pattuita (espunzione di euro 1.009,20 – cfr. all. n. 18 – TU . Per_2
Una volta espunte le predette voci contabili, sui nuovi saldi sono stati applicati gli interessi attivi e passivi (cfr. p. 16-17 e all. n. 19 – TU . In aderenza al quesito formulato, poi, gli interessi Per_2 maturati dall'apertura del rapporto (29.01.2001) al 31.12.2013 sono stati capitalizzati con la metodologia indicata nel contratto originario, in quanto conforme al dettato normativo ratione temporis applicabile. È stata poi esclusa qualsivoglia forma di capitalizzazione nel periodo 01.01.2014-
30.08.2016.
pagina 9 di 14 Tali dati contabili vanno coordinati con l'eccepita prescrizione da parte della aventi Controparte_5 carattere solutorio, tenuto conto che sul c/c n. 441338 sono state riscontrate le seguenti linee di affidamento:
- lire 50.000.000 dal 30.06.2001 al 31.12.2001;
- euro 25.882,84 dal 01.01.2002 al 31.12.2005;
- euro 10.000,00 dal 01.01.2006 al 31.12.2015.
Ora, il dies a quo da cui far decorrere il decennio è da individuarsi nel 05.12.2016, data di notificazione dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c.
Al fine dell'identificazione delle rimesse solutorie deve farsi applicazione del principio secondo cui deve tenersi conto del c.d. “saldo ricalcolato”. Come chiarito dalla Suprema Corte a partire da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9141 del 19.05.2020, infatti, “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (più di recente cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n.
7721 del 16.03.2023, Rv. 667221-01).
In coerente applicazione di tali principi l'ausiliario (cfr. all. n. 20 – TU ha rinvenuto rimesse Per_2 solutorie prescritte per complessivi euro 1.906,72; è stato così rideterminato il saldo del conto corrente n. 441338 al 30.08.2016 in euro 47.400,23 a credito della Società (cfr. all. n. 21 – TU . Per_2
II-8. Conto anticipi n. 441341.
Deve premettersi che – stante la natura tecnico-contabile del conto anticipi – per l'intero periodo l'istituto di credito ha svolto operazioni di giroconto rispetto alle competenze maturate e calcolate sul conto anticipi, riversandole sul conto ordinario.
Anche rispetto al conto anticipi risulta indispensabile il riferimento a quanto accertato dal secondo ausiliario, le cui conclusioni sono in questa sede recepite in quanto alle stesse si è addivenuti sulla scorta di una corretta lettura degli elementi di fatto e di una loro coerente sussunzione alla luce della normativa
(anche secondaria) applicabile ratione temporis, il tutto coordinato alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione. Ciò ha condotto l'ausiliario a dare coerente sviluppo all'elaborato, con metodologia scevra da aporie, dando compiuta risposta ai quesiti posti con l'ordinanza del 04.10.2024.
II-8.1. Usura.
pagina 10 di 14 Dall'analisi dell'elaborato peritale è emersa usura (originaria) solo con riferimento alla sottoscrizione del documento di sintesi del 15.04.2009 (cfr. p. 14 – TU , sicché dal 15.04.2009 al 16.03.2015 Per_2
(data antecedente alla successiva pattuizione contrattuale) non sono dovuti interessi.
II-8.2. Rielaborazione del saldo.
Nell'individuazione del saldo debitore deve farsi riferimento all'ipotesi ricostruttiva n. 1 offerta dal secondo ausiliario (cfr. p. 15 ss. TU . Per_2
In tale prospettiva, infatti, correttamente l'ausiliario non ha tenuto conto:
- della commissione disponibilità fondi dal III trimestre 2010 al IV trimestre 2014, in quanto pattuita solo a far data dal 17.03.2015 (espunzione di euro 8.511,62 – cfr. all. n. 12 – TU
; Per_2
- delle spese addebitate in misura superiore a quella pattuita (espunzione di euro 54,26 – cfr. all.
n. 13 – TU . Per_2
Una volta espunte le predette voci contabili, sui nuovi saldi sono stati applicati gli interessi attivi e passivi, con esclusione dei tassi convenzionali nel periodo 15.04.2009-16.03.2015, in ragione dell'usurarietà degli stessi. Quanto alla capitalizzazione, la stessa è avvenuta mediante operazioni di giroconto sul c/c ordinario.
All'esito dei prescritti ricalcoli, l'ausiliario ha rideterminato il saldo del conto anticipi al 30.08.2016 in euro 59.994,00 a debito della Debitrice principale.
II-9. Fideiussioni.
In merito alla posizione dei Fideiussori, l'opposizione risulta ancorata alla deduzione della violazione, da parte dell'opposta, delle regole di correttezza e buona fede e dell'art. 1956 c.c., la cui osservanza avrebbe condotto a non erogare ulteriore credito alla Società, a fronte del palese peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, in ciò rendendo non proficua l'azione di rivalsa da parte dei Fideiussori.
Nell'approcciare ai motivi di opposizione deve rilevarsi che l'opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha allegato e dedotto la qualità di soci della principale da parte di tutti i Fideiussori Parte_7
(cfr. p. 10 – comparsa di risposta). Tale contenuto assertivo non è stato specificamente contestato dagli opponenti nella prima difesa utile (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – attori), sicché, alla luce del ben noto meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c., la qualità di soci della Debitrice principale in capo ai Fideiussori deve ritenersi pacifica (in quanto non contestata).
II-9.1. Ora, la doglianza, oltre a risultare assolutamente generica, risolvendosi in un richiamo a principi generali e al disposto dell'art. 1956 c.c. del tutto sganciato dalla concretezza del rapporto per cui è causa, si appalesa infondata.
pagina 11 di 14 Va anzitutto ricordato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr. Cass. civ. 23 maggio 2005 n. 10870).
L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della di dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il CP_1 peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del
07/02/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
Incombe quindi sul fideiussore che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al debitore principale pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass., n. 394/2006 cit.; n. 10870/2005).
II-9.2. Ebbene, in presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, l'autorizzazione del garante può essere ritenuta tacitamente concessa laddove emerga, anche in via presuntiva, che quest'ultimo fosse a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito. Nell'ipotesi in cui il fideiussore che chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la duplice qualità di socio e garante della società debitrice principale, è legittima la presunzione operata dal giudice che rigetti tale richiesta fondando il proprio convincimento sulla presunzione che il fideiussore, conoscendo la situazione economica della società, avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli.
Difatti, in siffatta ipotesi, le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita (in termini,
pagina 12 di 14 da ultimo, Trib. Patti, Sez. I, 03.08.2023, n. 797).
II-9.3. I principi di diritto summenzionati risultano perfettamente applicabili al caso di specie, in ciò consentendo di ritenere infondato il motivo di opposizione.
II-10. Individuazione del quantum debeatur.
Com'è noto, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (in termini,
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101 del 19.10.2015).
Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio va individuata alla luce dell'originaria domanda ingiunzionale e dei rapporti ivi attivati.
II-10.1. All'esito dell'istruttoria è dunque emersa la debenza dei seguenti importi in favore di : CP_1
- + euro 90.934,52 quale debito residuo (inclusivo degli accessori) al 01.09.2016 per il mutuo chirografario n. 3778742, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 02.09.2016 al soddisfo;
- - euro 47.400,23 quale saldo del c/c n. 441338 al 30.08.2016;
- + euro 59.994,00 quale saldo del c/c anticipi n. 441341 al 30.08.2016. oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 31.08.2016 al soddisfo.
II-11. Va infine specificato che, come risulta dall'intestazione della citazione e dalle procure alle liti in atti, la presente azione non può dirsi spiegata dai fideiussori anche nella qualità di eredi di
[...]
, nonostante il contenuto (meramente) testuale delle conclusioni. Gli opponenti, del resto, Per_1 nulla hanno replicato (né tanto meno prodotto) alle deduzioni di parte avversa in ordine all'insussistenza di elementi da cui trarre l'esercizio in giudizio di un diritto pervenuto ai Fideiussori per successione della de cuius.
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Il decreto ingiuntivo va revocato, stante l'esito dell'istruttoria e, contestualmente, gli opponenti vanno condannati in solido tra loro (e, con riferimento ai Fideiussori, nei limiti della garanzia prestata) al pagamento, in favore della di euro 103.528,29, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., con CP_1 la decorrenza meglio specificata al §§ II-10.1.
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza, da riconoscersi in capo agli opponenti, in solido tra loro, nonostante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 27 agosto
2020, n. 17854, Rv. 658965-01), e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei pagina 13 di 14 parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Le spese di C.T.U., per come liquidate con i decreti del 25.07.2019 (C.T.U. Cartone) e del
01.04.2025 (C.T.U. sono poste definitivamente a carico degli opponenti. Per_2
III-14.2. La domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta non può trovare accoglimento, anche tenuto conto dell'esito della lite e della necessità di procedere alla revoca del decreto ingiunzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] Controparte_1 così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 1358/2016 (R.G. n. 3703/2016) per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONDANNA in solido con Parte_5 Parte_2 Parte_3
e (questi ultimi nei limiti della garanzia prestata, pari ad euro 260.000,00), al Parte_4 pagamento, in favore di di euro 103.528,29, oltre interessi ex art. 1284, Controparte_1 comma 1, c.c., con la decorrenza meglio specificata al §§ II-10.1. della motivazione;
- CONDANNA gli attori opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di CP_1 delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 14.103,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, CPA e VA come per legge;
- PONE definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido tra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate con separati decreti del 25.07.2019 e del
01.04.2025.
Così deciso in Teramo, il 28 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 4732 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016 tra
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti Parte_1 P.VA_1
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), entrambi anche in proprio, (C.F. C.F._2 Parte_4
), in giudizio con l'avv. Leonardo Arnese C.F._3
-attori opponenti-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_1 P.VA_2 [...]
in giudizio con l'avv.ta Simonetta Cocciolito Controparte_2
-convenuta opposta-
***
OGGETTO: BAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI:
- PARTI ATTRICI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione:
1. In via preliminare, pregiudiziale e di rito, accertare e dichiarare la natura della materia
pagina 1 di 14 controversa inerente “contratti bancari e finanziari” come ricompresa dal D.Lgs. n°28/2010 nel novero delle materie soggette a tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, per quanto all'art. 5, comma 2 del citato
D. Lgs. oltre che ai sensi dell'art. 185 c.p.c. invitare le parti in lite a tentare la risoluzione e/o la composizione della presente controversia mediante delegazione ad un tentativo di mediazione innanzi ad un eligendo
Organismo di mediazione;
Sempre in via preliminare, pregiudiziale e di rito, accertare e dichiarare la allora inammissibilità e l'improcedibilità nonchè il rigetto ovvero il non accoglimento della eventuale e denegata richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione, in virtù dei limiti rappresentati dalla insussistenza del “periculum”, per carenza dei criteri “oggettivi” e “soggettivi”, oltre stante la causa di pericolo di danno grave ed irreparabile al patrimonio dei Garanti;
per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto introduttivo;
2. In via principale e nel merito, accertare la violazione dei principi di buona e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della già Controparte_1 [...]
e, conseguentemente dichiarare inefficace, ovvero invalido, oppur inoperante Controparte_3
e/o nullo, anche parzialmente, il contratto di fideiussione sottoscritto dai IGg.ri Parte_2 Pt_3
, anche in qualità di eredi della IG.ra , garante deceduta, ed, altresì,
[...] Parte_4 Persona_1 dichiarare inoperanti, inefficaci ed invalide e/o nulle, anche parzialmente, le pretese garanzie della BA azionate nei loro confronti con il Decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
per tutti i motivi e secondo i documenti esposti nella narrativa dell'atto introduttivo;
3. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, in ogni caso, avvalersi i Fideiussori concludenti tutti, anche in qualità di eredi della IG.ra , garante Persona_1 deceduta, delle contestazioni di importante eccezione del Debitore principale Parte_5 in persona dei Suoi Legali Rappresentanti ed Amministratori IG. e
[...] Parte_2
IG. e, per l'effetto, l'assoluta infondatezza, invalidità, inefficacia, nullità, anche parziale, in Parte_3 fatto ed in diritto, della domanda monitoria avversaria e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o annullare, anche parzialmente, e, comunque, dichiarare inesistente, inefficace e privo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, liberare gli odierni Attori opponenti concludenti, nella qualità, dall'adempimento della obbligazione monetaria di fideiussione per cui è opposizione con dichiarazione di inefficacia, invalidità, inoperatività e nullità del contratto di fideiussione stesso;
sempre per tutto quanto esposto nella narrativa dell'atto introduttivo di lite;
4. Sempre in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, avvalersi i Fideiussori concludenti tutti, anche in qualità di eredi della IG.ra , garante deceduta, delle contestazioni di Persona_1 importante eccezione del Debitore principale con Parte_5
l'esperimento, altresì, anche della eccezione di compensazione ex art. 35 c.p.c. ed, in accoglimento dell'eccezione di compensazione stessa, accertare e dichiarare l'invalidità ovvero la nullità, anche parziale, l'inefficacia,
l'invalidità o l'inoperatività di effetti giuridici dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, della
pagina 2 di 14 operazione attiva di mutuo/finanziamento chirografario e di portafoglio sui conti correnti, di utilizzo di SBF, sconto effetti e di anticipi su fatture e su contratti, tutti oggetto del complessivo rapporto bancario fra la
[...]
e la BA convenuta opposta, con particolare riferimento e Parte_5 relazione alle clausole di pattuizione di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari in via trimestrale
o annuale, alla indeterminatezza della pattuizione di un tasso di interesse da parte della al parametro CP_1 delle condizioni praticate usualmente sulla piazza, alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto trimestrale o delle commissioni di messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce, alla mancata regolamentazione delle date di valuta, alla mancata regolamentazione delle spese e delle provvigioni, commissioni, remunerazioni per assicurazioni e per adesioni a convenzioni,ivi compresa quella con Confidi
Mutualcredito s.c., per ogni singola operazione e per ciascun contratto ed all'applicazione di interessi sproporzionati ed oltre il limite del superamento dell'interesse usurario;
e, per l'effetto, porre in compensazione le somme tutte indebitamente addebitate, oltre agli interessi legali creditori in favore degli Attori Opponenti, nella misura già indicata dal CTP, ovvero da quantificarsi in corso di causa, oppur accertata nel corso del
Giudizio per tali titoli, con le somme ingiunte;
ancora per tutto quanto esposto nella narrativa dell'atto introduttivo;
5. Sempre in via principale ed istruttoria, accertare e dichiarare l'esatto e legale dare avere tra le
Parti contrattuali, ivi compresi i concludenti Fideiussori, in base e per l'effetto dei risultati e conclusioni del ricalcolo effettuato in Sede di domandata ed ammessa C.T.U. tecnico-contabile bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti bancari tutti intervenuti, dalla data della prima apertura del rapporto di conto corrente e fino alla revoca bancaria o, comunque, estinzione dei rapporti ovvero fino al saldo bancario indicato al Debitore principale, ivi ricomprese la linea di finanziamento chirografario;
sempre per tutto quanto esposto nella narrativa dell'atto introduttivo di causa di Opposizione a decreto Ingiuntivo;
6. In ogni caso, condannare, da ultimo, la convenuta al pagamento di spese e competenze di Giudizio della fase monitoria CP_1
e del presente Giudizio di opposizione”;
- PARTE CONVENUTA: “In via preliminare: a) dichiarare che gli attuali opponenti non sono legittimati ad agire anche quali eredi di non risultando nulla sul punto né dall' intestazione dell'atto Persona_1 introduttivo e né dalla procura;
In via principale b) esaminati i fatti, le circostanze, gli atti e documenti esibiti, allegati e prodotti a dimostrazione di quanto in premessa, rigettare integralmente la domanda attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare che nessun credito vantano la (C.F. e P.VA Parte_5
), in persona dei Suoi Legali Rappresentanti ed Amministratori IG. e P.VA_1 Parte_2
entrambi anche in proprio, personalmente, nonché , in proprio, nei confronti Parte_3 Parte_4 della In subordine d) dichiarare comunque prescritto il diritto della CP_1 Parte_5
pagina 3 di 14 (C.F. e P.VA ), in persona dei Suoi Legali Rappresentanti Parte_5 P.VA_1 ed Amministratori IG. entrambi anche in proprio, personalmente, Parte_2 Parte_3 nonché , in proprio, all' azione e/o ripetizione quanto alle somme richieste per il periodo Parte_4 anteriore al decennio;
In ogni caso e) stante la palese temerarietà della lite condannare la
[...]
(C.F. e P.VA ), in persona dei Suoi Legali Rappresentanti Parte_5 P.VA_1 ed Amministratori IG. entrambi anche in proprio, personalmente, Parte_2 Parte_3 nonché , in proprio, ex art. 96 cpc alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
f) condannare la Parte_4
(C.F. e P.VA , in persona dei Suoi Parte_5 P.VA_1
Legali Rappresentanti ed Amministratori IG. entrambi anche in Parte_2 Parte_3 proprio, personalmente, nonché , in proprio, al pagamento delle spese di giudizio”. Parte_4
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1358/2016, emesso in data 07.10.2016 dall'intestato Tribunale (R.G. n. 3703/2016) (di seguito anche solo la Parte_5
“Società” o la “Debitrice principale”), in persona dei legali rappresentanti e Parte_2 in giudizio anche in proprio unitamente a nella qualità di fideiussori Parte_3 Parte_4 della Società (di seguito anche solo i “Fideiussori” e, unitamente alla Società gli “opponenti”), hanno agito al fine di vedere accolte le conclusioni sopra trascritte.
I-1.1. La citazione si fonda su articolati motivi di opposizione, di seguito brevemente compendiati:
a) anzitutto la violazione, da parte della BA opposta delle regole di correttezza e buona fede e dell'art. 1956 c.c., la cui osservanza avrebbe condotto a non erogare ulteriore credito alla
Società, a fronte del palese peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, in ciò rendendo non proficua l'azione di rivalsa da parte dei Fideiussori;
b) dipoi il superamento del tasso-soglia con riferimento al conto corrente n. 441338;
c) il ricorrere, nel rapporto creditizio, di numerosi profili di illegittimità (applicazione di interessi anatocistici;
indeterminatezza del tasso di interesse, mediante il rinvio agli usi su piazza;
mancata pattuizione delle commissioni di disponibilità fondi e istruttoria veloce;
irregolare regolamentazione delle date valuta;
mancata regolamentazione di spese, commissioni, remunerazioni, provvigioni;
interessi usurari), tali da aver condotto a indebite corresponsioni rispetto alle quali gli attori hanno formulato eccezione di compensazione.
pagina 4 di 14 I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio già Controparte_1 Controparte_3 subentrata ex art. 2504-bis c.c. in ogni rapporto giuridico attivo e passivo già
[...] facente capo alla (di seguito anche solo la o Controparte_4 CP_1
“ ”) rassegnando le conclusioni sopra trascritte. CP_1
I-2.1. A sostegno di tali conclusioni, la ha allegato e dedotto: CP_1
- preliminarmente che gli attori non avevano fornito sufficiente prova della loro qualità di eredi di;
Persona_1
- che, rispetto al mutuo chirografario n. 3778742 non era conferente il richiamo all'anatocismo, atteso che l'ammortamento c.d. alla francese non è idoneo a generarlo;
- che, con riguardo ai contratti di c/c nn. 441338 e 441341, essi erano stati stipulati successivamente alla delibera CICR del 09.02.2000, praticando condizioni di credito a tasso d'interesse nel limite di quello soglia e provvedendo ad adeguare il tasso applicato alle relative variazioni, nonché nel rispetto delle indicazioni ivi previste in ordine alla pari periodicità della capitalizzazione degli interessi;
- che, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 1956 c.c., era necessario tenere presente che tutti i garanti erano stati anche soci della Società;
- che la commissione di massimo scoperto, svolgendo una diversa funzione, non poteva essere computata ai fini del tasso-soglia;
- che, in ordine all'eccezione di compensazione, le eventuali somme dovute agli attori dovevano ritenersi non più dovute, in ragione dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto di credito, trattandosi di rimesse di natura solutoria.
I-3. Infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale e prova testimoniale (il cui esperimento ha richiesto alcuni rinvii in ragione della mancata comparizione dei testi citati) e, dopo numerosi rinvii d'ufficio, è giunta sul ruolo dello scrivente in data 12.03.2024 e pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data 11.09.2024.
I-3.1. Con ordinanza del 04.10.2024 la causa è nuovamente transitata sul ruolo istruttorio, stante la necessità di procedere con nuovi accertamenti tecnici, peraltro dovuti alla evoluzione giurisprudenziale medio tempore intervenuta tra la formulazione dei precedenti quesiti e l'assunzione in decisione.
pagina 5 di 14 I-3.2. Esaurita nuovamente l'attività istruttoria, la causa è pervenuta in decisione dopo il deposito di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 25.06.2025, al cui esito, con ordinanza del 28.06.2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DEL MERITO DELLA LITE.
II-4. La complessità e la durata dei rapporti per cui è causa, nonché la quantità di questioni sollevate, inducono anzitutto a un esame separato dei singoli rapporti e, solo successivamente, a considerare le censure spiegate dagli attori con riferimento ai rapporti creditizi intercorsi nella loro globale considerazione.
L'originaria domanda monitoria è fondata sui seguenti titoli: a) euro 88.386,32, oltre successivi interessi al tasso legale, quale debito residuo in linea capitale al 01.09.2016 del mutuo chirografario n. 3778742, intestato alla Debitrice principale, oltre ad euro 2.417,64 per interessi semplici e corrispettivi ed euro
130,56 per interessi di mora, sempre sino al 01.09.2016; b) euro 20.155,80 a titolo di saldo debitore del c/c n. 441338 alla data del 30.08.2016, intestato alla Debitrice principale, oltre interessi legali;
c) euro
59.994,00 per saldo debitore del c/c n. 441341 alla data del 30.08.2016, intestato alla Debitrice principale, oltre interessi al tasso legale. Per un totale di euro 171.084,32, oltre interessi e competenze del monitorio.
Tali importi risultano garantiti, sino alla concorrenza di euro 260.000,00, dagli altri opponenti, in forza di contratto di fideiussione del 26.02.2010.
II-4.1. La parte opposta ha prodotto in sede monitoria (per vero mediante deposito di unico file .pdf privo di adeguata indicizzazione, rendendo di non semplice consultazione la documentazione offerta):
- i contratti susseguitisi in ordine al conto corrente ordinario n. 441338 (testo originario del
29.01.2001; contratto del 07.04.2009; contratto del 27.04.2010; contratto del 17.03.2015);
- i contratti susseguitisi in ordine al conto anticipi n. 441341 (testo originario del 29.01.2001; contratto del 07.04.2009; contratto del 17.03.2015);
- il contratto di mutuo n. 3778742 del 24.03.2015;
- il contratto di affidamento del 17.03.2015;
- il contratto di fideiussione omnibus del 26.02.2010;
- gli estratti ex art. 50 TUB relativi ai predetti rapporti.
Nel corso del giudizio di opposizione, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la ha CP_1 prodotto gli estratti conto riferiti ai rapporti in questa sede azionati.
pagina 6 di 14 II-5. Tanto premesso, va anzitutto disattesa la doglianza relativa al difetto di titolarità e di legittimazione in capo all'opposta a seguito della cessione del credito controverso.
Simile doglianza, infatti, si appalesa confliggente con la piana lettera dell'art. 111, comma 1, c.p.c., a mente del quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
II-6. Mutuo chirografario n. 3778742.
II-6.1. Usura.
La e la Debitrice principale hanno stipulato un mutuo Controparte_2 chirografario medio termine in data 24.03.2015 (v. p. 5 – doc. 3 opposta), oggetto di esame da parte dell'ausiliario del Tribunale che, con qualificazione in questa sede condivisa, lo ha ricompreso nella categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
Il TAN pattuito è pari al 6,63%, mentre il tasso di mora pattuito e del 9,63%.
La data della stipula consente di ritenere applicabile, ai fini delle verifiche in ordine all'usurarietà dei tassi, il d.m. 24.12.2014, dal quale si evince che il TEGM del periodo di riferimento è pari al 10,59%, con conseguente tasso-soglia al 17,2375% per gli interessi corrispettivi e tasso-soglia al 19,8625% per quelli moratori (TEGM+2,1%, il tutto moltiplicato per 1,25, con l'aggiunta dello spred di 4 punti percentuali).
Simili dati vanno confrontati con il TEG dell'operazione di finanziamento per cui è causa, al fine di verificare l'eventuale superamento dei tassi-soglia, TEG che il C.T.U. ha individuato, con metodologia coerente, logica e priva di aporie, nel 8,99%.
Se ne ricava la non usurarietà dei tassi pattuiti sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori.
II-6.2. Anatocismo.
Contrariamente a quanto rilevato con riferimento all'usura, in ordine alla verifica circa il ricorrere del fenomeno anatocistico, occorre disattendere le conclusioni cui l'ausiliario è giunto. Questi, difatti, ha concluso nel senso che il mutuo per cui è causa presenti anatocismo in virtù del meccanismo di ammortamento c.d. alla francese.
Che l'ammortamento alla francese non produca alcun effetto anatocistico è stato recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, emessa nell'ambito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Riprendendo sul punto le argomentazioni della
Procura Generale, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora
pagina 7 di 14 integralmente esigibile – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. 'all'italiana' … ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
II-6.3. Conclusioni.
Ne consegue il rigetto di ogni doglianza relativa al mutuo chirografario n. 3778742, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla porzione di credito ad esso riferibile
(euro 90.934,52).
II-7. Conto corrente n. 441338.
Per la risoluzione della controversia e per l'esame dei motivi di opposizione relativi al conto corrente n. 441338 occorre far riferimento a quanto accertato dal secondo ausiliario, le cui conclusioni sono in questa sede recepite in quanto alle stesse è addivenuto sulla scorta di una corretta lettura degli elementi di fatto e di una loro coerente sussunzione alla luce della normativa (anche secondaria) applicabile ratione temporis, il tutto coordinato alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione. Ciò ha condotto l'ausiliario a dare coerente sviluppo all'elaborato, con metodologia scevra da aporie, dando compiuta risposta ai quesiti posti con l'ordinanza del 04.10.2024.
II-7.1. Usura.
L'ausiliario ha determinato il TEG facendo impiego delle formule elaborate dalla BA d'TA (come chiarito dalla giurisprudenza di vertice “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni BA d'TA pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”, Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 29794 del 19/11/2024; dello stesso avviso, del resto, è la giurisprudenza di merito, secondo cui “Alle
Istruzioni della B.I. in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. n. 108 del 1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate , e se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della B.I. quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito
a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure
pagina 8 di 14 Pt_ computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli
(Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234;
Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77)”, Trib. Napoli, Sez. II, 13/05/2022, n. 4784).
Il C.T.U. ha computato il TEG sulla scorta delle pattuizioni contenute nell'originario contratto del
29.01.2001 e delle successive modifiche (15.04.2009; 27.04.2010; 17.03.2015), rilevando come il TEG si sia sempre mantenuto al di sotto del tasso soglia (cfr. all. nn. 2-3-4-5-6-7 – TU . Per_2
II-7.2. Rielaborazione del saldo.
Nell'individuazione del saldo debitore deve farsi riferimento all'ipotesi ricostruttiva n. 1 offerta dal secondo ausiliario (cfr. p. 16 ss. TU . Per_2
In tale prospettiva, infatti, correttamente l'ausiliario non ha tenuto conto:
- della commissione di massimo scoperto, stante la sua insufficiente determinazione nel regolamento contrattuale (espunzione di euro 7.141,42 – cfr. all. n. 15 – TU;
Per_2
- della commissione disponibilità fondi dal III trimestre 2009 al I trimestre 2010, in quanto pattuita solo a far data dal 27.04.2010 (espunzione di euro 184,24 – cfr. all. n. 16 – TU
; Per_2
- della commissione di istruttoria veloce dal IV trimestre 2012 al IV trimestre 2014, in quanto pattuita solo a far data dal 17.03.2017 (espunzione di euro 4.450,00 – cfr. all. n. 17 – TU
; Per_2
- delle spese addebitate in misura superiore a quella pattuita (espunzione di euro 1.009,20 – cfr. all. n. 18 – TU . Per_2
Una volta espunte le predette voci contabili, sui nuovi saldi sono stati applicati gli interessi attivi e passivi (cfr. p. 16-17 e all. n. 19 – TU . In aderenza al quesito formulato, poi, gli interessi Per_2 maturati dall'apertura del rapporto (29.01.2001) al 31.12.2013 sono stati capitalizzati con la metodologia indicata nel contratto originario, in quanto conforme al dettato normativo ratione temporis applicabile. È stata poi esclusa qualsivoglia forma di capitalizzazione nel periodo 01.01.2014-
30.08.2016.
pagina 9 di 14 Tali dati contabili vanno coordinati con l'eccepita prescrizione da parte della aventi Controparte_5 carattere solutorio, tenuto conto che sul c/c n. 441338 sono state riscontrate le seguenti linee di affidamento:
- lire 50.000.000 dal 30.06.2001 al 31.12.2001;
- euro 25.882,84 dal 01.01.2002 al 31.12.2005;
- euro 10.000,00 dal 01.01.2006 al 31.12.2015.
Ora, il dies a quo da cui far decorrere il decennio è da individuarsi nel 05.12.2016, data di notificazione dell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c.
Al fine dell'identificazione delle rimesse solutorie deve farsi applicazione del principio secondo cui deve tenersi conto del c.d. “saldo ricalcolato”. Come chiarito dalla Suprema Corte a partire da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9141 del 19.05.2020, infatti, “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (più di recente cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n.
7721 del 16.03.2023, Rv. 667221-01).
In coerente applicazione di tali principi l'ausiliario (cfr. all. n. 20 – TU ha rinvenuto rimesse Per_2 solutorie prescritte per complessivi euro 1.906,72; è stato così rideterminato il saldo del conto corrente n. 441338 al 30.08.2016 in euro 47.400,23 a credito della Società (cfr. all. n. 21 – TU . Per_2
II-8. Conto anticipi n. 441341.
Deve premettersi che – stante la natura tecnico-contabile del conto anticipi – per l'intero periodo l'istituto di credito ha svolto operazioni di giroconto rispetto alle competenze maturate e calcolate sul conto anticipi, riversandole sul conto ordinario.
Anche rispetto al conto anticipi risulta indispensabile il riferimento a quanto accertato dal secondo ausiliario, le cui conclusioni sono in questa sede recepite in quanto alle stesse si è addivenuti sulla scorta di una corretta lettura degli elementi di fatto e di una loro coerente sussunzione alla luce della normativa
(anche secondaria) applicabile ratione temporis, il tutto coordinato alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione. Ciò ha condotto l'ausiliario a dare coerente sviluppo all'elaborato, con metodologia scevra da aporie, dando compiuta risposta ai quesiti posti con l'ordinanza del 04.10.2024.
II-8.1. Usura.
pagina 10 di 14 Dall'analisi dell'elaborato peritale è emersa usura (originaria) solo con riferimento alla sottoscrizione del documento di sintesi del 15.04.2009 (cfr. p. 14 – TU , sicché dal 15.04.2009 al 16.03.2015 Per_2
(data antecedente alla successiva pattuizione contrattuale) non sono dovuti interessi.
II-8.2. Rielaborazione del saldo.
Nell'individuazione del saldo debitore deve farsi riferimento all'ipotesi ricostruttiva n. 1 offerta dal secondo ausiliario (cfr. p. 15 ss. TU . Per_2
In tale prospettiva, infatti, correttamente l'ausiliario non ha tenuto conto:
- della commissione disponibilità fondi dal III trimestre 2010 al IV trimestre 2014, in quanto pattuita solo a far data dal 17.03.2015 (espunzione di euro 8.511,62 – cfr. all. n. 12 – TU
; Per_2
- delle spese addebitate in misura superiore a quella pattuita (espunzione di euro 54,26 – cfr. all.
n. 13 – TU . Per_2
Una volta espunte le predette voci contabili, sui nuovi saldi sono stati applicati gli interessi attivi e passivi, con esclusione dei tassi convenzionali nel periodo 15.04.2009-16.03.2015, in ragione dell'usurarietà degli stessi. Quanto alla capitalizzazione, la stessa è avvenuta mediante operazioni di giroconto sul c/c ordinario.
All'esito dei prescritti ricalcoli, l'ausiliario ha rideterminato il saldo del conto anticipi al 30.08.2016 in euro 59.994,00 a debito della Debitrice principale.
II-9. Fideiussioni.
In merito alla posizione dei Fideiussori, l'opposizione risulta ancorata alla deduzione della violazione, da parte dell'opposta, delle regole di correttezza e buona fede e dell'art. 1956 c.c., la cui osservanza avrebbe condotto a non erogare ulteriore credito alla Società, a fronte del palese peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, in ciò rendendo non proficua l'azione di rivalsa da parte dei Fideiussori.
Nell'approcciare ai motivi di opposizione deve rilevarsi che l'opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha allegato e dedotto la qualità di soci della principale da parte di tutti i Fideiussori Parte_7
(cfr. p. 10 – comparsa di risposta). Tale contenuto assertivo non è stato specificamente contestato dagli opponenti nella prima difesa utile (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – attori), sicché, alla luce del ben noto meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c., la qualità di soci della Debitrice principale in capo ai Fideiussori deve ritenersi pacifica (in quanto non contestata).
II-9.1. Ora, la doglianza, oltre a risultare assolutamente generica, risolvendosi in un richiamo a principi generali e al disposto dell'art. 1956 c.c. del tutto sganciato dalla concretezza del rapporto per cui è causa, si appalesa infondata.
pagina 11 di 14 Va anzitutto ricordato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr. Cass. civ. 23 maggio 2005 n. 10870).
L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della di dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il CP_1 peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del
07/02/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
Incombe quindi sul fideiussore che invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto ulteriore credito al debitore principale pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. n. 23422/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass., n. 394/2006 cit.; n. 10870/2005).
II-9.2. Ebbene, in presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, l'autorizzazione del garante può essere ritenuta tacitamente concessa laddove emerga, anche in via presuntiva, che quest'ultimo fosse a conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito. Nell'ipotesi in cui il fideiussore che chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., la duplice qualità di socio e garante della società debitrice principale, è legittima la presunzione operata dal giudice che rigetti tale richiesta fondando il proprio convincimento sulla presunzione che il fideiussore, conoscendo la situazione economica della società, avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli.
Difatti, in siffatta ipotesi, le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita (in termini,
pagina 12 di 14 da ultimo, Trib. Patti, Sez. I, 03.08.2023, n. 797).
II-9.3. I principi di diritto summenzionati risultano perfettamente applicabili al caso di specie, in ciò consentendo di ritenere infondato il motivo di opposizione.
II-10. Individuazione del quantum debeatur.
Com'è noto, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (in termini,
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101 del 19.10.2015).
Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio va individuata alla luce dell'originaria domanda ingiunzionale e dei rapporti ivi attivati.
II-10.1. All'esito dell'istruttoria è dunque emersa la debenza dei seguenti importi in favore di : CP_1
- + euro 90.934,52 quale debito residuo (inclusivo degli accessori) al 01.09.2016 per il mutuo chirografario n. 3778742, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 02.09.2016 al soddisfo;
- - euro 47.400,23 quale saldo del c/c n. 441338 al 30.08.2016;
- + euro 59.994,00 quale saldo del c/c anticipi n. 441341 al 30.08.2016. oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 31.08.2016 al soddisfo.
II-11. Va infine specificato che, come risulta dall'intestazione della citazione e dalle procure alle liti in atti, la presente azione non può dirsi spiegata dai fideiussori anche nella qualità di eredi di
[...]
, nonostante il contenuto (meramente) testuale delle conclusioni. Gli opponenti, del resto, Per_1 nulla hanno replicato (né tanto meno prodotto) alle deduzioni di parte avversa in ordine all'insussistenza di elementi da cui trarre l'esercizio in giudizio di un diritto pervenuto ai Fideiussori per successione della de cuius.
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Il decreto ingiuntivo va revocato, stante l'esito dell'istruttoria e, contestualmente, gli opponenti vanno condannati in solido tra loro (e, con riferimento ai Fideiussori, nei limiti della garanzia prestata) al pagamento, in favore della di euro 103.528,29, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., con CP_1 la decorrenza meglio specificata al §§ II-10.1.
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza, da riconoscersi in capo agli opponenti, in solido tra loro, nonostante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 27 agosto
2020, n. 17854, Rv. 658965-01), e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei pagina 13 di 14 parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Le spese di C.T.U., per come liquidate con i decreti del 25.07.2019 (C.T.U. Cartone) e del
01.04.2025 (C.T.U. sono poste definitivamente a carico degli opponenti. Per_2
III-14.2. La domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta non può trovare accoglimento, anche tenuto conto dell'esito della lite e della necessità di procedere alla revoca del decreto ingiunzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4 nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] Controparte_1 così provvede:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 1358/2016 (R.G. n. 3703/2016) per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONDANNA in solido con Parte_5 Parte_2 Parte_3
e (questi ultimi nei limiti della garanzia prestata, pari ad euro 260.000,00), al Parte_4 pagamento, in favore di di euro 103.528,29, oltre interessi ex art. 1284, Controparte_1 comma 1, c.c., con la decorrenza meglio specificata al §§ II-10.1. della motivazione;
- CONDANNA gli attori opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di CP_1 delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 14.103,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, CPA e VA come per legge;
- PONE definitivamente a carico degli attori opponenti, in solido tra loro, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per come liquidate con separati decreti del 25.07.2019 e del
01.04.2025.
Così deciso in Teramo, il 28 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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