Articolo 46 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 marzo 1969
Art. 46.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

Entrata in vigore il 15 marzo 1969