TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14079/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 13 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CATELANI PIERO per l'attore l'avv. MOROSI LORENZO per Controparte_1
Preliminarmente l'avv. CATELANI alla luce della sentenza della corte di appello n. 1303/24 limita la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione al solo periodo andante tra il settembre 2021, data in cui stato costretto a lasciare casa, alla data di deposito del ricorso per l'affidamento Pt_1 del figlio che è dell'ottobre 2022. Per il resto (chiusura porta interna e recinzione resede) chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la emissione di sentenza di accertamento della proprietà.
Insiste nelle prove richieste.
L'avv. MOROSI osserva che mai è stata contestata la proprietà di controparte. Evidenzia che nel febbraio 2022 in sede di mediazione le parti avevano raggiunto accordo che prevedeva l'assegnazione della casa alla madre. Si associa alla richiesta cessazione della materia del contendere sulla domanda ulteriore . Si oppone alle prove di controparte ed in ipotesi chiede abilitazione a controprova.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
1 dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor vestri ha convenuto avanti a questo Pt_1
ufficio la signora avanzando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) rimossa ogni turbativa, sia stabilito il diritto del Sig. di essere reintegrato nel Parte_1
pieno godimento dell'immobile di sua proprietà situato in Comune di Rignano sull'Arno, località
Troghi, Via del Sansificio 21, catastalmente distinto come segue:• foglio di mappa 38, particella 651, subalterno 32, per quanto riguarda l'appartamento ed il resede;
• foglio di mappa 38, particella 651, subalterno 42, per quanto riguarda il fondo destinato a garage;
2) la Sig.ra sia Controparte_1
condannata a pagare al Sig. la somma di € 250,00 mensili, o quella maggiore o Parte_1
minore di giustizia, a titolo di indennità di occupazione a far data dal 17 settembre 2021 fino a quella dell'effettivo rilascio;
3) sia stabilito il diritto del Sig. di delimitare la sua proprietà da Parte_1
quella confinante rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Rignano sull'Arno al foglio di mappa 38, particella 651, subalterno 35, mediante l'erezione di un muro divisorio per quanto riguarda
l'edificio e di una rete per quanto riguarda il resede;
Il tutto con vittoria di spese e di onorari, oltre
IVA e CAP a termini di legge.”
A fondamento delle pretese avanzate a dedotto di essere proprietario dell'immobile sopra Pt_1
indicato, il quale è adiacente a quello di proprietà della convenuta. Ha evidenziato che tra le parti vi era stata una relazione sentimentale, e che quindi i due appartamenti erano stati uniti, aprendo un varco nella parete comune. Ha aggiunto che, causa incomprensioni nella vita di coppia, il 17 settembre 2021 la lo aveva con pressioni e minacce estromesso dall'intero edificio, anche approfittando del CP_1
suo stato di handicap patologico, impedendogli poi di rientrare nella sua proprietà. Lo stesso ha quindi evidenziato la necessità di ripristinare lo status quo ante, reintegrandolo nella sua proprietà esclusiva, previa chiusura del varco nella parete comune e provvedendo ad opportuna delimitazione del resede di proprietà, oltre al pagamento di indennità di occupazione in suo favore.
Si è costituita la sig.ra la quale, sul presupposto che l'azione proposta fosse in realtà CP_1
un'azione di natura possessoria, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della stessa per decorso dell'anno dall'avvenuto spoglio.
La stessa ha anche eccepito la litispendenza e/o continenza ex articolo 39 cpc del presente giudizio con quello, previamente promosso dalla avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio CP_1
comune NZ con domiciliazione prevalente del minore presso la madre ed assegnazione alla stessa dell'intera casa familiare.
2 Nel merito ha contestato di aver violentemente allontanato il partner dall'abitazione CP_1
comune, evidenziando che, comunque, lo stesso mai aveva formalmente richiesto di rientrare Pt_1
nell'appartamento.
Ha aggiunto che nel Febbraio 2022 le parti raggiungevano un accordo in sede di procedimento di mediazione familiare che prevedeva l'assegnazione dell'intera casa familiare alla signora CP_1
La stessa, pur non contestando la proprietà di in relazione all'immobile adiacente al suo, ha Pt_1
contestato la domanda di ripristino della parete a comune e di installazione della recinzione, in quanto l'appartamento di sua proprietà non sarebbe idoneo a consentire la soddisfazione adeguata delle esigenze abitative sue e del figlio.
Ha contestato altresì la domanda di pagamento di indennità d'occupazione, osservando che la regolazione dei rapporti economici tra le parti era di competenza del giudice della famiglia.
La stessa, quindi, ha concluso nel merito per il rigetto di ogni domanda.
Con prima memoria ex articolo 183 cpc ha precisato la propria domanda, evidenziando che Pt_1
non trattasi di azione possessoria, bensì di domanda a tutela del proprio diritto di proprietà.
Dopo alcuni rinvii di udienza finalizzati anche a verificare l'esito del procedimento promosso per l'affidamento del figlio, acquisita la sentenza passata in giudicato n. 1303/24 della Corte di Appello sede, la causa è stata discussa all'odierna udienza a mezzo discussione orale.In sede di discussione ha limitato la domanda di pagamento dell'indennità al periodo intercorrente tra il suo dedotto Pt_1
allontanamento forzoso (17/9/2021) e l'avvio del procedimento per l'affidamento del figlio
(26.10.2022). Lo stesso ha insistito per l'emissione di pronuncia che accetti la proprietà del suo appartamento. Quanto al ripristino del muro comune ed all'installazione di una rete a delimitazione delle due resedi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito della citata pronuncia della Corte di Appello.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della azione possessoria e di litispendenza e continenza con il procedimento avanti al giudice della famiglia
Entrambe le eccezioni devono essere respinte.
Quanto alla prima, è sufficiente evidenziare che con la prima memoria ex articolo 183 cpc l'attore ha precisato la sua richiesta ed il fondamento di essa, evidenziando che non trattasi di azione possessoria, bensì di vera e propria domanda di accertamento della proprietà.
3 Ne segue l'evidente infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata la quale evidentemente presuppone la natura possessoria della domanda.
Quanto alla litispendenza e continenza, è assorbente il rilievo che il giudizio di fronte al giudice della famiglia si è ormai concluso con l'emissione di provvedimento della Corte d'appello avente forma di sentenza, che non è stato oggetto di impugnazione ed è divenuto irrevocabile, nei limiti ovviamente in cui l'irrevocabilità può essere propria dei provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione come quello in esame.
Non vi è quindi alcuna possibilità di litispendenza o continenza tra giudizi.
A prescindere da tali considerazioni, in ogni caso va rimarcato che tra la domanda di natura dominicale volta a accertare il proprio buon diritto ed ad ottenere la domanda il ripristino dell'appartamento originario e quelle inerenti la gestione del rapporto di filiazione con relativi rapporti economici connessi non vi è alcuna litispendenza e continenza, essendo del tutto diversi presupposti e le finalità dei rispettivi procedimenti.
2) la domanda di reintegra
Sul punto le parti hanno chiesto entrambe dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce della decisione assunta dal giudice della famiglia, il quale ha disposto l'affidamento e la collocazione in via prevalente del figlio comune presso la madre, con assegnazione alla medesima dell'intera casa familiare, e cioè di quella costituita unendo i due appartamenti delle parti.
La richiesta va accolta, apparendo evidente che le decisioni circa l'assegnazione della casa coniugale del giudice della famiglia prevalgono, sino a che non perdano efficacia a seguito del raggiungimento della maggiore età, ovvero dell'indipendenza economica del figlio, su ogni altra pretesa di natura prettamente petitoria e dominicale.
In questa sede, diversamente da quanto richiesto in udienza dal difensore, non va emessa alcuna pronuncia di accertamento della proprietà dell'immobile di Pt_1
Premesso che in tal senso una chiara domanda petitoria non è stata neanche proposta in atto introduttivo ovvero nella prima memoria depositata, in realtà in proposito difetta un concreto ed attuale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), in quanto la convenuta non ha mai contestato l'appartenenza dominicale dell'appartamento del Pt_1
Le difese di infatti si appuntano esclusivamente sulla disciplina del rapporto di filiazione e CP_1
sulla assegnazione della casa familiare conseguente alla crisi della coppia genitoriale.
4 Sul punto, pertanto, non è dovuta alcuna pronuncia di merito
3) la domanda per il pagamento dell'indennità di occupazione
Anche tale richiesta va disattesa.
Premesso che, come si è detto sopra, in sede di udienza l'attore ha limitato la propria domanda al periodo intercorrente tra l'asserito allontanamento forzoso e violento e la data di promovimento del giudizio avanti ai giudici della famiglia, la richiesta va senz'altro disattesa, non risultando provato il suo presupposto e cioè che sia stato violentemente allontanato dalla casa. Pt_1
In proposito è solo da aggiungere che la prova per testi dedotta appare genericamente formulata e comunque valutativa, non essendo stato chiaramente indicato nel capitolo in cosa sarebbe consistita la violenza o la pressione psicologica per l'allontanamento da casa.
L'unica cosa che può dirsi in questa sede è che evidentemente la coppia all'epoca era ampiamente in crisi, cosicché non appare irragionevole la scelta del anche per evitare guai maggiori anche nel Pt_1
rapporto con il minore, di allontanarsi dall'abitazione trovando ospitalità presso di lui genitori.
Si aggiunga che agli atti non è documentata alcuna formale richiesta per rientrare nell'immobile e che invece nel Febbraio 2022 le parti avevano raggiunto un accordo in sede di procedimento di mediazione familiare che prevedeva l'assegnazione dell'intera abitazione alla madre.
Anche da tale documento si evince che a seguito della rottura del rapporto affettivo tra le parti Pt_1
riteneva comunque inopportuno rientrare nel proprio appartamento.
Parimenti non vi è alcuna allegazione e prova che la abbia sostituito le chiavi e le serrature CP_1
dell'immobile.
In conclusione, è da ritenere che il mancato accesso presso l'appartamento sia frutto di valutazioni di opportunità, ovvero di una libera scelta dello stesso senza che vi siano state invece condotte Pt_1
illecite di costrizione nei confronti del medesimo.
4) Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice, risultando chiaramente infondata sia la domanda di rivendica, essendo attualmente la materia da regolarsi in applicazione delle regole sulla filiazione a tutela dei diritti del figlio, sia la richiesta di pagamento di un'indennità di occupazione per il periodo antecedente al procedimento per l'affido, quella riguardante il diritto a separare nuovamente i due appartamenti.
5 Le spese vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura documentale della lite e tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa, nonché dell'attività defensionale in concreto effettuata.
P.Q.M.
Il tribunale di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica così provvede:
1) respinge le domande dell'attore, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di reintegra e di separazione delle due proprietà;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario 15% iva e cassa previdenza avvocati.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 13 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CATELANI PIERO per l'attore l'avv. MOROSI LORENZO per Controparte_1
Preliminarmente l'avv. CATELANI alla luce della sentenza della corte di appello n. 1303/24 limita la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione al solo periodo andante tra il settembre 2021, data in cui stato costretto a lasciare casa, alla data di deposito del ricorso per l'affidamento Pt_1 del figlio che è dell'ottobre 2022. Per il resto (chiusura porta interna e recinzione resede) chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la emissione di sentenza di accertamento della proprietà.
Insiste nelle prove richieste.
L'avv. MOROSI osserva che mai è stata contestata la proprietà di controparte. Evidenzia che nel febbraio 2022 in sede di mediazione le parti avevano raggiunto accordo che prevedeva l'assegnazione della casa alla madre. Si associa alla richiesta cessazione della materia del contendere sulla domanda ulteriore . Si oppone alle prove di controparte ed in ipotesi chiede abilitazione a controprova.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
1 dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor vestri ha convenuto avanti a questo Pt_1
ufficio la signora avanzando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) rimossa ogni turbativa, sia stabilito il diritto del Sig. di essere reintegrato nel Parte_1
pieno godimento dell'immobile di sua proprietà situato in Comune di Rignano sull'Arno, località
Troghi, Via del Sansificio 21, catastalmente distinto come segue:• foglio di mappa 38, particella 651, subalterno 32, per quanto riguarda l'appartamento ed il resede;
• foglio di mappa 38, particella 651, subalterno 42, per quanto riguarda il fondo destinato a garage;
2) la Sig.ra sia Controparte_1
condannata a pagare al Sig. la somma di € 250,00 mensili, o quella maggiore o Parte_1
minore di giustizia, a titolo di indennità di occupazione a far data dal 17 settembre 2021 fino a quella dell'effettivo rilascio;
3) sia stabilito il diritto del Sig. di delimitare la sua proprietà da Parte_1
quella confinante rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Rignano sull'Arno al foglio di mappa 38, particella 651, subalterno 35, mediante l'erezione di un muro divisorio per quanto riguarda
l'edificio e di una rete per quanto riguarda il resede;
Il tutto con vittoria di spese e di onorari, oltre
IVA e CAP a termini di legge.”
A fondamento delle pretese avanzate a dedotto di essere proprietario dell'immobile sopra Pt_1
indicato, il quale è adiacente a quello di proprietà della convenuta. Ha evidenziato che tra le parti vi era stata una relazione sentimentale, e che quindi i due appartamenti erano stati uniti, aprendo un varco nella parete comune. Ha aggiunto che, causa incomprensioni nella vita di coppia, il 17 settembre 2021 la lo aveva con pressioni e minacce estromesso dall'intero edificio, anche approfittando del CP_1
suo stato di handicap patologico, impedendogli poi di rientrare nella sua proprietà. Lo stesso ha quindi evidenziato la necessità di ripristinare lo status quo ante, reintegrandolo nella sua proprietà esclusiva, previa chiusura del varco nella parete comune e provvedendo ad opportuna delimitazione del resede di proprietà, oltre al pagamento di indennità di occupazione in suo favore.
Si è costituita la sig.ra la quale, sul presupposto che l'azione proposta fosse in realtà CP_1
un'azione di natura possessoria, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della stessa per decorso dell'anno dall'avvenuto spoglio.
La stessa ha anche eccepito la litispendenza e/o continenza ex articolo 39 cpc del presente giudizio con quello, previamente promosso dalla avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio CP_1
comune NZ con domiciliazione prevalente del minore presso la madre ed assegnazione alla stessa dell'intera casa familiare.
2 Nel merito ha contestato di aver violentemente allontanato il partner dall'abitazione CP_1
comune, evidenziando che, comunque, lo stesso mai aveva formalmente richiesto di rientrare Pt_1
nell'appartamento.
Ha aggiunto che nel Febbraio 2022 le parti raggiungevano un accordo in sede di procedimento di mediazione familiare che prevedeva l'assegnazione dell'intera casa familiare alla signora CP_1
La stessa, pur non contestando la proprietà di in relazione all'immobile adiacente al suo, ha Pt_1
contestato la domanda di ripristino della parete a comune e di installazione della recinzione, in quanto l'appartamento di sua proprietà non sarebbe idoneo a consentire la soddisfazione adeguata delle esigenze abitative sue e del figlio.
Ha contestato altresì la domanda di pagamento di indennità d'occupazione, osservando che la regolazione dei rapporti economici tra le parti era di competenza del giudice della famiglia.
La stessa, quindi, ha concluso nel merito per il rigetto di ogni domanda.
Con prima memoria ex articolo 183 cpc ha precisato la propria domanda, evidenziando che Pt_1
non trattasi di azione possessoria, bensì di domanda a tutela del proprio diritto di proprietà.
Dopo alcuni rinvii di udienza finalizzati anche a verificare l'esito del procedimento promosso per l'affidamento del figlio, acquisita la sentenza passata in giudicato n. 1303/24 della Corte di Appello sede, la causa è stata discussa all'odierna udienza a mezzo discussione orale.In sede di discussione ha limitato la domanda di pagamento dell'indennità al periodo intercorrente tra il suo dedotto Pt_1
allontanamento forzoso (17/9/2021) e l'avvio del procedimento per l'affidamento del figlio
(26.10.2022). Lo stesso ha insistito per l'emissione di pronuncia che accetti la proprietà del suo appartamento. Quanto al ripristino del muro comune ed all'installazione di una rete a delimitazione delle due resedi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito della citata pronuncia della Corte di Appello.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità della azione possessoria e di litispendenza e continenza con il procedimento avanti al giudice della famiglia
Entrambe le eccezioni devono essere respinte.
Quanto alla prima, è sufficiente evidenziare che con la prima memoria ex articolo 183 cpc l'attore ha precisato la sua richiesta ed il fondamento di essa, evidenziando che non trattasi di azione possessoria, bensì di vera e propria domanda di accertamento della proprietà.
3 Ne segue l'evidente infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata la quale evidentemente presuppone la natura possessoria della domanda.
Quanto alla litispendenza e continenza, è assorbente il rilievo che il giudizio di fronte al giudice della famiglia si è ormai concluso con l'emissione di provvedimento della Corte d'appello avente forma di sentenza, che non è stato oggetto di impugnazione ed è divenuto irrevocabile, nei limiti ovviamente in cui l'irrevocabilità può essere propria dei provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione come quello in esame.
Non vi è quindi alcuna possibilità di litispendenza o continenza tra giudizi.
A prescindere da tali considerazioni, in ogni caso va rimarcato che tra la domanda di natura dominicale volta a accertare il proprio buon diritto ed ad ottenere la domanda il ripristino dell'appartamento originario e quelle inerenti la gestione del rapporto di filiazione con relativi rapporti economici connessi non vi è alcuna litispendenza e continenza, essendo del tutto diversi presupposti e le finalità dei rispettivi procedimenti.
2) la domanda di reintegra
Sul punto le parti hanno chiesto entrambe dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce della decisione assunta dal giudice della famiglia, il quale ha disposto l'affidamento e la collocazione in via prevalente del figlio comune presso la madre, con assegnazione alla medesima dell'intera casa familiare, e cioè di quella costituita unendo i due appartamenti delle parti.
La richiesta va accolta, apparendo evidente che le decisioni circa l'assegnazione della casa coniugale del giudice della famiglia prevalgono, sino a che non perdano efficacia a seguito del raggiungimento della maggiore età, ovvero dell'indipendenza economica del figlio, su ogni altra pretesa di natura prettamente petitoria e dominicale.
In questa sede, diversamente da quanto richiesto in udienza dal difensore, non va emessa alcuna pronuncia di accertamento della proprietà dell'immobile di Pt_1
Premesso che in tal senso una chiara domanda petitoria non è stata neanche proposta in atto introduttivo ovvero nella prima memoria depositata, in realtà in proposito difetta un concreto ed attuale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), in quanto la convenuta non ha mai contestato l'appartenenza dominicale dell'appartamento del Pt_1
Le difese di infatti si appuntano esclusivamente sulla disciplina del rapporto di filiazione e CP_1
sulla assegnazione della casa familiare conseguente alla crisi della coppia genitoriale.
4 Sul punto, pertanto, non è dovuta alcuna pronuncia di merito
3) la domanda per il pagamento dell'indennità di occupazione
Anche tale richiesta va disattesa.
Premesso che, come si è detto sopra, in sede di udienza l'attore ha limitato la propria domanda al periodo intercorrente tra l'asserito allontanamento forzoso e violento e la data di promovimento del giudizio avanti ai giudici della famiglia, la richiesta va senz'altro disattesa, non risultando provato il suo presupposto e cioè che sia stato violentemente allontanato dalla casa. Pt_1
In proposito è solo da aggiungere che la prova per testi dedotta appare genericamente formulata e comunque valutativa, non essendo stato chiaramente indicato nel capitolo in cosa sarebbe consistita la violenza o la pressione psicologica per l'allontanamento da casa.
L'unica cosa che può dirsi in questa sede è che evidentemente la coppia all'epoca era ampiamente in crisi, cosicché non appare irragionevole la scelta del anche per evitare guai maggiori anche nel Pt_1
rapporto con il minore, di allontanarsi dall'abitazione trovando ospitalità presso di lui genitori.
Si aggiunga che agli atti non è documentata alcuna formale richiesta per rientrare nell'immobile e che invece nel Febbraio 2022 le parti avevano raggiunto un accordo in sede di procedimento di mediazione familiare che prevedeva l'assegnazione dell'intera abitazione alla madre.
Anche da tale documento si evince che a seguito della rottura del rapporto affettivo tra le parti Pt_1
riteneva comunque inopportuno rientrare nel proprio appartamento.
Parimenti non vi è alcuna allegazione e prova che la abbia sostituito le chiavi e le serrature CP_1
dell'immobile.
In conclusione, è da ritenere che il mancato accesso presso l'appartamento sia frutto di valutazioni di opportunità, ovvero di una libera scelta dello stesso senza che vi siano state invece condotte Pt_1
illecite di costrizione nei confronti del medesimo.
4) Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice, risultando chiaramente infondata sia la domanda di rivendica, essendo attualmente la materia da regolarsi in applicazione delle regole sulla filiazione a tutela dei diritti del figlio, sia la richiesta di pagamento di un'indennità di occupazione per il periodo antecedente al procedimento per l'affido, quella riguardante il diritto a separare nuovamente i due appartamenti.
5 Le spese vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura documentale della lite e tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa, nonché dell'attività defensionale in concreto effettuata.
P.Q.M.
Il tribunale di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica così provvede:
1) respinge le domande dell'attore, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di reintegra e di separazione delle due proprietà;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario 15% iva e cassa previdenza avvocati.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6