TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2404/2025 R.G. promosso con ricorso in data 11 novembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Facchini n. 5, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
AC Facchini n. 5, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Gavioli del Foro di Modena, C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Mirandola (MO), C.F._3
Via Giovanni Pico n.1, nonché all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La Sig.ra ed il Sig. di comune accordo stabiliscono che la casa famigliare di proprietà Pt_1 Pt_2 esclusiva del Sig. sita in Cento (FE), Via AC Facchini n. 5, resterà nella completa Pt_2 disponibilità dello stesso che ivi continuerà ad abitare e laddove manterrà la propria residenza anagrafica.
2) La Sig.ra a fronte della ricezione del bonifico bancario di euro 30.000,00= Parte_1
(trentamila/00) che verrà eseguito dal Sig. ad avvenuto deposito del presente ricorso Parte_2 sottoscritto, si impegna ed obbliga a trasferire, entro e non oltre il giorno 31.01.2026, la propria residenza e con essa quella del figlio minore, rilasciando la casa che fu residenza famigliare libera da tutti gli effetti personali propri e del figlio, in altro immobile sito in Cento (FE), il cui indirizzo verrà comunicato dalla Sig.ra al Sig. non appena conosciuto. Pt_1 Pt_2
3) I ricorrenti, si danno reciprocamente atto che con il rilascio della casa famigliare da parte della
Sig.ra e con l'esecuzione del bonifico di euro 30.000,00= (trentamila/00) da parte del Parte_1
Sig. nonché l'accredito dello stesso alle coordinate IBAN IT Parte_2
05G0306966981100000001581 del conto corrente intestato alla Sig.ra , si dichiarano Pt_1 completamente soddisfatti circa tutti gli aspetti patrimoniali pregressi e presenti e, per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e viceversa. Per_ 4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5) Per la concreta attuazione dell'affido condiviso, i genitori hanno concordato che il figlio starà con Per_ il padre a fine settimana alterni, salvo diversi accordi, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di da scuola/centro estivo, allorquando il padre lo preleverà da scuola/centro estivo sino al martedì mattina, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il piccolo a scuola/centro estivo, concordando in ogni modo, tra loro, eventuali variazioni d'orario sulla base delle necessità del minore, nonché dei genitori stessi;
durante la settimana, fatti salvi diversi accordi tra i ricorrenti, il minore rimarrà con il padre il giovedì sera allorquando il padre lo preleverà da scuola/centro estivo sino il venerdì mattina successivo, con l'impegno dello stesso di accompagnarlo a scuola/centro estivo. In ogni caso i genitori potranno, previo accordo, modificare i giorni e gli orari di visita per motivi personali o di salute.
6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere due settimane ciascuno, anche non consecutive, con il figlio. I rispettivi periodi di vacanza con il figlio andranno comunicati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
7) Per quanto concerne le festività Natalizie, Pasquali ed i compleanni il figlio starà con i genitori ad anni alterni concordando i giorni festivi anticipatamente per consentire anche alle rispettive famiglie d'origine una adeguata organizzazione.
8) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 ordinario del figlio, la somma di euro 400,00= (quattrocento/00), a far data dal giorno 15 del mese di gennaio 2026, somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario sul conto corrente bancario accesso presso l'istituto di credito contraddistinto dal codice CP_1
IBAN [...] intestato alla Sig.ra Parte_1
9) L'Assegno Unico ed Universale per il figlio a carico sarà integralmente percepito dalla Sig.ra ed anche fiscalmente il figlio sarà a carico della stessa al 100%. Pt_1
Per_ 10) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio , saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al Tribunale di Ferrara, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta. spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati da
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
. spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 (venti) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra il sopraccitato contributo nell'interesse del figlio Pt_2 Pt_1 fintanto che lo stesso non sarà economicamente indipendente.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre reciprocamente a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
14) Le parti si impegnano sin da ora a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti delle figlie minori.
15) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 27 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2404/2025 R.G. promosso con ricorso in data 11 novembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Facchini n. 5, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
AC Facchini n. 5, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Gavioli del Foro di Modena, C.F. ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Mirandola (MO), C.F._3
Via Giovanni Pico n.1, nonché all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La Sig.ra ed il Sig. di comune accordo stabiliscono che la casa famigliare di proprietà Pt_1 Pt_2 esclusiva del Sig. sita in Cento (FE), Via AC Facchini n. 5, resterà nella completa Pt_2 disponibilità dello stesso che ivi continuerà ad abitare e laddove manterrà la propria residenza anagrafica.
2) La Sig.ra a fronte della ricezione del bonifico bancario di euro 30.000,00= Parte_1
(trentamila/00) che verrà eseguito dal Sig. ad avvenuto deposito del presente ricorso Parte_2 sottoscritto, si impegna ed obbliga a trasferire, entro e non oltre il giorno 31.01.2026, la propria residenza e con essa quella del figlio minore, rilasciando la casa che fu residenza famigliare libera da tutti gli effetti personali propri e del figlio, in altro immobile sito in Cento (FE), il cui indirizzo verrà comunicato dalla Sig.ra al Sig. non appena conosciuto. Pt_1 Pt_2
3) I ricorrenti, si danno reciprocamente atto che con il rilascio della casa famigliare da parte della
Sig.ra e con l'esecuzione del bonifico di euro 30.000,00= (trentamila/00) da parte del Parte_1
Sig. nonché l'accredito dello stesso alle coordinate IBAN IT Parte_2
05G0306966981100000001581 del conto corrente intestato alla Sig.ra , si dichiarano Pt_1 completamente soddisfatti circa tutti gli aspetti patrimoniali pregressi e presenti e, per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e viceversa. Per_ 4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5) Per la concreta attuazione dell'affido condiviso, i genitori hanno concordato che il figlio starà con Per_ il padre a fine settimana alterni, salvo diversi accordi, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di da scuola/centro estivo, allorquando il padre lo preleverà da scuola/centro estivo sino al martedì mattina, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare il piccolo a scuola/centro estivo, concordando in ogni modo, tra loro, eventuali variazioni d'orario sulla base delle necessità del minore, nonché dei genitori stessi;
durante la settimana, fatti salvi diversi accordi tra i ricorrenti, il minore rimarrà con il padre il giovedì sera allorquando il padre lo preleverà da scuola/centro estivo sino il venerdì mattina successivo, con l'impegno dello stesso di accompagnarlo a scuola/centro estivo. In ogni caso i genitori potranno, previo accordo, modificare i giorni e gli orari di visita per motivi personali o di salute.
6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere due settimane ciascuno, anche non consecutive, con il figlio. I rispettivi periodi di vacanza con il figlio andranno comunicati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
7) Per quanto concerne le festività Natalizie, Pasquali ed i compleanni il figlio starà con i genitori ad anni alterni concordando i giorni festivi anticipatamente per consentire anche alle rispettive famiglie d'origine una adeguata organizzazione.
8) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento Pt_2 ordinario del figlio, la somma di euro 400,00= (quattrocento/00), a far data dal giorno 15 del mese di gennaio 2026, somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario sul conto corrente bancario accesso presso l'istituto di credito contraddistinto dal codice CP_1
IBAN [...] intestato alla Sig.ra Parte_1
9) L'Assegno Unico ed Universale per il figlio a carico sarà integralmente percepito dalla Sig.ra ed anche fiscalmente il figlio sarà a carico della stessa al 100%. Pt_1
Per_ 10) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio , saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al Tribunale di Ferrara, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta. spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati da
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
. spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 (venti) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra il sopraccitato contributo nell'interesse del figlio Pt_2 Pt_1 fintanto che lo stesso non sarà economicamente indipendente.
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre reciprocamente a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
14) Le parti si impegnano sin da ora a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti delle figlie minori.
15) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 27 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri