Articolo 12 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 11Articolo 13
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1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
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Versione
15 settembre 2020
Art. 12.

I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente. (2)
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640 , che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12 , 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ".
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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