Articolo 944 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 935Articolo 966
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 944. Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento 1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano ((e della Marina militare)) che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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