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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11647 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 32272/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32272/2019 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/12/2023, vertente
tra
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Tirso n. 90, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Agostino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
C.F. ) in persona del procuratore speciale p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo pec rappresentata e Email_1 difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro giusta procura versata in atti
- Convenuta
Conclusione delle parti:
per la parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
1. In via preliminare e comunque 1.1. Accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia della risoluzione disposta da in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Parte_1
Pag. 1 a 15 rappresentante pro tempore, del contratto di appalto rep. n. 1473 in data 2.2.2015, per i fatti e le motivazioni esposti e, per l'effetto, disporre, ove occorra, la disapplicazione e, conseguentemente, dichiarazione della comunicazione/provvedimento privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, con l'adozione di ogni conseguente pronuncia, accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
1.2. Previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia della risoluzione disposta in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 sua disapplicazione, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della risoluzione in danno di in persona del legale rappresentante p.t., del contratto di appalto rep. n. 1473 Controparte_1 in data 2.2.2015, per i fatti e le motivazioni esposti nella parte motiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia accertativa e/o dichiarativa
e/o costitutiva e di condanna a carico di in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 di cui ai successivi numeri 2 ss..
In subordine
1.3. In subordine e nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante non intendesse accogliere le precedenti sub 1.1 e 1.2, accertare e dichiarare la natura di recesso del provvedimento/comunicazione reso da in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 dal contratto di appalto rep. 1473 in data 2.2.2015, per i fatti e le motivazioni esposti nella parte motiva, adottando ogni conseguente pronuncia accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico in persona del legale rappresentante p.t, di cui ai successivi Controparte_1 numeri 2.e ss..
2. Nel merito e in ogni caso.
2.1. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., a vedersi riconosciuto l'importo di cui alle voci indicate nella parte motiva pari ad € 1.319.262,53 oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma o Controparte_1 di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate ex art. 1218, 1223 e 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA, se dovuta, come per legge, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2002”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito - respingere tutte le domande attoree;
In via riconvenzionale - accertare l'inadempimento di e, per l'effetto, l'intervenuta Parte_1
Pag. 2 a 15 risoluzione in danno del rapporto contrattuale ex art. 1454 c.c.; - quale effetto della risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c., condannare al risarcimento dei danni complessivamente Parte_1 ammontanti ad €71.435,42, oltre ad interessi e rivalutazione, come riepilogati in narrativa:
- € 44.870,26 a titolo di somma dedotta in cauzione, attesa la responsabilità solidale intercorrente tra AB Insurance AG e l'Appaltatore;
- € 2.520,04 per i costi del riaffidamento;
- € 24.045,12 per i costi sopportati in relazione alla pellicolatura dei rotabili dedotti in diffida ai sensi dell'art. 1493 c.c.;
In via subordinata
- accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del Contratto di appalto, in danno di ai Parte_1 sensi dell'art. 15, comma 1, n. 10 del Contratto medesimo per inadempimento dell'obbligo di sostituzione del fideiussore insolvente;
- quale effetto della risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c., condannare al Parte_1 risarcimento dei danni complessivamente ammontanti ad €71.435,42, oltre ad interessi e rivalutazione, come riepilogati in narrativa:
- € 44.870,26 a titolo di somma dedotta in cauzione, attesa la responsabilità solidale intercorrente tra AB Insurance AG e l'Appaltatore;
- € 2.520,04 per i costi del riaffidamento;
- € 24.045,12 per i costi sopportati in relazione alla pellicolatura dei rotabili dedotti in diffida ai sensi dell'art. 1493 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a la adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 Parte_1 esponendo che:
- con contratto rep. n. 1473 in data 22/02/2015 la convenuta, in qualità di stazione appaltante, avrebbe affidato ad essa attrice, in qualità di appaltatrice, il servizio di pellicolatura, applicazione nuove livree, verniciature e ripristino decoro su n. 184 rotabili (lotto 2 afferente alle regioni Liguria e Toscana) della Divisione Passeggeri
Regionale;
- l'importo presunto per la commessa affidata sarebbe stato concordato in € 897.405,34
IVA esclusa, di cui € 3.227,44 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Pag. 3 a 15 - in data 20/10/2018 avrebbe inoltrato ad essa attrice un atto di diffida, CP_1 mediante il quale avrebbe preteso il ripristino di alcune porzioni deteriorate di pellicolatura in relazione a n. 6 vetture;
- in contestazione della citata diffida essa attrice avrebbe evidenziato come il termine di garanzia per i vizi denunziati sarebbe spirato ai sensi dell'art. 10 del CTO e pertanto ogni onere pertinente sarebbe spettato alla committente, la quale ultima, tuttavia, dando per intervenuta la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, avrebbe proceduto ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- le vetture interessate dai vizi lamentati sarebbero state consegnate oltre due anni prima ed inoltre, alla data della contestazione, il contratto sarebbe stato praticamente interamente eseguito.
A fondamento della svolta domanda essa attrice allegava che:
- la risoluzione contrattuale, disposta da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
1454 c.c., sarebbe avvenuta in violazione del procedimento disciplinato dall'art. 136,
d.lgs. n. 163/2006;
- le clausole contrattuali e, in particolare, quella trasfusa all'art. 15, disciplinante una clausola risolutiva espressa, sarebbe nulla dacché in contrasto con la superiore disposizione del codice appalti da ritenersi inderogabile;
- sarebbero in ogni caso insussistenti i presupposti dettati dall'art. 15 del contratto di appalto, che avrebbe potuto, in ipotesi, legittimare la committente a risolvere il contratto concluso tra le parti, di rimando all'art. 1456 c.c.;
- sarebbero altresì insussistenti i presupposti di cui agli art. 10 del CTO e 6bis del contratto in ragione del fatto che i lavori oggetto di contestazione, per i quali le citate disposizioni contrattuali avrebbero previsto una garanzia per vizi di durata pari a 24 mesi, sarebbero stati ultimati e collaudati nel 2016 (come da prospetto di cui all'atto di citazione) e contestati con diffida del 2018, vale a dire quando il suddetto termine sarebbe già decorso;
- la risoluzione del contratto, avvenuta a mezzo diffida, sarebbe viziata e dunque illegittima per carenza dei presupposti di legge non essendo ravvisabile alcun inadempimento imputabile ad essa attrice o in ogni caso non rilevante ai fini dell'art. 1455 c.c.
considerato che
il valore per gli interventi richiesti sarebbe pari ed €10.350,00
a fronte di un corrispettivo globale, per l'intera commessa, pari ed €897.405,34;
- dovrebbe pertanto procedersi alla risoluzione del contratto per colpa della committente,
Pag. 4 a 15 la quale avrebbe posto in essere una condotta in violazione dei principi di correttezza e buona fede, pertanto, per le ragioni meglio espresse nell'atto di citazione dovrebbe essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, 1455 e 1460 c.c. in danno all'amministrazione, o in subordine, posta l'insussistenza dei presupposti legittimanti, qualificare la comunicazione inoltrata da come recesso ad nutum CP_1
e non già come risoluzione;
- a cagione della condotta assunta dalla committente, essa attrice avrebbe subito molteplici danni, tanto da perdita di chance (essendo stata esclusa dalle successive gare d'appalto indette proprio da ), per un ammontare complessivo pari ad € CP_1
220.822,19 quanto all'immagine anch'esso pari ad €200.000,00 (equivalente al 10% del fatturato medio annuale su un arco temporale interessante gli ultimi 3 anni);
- spetterebbe in ogni caso ad essa attrice la restituzione della somma pari al valore venale delle prestazioni rese nonché il 10% dell'importo dei lavori non eseguiti pari ad €
1.035,00 oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la quale, contestate tutte le doglianze attoree, deduceva Controparte_1 che:
- con bando pubblicato nella CGUE in data 07/03/2015, avrebbe indetto la gara per l'affidamento del servizio di pellicolatura e verniciatura, nonché ripristino decoro su 577 rotabili in asset alla Divisione Passeggeri Regionale di , suddiviso in 3 lotti e CP_1 rientrante nei c.d. settori speciali di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 206
d.lgs.163/2006;
- la qualità del materiale da utilizzare – della cui fornitura sarebbe stata obbligata l'appaltatrice – avrebbe rappresentato elemento essenziale del contratto a mente dell'art. 5 CTO, nonché dell'art. 5 del contratto di appalto stesso;
- il sistema delle garanzie per i vizi previsto nel contratto di appalto distinguerebbe – proprio a dar contezza dell'essenzialità della qualità dei materiali forniti dall'appaltatore
– tra la garanzia del materiale prevista dall'art. 50 delle condizioni generali, richiamate dall'art. 6 bis, e la garanzia di buon funzionamento di cui al combinato disposto degli art. 6bis del contratto e 10 del CTO;
- la garanzia azionata da essa committente, nel momento in cui avrebbe richiesto il ripristino dei vizi da parte dell'appaltatrice, sarebbe proprio quella prevista dall'art. 50
e pertanto non potrebbero considerarsi spirati i relativi termini;
- in data 26/04/2018 sarebbe stato autorizzato il subappalto richiesto dalla per Parte_1
Pag. 5 a 15 la realizzazione di alcuni lavori;
- essa committente si sarebbe avveduta di alcune difformità delle prestazioni in termini di durata delle pellicole, pertanto, avrebbe proceduto ad effettuare ulteriori verifiche dalle quali sarebbe emerso, in relazione alle vetture E646 della Divisione Passeggeri Cont Regionale Toscana in corso di lavorazione ed oggetto di subappalto alla ditta , che 3 pellicole su 4 avessero manifestato valori di adesività non conformi;
- avrebbe pertanto informato l'appaltatore, il quale, ritendo di non essere tenuto al ripristino, non vi avrebbe provveduto, lasciando in tal modo che il contratto si risolvesse;
- essa committente avrebbe, quindi, provveduto ad escutere la cauzione rilasciata dalla
AB Insurance AG al momento della conclusione del contratto, a termini dell'art. 12, avvedendosi solo in quel momento del fallimento della predetta società (in realtà risalente all'anno 2016) e dell'impossibilità di procedere all'incameramento della cauzione;
- le doglianze attoree sarebbero in ogni caso infondate non essendo per il contratto in argomento applicabile l'art. 136 d.lgs. 163/2006, pertanto, avrebbe correttamente e legittimamente utilizzato lo strumento civilistico ex art. 1454 c.c.;
- la risoluzione disposta da essa committente non potrebbe inoltre essere considerata alla stregua di un recesso, non essendo del pari applicabile al contratto la disciplina dettata dall'art. 134 d.lgs. 163/2006;
- sarebbe del tutto inconferente il richiamo operato dalla parte attrice all'art. 15 del contratto di appalto, non avendo essa committente attivato il rimedio in esso previsto;
- del pari infondate sarebbero le doglianze attoree concernenti lo spirare del termine per far valere la garanzia per i vizi denunziati, considerato che sarebbe a tal fine stata attivata la diversa garanzia per il materiale disciplinata dagli artt. 50 e ss. delle C.G.C., non solo per i convogli AL di cui al punto a) della diffida, ma anche per le locomotive
E464 interessate ed il cui materiale è risultato essere non corrispondente a quello richiesto;
- per i convogli AL avrebbe inoltre rilevato l'inidoneità delle pellicole utilizzate, atteso che, a distanza di poco più di 24 mesi dal collaudo dei lavori, le stesse avrebbero iniziato a staccarsi, rilevandosi dunque non conformi alla specifica Tecnica n. 371497, Esp. 10, posta a base di gara, nella quale, sarebbe stato previsto che le pellicole avrebbero dovuto assicurare una durata minima pari a 72 mesi;
- per tali rilievi dunque – a dispetto di quanto sostenuto dalla parte attrice –
Pag. 6 a 15 l'inadempimento sarebbe connotato dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c.;
- sarebbe pertanto infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice.
Al contempo, la convenuta proponeva una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 15 dello stesso, atteso che l'attrice, a seguito del fallimento dell'istituto assicuratore che avrebbe rilasciato la polizza fideiussoria, non avrebbe provveduto alla sostituzione di quest'ultimo entro il termine concessole dal contratto stesso.
In via consequenziale la convenuta chiedeva altresì la condanna dell'attrice:
- alla restituzione della somma pari ad €24.045,12 corrisposta per la fornitura relativa ai rotabili AL ai sensi dell'art. 1493 c.c.;
- al risarcimento del danno pari ad €71.453,42 (per le causali espresse nell'atto di costituzione).
In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi in via giudiziale la risoluzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 10 contratto di appalto, per l'inadempimento dell'obbligo di sostituzione del fideiussore insolvente con conseguente condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma suindicata oltre a rivalutazione ed interessi.
Con ordinanza del 18/12/2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via istruttoria – posta la natura documentale della controversia – non è stato ritenuto opportuno dare ingresso alle prove orali articolate dalla parte attrice. Per analoghi rilievi non ha trovato ingresso neppure la richiesta di ctu del pari formulata dalla parte attrice.
Nel caso di specie è pacifico, trattandosi di circostanza allegata dall'attrice e non puntualmente contestata dalla convenuta, che il contratto di appalto abbia avuto integrale esecuzione e che, in concomitanza con la consegna dell'ultimo lotto di rotabili, la committente avesse sollevato, nell'ottobre del 2018, alcune contestazioni in ordine alla correttezza delle lavorazioni da ultimo espletate dall'attrice e, contestualmente, con l'occasione, fosse stata contestata la non corretta esecuzione dei lavori relativi ad un diverso lotto, già consegnato nei mesi di maggio e giugno del 2016.
Al contempo, risulta in atti che entrambe le parti abbiano chiesto dichiararsi risolto il contratto in ragione di ipotizzati inadempimenti attribuiti alla rispettiva controparte contrattuale.
Pag. 7 a 15 Nel caso di specie, ai fini della decisione delle contrapposte domande di risoluzione del contratto, assume valenza dirimente la fondatezza della domanda riconvenzionale in tal senso formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 15 del contratto.
In particolare, la convenuta inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 15, n. 10, contratto di appalto ove è previsto che “ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha diritto CP_1 di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore oltre che nei casi previsti dall'art. 61
C.G.C., richiamate dal successivo art. 26, nei casi di seguito indicati: (….) mancato adempimento dell'obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta di
, così come prescritto all'art. 12”. CP_1
Ai sensi dell'art. 12 contratto di appalto “a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si impegna a presentare entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del presente contratto, la cauzione di €44.870,27, pari al 5% del corrispettivo del complessivo del contratto mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima domanda, secondo il testo predisposto da . ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di CP_1 CP_1 provvedimento giudiziario e senza che l'appaltatore né l'istituto assicuratore possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta onde rivalersi dei danni che essa affermi di aver subito – sulla base dei propri accertamenti, in ragione dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente la somma versata (…). L'appaltatore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta di , nell'ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni CP_1 sfavorevoli alle condizioni economico patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione”.
Orbene, è pacifico e non contestato che al momento dell'escussione della cauzione, rilasciata dalla società AB Insurance, avvenuta il 14/01/2019, la committente non ha potuto procederne all'incameramento a cagione dell'intervenuto fallimento della società garante, risalente all'anno 2016. Sul punto la parte attrice non ha inteso proporre argomentazione alcuna.
Orbene, va premesso che l'obbligo di rilasciare la garanzia trova la sua fonte prima ancora che nella clausola trasfusa all'art. 15 del contratto di appalto, nell'art. 113, d.lgs. 163/2006, che nel disporre “l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussorie”, non lascia spazio ad eventuali dubbi interpretativi. Non appare infatti casuale che il medesimo obbligo sia stato anche dalle parti inserito tra le cause di inadempimento contrattuale tali da comportare, mediante l'operatività della clausola risolutiva espressa, l'immediata risoluzione del contratto.
Tali rilievi consentono dunque di ritenere sussistente l'inadempimento dell'appaltatore, a
Pag. 8 a 15 termini della citata clausola contrattuale, che non ha provveduto, nonostante il fallimento del garante a procederne alla sostituzione, come da obbligo su di esso gravante.
Dunque, si impone nel caso di specie la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto per fatto addebitabile alla stessa attrice.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande risarcitorie da quest'ultima formulate, presupponendo l'accoglimento delle stesse l'adozione di una pronuncia di risoluzione per fatto imputabile a colpa della stazione appaltante.
Ciò premesso, è al contempo pacifico che la stessa attrice avesse in ogni caso integralmente adempiuto il contratto e che, in ragione di ciò, abbia richiesto anche la corresponsione dell'intero importo contrattualmente pattuito, pari ad € 897.405,34.
La fondatezza della domanda è stata contestata dalla convenuta, la quale ha eccepito, in estrema sintesi:
- in primo luogo, di aver già corrisposto all'attrice la somma di € 743.803,96 a titolo di pagamento parziale dell'intero importo concordato;
- in secondo luogo, l'infondatezza della domanda di parte attrice, in ragione dei molteplici vizi evidenziati con la propria comparsa di costituzione.
Per quel che qui interessa occorre altresì rammentare – essendo del resto pacifico in causa – che il servizio appaltato, al momento della diffida, era stato interamente eseguito. Si rammenta altresì che in data 21/09/2017 la concludeva un contratto di subappalto con la Parte_1
Car Segnaletica Stradale s.r.l., rispetto al quale la committente prestava espresso CP_1 consenso, in data 26/04/2018, limitatamente alle lavorazioni da espletarsi sui rotabili E464 appartenenti alla Direzione Regionale Toscana.
In data 20/10/2018, la committente intimava alla di procedere al ripristino di alcune Parte_1 porzioni deteriorate della pellicolatura su un numero di 6 vetture AL (lavorate nel 2016), nonché di procedere completa rimozione della pellicola applicata sulle locomotive E464 lavorate nei mesi di maggio e giugno 2018 e la completa ripellicolatura delle stesse mediante l'utilizzo di kit di pellicole rispondenti alla ST FS n. 371497 esp. 10, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. onde decorsi 45 giorni infruttuosamente l'appaltatrice non vi avrebbe proceduto.
In riscontro a tale diffida, quest'ultima evidenziava di non esser tenuta a rimuovere eventuali vizi in ragione del decorso del termine di 24 mesi dedotti in garanzia, essendo stati eseguiti e collaudati i lavori sulle vetture AL in contestazione nel 2016.
Pag. 9 a 15 Quanto poi alle locomotive E464 (consegnate nell'estate del 2018), i cui lavori erano stati eseguiti dalla subappaltatrice Car Segnaletica, quest'ultima, sempre in riscontro alla detta diffida, aveva comunicato di non essere obbligata ad eseguire le lavorazioni richieste in ragione del fatto che, espletate le dovute analisi tecniche sul materiale utilizzato (analisi demandate alla
, all. 16, mem. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) ne sarebbe emersa, a dispetto di quanto sostenuto Pt_2 dalla committente, l'idoneità del materiale– nei limiti di accettabilità previsti dall'Esponente n.
5 (all.14, mem. 183, comma 6, n. 1) posto a base di gara. Nella stessa sede era stato altresì evidenziato, sempre rispetto alle locomotive E464, che la rimozione e la ripellicolatura sarebbe Co stata richiesta da sulla scorta di un Esp. n. 10 (aggiornato al 2018) non applicabile CP_1 al contratto in argomento, concluso nel 2015.
A tali osservazioni sarebbe tuttavia seguita la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. che ad avviso della società appaltatrice sarebbe stata disposta illegittimamente.
Dunque, le uniche lavorazioni sulle quali la committente ha sollevato contestazioni sono quelle inerenti:
a) i convogli “AL” consegnati tra aprile e giugno del 2016;
b) i rotabili E464 consegnati nell'estate del 2018.
Orbene, con riferimento al lotto a), deve sin da ora evidenziarsi che al cospetto dell'eccepito decorso del termine contrattualmente previsto per la garanzia dei vizi sulle lavorazioni, la committente ha opposto di aver attivato la garanzia contenuta all'art. 50 delle condizioni generali di contratto disciplinante “la garanzia del materiale” e non anche quella del buon funzionamento (24 mesi).
A tal riguardo, è utile osservare che l'art. 6 bis del contratto di appalto – rubricato “garanzia di buon funzionamento” – prevede che “fermo restando quanto stabilito all'art. 50 delle C.G.C. richiamate al successivo art. 26, le prestazioni oggetto del presente contratto sono coperte da garanzia di buona esecuzione e buon funzionamento come definito al paragrafo 10 del CTO”.
Il richiamato art. 50 C.G.C. - rientrante nel titolo I disciplinante “le garanzie del materiale” - prevede che “indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
(50.2) “La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna”.
Pag. 10 a 15 (50.3) Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.
(50.4) “La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.
(50.5) La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione”.
L'art. 10 CTO prevede che “Durante il periodo coperto da garanzia (24 mesi solari consecutivi a partire dalla data del collaudo definitivo) tutti gli oneri per l'eventuale eliminazione di vizi, avarie
e guasti latenti, che rendano i rotabili e parti di essi non conformi alle condizioni, previste per il proprio esercizio, stabilite in contratto e nel presente documento, a causa d'esecuzione difettosa delle prestazioni previste - sono a carico dell'Impresa. Durante il periodo della garanzia l'Impresa assicurerà gratuitamente qualsiasi necessaria assistenza tecnica finalizzata al corretto mantenimento in efficienza delle prestazioni eseguite, qualora le stesse presentassero vizi o difetti di montaggio, applicazione o installazione. Nella garanzia si intende altresì compresa la sostituzione gratuita di tutti i componenti - che a causa di difetti, lacune o errori attribuibili alla fase di montaggio - dovessero risultare difettosi o, comunque, non correttamente idonei al previsto scopo d'uso. Le eventuali richieste di assistenza saranno inoltrate da all'Appaltatore via CP_1 fax o via posta certificata. I relativi interventi di assistenza dovranno avvenire entro 72
(settantadue) ore consecutive dalla chiamata, esclusi i giorni festivi”.
Sulla scorta delle richiamate clausole contrattuali, ricordato che a mente dell'art. 50.2 la garanzia per il materiale ha durata di “un anno”, mentre la garanzia per il buon funzionamento ha la durata di “due anni”, si rileva - rispetto al ripristino dei 6 rotabili AL (la cui ultima partita risulta collaudata e consegnata in data 27/06/2016), intimato da a mezzo CP_1 diffida - che il termine contrattualmente previsto per far valere la garanzia, imponente l'obbligo in capo all'appaltatore di eliminare i vizi a sue spese, era già spirato al 20/10/2018 (data della diffida). Ed infatti a tal momento erano già decorso sia il termine di cui all'art. 10 CTO sia il termine di cui all'art. 50 C.G.C. (24 mesi ovvero i due anni a tal fine stabiliti).
Né può essere condivisa la prospettazione della committente che, nel richiamare l'Esp. 10, ove
Pag. 11 a 15 è prevista una durata di 72 mesi del materiale, ne lamenta il mancato rispetto da parte Co dell'appaltatore. In proposito va osservato che l'Esp. posto a base di gara non era l 0, Pt_3 bensì l'Esp. 5, nel quale non v'era menzione alcuna della necessità di durata del materiale pari a 72 mesi. Rispetto a tale ultima evenienza, la medesima , al cospetto delle specifiche CP_1
Co contestazioni sul punto dedotte dalla società attrice, ha nondimeno dedotto che la di cui all'Esp. 5 era stata solo erroneamente indicata tra gli allegati, posti a base di gara, essendo invero ed in concreto applicabile il diverso ed ulteriore Esp.
7. Tuttavia, neppure l'Esp. 7 (all.
31, , mem. 183, n. 1, comma 6, c.pc.) contiene menzione alcuna della invocata durata CP_1 del materiale di 72 mesi.
Ne discende che rispetto a tali lavorazioni non sussisteva alcun obbligo in capo all'appaltatrice di ripristino dei vizi lamentati.
Quanto invece ai rotabili E464, la denuncia di non conformità del materiale deve ritenersi senz'altro tempestiva, essendo avvenuta a pochi mesi di distanza dalla consegna degli stessi.
Le doglianze di parte convenuta devono ritenersi non provate.
A fondamento dell'eccezione la convenuta ha dedotto che l'inadeguatezza delle pellicole utilizzate dalla subappaltatrice sarebbe emersa all'esito di verifiche effettuate dal laboratorio
CSI, su dei campioni prelevati nel contraddittorio tra le parti.
L'allegazione è stata provata mediante la produzione della relazione resa dal laboratorio CSI individuato unilateralmente dalla sola convenuta. Detta relazione era allegata ad una email, proveniente dal predetto laboratorio, nella quale veniva sinteticamente affermato che tre dei quattro campioni esaminati avrebbero mostrato valori di adesività non conformi ai requisiti previsti da contratto. Segnatamente, le pellicole viziate sarebbero state quelle di colore grigio, blu e arancio.
Tuttavia, da una lettura delle relazioni allegate alla e-mail, risulta che il laboratorio CSI avesse riscontrato, quantomeno per la pellicola di colore grigio, un grado di adesività pari a 4,5 N/xcm, dunque conforme allo standard contrattuale, pattuito in misura pari o superiore a 4,5 N/cm.
Quanto ai due ulteriori campioni contestati, il test effettuato dal laboratorio CSI dava conto di un risultato di 4,3 – quindi inferiore al valore convenuto – precisando però la sussistenza di un margine di errore pari a ±0,3 per la pellicola blu e ±0,7 per la pellicola arancione.
Dunque, tenendo conto del margine di errore dichiarato dallo stesso laboratorio incaricato dalla committente, deve ritenersi non provata l'inadeguatezza delle pellicole applicate sui rotabili E464.
Peraltro, anche a voler prescindere dal margine di errore dichiarato dallo stesso laboratorio
Pag. 12 a 15 CSI, osserva il Tribunale che l'attrice, nel contestare gli esiti delle prove condotte dal predetto ente, ha eccepito che lo stesso non fosse dotato dei requisiti di imparzialità ed affidabilità richiesti dalla specifica tecnica disciplinante il rapporto contrattuale, a mente della quale era previsto che “le prove di tipo devono essere effettuate presso laboratori certificati EN ISO/IEC
17025 specificatamente per le prove indicate nel presente documento”.
A fronte di tale contestazione, era onere della convenuta dare prova del fatto positivo di segno contrario. Detto onere non è stato assolto da Controparte_1
In definitiva, deve ritenersi non provata la non rispondenza delle pellicole applicate sui rotabili
E464 rispetto ai requisiti di adesività richiesti dalle specifiche tecniche vigenti.
In definitiva, ferma la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del rapporto in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 del contratto, si impone in ogni caso la condanna della convenuta alla corresponsione in favore dell'attrice dei compensi pattuiti per le lavorazioni già eseguite (cfr. ex multis Corte appello Firenze sez. I, 13/06/2023,
n.1241), la cui inesattezza non ha trovato riscontro negli atti di causa.
Pertanto, atteso che l'importo complessivamente dovuto per l'esecuzione integrale del contratto era pari ad € 897.405,34 e che l'attrice ha già ricevuto, a parziale soddisfacimento del proprio credito, la somma di € 743.803,96, si impone la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 153.601,38 (pari alla differenza tra i due importi), maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Di contro, vanno rigettate le domande risarcitorie formulate, tanto dall'attrice (per le ragioni di cui s'è già detto) quanto dalla convenuta.
In particolare, per quanto attiene alle domande formulate da , osserva il Collegio che CP_1 quest'ultima ha richiesto la condanna dell'attrice al pagamento di una somma complessivamente pari ad € 71.435,25, di cui:
- € 44.870,26 a titolo di somma dedotta in cauzione, attesa la responsabilità solidale intercorrente tra AB Insurance AG e l'Appaltatore;
- € 2.520,04 per i costi del riaffidamento;
- € 24.045,12 per i costi sopportati in relazione alla pellicolatura dei rotabili dedotti in diffida ai sensi dell'art. 1493 c.c.
Le domande, per come poste, non meritano accoglimento.
Si rammenta infatti che la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo esige che l'istante dimostri essersi verificati gli specifici eventi coperti dalla garanzia, ovvero tanto
Pag. 13 a 15 l'inadempimento del soggetto garantito quanto il pregiudizio economico, nella sfera del beneficiario della polizza, eziologicamente connesso all'avverso inadempimento (Trib. Roma,
Sez. XVI, sent. n. 13436/2023; sent. Corte d'Appello di Milano sent. n. 1367/2016).
Peraltro, anche la Suprema Corte, con riferimento ai presupposti fondanti la pretesa della
Stazione appaltante di incamerare la cauzione definitiva, ha così argomentato: “Questa Corte ha da tempo chiarito che la cauzione in numerario o in titoli di Stato, che l'appaltatore è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto, [...] e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell'Amministrazione […].
Pertanto, ove alla prestazione della cauzione faccia seguito l'inadempimento dell'appaltatore,
l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario
o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati. A tal fine, non può considerarsi sufficiente la circostanza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell'opera o del comportamento negligente dell'appaltatore, la Amministrazione abbia dovuto procedere alla rescissione del contratto non risultando tale provvedimento di per sè idoneo a dar luogo ad un danno risarcibile: per la configurabilità di tale pregiudizio è invece necessaria
l'allegazione e la prova dei maggiori oneri sopportati per la stipulazione di un nuovo contratto
d'appalto e per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, nonché dell'eventuale ulteriore danno derivante dall'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto per la sua ultimazione, la cui dimostrazione è a carico della committente” (in tal senso, Trib. Roma, sez. II,
Sent. n. 10268/2024; Cass. ord. 3839/2021Cass. Civ., sent. n. 21205/2014).
Ebbene, atteso che nel caso di specie – al netto di quanto già detto in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 – nessuno degli inadempimenti attribuiti all'attrice ha trovato riscontro, deve escludersi il diritto della convenuta a chiedere il ristoro asseritamente scaturito da detti inadempimenti.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, si impone la dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 dello stesso.
Al contempo, atteso che nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, questi
Pag. 14 a 15 ha diritto al compenso per le opere già eseguite e delle quali comunque il committente si sia giovato (cfr. ex multis Corte appello Firenze sez. I, 13/06/2023, n.1241), si impone la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 153.601,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Di contro, vanno rigettate le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene rispondente a giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra e del Parte_1 Controparte_1
02/03/2015;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
153.601,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 22/07/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32272/2019 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/12/2023, vertente
tra
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Tirso n. 90, presso lo studio dell'avv. Antonio D'Agostino che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
C.F. ) in persona del procuratore speciale p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo pec rappresentata e Email_1 difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro giusta procura versata in atti
- Convenuta
Conclusione delle parti:
per la parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
1. In via preliminare e comunque 1.1. Accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia della risoluzione disposta da in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Parte_1
Pag. 1 a 15 rappresentante pro tempore, del contratto di appalto rep. n. 1473 in data 2.2.2015, per i fatti e le motivazioni esposti e, per l'effetto, disporre, ove occorra, la disapplicazione e, conseguentemente, dichiarazione della comunicazione/provvedimento privo di qualsivoglia validità e/o efficacia giuridica sotto ogni profilo, con l'adozione di ogni conseguente pronuncia, accertativa, e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
1.2. Previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità e comunque inefficacia della risoluzione disposta in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 sua disapplicazione, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della risoluzione in danno di in persona del legale rappresentante p.t., del contratto di appalto rep. n. 1473 Controparte_1 in data 2.2.2015, per i fatti e le motivazioni esposti nella parte motiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia accertativa e/o dichiarativa
e/o costitutiva e di condanna a carico di in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 di cui ai successivi numeri 2 ss..
In subordine
1.3. In subordine e nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante non intendesse accogliere le precedenti sub 1.1 e 1.2, accertare e dichiarare la natura di recesso del provvedimento/comunicazione reso da in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 dal contratto di appalto rep. 1473 in data 2.2.2015, per i fatti e le motivazioni esposti nella parte motiva, adottando ogni conseguente pronuncia accertativa e/o dichiarativa e/o costitutiva e di condanna a carico in persona del legale rappresentante p.t, di cui ai successivi Controparte_1 numeri 2.e ss..
2. Nel merito e in ogni caso.
2.1. Accertare e dichiarare il diritto di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., a vedersi riconosciuto l'importo di cui alle voci indicate nella parte motiva pari ad € 1.319.262,53 oltre IVA ed interessi come per legge e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma o Controparte_1 di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia e determinate ex art. 1218, 1223 e 1226
c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori, alla rivalutazione monetaria ed IVA, se dovuta, come per legge, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2002”.
Per la parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel merito - respingere tutte le domande attoree;
In via riconvenzionale - accertare l'inadempimento di e, per l'effetto, l'intervenuta Parte_1
Pag. 2 a 15 risoluzione in danno del rapporto contrattuale ex art. 1454 c.c.; - quale effetto della risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c., condannare al risarcimento dei danni complessivamente Parte_1 ammontanti ad €71.435,42, oltre ad interessi e rivalutazione, come riepilogati in narrativa:
- € 44.870,26 a titolo di somma dedotta in cauzione, attesa la responsabilità solidale intercorrente tra AB Insurance AG e l'Appaltatore;
- € 2.520,04 per i costi del riaffidamento;
- € 24.045,12 per i costi sopportati in relazione alla pellicolatura dei rotabili dedotti in diffida ai sensi dell'art. 1493 c.c.;
In via subordinata
- accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del Contratto di appalto, in danno di ai Parte_1 sensi dell'art. 15, comma 1, n. 10 del Contratto medesimo per inadempimento dell'obbligo di sostituzione del fideiussore insolvente;
- quale effetto della risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c., condannare al Parte_1 risarcimento dei danni complessivamente ammontanti ad €71.435,42, oltre ad interessi e rivalutazione, come riepilogati in narrativa:
- € 44.870,26 a titolo di somma dedotta in cauzione, attesa la responsabilità solidale intercorrente tra AB Insurance AG e l'Appaltatore;
- € 2.520,04 per i costi del riaffidamento;
- € 24.045,12 per i costi sopportati in relazione alla pellicolatura dei rotabili dedotti in diffida ai sensi dell'art. 1493 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a la adiva l'intestato Tribunale Controparte_1 Parte_1 esponendo che:
- con contratto rep. n. 1473 in data 22/02/2015 la convenuta, in qualità di stazione appaltante, avrebbe affidato ad essa attrice, in qualità di appaltatrice, il servizio di pellicolatura, applicazione nuove livree, verniciature e ripristino decoro su n. 184 rotabili (lotto 2 afferente alle regioni Liguria e Toscana) della Divisione Passeggeri
Regionale;
- l'importo presunto per la commessa affidata sarebbe stato concordato in € 897.405,34
IVA esclusa, di cui € 3.227,44 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Pag. 3 a 15 - in data 20/10/2018 avrebbe inoltrato ad essa attrice un atto di diffida, CP_1 mediante il quale avrebbe preteso il ripristino di alcune porzioni deteriorate di pellicolatura in relazione a n. 6 vetture;
- in contestazione della citata diffida essa attrice avrebbe evidenziato come il termine di garanzia per i vizi denunziati sarebbe spirato ai sensi dell'art. 10 del CTO e pertanto ogni onere pertinente sarebbe spettato alla committente, la quale ultima, tuttavia, dando per intervenuta la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, avrebbe proceduto ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- le vetture interessate dai vizi lamentati sarebbero state consegnate oltre due anni prima ed inoltre, alla data della contestazione, il contratto sarebbe stato praticamente interamente eseguito.
A fondamento della svolta domanda essa attrice allegava che:
- la risoluzione contrattuale, disposta da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
1454 c.c., sarebbe avvenuta in violazione del procedimento disciplinato dall'art. 136,
d.lgs. n. 163/2006;
- le clausole contrattuali e, in particolare, quella trasfusa all'art. 15, disciplinante una clausola risolutiva espressa, sarebbe nulla dacché in contrasto con la superiore disposizione del codice appalti da ritenersi inderogabile;
- sarebbero in ogni caso insussistenti i presupposti dettati dall'art. 15 del contratto di appalto, che avrebbe potuto, in ipotesi, legittimare la committente a risolvere il contratto concluso tra le parti, di rimando all'art. 1456 c.c.;
- sarebbero altresì insussistenti i presupposti di cui agli art. 10 del CTO e 6bis del contratto in ragione del fatto che i lavori oggetto di contestazione, per i quali le citate disposizioni contrattuali avrebbero previsto una garanzia per vizi di durata pari a 24 mesi, sarebbero stati ultimati e collaudati nel 2016 (come da prospetto di cui all'atto di citazione) e contestati con diffida del 2018, vale a dire quando il suddetto termine sarebbe già decorso;
- la risoluzione del contratto, avvenuta a mezzo diffida, sarebbe viziata e dunque illegittima per carenza dei presupposti di legge non essendo ravvisabile alcun inadempimento imputabile ad essa attrice o in ogni caso non rilevante ai fini dell'art. 1455 c.c.
considerato che
il valore per gli interventi richiesti sarebbe pari ed €10.350,00
a fronte di un corrispettivo globale, per l'intera commessa, pari ed €897.405,34;
- dovrebbe pertanto procedersi alla risoluzione del contratto per colpa della committente,
Pag. 4 a 15 la quale avrebbe posto in essere una condotta in violazione dei principi di correttezza e buona fede, pertanto, per le ragioni meglio espresse nell'atto di citazione dovrebbe essere dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, 1455 e 1460 c.c. in danno all'amministrazione, o in subordine, posta l'insussistenza dei presupposti legittimanti, qualificare la comunicazione inoltrata da come recesso ad nutum CP_1
e non già come risoluzione;
- a cagione della condotta assunta dalla committente, essa attrice avrebbe subito molteplici danni, tanto da perdita di chance (essendo stata esclusa dalle successive gare d'appalto indette proprio da ), per un ammontare complessivo pari ad € CP_1
220.822,19 quanto all'immagine anch'esso pari ad €200.000,00 (equivalente al 10% del fatturato medio annuale su un arco temporale interessante gli ultimi 3 anni);
- spetterebbe in ogni caso ad essa attrice la restituzione della somma pari al valore venale delle prestazioni rese nonché il 10% dell'importo dei lavori non eseguiti pari ad €
1.035,00 oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la quale, contestate tutte le doglianze attoree, deduceva Controparte_1 che:
- con bando pubblicato nella CGUE in data 07/03/2015, avrebbe indetto la gara per l'affidamento del servizio di pellicolatura e verniciatura, nonché ripristino decoro su 577 rotabili in asset alla Divisione Passeggeri Regionale di , suddiviso in 3 lotti e CP_1 rientrante nei c.d. settori speciali di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 206
d.lgs.163/2006;
- la qualità del materiale da utilizzare – della cui fornitura sarebbe stata obbligata l'appaltatrice – avrebbe rappresentato elemento essenziale del contratto a mente dell'art. 5 CTO, nonché dell'art. 5 del contratto di appalto stesso;
- il sistema delle garanzie per i vizi previsto nel contratto di appalto distinguerebbe – proprio a dar contezza dell'essenzialità della qualità dei materiali forniti dall'appaltatore
– tra la garanzia del materiale prevista dall'art. 50 delle condizioni generali, richiamate dall'art. 6 bis, e la garanzia di buon funzionamento di cui al combinato disposto degli art. 6bis del contratto e 10 del CTO;
- la garanzia azionata da essa committente, nel momento in cui avrebbe richiesto il ripristino dei vizi da parte dell'appaltatrice, sarebbe proprio quella prevista dall'art. 50
e pertanto non potrebbero considerarsi spirati i relativi termini;
- in data 26/04/2018 sarebbe stato autorizzato il subappalto richiesto dalla per Parte_1
Pag. 5 a 15 la realizzazione di alcuni lavori;
- essa committente si sarebbe avveduta di alcune difformità delle prestazioni in termini di durata delle pellicole, pertanto, avrebbe proceduto ad effettuare ulteriori verifiche dalle quali sarebbe emerso, in relazione alle vetture E646 della Divisione Passeggeri Cont Regionale Toscana in corso di lavorazione ed oggetto di subappalto alla ditta , che 3 pellicole su 4 avessero manifestato valori di adesività non conformi;
- avrebbe pertanto informato l'appaltatore, il quale, ritendo di non essere tenuto al ripristino, non vi avrebbe provveduto, lasciando in tal modo che il contratto si risolvesse;
- essa committente avrebbe, quindi, provveduto ad escutere la cauzione rilasciata dalla
AB Insurance AG al momento della conclusione del contratto, a termini dell'art. 12, avvedendosi solo in quel momento del fallimento della predetta società (in realtà risalente all'anno 2016) e dell'impossibilità di procedere all'incameramento della cauzione;
- le doglianze attoree sarebbero in ogni caso infondate non essendo per il contratto in argomento applicabile l'art. 136 d.lgs. 163/2006, pertanto, avrebbe correttamente e legittimamente utilizzato lo strumento civilistico ex art. 1454 c.c.;
- la risoluzione disposta da essa committente non potrebbe inoltre essere considerata alla stregua di un recesso, non essendo del pari applicabile al contratto la disciplina dettata dall'art. 134 d.lgs. 163/2006;
- sarebbe del tutto inconferente il richiamo operato dalla parte attrice all'art. 15 del contratto di appalto, non avendo essa committente attivato il rimedio in esso previsto;
- del pari infondate sarebbero le doglianze attoree concernenti lo spirare del termine per far valere la garanzia per i vizi denunziati, considerato che sarebbe a tal fine stata attivata la diversa garanzia per il materiale disciplinata dagli artt. 50 e ss. delle C.G.C., non solo per i convogli AL di cui al punto a) della diffida, ma anche per le locomotive
E464 interessate ed il cui materiale è risultato essere non corrispondente a quello richiesto;
- per i convogli AL avrebbe inoltre rilevato l'inidoneità delle pellicole utilizzate, atteso che, a distanza di poco più di 24 mesi dal collaudo dei lavori, le stesse avrebbero iniziato a staccarsi, rilevandosi dunque non conformi alla specifica Tecnica n. 371497, Esp. 10, posta a base di gara, nella quale, sarebbe stato previsto che le pellicole avrebbero dovuto assicurare una durata minima pari a 72 mesi;
- per tali rilievi dunque – a dispetto di quanto sostenuto dalla parte attrice –
Pag. 6 a 15 l'inadempimento sarebbe connotato dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c.;
- sarebbe pertanto infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice.
Al contempo, la convenuta proponeva una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 15 dello stesso, atteso che l'attrice, a seguito del fallimento dell'istituto assicuratore che avrebbe rilasciato la polizza fideiussoria, non avrebbe provveduto alla sostituzione di quest'ultimo entro il termine concessole dal contratto stesso.
In via consequenziale la convenuta chiedeva altresì la condanna dell'attrice:
- alla restituzione della somma pari ad €24.045,12 corrisposta per la fornitura relativa ai rotabili AL ai sensi dell'art. 1493 c.c.;
- al risarcimento del danno pari ad €71.453,42 (per le causali espresse nell'atto di costituzione).
In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi in via giudiziale la risoluzione ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 10 contratto di appalto, per l'inadempimento dell'obbligo di sostituzione del fideiussore insolvente con conseguente condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma suindicata oltre a rivalutazione ed interessi.
Con ordinanza del 18/12/2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via istruttoria – posta la natura documentale della controversia – non è stato ritenuto opportuno dare ingresso alle prove orali articolate dalla parte attrice. Per analoghi rilievi non ha trovato ingresso neppure la richiesta di ctu del pari formulata dalla parte attrice.
Nel caso di specie è pacifico, trattandosi di circostanza allegata dall'attrice e non puntualmente contestata dalla convenuta, che il contratto di appalto abbia avuto integrale esecuzione e che, in concomitanza con la consegna dell'ultimo lotto di rotabili, la committente avesse sollevato, nell'ottobre del 2018, alcune contestazioni in ordine alla correttezza delle lavorazioni da ultimo espletate dall'attrice e, contestualmente, con l'occasione, fosse stata contestata la non corretta esecuzione dei lavori relativi ad un diverso lotto, già consegnato nei mesi di maggio e giugno del 2016.
Al contempo, risulta in atti che entrambe le parti abbiano chiesto dichiararsi risolto il contratto in ragione di ipotizzati inadempimenti attribuiti alla rispettiva controparte contrattuale.
Pag. 7 a 15 Nel caso di specie, ai fini della decisione delle contrapposte domande di risoluzione del contratto, assume valenza dirimente la fondatezza della domanda riconvenzionale in tal senso formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 15 del contratto.
In particolare, la convenuta inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa trasfusa all'art. 15, n. 10, contratto di appalto ove è previsto che “ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha diritto CP_1 di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore oltre che nei casi previsti dall'art. 61
C.G.C., richiamate dal successivo art. 26, nei casi di seguito indicati: (….) mancato adempimento dell'obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta di
, così come prescritto all'art. 12”. CP_1
Ai sensi dell'art. 12 contratto di appalto “a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si impegna a presentare entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del presente contratto, la cauzione di €44.870,27, pari al 5% del corrispettivo del complessivo del contratto mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima domanda, secondo il testo predisposto da . ha diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di CP_1 CP_1 provvedimento giudiziario e senza che l'appaltatore né l'istituto assicuratore possano opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta onde rivalersi dei danni che essa affermi di aver subito – sulla base dei propri accertamenti, in ragione dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente la somma versata (…). L'appaltatore è, altresì, obbligato a sostituire il garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta di , nell'ipotesi in cui emergano a suo carico variazioni CP_1 sfavorevoli alle condizioni economico patrimoniali, con altro soggetto dotato dei requisiti di gradimento richiesti in sede di presentazione della cauzione”.
Orbene, è pacifico e non contestato che al momento dell'escussione della cauzione, rilasciata dalla società AB Insurance, avvenuta il 14/01/2019, la committente non ha potuto procederne all'incameramento a cagione dell'intervenuto fallimento della società garante, risalente all'anno 2016. Sul punto la parte attrice non ha inteso proporre argomentazione alcuna.
Orbene, va premesso che l'obbligo di rilasciare la garanzia trova la sua fonte prima ancora che nella clausola trasfusa all'art. 15 del contratto di appalto, nell'art. 113, d.lgs. 163/2006, che nel disporre “l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussorie”, non lascia spazio ad eventuali dubbi interpretativi. Non appare infatti casuale che il medesimo obbligo sia stato anche dalle parti inserito tra le cause di inadempimento contrattuale tali da comportare, mediante l'operatività della clausola risolutiva espressa, l'immediata risoluzione del contratto.
Tali rilievi consentono dunque di ritenere sussistente l'inadempimento dell'appaltatore, a
Pag. 8 a 15 termini della citata clausola contrattuale, che non ha provveduto, nonostante il fallimento del garante a procederne alla sostituzione, come da obbligo su di esso gravante.
Dunque, si impone nel caso di specie la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto per fatto addebitabile alla stessa attrice.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande risarcitorie da quest'ultima formulate, presupponendo l'accoglimento delle stesse l'adozione di una pronuncia di risoluzione per fatto imputabile a colpa della stazione appaltante.
Ciò premesso, è al contempo pacifico che la stessa attrice avesse in ogni caso integralmente adempiuto il contratto e che, in ragione di ciò, abbia richiesto anche la corresponsione dell'intero importo contrattualmente pattuito, pari ad € 897.405,34.
La fondatezza della domanda è stata contestata dalla convenuta, la quale ha eccepito, in estrema sintesi:
- in primo luogo, di aver già corrisposto all'attrice la somma di € 743.803,96 a titolo di pagamento parziale dell'intero importo concordato;
- in secondo luogo, l'infondatezza della domanda di parte attrice, in ragione dei molteplici vizi evidenziati con la propria comparsa di costituzione.
Per quel che qui interessa occorre altresì rammentare – essendo del resto pacifico in causa – che il servizio appaltato, al momento della diffida, era stato interamente eseguito. Si rammenta altresì che in data 21/09/2017 la concludeva un contratto di subappalto con la Parte_1
Car Segnaletica Stradale s.r.l., rispetto al quale la committente prestava espresso CP_1 consenso, in data 26/04/2018, limitatamente alle lavorazioni da espletarsi sui rotabili E464 appartenenti alla Direzione Regionale Toscana.
In data 20/10/2018, la committente intimava alla di procedere al ripristino di alcune Parte_1 porzioni deteriorate della pellicolatura su un numero di 6 vetture AL (lavorate nel 2016), nonché di procedere completa rimozione della pellicola applicata sulle locomotive E464 lavorate nei mesi di maggio e giugno 2018 e la completa ripellicolatura delle stesse mediante l'utilizzo di kit di pellicole rispondenti alla ST FS n. 371497 esp. 10, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. onde decorsi 45 giorni infruttuosamente l'appaltatrice non vi avrebbe proceduto.
In riscontro a tale diffida, quest'ultima evidenziava di non esser tenuta a rimuovere eventuali vizi in ragione del decorso del termine di 24 mesi dedotti in garanzia, essendo stati eseguiti e collaudati i lavori sulle vetture AL in contestazione nel 2016.
Pag. 9 a 15 Quanto poi alle locomotive E464 (consegnate nell'estate del 2018), i cui lavori erano stati eseguiti dalla subappaltatrice Car Segnaletica, quest'ultima, sempre in riscontro alla detta diffida, aveva comunicato di non essere obbligata ad eseguire le lavorazioni richieste in ragione del fatto che, espletate le dovute analisi tecniche sul materiale utilizzato (analisi demandate alla
, all. 16, mem. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) ne sarebbe emersa, a dispetto di quanto sostenuto Pt_2 dalla committente, l'idoneità del materiale– nei limiti di accettabilità previsti dall'Esponente n.
5 (all.14, mem. 183, comma 6, n. 1) posto a base di gara. Nella stessa sede era stato altresì evidenziato, sempre rispetto alle locomotive E464, che la rimozione e la ripellicolatura sarebbe Co stata richiesta da sulla scorta di un Esp. n. 10 (aggiornato al 2018) non applicabile CP_1 al contratto in argomento, concluso nel 2015.
A tali osservazioni sarebbe tuttavia seguita la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. che ad avviso della società appaltatrice sarebbe stata disposta illegittimamente.
Dunque, le uniche lavorazioni sulle quali la committente ha sollevato contestazioni sono quelle inerenti:
a) i convogli “AL” consegnati tra aprile e giugno del 2016;
b) i rotabili E464 consegnati nell'estate del 2018.
Orbene, con riferimento al lotto a), deve sin da ora evidenziarsi che al cospetto dell'eccepito decorso del termine contrattualmente previsto per la garanzia dei vizi sulle lavorazioni, la committente ha opposto di aver attivato la garanzia contenuta all'art. 50 delle condizioni generali di contratto disciplinante “la garanzia del materiale” e non anche quella del buon funzionamento (24 mesi).
A tal riguardo, è utile osservare che l'art. 6 bis del contratto di appalto – rubricato “garanzia di buon funzionamento” – prevede che “fermo restando quanto stabilito all'art. 50 delle C.G.C. richiamate al successivo art. 26, le prestazioni oggetto del presente contratto sono coperte da garanzia di buona esecuzione e buon funzionamento come definito al paragrafo 10 del CTO”.
Il richiamato art. 50 C.G.C. - rientrante nel titolo I disciplinante “le garanzie del materiale” - prevede che “indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
(50.2) “La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna”.
Pag. 10 a 15 (50.3) Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.
(50.4) “La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.
(50.5) La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione”.
L'art. 10 CTO prevede che “Durante il periodo coperto da garanzia (24 mesi solari consecutivi a partire dalla data del collaudo definitivo) tutti gli oneri per l'eventuale eliminazione di vizi, avarie
e guasti latenti, che rendano i rotabili e parti di essi non conformi alle condizioni, previste per il proprio esercizio, stabilite in contratto e nel presente documento, a causa d'esecuzione difettosa delle prestazioni previste - sono a carico dell'Impresa. Durante il periodo della garanzia l'Impresa assicurerà gratuitamente qualsiasi necessaria assistenza tecnica finalizzata al corretto mantenimento in efficienza delle prestazioni eseguite, qualora le stesse presentassero vizi o difetti di montaggio, applicazione o installazione. Nella garanzia si intende altresì compresa la sostituzione gratuita di tutti i componenti - che a causa di difetti, lacune o errori attribuibili alla fase di montaggio - dovessero risultare difettosi o, comunque, non correttamente idonei al previsto scopo d'uso. Le eventuali richieste di assistenza saranno inoltrate da all'Appaltatore via CP_1 fax o via posta certificata. I relativi interventi di assistenza dovranno avvenire entro 72
(settantadue) ore consecutive dalla chiamata, esclusi i giorni festivi”.
Sulla scorta delle richiamate clausole contrattuali, ricordato che a mente dell'art. 50.2 la garanzia per il materiale ha durata di “un anno”, mentre la garanzia per il buon funzionamento ha la durata di “due anni”, si rileva - rispetto al ripristino dei 6 rotabili AL (la cui ultima partita risulta collaudata e consegnata in data 27/06/2016), intimato da a mezzo CP_1 diffida - che il termine contrattualmente previsto per far valere la garanzia, imponente l'obbligo in capo all'appaltatore di eliminare i vizi a sue spese, era già spirato al 20/10/2018 (data della diffida). Ed infatti a tal momento erano già decorso sia il termine di cui all'art. 10 CTO sia il termine di cui all'art. 50 C.G.C. (24 mesi ovvero i due anni a tal fine stabiliti).
Né può essere condivisa la prospettazione della committente che, nel richiamare l'Esp. 10, ove
Pag. 11 a 15 è prevista una durata di 72 mesi del materiale, ne lamenta il mancato rispetto da parte Co dell'appaltatore. In proposito va osservato che l'Esp. posto a base di gara non era l 0, Pt_3 bensì l'Esp. 5, nel quale non v'era menzione alcuna della necessità di durata del materiale pari a 72 mesi. Rispetto a tale ultima evenienza, la medesima , al cospetto delle specifiche CP_1
Co contestazioni sul punto dedotte dalla società attrice, ha nondimeno dedotto che la di cui all'Esp. 5 era stata solo erroneamente indicata tra gli allegati, posti a base di gara, essendo invero ed in concreto applicabile il diverso ed ulteriore Esp.
7. Tuttavia, neppure l'Esp. 7 (all.
31, , mem. 183, n. 1, comma 6, c.pc.) contiene menzione alcuna della invocata durata CP_1 del materiale di 72 mesi.
Ne discende che rispetto a tali lavorazioni non sussisteva alcun obbligo in capo all'appaltatrice di ripristino dei vizi lamentati.
Quanto invece ai rotabili E464, la denuncia di non conformità del materiale deve ritenersi senz'altro tempestiva, essendo avvenuta a pochi mesi di distanza dalla consegna degli stessi.
Le doglianze di parte convenuta devono ritenersi non provate.
A fondamento dell'eccezione la convenuta ha dedotto che l'inadeguatezza delle pellicole utilizzate dalla subappaltatrice sarebbe emersa all'esito di verifiche effettuate dal laboratorio
CSI, su dei campioni prelevati nel contraddittorio tra le parti.
L'allegazione è stata provata mediante la produzione della relazione resa dal laboratorio CSI individuato unilateralmente dalla sola convenuta. Detta relazione era allegata ad una email, proveniente dal predetto laboratorio, nella quale veniva sinteticamente affermato che tre dei quattro campioni esaminati avrebbero mostrato valori di adesività non conformi ai requisiti previsti da contratto. Segnatamente, le pellicole viziate sarebbero state quelle di colore grigio, blu e arancio.
Tuttavia, da una lettura delle relazioni allegate alla e-mail, risulta che il laboratorio CSI avesse riscontrato, quantomeno per la pellicola di colore grigio, un grado di adesività pari a 4,5 N/xcm, dunque conforme allo standard contrattuale, pattuito in misura pari o superiore a 4,5 N/cm.
Quanto ai due ulteriori campioni contestati, il test effettuato dal laboratorio CSI dava conto di un risultato di 4,3 – quindi inferiore al valore convenuto – precisando però la sussistenza di un margine di errore pari a ±0,3 per la pellicola blu e ±0,7 per la pellicola arancione.
Dunque, tenendo conto del margine di errore dichiarato dallo stesso laboratorio incaricato dalla committente, deve ritenersi non provata l'inadeguatezza delle pellicole applicate sui rotabili E464.
Peraltro, anche a voler prescindere dal margine di errore dichiarato dallo stesso laboratorio
Pag. 12 a 15 CSI, osserva il Tribunale che l'attrice, nel contestare gli esiti delle prove condotte dal predetto ente, ha eccepito che lo stesso non fosse dotato dei requisiti di imparzialità ed affidabilità richiesti dalla specifica tecnica disciplinante il rapporto contrattuale, a mente della quale era previsto che “le prove di tipo devono essere effettuate presso laboratori certificati EN ISO/IEC
17025 specificatamente per le prove indicate nel presente documento”.
A fronte di tale contestazione, era onere della convenuta dare prova del fatto positivo di segno contrario. Detto onere non è stato assolto da Controparte_1
In definitiva, deve ritenersi non provata la non rispondenza delle pellicole applicate sui rotabili
E464 rispetto ai requisiti di adesività richiesti dalle specifiche tecniche vigenti.
In definitiva, ferma la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del rapporto in forza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 del contratto, si impone in ogni caso la condanna della convenuta alla corresponsione in favore dell'attrice dei compensi pattuiti per le lavorazioni già eseguite (cfr. ex multis Corte appello Firenze sez. I, 13/06/2023,
n.1241), la cui inesattezza non ha trovato riscontro negli atti di causa.
Pertanto, atteso che l'importo complessivamente dovuto per l'esecuzione integrale del contratto era pari ad € 897.405,34 e che l'attrice ha già ricevuto, a parziale soddisfacimento del proprio credito, la somma di € 743.803,96, si impone la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 153.601,38 (pari alla differenza tra i due importi), maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Di contro, vanno rigettate le domande risarcitorie formulate, tanto dall'attrice (per le ragioni di cui s'è già detto) quanto dalla convenuta.
In particolare, per quanto attiene alle domande formulate da , osserva il Collegio che CP_1 quest'ultima ha richiesto la condanna dell'attrice al pagamento di una somma complessivamente pari ad € 71.435,25, di cui:
- € 44.870,26 a titolo di somma dedotta in cauzione, attesa la responsabilità solidale intercorrente tra AB Insurance AG e l'Appaltatore;
- € 2.520,04 per i costi del riaffidamento;
- € 24.045,12 per i costi sopportati in relazione alla pellicolatura dei rotabili dedotti in diffida ai sensi dell'art. 1493 c.c.
Le domande, per come poste, non meritano accoglimento.
Si rammenta infatti che la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo esige che l'istante dimostri essersi verificati gli specifici eventi coperti dalla garanzia, ovvero tanto
Pag. 13 a 15 l'inadempimento del soggetto garantito quanto il pregiudizio economico, nella sfera del beneficiario della polizza, eziologicamente connesso all'avverso inadempimento (Trib. Roma,
Sez. XVI, sent. n. 13436/2023; sent. Corte d'Appello di Milano sent. n. 1367/2016).
Peraltro, anche la Suprema Corte, con riferimento ai presupposti fondanti la pretesa della
Stazione appaltante di incamerare la cauzione definitiva, ha così argomentato: “Questa Corte ha da tempo chiarito che la cauzione in numerario o in titoli di Stato, che l'appaltatore è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto, [...] e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell'Amministrazione […].
Pertanto, ove alla prestazione della cauzione faccia seguito l'inadempimento dell'appaltatore,
l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario
o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati. A tal fine, non può considerarsi sufficiente la circostanza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell'opera o del comportamento negligente dell'appaltatore, la Amministrazione abbia dovuto procedere alla rescissione del contratto non risultando tale provvedimento di per sè idoneo a dar luogo ad un danno risarcibile: per la configurabilità di tale pregiudizio è invece necessaria
l'allegazione e la prova dei maggiori oneri sopportati per la stipulazione di un nuovo contratto
d'appalto e per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, nonché dell'eventuale ulteriore danno derivante dall'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto per la sua ultimazione, la cui dimostrazione è a carico della committente” (in tal senso, Trib. Roma, sez. II,
Sent. n. 10268/2024; Cass. ord. 3839/2021Cass. Civ., sent. n. 21205/2014).
Ebbene, atteso che nel caso di specie – al netto di quanto già detto in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 – nessuno degli inadempimenti attribuiti all'attrice ha trovato riscontro, deve escludersi il diritto della convenuta a chiedere il ristoro asseritamente scaturito da detti inadempimenti.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, si impone la dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 dello stesso.
Al contempo, atteso che nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, questi
Pag. 14 a 15 ha diritto al compenso per le opere già eseguite e delle quali comunque il committente si sia giovato (cfr. ex multis Corte appello Firenze sez. I, 13/06/2023, n.1241), si impone la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 153.601,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Di contro, vanno rigettate le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene rispondente a giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra e del Parte_1 Controparte_1
02/03/2015;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
153.601,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 22/07/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
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