Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5838
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Sentenza 3 dicembre 2025

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Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una paziente (attrice) nei confronti di una struttura sanitaria (convenuta) e del chirurgo che ha eseguito l'intervento, nonché della compagnia assicuratrice di quest'ultimo, chiamati in giudizio. L'attrice lamentava danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore destro, eseguito presso la struttura sanitaria resistente in data 1 febbraio 2017. A seguito dell'intervento, la paziente aveva manifestato sintomatologia dolorosa, formazione di ematoma e impotenza funzionale, riconducibili alla presenza di un corpo estraneo metallico nel quadricipite destro, la cui rimozione aveva comportato un'infezione della ferita chirurgica e la successiva rimozione del legamento artificiale. L'attrice imputava alla struttura sanitaria la responsabilità per le complicanze subite. La struttura sanitaria ha eccepito in rito la decadenza della domanda per violazione dell'art. 8 della Legge Gelli, avendo l'ATP superato i termini previsti, e nel merito ha contestato la responsabilità e la quantificazione del danno, chiedendo autorizzazione a chiamare in causa il chirurgo e la sua assicurazione. Il chirurgo ha riproposto l'eccezione di decadenza e contestato la responsabilità e il danno. La compagnia assicuratrice ha eccepito l'improcedibilità, l'esclusione di alcune tipologie di danno dalla polizza, la franchigia e il massimale, nonché la copertura solo per colpa grave.

Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di decadenza sollevata da tutti i convenuti, ritenendo che il mancato rispetto del termine per l'instaurazione del giudizio di merito dopo l'ATP comporti esclusivamente l'improcedibilità del rito sommario, ma non la decadenza della domanda risarcitoria, né l'inutilizzabilità della CTU. La fattispecie, risalente al 2017, è stata regolata dalla normativa previgente alla Legge Gelli, qualificando la responsabilità sanitaria come contrattuale, con conseguente onere probatorio a carico del debitore di provare l'esatto adempimento o l'assenza del nesso causale. La CTU ha accertato che, sebbene l'intervento fosse indicato e corretto, la tardiva diagnosi della mobilizzazione del neolegamento e la successiva infezione intrarticolare hanno comportato la rimozione del legamento artificiale e un quadro di instabilità del ginocchio. Il Tribunale ha affermato la responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo che la corretta diagnosi e un adeguato follow-up avrebbero potuto evitare il danno, e ha esteso tale responsabilità anche al chirurgo, in virtù del principio di ripartizione paritaria nei rapporti interni tra struttura e medico, salvo prova di una malpractice eccezionale e imprevedibile da parte della struttura. La domanda di garanzia del chirurgo nei confronti della sua assicurazione è stata rigettata a causa della franchigia di € 25.000,00, che assorbe l'intero importo risarcitorio a carico del medico. Le spese processuali sono state poste a carico della struttura sanitaria, mentre è stata disposta la compensazione delle spese nei rapporti interni tra struttura e medico. Il Tribunale ha condannato la struttura sanitaria al pagamento di € 22.839,67 per danno biologico e € 2.500,00 per danno patrimoniale in favore della paziente, oltre interessi e spese legali, e ha dichiarato la coobbligazione solidale della struttura e del medico nella misura del 50% ciascuno per i rapporti interni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5838
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 5838
    Data del deposito : 3 dicembre 2025

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