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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6346/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mulini n. 30, C.F. elettivamente domiciliata in Fiumefreddo di Sicilia CodiceFiscale_1
Via Umberto n. 211 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Crimi che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Attrice
Contro
con sede legale in Catania, Via Ottavio D'Arcangelo n. 12, Controparte_1 codice fiscale e Partita IVA , in persona dell'Amministratore Unico, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 39/A, presso lo studio dell'Avv.
EP RD che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto
e
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Maria Grazia Vinciguerra e Giovanna
Pizzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Catania, via
Firenze 144; Chiamato in giudizio
pagina 1 di 16 e
, partita iva , con sede legale in Milano Via Clerici n. Controparte_3 P.IVA_2
14, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv.to Santo Spagnolo, nel cui studio dei Catania Corso Italia n. 244 è elettivamente domiciliata;
Chiamata in giudizio
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Conclusioni
All'udienza del 7 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
A seguito di ATP, con il ricorso del 16 giugno 2020 ha adito il Tribunale Parte_1 di Catania chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non, sì come conseguenti all'intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore destro effettuato presso la struttura sanitaria resistente in data 1 febbraio 2017.
Allegava, a fondamento della domanda, che, dopo le dimissioni, era comparsa una intensa sintomatologia dolorosa associata a formazione di ematoma ed impotenza funzionale del ginocchio che l'esame ecografico del 14 marzo 2017 aveva ricondotto alla presenza di un corpo estraneo metallico nel contesto delle fibre muscolari del quadricipite destro. Deduceva che il conseguente intervento di rimozione aveva determinato l'infezione della ferita chirurgica con conseguente deiscenza e fenomeni sinoviali, a seguito dei quali era stata definitivamente sottoposta presso altro nosocomio ad intervento di rimozione del legamento artificiale precedentemente impiantato. Denunciava che la situazione patologica che la aveva indotta all'intervento chirurgico permaneva con ulteriori gravi complicanze che avrebbero dovuto essere ascritte alla responsabilità di Controparte_1
Il Tribunale fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati a Controparte_1 che, ritualmente costituitosi, ha opposto, in rito, la decadenza della domanda perché
pagina 2 di 16 proposta, in violazione dell'art. 8 Legge Gelli, oltre gg. 90 dalla scadenza del termine perentorio di mesi sei entro cui avrebbesi dovuto definire il procedimento di ATP. Nel merito, ha contestato la denunciata responsabilità e la misura del chiesto risarcimento. Ha chiesto, al fine di essere manlevato, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere autorizzato a chiamare in giudizio , chirurgo che aveva effettuato Controparte_2
l'intervento, e , compagnia di assicurazioni presso cui il medico Controparte_3 aveva stipulato la polizza di responsabilità professionale.
Autorizzata la chiesta integrazione del contraddittorio, si è costituito, a seguito di rituale notificazione, , il quale ha proposto per suo conto la medesima eccezione di Controparte_2 decadenza della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 8 Legge Gelli, come già formulata dalla struttura sanitaria. Ha contestato nel merito la dedotta responsabilità ed anche il lamentato danno patrimoniale e non. Ha spiegato a sua volta domanda di manleva nei confronti di al fine di essere tenuto indenne di quanto sarebbe Controparte_3 stato condannato a pagare a seguito dell'accoglimento della domanda attrice.
Si costituiva infine che ha rinnovato l'eccezione di Controparte_3 improcedibilità della domanda e, quanto al dedotto rapporto assicurativo, ha rilevato l'esclusione dall'operatività della polizza del danno da lesione del consenso informato e di quelli derivanti dalla mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgica estetica.
Ha opposto poi la franchigia pari ad euro 25.000,00 ed il pattuito massimale. Ha illustrato ancora che l'invocata copertura assicurativa copriva la responsabilità dell'assicurato unicamente per i casi di “colpa grave”. Ha confutato infine le risultanze dell'ATP e i postumi invalidanti attestati.
Nel corso del giudizio si è costituita nel nome del nuovo procuratore. Parte_1
Con l'ordinanza resa in esito all'udienza del 24 gennaio 2022 l'adito Tribunale, riscontrate le difese opposte da e Parte_2 [...]
in punto di violazione dell'art. 8 Legge Gelli, disponeva la trasformazione Controparte_3 del rito al fine di procedersi nelle forme ordinarie.
Con la successiva ordinanza del 10 maggio 2023 disponeva richiamarsi il collegio peritale officiato nel procedimento di ATP, al fine di fornire i necessari chiarimenti.
pagina 3 di 16 Acquisiti i necessari chiarimenti, la causa, all'udienza del 7 luglio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
L'eccezione di decadenza
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza della domanda, sì come proposta dalle difese di tutti i convenuti/resistenti sul rilievo che il ricorso ex art. 702 bis cpc è stato proposto, in violazione dell'art. 8 Legge Gelli, oltre gg. 90 dalla scadenza del termine perentorio di mesi sei entro cui avrebbesi dovuto definire il procedimento di ATP.
Richiamato il principio di diritto a tenore del quale il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n.
24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, “ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.” (Cass. 2025 n. 11804), ritiene invero il
Tribunale che il mancato rispetto del termine, lungi dal determinare la decadenza della domanda risarcitoria piuttosto che rendere inutilizzabile la CTU espletata, comporti esclusivamente l'improcedibilità del rito sommario, sì come connotato dalla speciale possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno.
Il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. — calcolati dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio semestrale dal deposito del ricorso — lungi dal rendere inutilizzabile l'accertamento peritale comunque effettuato nel contraddittorio delle parti, non produce, dunque, altra conseguenza se non la perdita della possibilità di ancorare gli effetti della domanda dichiarativa al precedente ricorso ex art. 696-bis cpc.
pagina 4 di 16 La vicenda risarcitoria
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che ascrive Parte_1
a per le complicanze rivenienti dall'intervento chirurgico di Controparte_1 ricostruzione del crociato anteriore destro effettuato in data 1 febbraio 2017, cui ha fatto seguito, a fronte della comparsa di sintomatologia dolorosa associata a formazione di ematoma ed impotenza funzionale del ginocchio, l'intervento del 17 marzo 2017 di rimozione del corpo estraneo metallico rinvenuto all'interno delle fibre muscolari del quadricipite destro.
Trattandosi di fatto risalente al mese di febbraio 2017, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge BI (L. n° 24/2017), con la legge DU (art. 3 comma 1, D.L. n°
158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge DU, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
pagina 5 di 16 c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere pagina 6 di 16 probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
L'accertamento medico legale
È in ragione dei summenzionati principi di diritto che, nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis cpc, è stata disposta CTU collegiale medico-legale al fine di verificare se, nella vicenda a mano, il sanitario operante gli interventi sia incorso negli errori e nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione.
E' stato per tal via accertato:
che , all'atto del ricovero, era affetta da “lesione completa del legamento Parte_1 crociato anteriore destro”;
che la scelta e l'indicazione chirurgica terapeutica è stata conforme alla letteratura scientifica ortopedica, anche nella considerazione dell'età e dell'attività lavorativa svolta;
che il decorso postoperatorio è stato complicato da dolore ed impotenza funzionale a carico del ginocchio dx che ne ha impedito la regolare riabilitazione;
che l'esame ecografico a tal punto eseguito ha registrato l'erronea mobilizzazione dell'elemento di fissaggio del ligamento al femore;
pagina 7 di 16 che, a causa di ciò, la , in data 17.3.2017, è stata sottoposta ad un nuovo Pt_1 intervento di fissaggio e ritensionamento del ligamento LARS del ginocchio dx;
che la mobilizzazione, con conseguente instabilità del ligamento rappresenta un'evenienza piuttosto rara, ma possibile;
che la diagnosi non fu posta tempestivamente, se pur si sottopose Parte_1 presso la struttura sanitaria a ben tre distinti ricoveri dal 10.2.2017 al 24.3.2017; che, solo in altro nosocomio, a seguito della contestuale “infezione al ginocchio dx”, fu sottoposta a rimozione LARS ed ad adeguata terapia antibiotica mirata.
Tutto ciò acclarato, assumono i nominati CCTTUU che, se pur l'intervento eseguito nel mese di febbraio 2017 sia da ritenersi indicato e corretto, “la tardiva diagnosi della mobilizzazione del neolegamento, complicanza post operatoria, rara ma possibile, nonche' la subentrata infezione intrarticolare accertata e rilevata …………… hanno certamente comportato la definitiva rimozione del neoligamento artificiale determinando, a carico del ginocchio dx, un attuale quadro di instabilità., con positività clinica ….. a cui si aggiungono le cicatrici reliquate nonche' i tunnel ossei ….….. Pertanto …… censurabile e non scevra da profili di colpa appare … la condotta dell'equipe medico chirurgica ….. che, nei ricoveri dal febbraio 2017 al marzo 2017 ebbe in cura la Sig.ra ” (CTU, pagg. Parte_1
21-22).
Si tratta, nello specifico, di conclusioni che hanno trovato conferma pur nella relazione scritta resa nel presente giudizio a seguito di richiamo del collegio peritale.
In tal sede i periti hanno chiarito, per un verso, che il quadro patologico antecedente all' intervento era “essenzialmente rappresentato da un generico quadro di meniscosi degenerativa che, nulla a che vedere hanno con l'attuale quadro di instabilità del ginocchio dx” (CTU pag. 18) e confermato, per altro verso, che, non potendosi addebitare l'attuale instabilità funzionale ai processi degenerativi meniscali, è alla tardiva diagnosi della mobilizzazione del neolegamento ed alla subentrata infezione intrarticolare che va ascritta la definitiva rimozione del ligamento artificiale.
La responsabilità
pagina 8 di 16 Tutto ciò considerato, si impone l'affermazione della responsabilità di Controparte_1 con il conseguente riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio, a fronte del
[...] principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. E tal giudizio (Cass. 2018 n.
23197), deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la corretta “diagnosi ed un corretto approccio diagnostico terapeutico che prevede un periodico follow up strumentale, diversamente da come avvenuto nel caso in esame, avrebbero potuto evitare l'attuale quadro clinico funzionale reliquato con instabilità del ginocchio e presenza di tunnel ossei post operatori” (CTU a chiarimento, pag.
22).
Del tutto ininfluente ai fini della decisione è la pur opposta circostanza che il sanitario che ha sottoposto ad intervento chirurgico ha operato nella struttura sanitaria Parte_1 convenuta, nell'ambito di un autonomo rapporto contrattuale, quale libero professionista di fiducia.
E' noto, infatti, che, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno, tra il medico ed il paziente, e, l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento pagina 9 di 16 di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche.
Siffatto collegamento, naturalmente ontologico, che dal piano fattuale assume inevitabilmente rilevanza su quello giuridico, può discendere da eventi contingenti ovvero anche dalla determinazione volitiva delle parti. È sufficiente considerare che, di norma,
l'individuazione della Casa di cura dove il medico eseguirà la prestazione promessa costituisce parte fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra il paziente ed il professionista, nel senso che ciascun medico opera esclusivamente presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti curati da determinati medici. Ciò comporta che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto.
Quanto sopra per affermare, in diritto, che la natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, comporta che la struttura risponde, ex art. 1218 cc, non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 cc, anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso.
Il risarcimento del danno
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU collegiale resa a chiarimento ha stimato, in esito alla rivalutazione delle evidenze medico-legali, un danno nella complessiva pagina 10 di 16 misura del 7%, sì come costituito da “esiti cicatriziali ed alo disfunzionali con instabilità a carico del ginocchio dx, secondaria a rimozione di neolegamento lca dx con presenza di persistenti tunnel ossei post operatori” (CTU a chiarimento, pag. 20): si tratta del danno iatrogeno valutato alla stregua del quadro post traumatico dal quale era affetta Parte_1 prima dell'intervento.
Ad esso va aggiunta l'inabilità temporanea assoluta di gg. 55, e l'inabilità temporanea relativa di gg. 20 al 75%, ed anche ulteriori gg. 20 al 50%.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 18 luglio 2025), di guisa che, tenuto conto dell'età della all'epoca dell'intervento (anni 40) Pt_1 il danno biologico va liquidato in complessivi €. 10.891,24.
In ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo (€.56,18 pro die) è così determinato:
• danno biologico temporaneo assoluto: €. 3.089,90,
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 842,70,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 561,80, per un totale di €. 4.494,40.
Nel complesso, sono euro 15.385,64.
E' dato di riconoscere, in coerenza con le conclusioni del collegio peritale, la personalizzazione del quantum risarcitorio nella misura di 1/3 del danno biologico permanente e temporaneo nella specifica considerazione che, in uno alla cenestesi lavorativa lieve, la pluralità delle lesioni fratturative necessitanti di ricovero ed i plurimi interventi chirurgici e percorsi terapeutici abbiano determinato ragionevolmente, in pregiudizio della
, speciali ricadute nella componente dinamico - relazionale (o esistenziale) del danno Pt_1 morale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane.: sono ulteriori euro 5.128,03 che portano l'importo complessivo ad euro 20.513,67.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 17.066,28) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 22.839,77.
ha diritto al rimborso, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 somma di euro 2.500,00, sì come pagata per l'acquisto del legamento artificiale, di poi pagina 11 di 16 definitivamente rimosso per causa dell'acclarata responsabilità sanitaria. Le vanno riconosciuti anche gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo.
Per quanto articoli le proprie difese in punto di lesione del Controparte_3 diritto al consenso informato, alcunchè va statuito al riguardo mancando la formulazione della relativa domanda.
La responsabilità del medico
Dichiarata che debba essere la responsabilità di va Controparte_1 affermato, quanto alla posizione di , medico operante l'intervento, che, per Controparte_2 costante giurisprudenza di legittimità, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, la responsabilità della struttura sanitaria va condivisa in egual misura con quella del medico alla stregua del consolidato principio di diritto da ultimo elaborato dalla Corte di cassazione (Cass.
2024 n. 28642 - Cass. 2021 n. 29001 – Cass. 2019 n. 28987), a tenore del quale nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo va ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., “in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile”.
E' sufficiente rimarcare, sul punto, che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, laddove l'art. 1228 cc fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
pagina 12 di 16 La conseguenza è che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
Trova conferma, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa.
Tale soluzione trova naturalmente il limite sancito dall'art. 9 Legge Gelli laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) "malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente.
Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 cc, non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
Ebbene, a parere del Tribunale, tale circostanza va esclusa nel caso di specie posto che gli errori imputati al medico non possono affatto qualificarsi nei termini di una oggettiva devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto pagina 13 di 16 dell'obbligazione, piuttosto rientrando in una inadeguata applicazione dei protocolli medici comunque in essere nella struttura sanitaria.
La concorrente responsabilità, nel caso a mano, va confermata se pur i ricoveri, successivi all'intervento dell'1 febbraio 2017 che mancarono la diagnosi, furono presi in carico dai sanitari e dai fisioterapisti della struttura sanitaria e non furono curati da Controparte_2 che ebbe a visitare soltanto il 16 marzo 2017 allorquando venne richiesta la Parte_1 consulenza ortopedica: il rapporto di natura fiduciaria lo chiamava nei confronti della paziente, quali che fossero i patti interni con tanto più a fronte della Controparte_1 prevedibilità della complicanza occorsa, a verificare le sue condizioni post operatorie di talchè il sostanziale disinteresse del decorso postoperatorio, complicato da dolore ed impotenza funzionale del ginocchio, implica in sè l'inadempimento dell'obbligazione assunta sì da ricondurre al professionista gli effetti della ritardata diagnosi di mobilizzazione del legamento.
La dichiarata responsabilità solidale comporta che, quanto al rapporto interno tra condebitori, è chiamato a rivalsare nella misura di Controparte_2 CP_1 Controparte_1 euro 11.419,83 (euro 22.839,67/2), quanto al danno non patrimoniale, e nella misura di euro
1.250,00, (euro 2.500,00/2), quanto al danno patrimoniale.
La domanda di garanzia
L'affermazione dell'obbligo solidale concorrente di non rileva nella dedotta Controparte_2 vicenda in rapporto diretto all'obbligo risarcitorio, chè in effetti non ha spiegato Parte_1 alcuna domanda nei confronti del medico: il rilievo tuttavia è di chiara evidenza avendo il medico chiesto di essere manlevato da , compagnia di Controparte_3 assicurazioni presso cui ha stipulato la polizza di responsabilità professionale.
La domanda va rigettata in ragione della convenuta franchigia pari ad euro 25.000,00 che assorbe per intero l'importo risarcitorio al cui pagamento è tenuto il medico operante l'intervento.
pagina 14 di 16 Va a tal riguardo rigettata l'eccezione pur opposta dalla difesa del medico per la quale l'importo considerevole della franchigia sarebbe sintomatico di una condizione di squilibrio tra gli interessi delle parti foriera di vizio di nullità: manca in atti qualsivoglia elemento di giudizio concernente la tipologia, la qualità e la quantità di attività professionale effettivamente esercitata, sì rendersi impossibile la necessaria valutazione in ordine al difetto di meritevolezza per difetto di causa in concreto o per aver alterato il rapporto tra premio e rischio.
Si tratta d'altra parte di clausola che ha la semplice funzione di fissare l'oggetto del contratto, delimitando e specificando il rischio garantito, di talchè non può essere nemmeno ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Le spese processuali
Le spese processuali – tanto quelle del procedimento di ATP quanto quelle afferenti al presente procedimento - vanno poste a carico di esse sono Controparte_1 liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: €. 5.200,00/€. 26.000,00 - compensi medi – ATP: fasi studio, introduttiva, trattazione / merito: fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Di suo, ha diritto alla refusione delle spese processuali nei Controparte_3 confronti di , soccombente in parte qua. Controparte_2
Quanto rapporto interno la affermazione di solidale Controparte_4 responsabilità giustifica la compensazione delle spese di lite.
Essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono a carico di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6346/2020 RG, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 22.839,67, a titolo di danno biologico, con gli interessi al tasso legale dal dì della pagina 15 di 16 sentenza sino al soddisfo e di euro 2.500,00 a titolo di danno patrimoniale, con gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali che si liquidano, quanto al procedimento di ATP, in complessivi €.
2.237,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali, e, quanto al presente procedimento, in euro 5.077,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali.
Condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di CCTTUU.
Dichiara, quanto ai rapporti interni, che e sono Controparte_2 CP_1 Controparte_1 coobbligati solidali nella misura del 50% ciascuno.
Rigetta la domanda spiegata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Così deciso in Catania, il 3 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6346/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mulini n. 30, C.F. elettivamente domiciliata in Fiumefreddo di Sicilia CodiceFiscale_1
Via Umberto n. 211 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Crimi che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Attrice
Contro
con sede legale in Catania, Via Ottavio D'Arcangelo n. 12, Controparte_1 codice fiscale e Partita IVA , in persona dell'Amministratore Unico, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Via G. D'Annunzio n. 39/A, presso lo studio dell'Avv.
EP RD che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto
e
, nato a [...], il [...], c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Maria Grazia Vinciguerra e Giovanna
Pizzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Catania, via
Firenze 144; Chiamato in giudizio
pagina 1 di 16 e
, partita iva , con sede legale in Milano Via Clerici n. Controparte_3 P.IVA_2
14, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv.to Santo Spagnolo, nel cui studio dei Catania Corso Italia n. 244 è elettivamente domiciliata;
Chiamata in giudizio
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Conclusioni
All'udienza del 7 luglio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
A seguito di ATP, con il ricorso del 16 giugno 2020 ha adito il Tribunale Parte_1 di Catania chiedendo la condanna di al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non, sì come conseguenti all'intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore destro effettuato presso la struttura sanitaria resistente in data 1 febbraio 2017.
Allegava, a fondamento della domanda, che, dopo le dimissioni, era comparsa una intensa sintomatologia dolorosa associata a formazione di ematoma ed impotenza funzionale del ginocchio che l'esame ecografico del 14 marzo 2017 aveva ricondotto alla presenza di un corpo estraneo metallico nel contesto delle fibre muscolari del quadricipite destro. Deduceva che il conseguente intervento di rimozione aveva determinato l'infezione della ferita chirurgica con conseguente deiscenza e fenomeni sinoviali, a seguito dei quali era stata definitivamente sottoposta presso altro nosocomio ad intervento di rimozione del legamento artificiale precedentemente impiantato. Denunciava che la situazione patologica che la aveva indotta all'intervento chirurgico permaneva con ulteriori gravi complicanze che avrebbero dovuto essere ascritte alla responsabilità di Controparte_1
Il Tribunale fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati a Controparte_1 che, ritualmente costituitosi, ha opposto, in rito, la decadenza della domanda perché
pagina 2 di 16 proposta, in violazione dell'art. 8 Legge Gelli, oltre gg. 90 dalla scadenza del termine perentorio di mesi sei entro cui avrebbesi dovuto definire il procedimento di ATP. Nel merito, ha contestato la denunciata responsabilità e la misura del chiesto risarcimento. Ha chiesto, al fine di essere manlevato, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere autorizzato a chiamare in giudizio , chirurgo che aveva effettuato Controparte_2
l'intervento, e , compagnia di assicurazioni presso cui il medico Controparte_3 aveva stipulato la polizza di responsabilità professionale.
Autorizzata la chiesta integrazione del contraddittorio, si è costituito, a seguito di rituale notificazione, , il quale ha proposto per suo conto la medesima eccezione di Controparte_2 decadenza della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 8 Legge Gelli, come già formulata dalla struttura sanitaria. Ha contestato nel merito la dedotta responsabilità ed anche il lamentato danno patrimoniale e non. Ha spiegato a sua volta domanda di manleva nei confronti di al fine di essere tenuto indenne di quanto sarebbe Controparte_3 stato condannato a pagare a seguito dell'accoglimento della domanda attrice.
Si costituiva infine che ha rinnovato l'eccezione di Controparte_3 improcedibilità della domanda e, quanto al dedotto rapporto assicurativo, ha rilevato l'esclusione dall'operatività della polizza del danno da lesione del consenso informato e di quelli derivanti dalla mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgica estetica.
Ha opposto poi la franchigia pari ad euro 25.000,00 ed il pattuito massimale. Ha illustrato ancora che l'invocata copertura assicurativa copriva la responsabilità dell'assicurato unicamente per i casi di “colpa grave”. Ha confutato infine le risultanze dell'ATP e i postumi invalidanti attestati.
Nel corso del giudizio si è costituita nel nome del nuovo procuratore. Parte_1
Con l'ordinanza resa in esito all'udienza del 24 gennaio 2022 l'adito Tribunale, riscontrate le difese opposte da e Parte_2 [...]
in punto di violazione dell'art. 8 Legge Gelli, disponeva la trasformazione Controparte_3 del rito al fine di procedersi nelle forme ordinarie.
Con la successiva ordinanza del 10 maggio 2023 disponeva richiamarsi il collegio peritale officiato nel procedimento di ATP, al fine di fornire i necessari chiarimenti.
pagina 3 di 16 Acquisiti i necessari chiarimenti, la causa, all'udienza del 7 luglio 2025, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
L'eccezione di decadenza
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza della domanda, sì come proposta dalle difese di tutti i convenuti/resistenti sul rilievo che il ricorso ex art. 702 bis cpc è stato proposto, in violazione dell'art. 8 Legge Gelli, oltre gg. 90 dalla scadenza del termine perentorio di mesi sei entro cui avrebbesi dovuto definire il procedimento di ATP.
Richiamato il principio di diritto a tenore del quale il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n.
24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, “ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.” (Cass. 2025 n. 11804), ritiene invero il
Tribunale che il mancato rispetto del termine, lungi dal determinare la decadenza della domanda risarcitoria piuttosto che rendere inutilizzabile la CTU espletata, comporti esclusivamente l'improcedibilità del rito sommario, sì come connotato dalla speciale possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno.
Il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. — calcolati dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio semestrale dal deposito del ricorso — lungi dal rendere inutilizzabile l'accertamento peritale comunque effettuato nel contraddittorio delle parti, non produce, dunque, altra conseguenza se non la perdita della possibilità di ancorare gli effetti della domanda dichiarativa al precedente ricorso ex art. 696-bis cpc.
pagina 4 di 16 La vicenda risarcitoria
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che ascrive Parte_1
a per le complicanze rivenienti dall'intervento chirurgico di Controparte_1 ricostruzione del crociato anteriore destro effettuato in data 1 febbraio 2017, cui ha fatto seguito, a fronte della comparsa di sintomatologia dolorosa associata a formazione di ematoma ed impotenza funzionale del ginocchio, l'intervento del 17 marzo 2017 di rimozione del corpo estraneo metallico rinvenuto all'interno delle fibre muscolari del quadricipite destro.
Trattandosi di fatto risalente al mese di febbraio 2017, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge BI (L. n° 24/2017), con la legge DU (art. 3 comma 1, D.L. n°
158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge DU, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
pagina 5 di 16 c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere pagina 6 di 16 probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
L'accertamento medico legale
È in ragione dei summenzionati principi di diritto che, nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis cpc, è stata disposta CTU collegiale medico-legale al fine di verificare se, nella vicenda a mano, il sanitario operante gli interventi sia incorso negli errori e nelle omissioni allegati in seno all'atto di citazione.
E' stato per tal via accertato:
che , all'atto del ricovero, era affetta da “lesione completa del legamento Parte_1 crociato anteriore destro”;
che la scelta e l'indicazione chirurgica terapeutica è stata conforme alla letteratura scientifica ortopedica, anche nella considerazione dell'età e dell'attività lavorativa svolta;
che il decorso postoperatorio è stato complicato da dolore ed impotenza funzionale a carico del ginocchio dx che ne ha impedito la regolare riabilitazione;
che l'esame ecografico a tal punto eseguito ha registrato l'erronea mobilizzazione dell'elemento di fissaggio del ligamento al femore;
pagina 7 di 16 che, a causa di ciò, la , in data 17.3.2017, è stata sottoposta ad un nuovo Pt_1 intervento di fissaggio e ritensionamento del ligamento LARS del ginocchio dx;
che la mobilizzazione, con conseguente instabilità del ligamento rappresenta un'evenienza piuttosto rara, ma possibile;
che la diagnosi non fu posta tempestivamente, se pur si sottopose Parte_1 presso la struttura sanitaria a ben tre distinti ricoveri dal 10.2.2017 al 24.3.2017; che, solo in altro nosocomio, a seguito della contestuale “infezione al ginocchio dx”, fu sottoposta a rimozione LARS ed ad adeguata terapia antibiotica mirata.
Tutto ciò acclarato, assumono i nominati CCTTUU che, se pur l'intervento eseguito nel mese di febbraio 2017 sia da ritenersi indicato e corretto, “la tardiva diagnosi della mobilizzazione del neolegamento, complicanza post operatoria, rara ma possibile, nonche' la subentrata infezione intrarticolare accertata e rilevata …………… hanno certamente comportato la definitiva rimozione del neoligamento artificiale determinando, a carico del ginocchio dx, un attuale quadro di instabilità., con positività clinica ….. a cui si aggiungono le cicatrici reliquate nonche' i tunnel ossei ….….. Pertanto …… censurabile e non scevra da profili di colpa appare … la condotta dell'equipe medico chirurgica ….. che, nei ricoveri dal febbraio 2017 al marzo 2017 ebbe in cura la Sig.ra ” (CTU, pagg. Parte_1
21-22).
Si tratta, nello specifico, di conclusioni che hanno trovato conferma pur nella relazione scritta resa nel presente giudizio a seguito di richiamo del collegio peritale.
In tal sede i periti hanno chiarito, per un verso, che il quadro patologico antecedente all' intervento era “essenzialmente rappresentato da un generico quadro di meniscosi degenerativa che, nulla a che vedere hanno con l'attuale quadro di instabilità del ginocchio dx” (CTU pag. 18) e confermato, per altro verso, che, non potendosi addebitare l'attuale instabilità funzionale ai processi degenerativi meniscali, è alla tardiva diagnosi della mobilizzazione del neolegamento ed alla subentrata infezione intrarticolare che va ascritta la definitiva rimozione del ligamento artificiale.
La responsabilità
pagina 8 di 16 Tutto ciò considerato, si impone l'affermazione della responsabilità di Controparte_1 con il conseguente riconoscimento dell'azionato diritto risarcitorio, a fronte del
[...] principio di diritto a tenore del quale, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. E tal giudizio (Cass. 2018 n.
23197), deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi
(cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana): ciò significa, quanto al caso a mano, che può certamente affermarsi la dedotta responsabilità, a petto del criterio del più probabile che non, per la sola considerazione che la corretta “diagnosi ed un corretto approccio diagnostico terapeutico che prevede un periodico follow up strumentale, diversamente da come avvenuto nel caso in esame, avrebbero potuto evitare l'attuale quadro clinico funzionale reliquato con instabilità del ginocchio e presenza di tunnel ossei post operatori” (CTU a chiarimento, pag.
22).
Del tutto ininfluente ai fini della decisione è la pur opposta circostanza che il sanitario che ha sottoposto ad intervento chirurgico ha operato nella struttura sanitaria Parte_1 convenuta, nell'ambito di un autonomo rapporto contrattuale, quale libero professionista di fiducia.
E' noto, infatti, che, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno, tra il medico ed il paziente, e, l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento pagina 9 di 16 di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche.
Siffatto collegamento, naturalmente ontologico, che dal piano fattuale assume inevitabilmente rilevanza su quello giuridico, può discendere da eventi contingenti ovvero anche dalla determinazione volitiva delle parti. È sufficiente considerare che, di norma,
l'individuazione della Casa di cura dove il medico eseguirà la prestazione promessa costituisce parte fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra il paziente ed il professionista, nel senso che ciascun medico opera esclusivamente presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti curati da determinati medici. Ciò comporta che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto.
Quanto sopra per affermare, in diritto, che la natura pacificamente contrattuale del rapporto che si instaura tra paziente, da un lato, e casa di cura privata o ente ospedaliero, comporta che la struttura risponde, ex art. 1218 cc, non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 cc, anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso.
Il risarcimento del danno
In ordine alla determinazione del quantum, la CTU collegiale resa a chiarimento ha stimato, in esito alla rivalutazione delle evidenze medico-legali, un danno nella complessiva pagina 10 di 16 misura del 7%, sì come costituito da “esiti cicatriziali ed alo disfunzionali con instabilità a carico del ginocchio dx, secondaria a rimozione di neolegamento lca dx con presenza di persistenti tunnel ossei post operatori” (CTU a chiarimento, pag. 20): si tratta del danno iatrogeno valutato alla stregua del quadro post traumatico dal quale era affetta Parte_1 prima dell'intervento.
Ad esso va aggiunta l'inabilità temporanea assoluta di gg. 55, e l'inabilità temporanea relativa di gg. 20 al 75%, ed anche ulteriori gg. 20 al 50%.
La liquidazione va effettuata a misura dell'art. 139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 18 luglio 2025), di guisa che, tenuto conto dell'età della all'epoca dell'intervento (anni 40) Pt_1 il danno biologico va liquidato in complessivi €. 10.891,24.
In ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo (€.56,18 pro die) è così determinato:
• danno biologico temporaneo assoluto: €. 3.089,90,
• danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 842,70,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 561,80, per un totale di €. 4.494,40.
Nel complesso, sono euro 15.385,64.
E' dato di riconoscere, in coerenza con le conclusioni del collegio peritale, la personalizzazione del quantum risarcitorio nella misura di 1/3 del danno biologico permanente e temporaneo nella specifica considerazione che, in uno alla cenestesi lavorativa lieve, la pluralità delle lesioni fratturative necessitanti di ricovero ed i plurimi interventi chirurgici e percorsi terapeutici abbiano determinato ragionevolmente, in pregiudizio della
, speciali ricadute nella componente dinamico - relazionale (o esistenziale) del danno Pt_1 morale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane.: sono ulteriori euro 5.128,03 che portano l'importo complessivo ad euro 20.513,67.
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 17.066,28) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €. 22.839,77.
ha diritto al rimborso, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 somma di euro 2.500,00, sì come pagata per l'acquisto del legamento artificiale, di poi pagina 11 di 16 definitivamente rimosso per causa dell'acclarata responsabilità sanitaria. Le vanno riconosciuti anche gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo.
Per quanto articoli le proprie difese in punto di lesione del Controparte_3 diritto al consenso informato, alcunchè va statuito al riguardo mancando la formulazione della relativa domanda.
La responsabilità del medico
Dichiarata che debba essere la responsabilità di va Controparte_1 affermato, quanto alla posizione di , medico operante l'intervento, che, per Controparte_2 costante giurisprudenza di legittimità, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, la responsabilità della struttura sanitaria va condivisa in egual misura con quella del medico alla stregua del consolidato principio di diritto da ultimo elaborato dalla Corte di cassazione (Cass.
2024 n. 28642 - Cass. 2021 n. 29001 – Cass. 2019 n. 28987), a tenore del quale nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo va ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., “in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile”.
E' sufficiente rimarcare, sul punto, che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, laddove l'art. 1228 cc fonda, a sua volta,
l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
pagina 12 di 16 La conseguenza è che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833).
Trova conferma, anche in questa chiave, l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa.
Tale soluzione trova naturalmente il limite sancito dall'art. 9 Legge Gelli laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) "malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente.
Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 cc, non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
Ebbene, a parere del Tribunale, tale circostanza va esclusa nel caso di specie posto che gli errori imputati al medico non possono affatto qualificarsi nei termini di una oggettiva devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto pagina 13 di 16 dell'obbligazione, piuttosto rientrando in una inadeguata applicazione dei protocolli medici comunque in essere nella struttura sanitaria.
La concorrente responsabilità, nel caso a mano, va confermata se pur i ricoveri, successivi all'intervento dell'1 febbraio 2017 che mancarono la diagnosi, furono presi in carico dai sanitari e dai fisioterapisti della struttura sanitaria e non furono curati da Controparte_2 che ebbe a visitare soltanto il 16 marzo 2017 allorquando venne richiesta la Parte_1 consulenza ortopedica: il rapporto di natura fiduciaria lo chiamava nei confronti della paziente, quali che fossero i patti interni con tanto più a fronte della Controparte_1 prevedibilità della complicanza occorsa, a verificare le sue condizioni post operatorie di talchè il sostanziale disinteresse del decorso postoperatorio, complicato da dolore ed impotenza funzionale del ginocchio, implica in sè l'inadempimento dell'obbligazione assunta sì da ricondurre al professionista gli effetti della ritardata diagnosi di mobilizzazione del legamento.
La dichiarata responsabilità solidale comporta che, quanto al rapporto interno tra condebitori, è chiamato a rivalsare nella misura di Controparte_2 CP_1 Controparte_1 euro 11.419,83 (euro 22.839,67/2), quanto al danno non patrimoniale, e nella misura di euro
1.250,00, (euro 2.500,00/2), quanto al danno patrimoniale.
La domanda di garanzia
L'affermazione dell'obbligo solidale concorrente di non rileva nella dedotta Controparte_2 vicenda in rapporto diretto all'obbligo risarcitorio, chè in effetti non ha spiegato Parte_1 alcuna domanda nei confronti del medico: il rilievo tuttavia è di chiara evidenza avendo il medico chiesto di essere manlevato da , compagnia di Controparte_3 assicurazioni presso cui ha stipulato la polizza di responsabilità professionale.
La domanda va rigettata in ragione della convenuta franchigia pari ad euro 25.000,00 che assorbe per intero l'importo risarcitorio al cui pagamento è tenuto il medico operante l'intervento.
pagina 14 di 16 Va a tal riguardo rigettata l'eccezione pur opposta dalla difesa del medico per la quale l'importo considerevole della franchigia sarebbe sintomatico di una condizione di squilibrio tra gli interessi delle parti foriera di vizio di nullità: manca in atti qualsivoglia elemento di giudizio concernente la tipologia, la qualità e la quantità di attività professionale effettivamente esercitata, sì rendersi impossibile la necessaria valutazione in ordine al difetto di meritevolezza per difetto di causa in concreto o per aver alterato il rapporto tra premio e rischio.
Si tratta d'altra parte di clausola che ha la semplice funzione di fissare l'oggetto del contratto, delimitando e specificando il rischio garantito, di talchè non può essere nemmeno ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Le spese processuali
Le spese processuali – tanto quelle del procedimento di ATP quanto quelle afferenti al presente procedimento - vanno poste a carico di esse sono Controparte_1 liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: €. 5.200,00/€. 26.000,00 - compensi medi – ATP: fasi studio, introduttiva, trattazione / merito: fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Di suo, ha diritto alla refusione delle spese processuali nei Controparte_3 confronti di , soccombente in parte qua. Controparte_2
Quanto rapporto interno la affermazione di solidale Controparte_4 responsabilità giustifica la compensazione delle spese di lite.
Essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU sono a carico di Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6346/2020 RG, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di €. 22.839,67, a titolo di danno biologico, con gli interessi al tasso legale dal dì della pagina 15 di 16 sentenza sino al soddisfo e di euro 2.500,00 a titolo di danno patrimoniale, con gli interessi al tasso legale dal dì dell'esborso sino al soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali che si liquidano, quanto al procedimento di ATP, in complessivi €.
2.237,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali, e, quanto al presente procedimento, in euro 5.077,00, oltre CU ed imposta di bollo, iva, cpa e spese generali.
Condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di CCTTUU.
Dichiara, quanto ai rapporti interni, che e sono Controparte_2 CP_1 Controparte_1 coobbligati solidali nella misura del 50% ciascuno.
Rigetta la domanda spiegata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
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[...]
Così deciso in Catania, il 3 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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