Articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 442
Articolo 2
Versione
7 settembre 1985
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, a favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361 , per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
Entrata in vigore il 7 settembre 1985