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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De CA Presidente Relatore
GI TO IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1869/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SIGNORINI PAOLA
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SANDRI SANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mantova tra i Signori e in data 28/08/1990 Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mantova al n. 153 parte 2 serie A anno 1990, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) Confermare che la casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), via Turati n. 7 e tutti gli arredi resteranno nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra CP_1
2) Corresponsione da parte del Sig. in favore della Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della Sig.ra ai sensi del comma CP_1 8 dell'art. 5 della Legge 898/1970 dell'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00) mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal deposito delle parti dell'atto di acquiescenza ex art. 329 cpc della sentenza di divorzio con cessazione quindi, all'avvenuto pagamento della liquidazione una tantum, del versamento dell'importo mensile di € 1.700,00.
3) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede, unitamente alla donazione avvenuta in data 27/07/2022 del 50% della casa coniugale, costituisce contributo in un'unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria della Sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa CP_1 convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale.
4) Donazione da parte del Sig. entro 30 giorni dal deposito delle parti dell'atto di Pt_1 acquiescenza ex art. 329 cpc della sentenza di divorzio delle seguenti autovetture: Autovettura Mini Targa CF017WW alla figlia , che, interpellata sul Parte_2 punto, ha dichiarato di accettare obbligandosi ad intestarsi la relativa polizza assicurativa, con esonero del Sig. da ogni e qualsiasi obbligazione e onere Parte_1 economico. Spese del passaggio di proprietà a carico del donante. Autovettura Jeep Targa FT900HD al figlio , che interpellato sul punto ha dichiarato Persona_1 di accettare obbligandosi ad intestarsi la relativa polizza assicurativa, con esonero del Sig. da ogni e qualsiasi obbligazione e onere economico. Spese del Parte_1 passaggio di proprietà a carico del donante. Autovettura Suzuki Targa GE439TY alla Sig.ra , con obbligo da parte della stessa di intestarsi la Controparte_1 relativa polizza assicurativa e con esonero del Sig. da ogni e qualsiasi Parte_1 obbligazione e onere economico. Spese del passaggio di proprietà a carico del donante.
b) Dichiarare compensate le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Mantova in data 26/08/1990 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 153, Parte II, Serie A, Anno 1990, Ufficio 1) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
SI De CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De CA Presidente Relatore
GI TO IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1869/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SIGNORINI PAOLA
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SANDRI SANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mantova tra i Signori e in data 28/08/1990 Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mantova al n. 153 parte 2 serie A anno 1990, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) Confermare che la casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), via Turati n. 7 e tutti gli arredi resteranno nell'esclusiva disponibilità della Sig.ra CP_1
2) Corresponsione da parte del Sig. in favore della Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della Sig.ra ai sensi del comma CP_1 8 dell'art. 5 della Legge 898/1970 dell'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00) mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal deposito delle parti dell'atto di acquiescenza ex art. 329 cpc della sentenza di divorzio con cessazione quindi, all'avvenuto pagamento della liquidazione una tantum, del versamento dell'importo mensile di € 1.700,00.
3) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede, unitamente alla donazione avvenuta in data 27/07/2022 del 50% della casa coniugale, costituisce contributo in un'unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria della Sig.ra avente causa o comunque connessa alla pregressa CP_1 convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale.
4) Donazione da parte del Sig. entro 30 giorni dal deposito delle parti dell'atto di Pt_1 acquiescenza ex art. 329 cpc della sentenza di divorzio delle seguenti autovetture: Autovettura Mini Targa CF017WW alla figlia , che, interpellata sul Parte_2 punto, ha dichiarato di accettare obbligandosi ad intestarsi la relativa polizza assicurativa, con esonero del Sig. da ogni e qualsiasi obbligazione e onere Parte_1 economico. Spese del passaggio di proprietà a carico del donante. Autovettura Jeep Targa FT900HD al figlio , che interpellato sul punto ha dichiarato Persona_1 di accettare obbligandosi ad intestarsi la relativa polizza assicurativa, con esonero del Sig. da ogni e qualsiasi obbligazione e onere economico. Spese del Parte_1 passaggio di proprietà a carico del donante. Autovettura Suzuki Targa GE439TY alla Sig.ra , con obbligo da parte della stessa di intestarsi la Controparte_1 relativa polizza assicurativa e con esonero del Sig. da ogni e qualsiasi Parte_1 obbligazione e onere economico. Spese del passaggio di proprietà a carico del donante.
b) Dichiarare compensate le spese legali. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Mantova in data 26/08/1990 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 153, Parte II, Serie A, Anno 1990, Ufficio 1) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
SI De CA