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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3314/2019 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. CURATOLA MARCO AURELIO,
contro
( ) Controparte_1 C.F._1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. RUSCIO EMANUELA.
*
Conclusioni per l'attore/opponente – Parte_1
[...]
pagina 1 di 12 “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Reggio Calabria adito,
rigettata ogni contraria istanza, deduzione e eccezione: 1)
riconoscere e dichiarare che l'importo richiesto nel decreto
ingiuntivo opposto n. 595/2019 è evidentemente errato nella
sua quantificazione complessiva in relazione alla perizia
contrattuale nella parte in cui include anche l'importo
preteso a titolo risarcitorio per rischio locativo del quale
non sussiste la prova della presenza dei presupposti;
2)
riconoscere e dichiarare conseguentemente l'esattezza
dell'offerte avanzata da con Parte_1 Parte_1
nota a data 3.6.2019 pari a € 36.663,00, ingiustamente
rifiutata dal Sig. e che con il presente atto si CP_1
offre nuovamente a tacitazione dei danni derivati
dall'evento; 3) accogliere la presente opposizione e per
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 595/2019
emesso in data 16.8.2019, pubblicato in data 17.8.2019 e
notificato a mezzo pec il 22.8.2019, per l'insussistenza
dell'asserito credito e comunque dei requisiti di legge per
l'emissione del provvedimento monitorio impugnato;
4)
condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del giudizio”.
Conclusioni per il convenuto/opposto – Controparte_1
[...]
pagina 2 di 12 “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, per le
causali sino a qui dedotte ed allegate, rigettare la presente
opposizione e per l'effetto : -confermare il decreto
ingiuntivo n. 595/2019 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 17.8.2019 e notificato in data 21.8.2019; -
in ogni caso rigettare la presente opposizione ed accertare
che sia ancora dovuta al , a seguito del pagamento CP_1
delle somme non contestate pari ad euro 36.663,00, la somma
di euro 8.892,00 a titolo di danni relativi alla Partita
Fabbricato in locazione per come da contratto oltre accessori
come per legge dalla apertura del sinistro e sino al
soddisfo; -con vittoria di spese relativi alla fase monitoria
ed alla fase di opposizione per l'intero valore della causa”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.10.2019,
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 595/2019 (R.G. 2433/2019) emesso in data
16.8.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, ove gli veniva intimato di pagare la somma di € 46.000,00 in favore di
(doc. – opponente). Controparte_1
All'uopo premetteva:
− che la suddetta somma trovava titolo nel rifiuto
(ritenuto illecito) di indennizzare integralmente i pagina 3 di 12 danni patiti dal a seguito dell'incendio della Pt_3
propria attività commerciale verificatosi il 31.10.2018;
osservava che:
− in data 15.7.2016 il sottoscriveva la polizza CP_1
assicurativa n. 51680002652 (Tutela Business Commercio)
con la compagnia a tutela del proprio Parte_2
esercizio commerciale;
− la polizza prevedeva la copertura assicurativa per
“incendio e furto” sia dei danni relativi a quanto custodito all'interno dell'immobile e pertinente all'attività commerciale, sia il “rischio locativo”,
ossia i danni all'immobile causati da incendio/esplosione/scoppio derivanti da beni dell'assicurato (cioè del conduttore), ove egli ne sia civilmente responsabile verso il proprietario secondo gli artt. 1588, 1589, 1611 c.c., ivi comprese le migliorie aggiunte e trasformazioni eseguite dal conduttore/assicurato (clausola 1.6.1. delle condizioni generali di contratto);
− l'incendio dell'attività commerciale del CP_1
divampava per cause accidentali ed in particolare veniva determinato da “cause elettriche”, dovute a un corto circuito proveniente da un condizionatore installato pagina 4 di 12 all'interno del locale, come relazionato dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul posto;
− secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, in particolare dall'art.
8.2 CGC, le parti provvedevano a nominare i propri consulenti tecnici al fine di verificare e quantificare i danni riportati dal fabbricato e dai beni all'interno dello stesso,
quantificandolo in € 46.000,00;
eccepiva che:
− il non aveva dimostrato l'installazione del CP_1
condizionatore installato presso l'immobile locato, con conseguente perdita del diritto di evocare, in parte
qua, l'estensione della garanzia da “rischio locativo”;
− la compagnia offriva un indennizzo di importo pari €
36.663,99, inferiore rispetto alla quantificazione in perizia, attesa l'esclusione del valore del condizionatore;
e citava in giudizio chiedendo la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
26.12.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
evidenziando di aver trattenuto l'importo di € 36.663,99 a titolo di acconto, osservando di aver documentato la proprietà del condizionatore a mezzo di atto di notorietà a pagina 5 di 12 firma di proprietaria locato al Parte_4
ove la locatrice dichiarava di aver concesso CP_1
l'immobile privo di ogni arredamento o attrezzatura, ivi compreso il condizionatore;
concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
4.11.2020, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
*
1. Fatti non contestati
Osservato che l'assicurazione ha opposto il decreto ingiuntivo senza contestare i fatti oggetto della pretesa risarcitoria né la copertura assicurativa dell'evento, tenuto conto peraltro che tali circostanze sono state accertate anche in sede di perizia contrattuale, e preso atto, altresì,
che il convenuto/opposto ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di € 36.663,00 per il titolo in contesa (pag. 6, comparsa di costituzione - ), va CP_1
pagina 6 di 12 opinato come l'opposizione abbia ad oggetto esclusivamente la quantificazione del danno indennizzabile all'assicurato.
Tali circostanze, pacifiche in giudizio, implicano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
*
2. Prova delle migliorie
Tanto chiarito, ha unicamente eccepito Controparte_2
l'inapplicabilità della garanzia “rischio locativo” previsto al punto 1.6.1. delle condizioni generali di polizza, del seguente tenore: “Fabbricato in locazione (rischio locativo).
La garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione
e Scoppio di Bene di proprietà dell'Assicurato per i quali
risulti responsabile secondo quanto disposto dagli artt.
1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
Migliorie, aggiunte, trasformazioni.
La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende
le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere
apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario. Questa
estensione opera per tutte le garanzie acquistate in questa
Sezione”, deducendo come il non avesse provato CP_1
l'installazione del condizionatore a sua opera e spese.
In altri termini l'opponente ha giustificato l'esclusione del valore del condizionatore (€ 8.892,00) dall'importo indennizzato, eccependo la mancata integrazione di una delle pagina 7 di 12 condizioni contrattualmente previste per l'indennizzabilità
delle migliorie effettuate dall'assicurato/conduttore,
individuata nella mancata riconducibilità della miglioria (il condizionatore) all'opera ovvero all'esborso conduttore/assicurato.
L'eccezione è fondata.
La clausola sul “rischio locativo” prevista al punto 1.6.1.
delle condizioni generali di polizza, limita l'indennizzabilità delle “migliorie, aggiunte e […]
trasformazioni” che siano state “apportate” al fabbricato dall'assicurato/locatario, con espressione mutuata da quella utilizzata dall'art. 1592 c.c.
L'espressione in analisi deriva etimologicamente dal latino
ad-portare, cioè portare verso, introdurre, aggiungere qualcosa che prima non c'era, sostanziandosi quindi in un intervento materiale attivo dell'assicurato, consistente nell'aggiunta, nella modifica o nel miglioramento strutturale o funzionale dell'immobile, con l'effetto di modificarne lo stato originario.
In altre parole, il termine “apportate” non è neutro bensì
precettivo: chiama in causa un atto attivo dell'assicurato,
non solo la disponibilità materiale o il godimento della miglioria.
pagina 8 di 12 Se così la clausola in oggetto delimita l'oggetto della copertura, che va riferita unicamente alle migliorie:
- introdotte dal conduttore;
- non preesistenti all'inizio del rapporto di locazione;
- che non siano state installate da terzi estranei senza alcun coinvolgimento del conduttore.
Corrispettivamente, proprio grazie all'uso del verbo
“apportare”, è richiesto che l'assicurato:
- provi un intervento positivo sulla cosa locata;
- dimostri che tale intervento sia riconducibile alla sua volontà (es. tramite fatture, contratti d'opera,
dichiarazioni anteriori o contestuali all'inizio del rapporto di locazione).
Non c'è dubbio, infatti, che l'onere di provare l'esistenza e la riconducibilità della miglioria, nel senso specificato,
ricada sull'assicurato, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi del proprio diritto (l'indennizzabilità della perdita patrimoniale) secondo la regola generale (art. 2697
c.c.).
Orbene, il non ha prodotto documentazione idonea a CP_1
dimostrare la riconducibilità dell'installazione del condizionatore al conduttore.
Né può essere valorizzata in tal senso la dichiarazione scritta della proprietaria dell'immobile, Parte_4
pagina 9 di 12 ove attestava “che quanto contenuto all'interno Parte_4
della porzione di immobile locato (Attrezzature, arredamento
o merci, compreso il condizionatore) è di proprietà esclusiva
del conduttore, Sig. (doc. 17 – Persona_1
). CP_1
Ora, la dichiarazione della proprietaria dell'immobile, pur formalmente idonea a costituire un indizio valutabile dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti (Cass.
11223/2014), è carente di attendibilità intrinseca in quanto:
- datata 21.5.2019, e quindi posteriore all'inizio del rapporto locativo, alla stipulazione del contratto assicurativo e all'evento coperto;
- proveniente da un soggetto potenzialmente interessato all'esito del giudizio in senso favorevole al conduttore, tenuto conto che il locatore, per effetto della dichiarazione, vedrebbe ripristinato il proprio immobile anche ove non avesse sottoscritto una propria polizza fabbricati;
- non supportata da elementi oggettivi o documentali ulteriori.
Né la prova testimoniale dell'autrice della dichiarazione stragiudiziale e di richiesta dalla difesa Testimone_1
dell'opposto, può emendare i profili di inattendibilità sin qui evidenziati, attesa in ogni caso la posteriorità delle pagina 10 di 12 eventuali dichiarazioni di conferma ai fatti storici rilevanti e alla permanenza di un interesse personale e diretto all'”estensione” dell'indennizzo anche al condizionatore, consentendo al locatore e/o al proprietario del fabbricato di ottenere un parziale ripristino dell'immobile a spese dell'assicurazione, evitando al contempo ogni responsabilità o un'eventuale esposizione personale.
In assenza di un riscontro esterno, la prova del fatto costitutivo dell'indennizzabilità del bene (condizionatore)
in quanto miglioria apportata a spese dell'assicurato non risulta raggiunta.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione avanzata da
Parte_2
L'indennizzo, nell'importo effettivamente corrisposto dall'assicurazione, costituisce quindi esatto adempimento della prestazione assicurativa.
*
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014,
scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 stabilito in ragione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo pagina 11 di 12 opposto, e valori tabellari minimi, non sussistendo ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. accoglie l'opposizione proposta da Parte_2
[...]
2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
595/2019 (R.G. 2433/2019) emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 16.8.2019;
3. condanna a pagare ad Controparte_1 [...]
le spese di lite, che Parte_2
vengono liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3314/2019 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. CURATOLA MARCO AURELIO,
contro
( ) Controparte_1 C.F._1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. RUSCIO EMANUELA.
*
Conclusioni per l'attore/opponente – Parte_1
[...]
pagina 1 di 12 “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Reggio Calabria adito,
rigettata ogni contraria istanza, deduzione e eccezione: 1)
riconoscere e dichiarare che l'importo richiesto nel decreto
ingiuntivo opposto n. 595/2019 è evidentemente errato nella
sua quantificazione complessiva in relazione alla perizia
contrattuale nella parte in cui include anche l'importo
preteso a titolo risarcitorio per rischio locativo del quale
non sussiste la prova della presenza dei presupposti;
2)
riconoscere e dichiarare conseguentemente l'esattezza
dell'offerte avanzata da con Parte_1 Parte_1
nota a data 3.6.2019 pari a € 36.663,00, ingiustamente
rifiutata dal Sig. e che con il presente atto si CP_1
offre nuovamente a tacitazione dei danni derivati
dall'evento; 3) accogliere la presente opposizione e per
l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 595/2019
emesso in data 16.8.2019, pubblicato in data 17.8.2019 e
notificato a mezzo pec il 22.8.2019, per l'insussistenza
dell'asserito credito e comunque dei requisiti di legge per
l'emissione del provvedimento monitorio impugnato;
4)
condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del giudizio”.
Conclusioni per il convenuto/opposto – Controparte_1
[...]
pagina 2 di 12 “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, per le
causali sino a qui dedotte ed allegate, rigettare la presente
opposizione e per l'effetto : -confermare il decreto
ingiuntivo n. 595/2019 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 17.8.2019 e notificato in data 21.8.2019; -
in ogni caso rigettare la presente opposizione ed accertare
che sia ancora dovuta al , a seguito del pagamento CP_1
delle somme non contestate pari ad euro 36.663,00, la somma
di euro 8.892,00 a titolo di danni relativi alla Partita
Fabbricato in locazione per come da contratto oltre accessori
come per legge dalla apertura del sinistro e sino al
soddisfo; -con vittoria di spese relativi alla fase monitoria
ed alla fase di opposizione per l'intero valore della causa”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.10.2019,
[...]
proponeva opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo n. 595/2019 (R.G. 2433/2019) emesso in data
16.8.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria, ove gli veniva intimato di pagare la somma di € 46.000,00 in favore di
(doc. – opponente). Controparte_1
All'uopo premetteva:
− che la suddetta somma trovava titolo nel rifiuto
(ritenuto illecito) di indennizzare integralmente i pagina 3 di 12 danni patiti dal a seguito dell'incendio della Pt_3
propria attività commerciale verificatosi il 31.10.2018;
osservava che:
− in data 15.7.2016 il sottoscriveva la polizza CP_1
assicurativa n. 51680002652 (Tutela Business Commercio)
con la compagnia a tutela del proprio Parte_2
esercizio commerciale;
− la polizza prevedeva la copertura assicurativa per
“incendio e furto” sia dei danni relativi a quanto custodito all'interno dell'immobile e pertinente all'attività commerciale, sia il “rischio locativo”,
ossia i danni all'immobile causati da incendio/esplosione/scoppio derivanti da beni dell'assicurato (cioè del conduttore), ove egli ne sia civilmente responsabile verso il proprietario secondo gli artt. 1588, 1589, 1611 c.c., ivi comprese le migliorie aggiunte e trasformazioni eseguite dal conduttore/assicurato (clausola 1.6.1. delle condizioni generali di contratto);
− l'incendio dell'attività commerciale del CP_1
divampava per cause accidentali ed in particolare veniva determinato da “cause elettriche”, dovute a un corto circuito proveniente da un condizionatore installato pagina 4 di 12 all'interno del locale, come relazionato dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul posto;
− secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, in particolare dall'art.
8.2 CGC, le parti provvedevano a nominare i propri consulenti tecnici al fine di verificare e quantificare i danni riportati dal fabbricato e dai beni all'interno dello stesso,
quantificandolo in € 46.000,00;
eccepiva che:
− il non aveva dimostrato l'installazione del CP_1
condizionatore installato presso l'immobile locato, con conseguente perdita del diritto di evocare, in parte
qua, l'estensione della garanzia da “rischio locativo”;
− la compagnia offriva un indennizzo di importo pari €
36.663,99, inferiore rispetto alla quantificazione in perizia, attesa l'esclusione del valore del condizionatore;
e citava in giudizio chiedendo la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
26.12.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
evidenziando di aver trattenuto l'importo di € 36.663,99 a titolo di acconto, osservando di aver documentato la proprietà del condizionatore a mezzo di atto di notorietà a pagina 5 di 12 firma di proprietaria locato al Parte_4
ove la locatrice dichiarava di aver concesso CP_1
l'immobile privo di ogni arredamento o attrezzatura, ivi compreso il condizionatore;
concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
4.11.2020, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 25.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
*
1. Fatti non contestati
Osservato che l'assicurazione ha opposto il decreto ingiuntivo senza contestare i fatti oggetto della pretesa risarcitoria né la copertura assicurativa dell'evento, tenuto conto peraltro che tali circostanze sono state accertate anche in sede di perizia contrattuale, e preso atto, altresì,
che il convenuto/opposto ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di € 36.663,00 per il titolo in contesa (pag. 6, comparsa di costituzione - ), va CP_1
pagina 6 di 12 opinato come l'opposizione abbia ad oggetto esclusivamente la quantificazione del danno indennizzabile all'assicurato.
Tali circostanze, pacifiche in giudizio, implicano la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
*
2. Prova delle migliorie
Tanto chiarito, ha unicamente eccepito Controparte_2
l'inapplicabilità della garanzia “rischio locativo” previsto al punto 1.6.1. delle condizioni generali di polizza, del seguente tenore: “Fabbricato in locazione (rischio locativo).
La garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione
e Scoppio di Bene di proprietà dell'Assicurato per i quali
risulti responsabile secondo quanto disposto dagli artt.
1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
Migliorie, aggiunte, trasformazioni.
La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende
le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere
apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario. Questa
estensione opera per tutte le garanzie acquistate in questa
Sezione”, deducendo come il non avesse provato CP_1
l'installazione del condizionatore a sua opera e spese.
In altri termini l'opponente ha giustificato l'esclusione del valore del condizionatore (€ 8.892,00) dall'importo indennizzato, eccependo la mancata integrazione di una delle pagina 7 di 12 condizioni contrattualmente previste per l'indennizzabilità
delle migliorie effettuate dall'assicurato/conduttore,
individuata nella mancata riconducibilità della miglioria (il condizionatore) all'opera ovvero all'esborso conduttore/assicurato.
L'eccezione è fondata.
La clausola sul “rischio locativo” prevista al punto 1.6.1.
delle condizioni generali di polizza, limita l'indennizzabilità delle “migliorie, aggiunte e […]
trasformazioni” che siano state “apportate” al fabbricato dall'assicurato/locatario, con espressione mutuata da quella utilizzata dall'art. 1592 c.c.
L'espressione in analisi deriva etimologicamente dal latino
ad-portare, cioè portare verso, introdurre, aggiungere qualcosa che prima non c'era, sostanziandosi quindi in un intervento materiale attivo dell'assicurato, consistente nell'aggiunta, nella modifica o nel miglioramento strutturale o funzionale dell'immobile, con l'effetto di modificarne lo stato originario.
In altre parole, il termine “apportate” non è neutro bensì
precettivo: chiama in causa un atto attivo dell'assicurato,
non solo la disponibilità materiale o il godimento della miglioria.
pagina 8 di 12 Se così la clausola in oggetto delimita l'oggetto della copertura, che va riferita unicamente alle migliorie:
- introdotte dal conduttore;
- non preesistenti all'inizio del rapporto di locazione;
- che non siano state installate da terzi estranei senza alcun coinvolgimento del conduttore.
Corrispettivamente, proprio grazie all'uso del verbo
“apportare”, è richiesto che l'assicurato:
- provi un intervento positivo sulla cosa locata;
- dimostri che tale intervento sia riconducibile alla sua volontà (es. tramite fatture, contratti d'opera,
dichiarazioni anteriori o contestuali all'inizio del rapporto di locazione).
Non c'è dubbio, infatti, che l'onere di provare l'esistenza e la riconducibilità della miglioria, nel senso specificato,
ricada sull'assicurato, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi del proprio diritto (l'indennizzabilità della perdita patrimoniale) secondo la regola generale (art. 2697
c.c.).
Orbene, il non ha prodotto documentazione idonea a CP_1
dimostrare la riconducibilità dell'installazione del condizionatore al conduttore.
Né può essere valorizzata in tal senso la dichiarazione scritta della proprietaria dell'immobile, Parte_4
pagina 9 di 12 ove attestava “che quanto contenuto all'interno Parte_4
della porzione di immobile locato (Attrezzature, arredamento
o merci, compreso il condizionatore) è di proprietà esclusiva
del conduttore, Sig. (doc. 17 – Persona_1
). CP_1
Ora, la dichiarazione della proprietaria dell'immobile, pur formalmente idonea a costituire un indizio valutabile dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti (Cass.
11223/2014), è carente di attendibilità intrinseca in quanto:
- datata 21.5.2019, e quindi posteriore all'inizio del rapporto locativo, alla stipulazione del contratto assicurativo e all'evento coperto;
- proveniente da un soggetto potenzialmente interessato all'esito del giudizio in senso favorevole al conduttore, tenuto conto che il locatore, per effetto della dichiarazione, vedrebbe ripristinato il proprio immobile anche ove non avesse sottoscritto una propria polizza fabbricati;
- non supportata da elementi oggettivi o documentali ulteriori.
Né la prova testimoniale dell'autrice della dichiarazione stragiudiziale e di richiesta dalla difesa Testimone_1
dell'opposto, può emendare i profili di inattendibilità sin qui evidenziati, attesa in ogni caso la posteriorità delle pagina 10 di 12 eventuali dichiarazioni di conferma ai fatti storici rilevanti e alla permanenza di un interesse personale e diretto all'”estensione” dell'indennizzo anche al condizionatore, consentendo al locatore e/o al proprietario del fabbricato di ottenere un parziale ripristino dell'immobile a spese dell'assicurazione, evitando al contempo ogni responsabilità o un'eventuale esposizione personale.
In assenza di un riscontro esterno, la prova del fatto costitutivo dell'indennizzabilità del bene (condizionatore)
in quanto miglioria apportata a spese dell'assicurato non risulta raggiunta.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione avanzata da
Parte_2
L'indennizzo, nell'importo effettivamente corrisposto dall'assicurazione, costituisce quindi esatto adempimento della prestazione assicurativa.
*
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014,
scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00 stabilito in ragione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo pagina 11 di 12 opposto, e valori tabellari minimi, non sussistendo ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. accoglie l'opposizione proposta da Parte_2
[...]
2. per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
595/2019 (R.G. 2433/2019) emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 16.8.2019;
3. condanna a pagare ad Controparte_1 [...]
le spese di lite, che Parte_2
vengono liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 12 di 12