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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile pendente tra:
Avv. , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_1
B) ed ivi residente,
[...]
che si difende da sé ex art. 86 c.p.c. ed è elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Todi, Via
Tiberina 132/A;
-CREDITORE ATTORE-
contro
C.F. P.IVA con sede in Roma – Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1
Via Parigi n.11, in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, dagli avvocati Federico Vecchio e
Gabriele Travaglini, elettivamente domiciliata nello Studio dei suddetti procuratori, sito in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161.
-COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA -
e
pagina 1 di 9 , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sirugo, presso il di cui studio è elettivamente domiciliata in
Avola (SR), Corso Gaetano D'Agata n. 68,
-CREDITRICE INTERVENUTA -
nonché
nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Cecanibbi voc. Palombaro CP_3
n. 1 – C.F. , CodiceFiscale_3
-DEBITORE ESECUTATO CONTUMACE -
– P.IVA - in persona del LRPT con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Via Salimbeni n. 3 – 53100 CP_4
-CREDITORE CONVENUTO CONTUMACE -
in Controparte_5
persona del LRPT corrente in Strada delle Fratte 2/I – 06132 PERUGIA
-CREDITORE CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: divisione dei beni non caduti in successione.
Conclusioni: come da note difensive ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 15.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il creditore Avv. ha citato in giudizio – debitore esecutato, Controparte_1 CP_3
comproprietario della quota di ½ del bene pignorato – Controparte_2
comproprietaria non esecutata dei beni, nonché i creditori Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
per sentire pronunciare divisione in natura ovvero mediante vendita
[...] dell'intero con riferimento ai beni immobili così identificati: “1) Diritti di proprietà per 1/2 su terreni siti in Todi (PG) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 157 particelle: n. 564 porz. AA di ha 00.04.37 e porz. AB di ha 00.02.00; n. 569 di ha 00.00.56; n. 571 di ha 00.08.49; n. 572 di ha
00.04.70; n. 582 di ha 00.13.66; n. 587 di ha 00.12.61; n. 589 di ha 00.11.22; n. 591 di ha 01.76.76; n.
593 di ha 00.14.11; n. 594 di ha 04.08.53; n. 596 di ha 02.64.88; n. 599 di ha 00.01.93; 2) Diritti di proprietà per 1/2 su terreni siti in Todi (PG) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio
pagina 2 di 9 158 particelle: n. 16 di ha 00.27.80; n. 17 di ha 00.07.10; n. 18 di ha 01.28.70; n. 25 porz. AA di ha
00.00.90 e porz. AB di ha 00.06.00; n. 29 di ha 01.42.30; n. 31 di ha 01.04.30; n. 36 porz. AA di ha
00.86.73 e porz. AB di ha 00.25.67; n. 70 di ha 00.00.50; n. 76 di ha 00.00.30; n. 77 di ha 00.42.60; n.
78 di ha 00.08.70; n. 79 di ha 00.43.60; n. 80 di ha 00.15.00; n. 81 di ha 00.12.20; n. 251 di ha
01.64.57; n. 256 di ha 00.92.64; n. 260 di ha 00.00.47; n. 261 porz. AA di ha 00.01.11 e porz. AB di ha
00.86.92; n. 263 porz. AA di ha 00.02.08 e porz. AB di ha 00.21.83; n. 270 di ha 00.00.88; n. 277 di ha
02.82.30; n. 281 di ha 00.03.42; n. 282 porz. AA di ha 05.89.30 e porz. AB di ha 00.21.98; n. 284 porz.
AA di ha 00.04.56 e porz. AB di ha 00.00.78; n. 286 di ha 04.71.95, n. 292 di ha 08.52.00; n. 293 di ha
06.45.00”.
Il creditore attore aveva promosso esecuzione immobiliare dinnanzi a questo Tribunale, portante RGE
47/2021, a seguito di pignoramento su detto compendio immobiliare della quota di proprietà di 1/2 del debitore.
Il G.E., rilevata l'indivisibilità in natura del bene staggito, disponeva aprirsi procedura divisionale endoesecutiva.
Si sono costituiti nel giudizio divisionale comproprietaria non Controparte_2
esecutata dei beni, nonché il creditore mentre Parte_1 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
, pur regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
[...]
In particolare, ha concluso in comparsa riservandosi di valutare Controparte_2
sulle modalità della divisione all'esito della CTU, ferma l'attribuzione delle spese di divisione all'esecutato e non alla massa dei condividenti;
la quale si è associata alla domanda Parte_1
attorea.
Dopo una CTU affidata al dr. agr. vista la mancanza di opposizioni rispetto a una Persona_1
divisione in natura, emersa la possibilità di divisione in natura con previsione di un conguaglio a carico di uno dei due condividenti, all'udienza del 15.11.2023 veniva fissata per il contraddittorio successiva udienza in ordine a chi attribuire l'uno e l'altro lotto.
Visto il disaccordo delle parti, veniva fissata udienza del 10.7.2024 per l'estrazione a sorte, all'esito della quale “al debitore esecutato viene assegnato il lotto 2 e alla condividente non esecutata il lotto
1.”, con onere di versamento del conguaglio a carico della condividente, assegnataria del lotto di maggior valore.
Il conguaglio veniva tempestivamente versato.
pagina 3 di 9 Per l'approvazione del progetto divisionale di cui sopra, vista l'insorgenza di controversia circa le spese, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2. Ciò premesso, può anzitutto evidenziarsi come sul progetto divisionale non sono state proposte osservazioni di merito, salva la questione sulle spese che vede da un lato il creditore attore avv.
il quale ha così concluso: “liquidate le spese legali del relativo giudizio a Controparte_1 favore dell'attore che ha introdotto e dato seguito alla causa, da porre a carico dei condividenti, ovvero del debitore condividente esecutato, ai sensi del principio di soccombenza secondo il quale
“con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza e ordinanza ex art.
789 c.p.c. III co.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dell'art. 2777 cod. civ.” (Cass. 12 sett. 2024 n. 24550; Cass. 31 gennaio
2023 n. 2787 e altre)”; il comproprietario ha chiesto porsi a carico esclusivo del CP_2
debitore esecutato le spese del creditore attore, così come le spese sostenute da CP_2
medesima; ha chiesto che il debitore esecutato venga condannato al pagamento delle Parte_1
spese in suo favore.
3. Devono premettersi alcune considerazioni generali in ordine ai criteri, invalsi in giurisprudenza, cui riferirsi nella decisione in merito.
3.1. Nel giudizio di divisione ordinario, secondo il costante orientamento della Suprema corte, le spese non sono regolate dal principio della soccombenza ma vengono liquidate a carico della massa dei comproprietari con la sentenza che definisce il giudizio ovvero con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale.
Infatti, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese sostenute nell'interesse comune di tutti i condividenti (ad es., spese di CTU;
spese di pubblicità per la vendita) debbono essere poste a carico della massa della divisione (dovendosi intendere, con tale espressione, che ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese processuali comuni, ovvero alle spese che servono, nel comune interesse, a condurre il giudizio di divisione alla sua conclusione;
ciò significa che, se il giudizio si conclude con una divisione in natura, i comproprietari, in ragione delle rispettive quote, dovranno anticipare le spese loro riferibili;
qualora, invece, il giudizio si concluda con una divisione mediante pagina 4 di 9 vendita dell'intero, tali spese potranno essere sottratte dal ricavato prima della distribuzione, essendo appunto tale ricavato destinato, comunque, a una ripartizione tra i proprietari in ragione delle rispettive quote).
Trova applicazione la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. solo con riguardo alle spese (non solo spese vive, ma anche spese di lite) cagionate da eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 22903/2013; n. 3083/2006; n. 7059/2002; n. 12758/2001; n.
12949/1999).
3.2. I criteri sopra ricordati non possono tuttavia essere pianamente trasposti e applicati nell'ipotesi della regolamentazione delle spese entro una divisione endoesecutiva, giacché tale fattispecie è strutturata in modo in parte diverso rispetto a una divisione ordinaria.
E invero, nella divisione endoesecutiva, a fianco di parti – il debitore esecutato e i comproprietari non esecutati – che sono effettivamente portatori di un interesse proprio alla divisione stessa, vi sono altre parti – il creditore attore, cioè il creditore procedente nella P.E. sospesa ai sensi dell'art. 601 c.p.c., oltre ad altri eventuali creditori – che non lo sono.
Il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che ne anticipa le spese, infatti, al pari di altri creditori (se vi sono), non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, per cui nei suoi confronti non è all'evidenza applicabile il principio di ripartizione a carico della massa (dei condividenti). Invero, il creditore attore ha interesse solo ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso. Per cui – secondo un risalente e tutt'ora valido insegnamento – devono applicarsi, “a coloro che sono parti della procedura esecutiva, le comuni regole della soccombenza” (Cass. civ., n. 4237/1957; cfr., da ultimo, in tal senso n.
2787/2023).
Posto che il creditore attore ha diritto ad essere integralmente rimborsato, si è discusso su chi, secondo i criteri ordinari, debbano ricadere le spese da questi sopportate nell'ambito di una divisione endoesecutiva.
Secondo un certo orientamento, esse dovrebbero essere imputate alla massa (dei comproprietari), cioè ripartite pro quota tra i condividenti (dunque con condanna, nell'ordinanza ex art. 789 c.p.c., ovvero nella sentenza, di ognuno dei comproprietari, in via parziaria, per la propria quota di competenza, se vi pagina 5 di 9 è stata divisione in natura;
altrimenti, se vi è stata vendita dell'intero, riportandole in testa al progetto divisionale e sottraendole così alla somma da ripartire tra i condividenti).
Secondo un altro indirizzo tali spese dovrebbero essere rimborsate unicamente dal comproprietario esecutato, con condanna di quest'ultimo nell'ordinanza ex art. 789 c.p.c., ovvero nella sentenza, per una somma che poi potrà essere riportata in privilegio ex art. 2770 c.c. nel riparto in sede esecutiva riassunta (salva poi successiva suddivisione di tale onere, anticipato dal condividente esecutato, inter dividentes, secondo le rispettive quote: e questo perché, tra i condividenti, vale il principio della ripartizione pro quota, che invece non opera, come visto, nei confronti del creditore).
Ad avviso del Tribunale, e in conformità con la ricostruzione di cui sopra e con l'insegnamento giurisprudenziale ricordato, occorre distinguere tra spese sostenute dal creditore attore nell'interesse della divisione e le spese di lite in senso stretto.
E invero, le prime sono state anticipate dal creditore attore nell'interesse di tutti i condividenti, di talché appare alle stesse applicabile il principio – già tipico, come detto, della divisione ordinaria – della loro ripartizione in capo ai comproprietari in ragione delle rispettive quote. Si tratta, ad esempio, ma non esaustivamente: delle spese del CTU che ha effettuato la stima e la valutazione in ordine alla divisibilità in natura;
se si proceda alla vendita dell'intero, delle spese di pubblicità e del gestore della vendita telematica;
dei compensi e delle spese del professionista delegato;
dei compensi e delle spese del custode.
Con riferimento alle spese di lite in senso stretto, poiché sostenute non nell'interesse dei condividenti, bensì nel proprio interesse di creditore, appare invece preferibile la soluzione dell'imputazione alla sola quota riferibile al debitore esecutato. E', questo, un indirizzo preferibile, giacché anzitutto coerente con il dettato dell'art. 95 c.p.c. (le spese di lite del creditore attore, anche in sede endoesecutiva, sono funzionali all'esecuzione, perché come detto sono sostenute nell'interesse di recuperare coattivamente il proprio credito); è poi coerente con la giurisprudenza di legittimità più sopra ricordata, nella misura in cui i comproprietari non esecutati non sono “parti della procedura esecutiva” e, dunque, non possono essere considerati soccombenti nel rapporto con il creditore attore (per cui, di regola, tra contitolari terzi costituiti e creditore attore le spese di lite dovranno essere compensate, proprio perché tra di loro non appare configurabile una soccombenza).
In definitiva, si configura un peculiare assetto del regime dell'allocazione delle spese proprio delle divisioni endoesecutive, dato dalla sovrapposizione di due piani: da un lato, tra comproprietario debitore e creditore, avendo il primo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, si configurerà un rapporto di soccombenza;
dall'altro, tra i comproprietari, troverà pagina 6 di 9 ancora applicazione il criterio, tipico della divisione ordinaria, del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote, in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
Fa eccezione a questo assetto l'ipotesi in cui il contitolare non esecutato non si sia limitato a aderire o comunque a prestare acquiescenza alla domanda divisoria svolta dal creditore attore, bensì vi abbia inutilmente resistito. In tal caso, non potrà che trovare applicazione il tradizionale criterio di liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza, anche nei rapporti tra il terzo contitolare e il creditore (e invero, in tal caso potrebbe esservi soccombenza dei terzi anche nei confronti del debitore costituito che abbia aderito alla domanda di divisione).
4. Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare doversi rilevare che:
• La comproprietaria non ha resistito alla domanda divisionale, per cui non è CP_2
soccombente nei confronti del creditore attore e le spese di lite nei suoi confronti devono essere con questi compensate;
• Neanche deve considerarsi soccombenza dell'una o dell'altra parte in relazione alla sola controversia sulle spese in questa sede risolta, tenuto conto che le ultime conclusioni di parte attrice di fatto collimavano con quelle della società comproprietaria, sicché anche sotto tale profilo si conferma la compensazione delle spese;
• Le spese di lite di nei confronti del debitore esecutato comproprietario devono CP_2 anch'esse essere compensate, tenuto conto che la comproprietaria come tale era autonomamente portatrice di un interesse alla divisione, per cui ognuno sostiene le proprie spese di lite (mentre non vi sono spese anticipate nell'interesse della divisione da ripartire, ad es. la CTU, che nella specie è stata anticipata dal creditore attore);
• Le spese di lite in quanto creditrice intervenuta, sono a carico del debitore Parte_1
esecutato soccombente anche nei suoi confronti: per cui, esse sono poste a carico della massa dell'esecuzione e liquidate in sede di riparto in tale sede;
• Quanto alla posizione del creditore attore, occorre distinguere: quanto al compenso del C.T.U.
Dr. (fatt. 3/2024) per € 3.161,65, esso è stato sostenuto nell'interesse di tutti i Per_1 condividenti, per cui ricadrà per metà sul debitore (e quindi sulla massa dell'esecuzione, da far valere in sede esecutiva in privilegio come spese di giustizia) e per l'altra metà sul comproprietario: ciò significa che la sentenza condannerà il comproprietario a restituire la metà delle spese di CTU anticipate;
per il resto – compensi e anticipazioni – gli stessi saranno a pagina 7 di 9 carico della massa dell'esecuzione e quindi anch'essi verranno inseriti in testa come privilegi in quanto spese di giustizia in sede di riparto esecutivo.
Le spese inerenti il trasferimento delle quote disposto con l'esecutività del progetto divisionale ricadranno sulla parte interessata, per cui quelle relative al lotto 1 verranno sostenute dalla società comproprietaria non esecutata, che vi provvederà autonomamente, mentre quelle relative al lotto 2 ricadranno sulla p.e. e corrispondono a operazioni che verranno materialmente eseguite dal delegato da nominarsi entro la p.e. riassunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
DICHIARA l'esecutività del progetto divisionale di cui al verbale d'udienza del 10.7.2024, che richiama la divisione in lotti del CTU, e per l'effetto,
ASSEGNA per l'intero a C.F. P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
i beni di cui al lotto 1 e per l'intero al debitore esecutato (C.F. P.IVA_1 CP_3 [...]
) i beni di cui al lotto 2; C.F._3
MANDA la Cancelleria per la conservazione delle somme riferibili alla P.E. sospesa (assegno di conguaglio per € 14.600,00, versato sul c/c generale del Tribunale per la conservazione giusta autorizzazione di cui al decreto 13.11.2024) sino ad indicazione del G.E. circa le modalità di loro acquisizione alla sede esecutiva;
PONE definitivamente a carico dei condividenti e CP_3 Controparte_2
[...
per metà ciascuno, le spese di CTU e, per l'effetto,
CONDANNA detti condividenti alla refusione, ciascuno per la sua quota, a parte attrice degli anticipi da questa sostenuti in relazione alle spese di CTU (la quota del debitore verrà fatta velere in sede di riparto esecutivo);
PONE le spese di lite dei creditori a carico del debitore esecutato soccombente e rimette la loro liquidazione in sede esecutiva;
COMPENSA per il resto le spese di lite fra le parti;
DICHIARA definito il giudizio divisionale;
ASSEGNA termine di mesi 3 per la riassunzione ex art. 627 c.p.c. del processo esecutivo interrotto,
pagina 8 di 9 ove non diversamente indicato dal G.E. nell'ordinanza di sospensione;
Spoleto, 14 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile pendente tra:
Avv. , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_1
B) ed ivi residente,
[...]
che si difende da sé ex art. 86 c.p.c. ed è elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Todi, Via
Tiberina 132/A;
-CREDITORE ATTORE-
contro
C.F. P.IVA con sede in Roma – Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1
Via Parigi n.11, in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente tra loro, dagli avvocati Federico Vecchio e
Gabriele Travaglini, elettivamente domiciliata nello Studio dei suddetti procuratori, sito in Roma, Via delle Quattro Fontane, 161.
-COMPROPRIETARIA NON ESECUTATA -
e
pagina 1 di 9 , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sirugo, presso il di cui studio è elettivamente domiciliata in
Avola (SR), Corso Gaetano D'Agata n. 68,
-CREDITRICE INTERVENUTA -
nonché
nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Cecanibbi voc. Palombaro CP_3
n. 1 – C.F. , CodiceFiscale_3
-DEBITORE ESECUTATO CONTUMACE -
– P.IVA - in persona del LRPT con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Via Salimbeni n. 3 – 53100 CP_4
-CREDITORE CONVENUTO CONTUMACE -
in Controparte_5
persona del LRPT corrente in Strada delle Fratte 2/I – 06132 PERUGIA
-CREDITORE CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: divisione dei beni non caduti in successione.
Conclusioni: come da note difensive ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 15.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il creditore Avv. ha citato in giudizio – debitore esecutato, Controparte_1 CP_3
comproprietario della quota di ½ del bene pignorato – Controparte_2
comproprietaria non esecutata dei beni, nonché i creditori Parte_1 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
per sentire pronunciare divisione in natura ovvero mediante vendita
[...] dell'intero con riferimento ai beni immobili così identificati: “1) Diritti di proprietà per 1/2 su terreni siti in Todi (PG) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 157 particelle: n. 564 porz. AA di ha 00.04.37 e porz. AB di ha 00.02.00; n. 569 di ha 00.00.56; n. 571 di ha 00.08.49; n. 572 di ha
00.04.70; n. 582 di ha 00.13.66; n. 587 di ha 00.12.61; n. 589 di ha 00.11.22; n. 591 di ha 01.76.76; n.
593 di ha 00.14.11; n. 594 di ha 04.08.53; n. 596 di ha 02.64.88; n. 599 di ha 00.01.93; 2) Diritti di proprietà per 1/2 su terreni siti in Todi (PG) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio
pagina 2 di 9 158 particelle: n. 16 di ha 00.27.80; n. 17 di ha 00.07.10; n. 18 di ha 01.28.70; n. 25 porz. AA di ha
00.00.90 e porz. AB di ha 00.06.00; n. 29 di ha 01.42.30; n. 31 di ha 01.04.30; n. 36 porz. AA di ha
00.86.73 e porz. AB di ha 00.25.67; n. 70 di ha 00.00.50; n. 76 di ha 00.00.30; n. 77 di ha 00.42.60; n.
78 di ha 00.08.70; n. 79 di ha 00.43.60; n. 80 di ha 00.15.00; n. 81 di ha 00.12.20; n. 251 di ha
01.64.57; n. 256 di ha 00.92.64; n. 260 di ha 00.00.47; n. 261 porz. AA di ha 00.01.11 e porz. AB di ha
00.86.92; n. 263 porz. AA di ha 00.02.08 e porz. AB di ha 00.21.83; n. 270 di ha 00.00.88; n. 277 di ha
02.82.30; n. 281 di ha 00.03.42; n. 282 porz. AA di ha 05.89.30 e porz. AB di ha 00.21.98; n. 284 porz.
AA di ha 00.04.56 e porz. AB di ha 00.00.78; n. 286 di ha 04.71.95, n. 292 di ha 08.52.00; n. 293 di ha
06.45.00”.
Il creditore attore aveva promosso esecuzione immobiliare dinnanzi a questo Tribunale, portante RGE
47/2021, a seguito di pignoramento su detto compendio immobiliare della quota di proprietà di 1/2 del debitore.
Il G.E., rilevata l'indivisibilità in natura del bene staggito, disponeva aprirsi procedura divisionale endoesecutiva.
Si sono costituiti nel giudizio divisionale comproprietaria non Controparte_2
esecutata dei beni, nonché il creditore mentre Parte_1 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
, pur regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
[...]
In particolare, ha concluso in comparsa riservandosi di valutare Controparte_2
sulle modalità della divisione all'esito della CTU, ferma l'attribuzione delle spese di divisione all'esecutato e non alla massa dei condividenti;
la quale si è associata alla domanda Parte_1
attorea.
Dopo una CTU affidata al dr. agr. vista la mancanza di opposizioni rispetto a una Persona_1
divisione in natura, emersa la possibilità di divisione in natura con previsione di un conguaglio a carico di uno dei due condividenti, all'udienza del 15.11.2023 veniva fissata per il contraddittorio successiva udienza in ordine a chi attribuire l'uno e l'altro lotto.
Visto il disaccordo delle parti, veniva fissata udienza del 10.7.2024 per l'estrazione a sorte, all'esito della quale “al debitore esecutato viene assegnato il lotto 2 e alla condividente non esecutata il lotto
1.”, con onere di versamento del conguaglio a carico della condividente, assegnataria del lotto di maggior valore.
Il conguaglio veniva tempestivamente versato.
pagina 3 di 9 Per l'approvazione del progetto divisionale di cui sopra, vista l'insorgenza di controversia circa le spese, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2. Ciò premesso, può anzitutto evidenziarsi come sul progetto divisionale non sono state proposte osservazioni di merito, salva la questione sulle spese che vede da un lato il creditore attore avv.
il quale ha così concluso: “liquidate le spese legali del relativo giudizio a Controparte_1 favore dell'attore che ha introdotto e dato seguito alla causa, da porre a carico dei condividenti, ovvero del debitore condividente esecutato, ai sensi del principio di soccombenza secondo il quale
“con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza e ordinanza ex art.
789 c.p.c. III co.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. e con la preferenza garantita dell'art. 2777 cod. civ.” (Cass. 12 sett. 2024 n. 24550; Cass. 31 gennaio
2023 n. 2787 e altre)”; il comproprietario ha chiesto porsi a carico esclusivo del CP_2
debitore esecutato le spese del creditore attore, così come le spese sostenute da CP_2
medesima; ha chiesto che il debitore esecutato venga condannato al pagamento delle Parte_1
spese in suo favore.
3. Devono premettersi alcune considerazioni generali in ordine ai criteri, invalsi in giurisprudenza, cui riferirsi nella decisione in merito.
3.1. Nel giudizio di divisione ordinario, secondo il costante orientamento della Suprema corte, le spese non sono regolate dal principio della soccombenza ma vengono liquidate a carico della massa dei comproprietari con la sentenza che definisce il giudizio ovvero con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale.
Infatti, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese sostenute nell'interesse comune di tutti i condividenti (ad es., spese di CTU;
spese di pubblicità per la vendita) debbono essere poste a carico della massa della divisione (dovendosi intendere, con tale espressione, che ogni condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota alle spese processuali comuni, ovvero alle spese che servono, nel comune interesse, a condurre il giudizio di divisione alla sua conclusione;
ciò significa che, se il giudizio si conclude con una divisione in natura, i comproprietari, in ragione delle rispettive quote, dovranno anticipare le spese loro riferibili;
qualora, invece, il giudizio si concluda con una divisione mediante pagina 4 di 9 vendita dell'intero, tali spese potranno essere sottratte dal ricavato prima della distribuzione, essendo appunto tale ricavato destinato, comunque, a una ripartizione tra i proprietari in ragione delle rispettive quote).
Trova applicazione la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. solo con riguardo alle spese (non solo spese vive, ma anche spese di lite) cagionate da eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 22903/2013; n. 3083/2006; n. 7059/2002; n. 12758/2001; n.
12949/1999).
3.2. I criteri sopra ricordati non possono tuttavia essere pianamente trasposti e applicati nell'ipotesi della regolamentazione delle spese entro una divisione endoesecutiva, giacché tale fattispecie è strutturata in modo in parte diverso rispetto a una divisione ordinaria.
E invero, nella divisione endoesecutiva, a fianco di parti – il debitore esecutato e i comproprietari non esecutati – che sono effettivamente portatori di un interesse proprio alla divisione stessa, vi sono altre parti – il creditore attore, cioè il creditore procedente nella P.E. sospesa ai sensi dell'art. 601 c.p.c., oltre ad altri eventuali creditori – che non lo sono.
Il creditore procedente che intraprende il giudizio divisorio e che ne anticipa le spese, infatti, al pari di altri creditori (se vi sono), non è portatore di un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, per cui nei suoi confronti non è all'evidenza applicabile il principio di ripartizione a carico della massa (dei condividenti). Invero, il creditore attore ha interesse solo ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso. Per cui – secondo un risalente e tutt'ora valido insegnamento – devono applicarsi, “a coloro che sono parti della procedura esecutiva, le comuni regole della soccombenza” (Cass. civ., n. 4237/1957; cfr., da ultimo, in tal senso n.
2787/2023).
Posto che il creditore attore ha diritto ad essere integralmente rimborsato, si è discusso su chi, secondo i criteri ordinari, debbano ricadere le spese da questi sopportate nell'ambito di una divisione endoesecutiva.
Secondo un certo orientamento, esse dovrebbero essere imputate alla massa (dei comproprietari), cioè ripartite pro quota tra i condividenti (dunque con condanna, nell'ordinanza ex art. 789 c.p.c., ovvero nella sentenza, di ognuno dei comproprietari, in via parziaria, per la propria quota di competenza, se vi pagina 5 di 9 è stata divisione in natura;
altrimenti, se vi è stata vendita dell'intero, riportandole in testa al progetto divisionale e sottraendole così alla somma da ripartire tra i condividenti).
Secondo un altro indirizzo tali spese dovrebbero essere rimborsate unicamente dal comproprietario esecutato, con condanna di quest'ultimo nell'ordinanza ex art. 789 c.p.c., ovvero nella sentenza, per una somma che poi potrà essere riportata in privilegio ex art. 2770 c.c. nel riparto in sede esecutiva riassunta (salva poi successiva suddivisione di tale onere, anticipato dal condividente esecutato, inter dividentes, secondo le rispettive quote: e questo perché, tra i condividenti, vale il principio della ripartizione pro quota, che invece non opera, come visto, nei confronti del creditore).
Ad avviso del Tribunale, e in conformità con la ricostruzione di cui sopra e con l'insegnamento giurisprudenziale ricordato, occorre distinguere tra spese sostenute dal creditore attore nell'interesse della divisione e le spese di lite in senso stretto.
E invero, le prime sono state anticipate dal creditore attore nell'interesse di tutti i condividenti, di talché appare alle stesse applicabile il principio – già tipico, come detto, della divisione ordinaria – della loro ripartizione in capo ai comproprietari in ragione delle rispettive quote. Si tratta, ad esempio, ma non esaustivamente: delle spese del CTU che ha effettuato la stima e la valutazione in ordine alla divisibilità in natura;
se si proceda alla vendita dell'intero, delle spese di pubblicità e del gestore della vendita telematica;
dei compensi e delle spese del professionista delegato;
dei compensi e delle spese del custode.
Con riferimento alle spese di lite in senso stretto, poiché sostenute non nell'interesse dei condividenti, bensì nel proprio interesse di creditore, appare invece preferibile la soluzione dell'imputazione alla sola quota riferibile al debitore esecutato. E', questo, un indirizzo preferibile, giacché anzitutto coerente con il dettato dell'art. 95 c.p.c. (le spese di lite del creditore attore, anche in sede endoesecutiva, sono funzionali all'esecuzione, perché come detto sono sostenute nell'interesse di recuperare coattivamente il proprio credito); è poi coerente con la giurisprudenza di legittimità più sopra ricordata, nella misura in cui i comproprietari non esecutati non sono “parti della procedura esecutiva” e, dunque, non possono essere considerati soccombenti nel rapporto con il creditore attore (per cui, di regola, tra contitolari terzi costituiti e creditore attore le spese di lite dovranno essere compensate, proprio perché tra di loro non appare configurabile una soccombenza).
In definitiva, si configura un peculiare assetto del regime dell'allocazione delle spese proprio delle divisioni endoesecutive, dato dalla sovrapposizione di due piani: da un lato, tra comproprietario debitore e creditore, avendo il primo dato causa con il suo inadempimento al giudizio di divisione endoesecutivo, si configurerà un rapporto di soccombenza;
dall'altro, tra i comproprietari, troverà pagina 6 di 9 ancora applicazione il criterio, tipico della divisione ordinaria, del riparto delle spese in proporzione alle rispettive quote, in ragione del comune interesse allo scioglimento della comunione.
Fa eccezione a questo assetto l'ipotesi in cui il contitolare non esecutato non si sia limitato a aderire o comunque a prestare acquiescenza alla domanda divisoria svolta dal creditore attore, bensì vi abbia inutilmente resistito. In tal caso, non potrà che trovare applicazione il tradizionale criterio di liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza, anche nei rapporti tra il terzo contitolare e il creditore (e invero, in tal caso potrebbe esservi soccombenza dei terzi anche nei confronti del debitore costituito che abbia aderito alla domanda di divisione).
4. Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare doversi rilevare che:
• La comproprietaria non ha resistito alla domanda divisionale, per cui non è CP_2
soccombente nei confronti del creditore attore e le spese di lite nei suoi confronti devono essere con questi compensate;
• Neanche deve considerarsi soccombenza dell'una o dell'altra parte in relazione alla sola controversia sulle spese in questa sede risolta, tenuto conto che le ultime conclusioni di parte attrice di fatto collimavano con quelle della società comproprietaria, sicché anche sotto tale profilo si conferma la compensazione delle spese;
• Le spese di lite di nei confronti del debitore esecutato comproprietario devono CP_2 anch'esse essere compensate, tenuto conto che la comproprietaria come tale era autonomamente portatrice di un interesse alla divisione, per cui ognuno sostiene le proprie spese di lite (mentre non vi sono spese anticipate nell'interesse della divisione da ripartire, ad es. la CTU, che nella specie è stata anticipata dal creditore attore);
• Le spese di lite in quanto creditrice intervenuta, sono a carico del debitore Parte_1
esecutato soccombente anche nei suoi confronti: per cui, esse sono poste a carico della massa dell'esecuzione e liquidate in sede di riparto in tale sede;
• Quanto alla posizione del creditore attore, occorre distinguere: quanto al compenso del C.T.U.
Dr. (fatt. 3/2024) per € 3.161,65, esso è stato sostenuto nell'interesse di tutti i Per_1 condividenti, per cui ricadrà per metà sul debitore (e quindi sulla massa dell'esecuzione, da far valere in sede esecutiva in privilegio come spese di giustizia) e per l'altra metà sul comproprietario: ciò significa che la sentenza condannerà il comproprietario a restituire la metà delle spese di CTU anticipate;
per il resto – compensi e anticipazioni – gli stessi saranno a pagina 7 di 9 carico della massa dell'esecuzione e quindi anch'essi verranno inseriti in testa come privilegi in quanto spese di giustizia in sede di riparto esecutivo.
Le spese inerenti il trasferimento delle quote disposto con l'esecutività del progetto divisionale ricadranno sulla parte interessata, per cui quelle relative al lotto 1 verranno sostenute dalla società comproprietaria non esecutata, che vi provvederà autonomamente, mentre quelle relative al lotto 2 ricadranno sulla p.e. e corrispondono a operazioni che verranno materialmente eseguite dal delegato da nominarsi entro la p.e. riassunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
DICHIARA l'esecutività del progetto divisionale di cui al verbale d'udienza del 10.7.2024, che richiama la divisione in lotti del CTU, e per l'effetto,
ASSEGNA per l'intero a C.F. P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
i beni di cui al lotto 1 e per l'intero al debitore esecutato (C.F. P.IVA_1 CP_3 [...]
) i beni di cui al lotto 2; C.F._3
MANDA la Cancelleria per la conservazione delle somme riferibili alla P.E. sospesa (assegno di conguaglio per € 14.600,00, versato sul c/c generale del Tribunale per la conservazione giusta autorizzazione di cui al decreto 13.11.2024) sino ad indicazione del G.E. circa le modalità di loro acquisizione alla sede esecutiva;
PONE definitivamente a carico dei condividenti e CP_3 Controparte_2
[...
per metà ciascuno, le spese di CTU e, per l'effetto,
CONDANNA detti condividenti alla refusione, ciascuno per la sua quota, a parte attrice degli anticipi da questa sostenuti in relazione alle spese di CTU (la quota del debitore verrà fatta velere in sede di riparto esecutivo);
PONE le spese di lite dei creditori a carico del debitore esecutato soccombente e rimette la loro liquidazione in sede esecutiva;
COMPENSA per il resto le spese di lite fra le parti;
DICHIARA definito il giudizio divisionale;
ASSEGNA termine di mesi 3 per la riassunzione ex art. 627 c.p.c. del processo esecutivo interrotto,
pagina 8 di 9 ove non diversamente indicato dal G.E. nell'ordinanza di sospensione;
Spoleto, 14 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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