Rigetto
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04177/2025REG.PROV.COLL.
N. 03155/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3155 del 2024, proposto da Coen s.r.l. e da VI GI IA s.r.l. (già Crown Imballaggi IA S.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Alessandra Mari, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja, n. 18 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese, con domicilio fisico presso lo studio del primo in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 8 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter , n. 1795 del 30 gennaio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Alessandra Mari e Sergio Fienga;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. 20160061442 del 1° luglio 2016 di rigetto della richiesta di verifica e certificazione (“RVC”) n. 0674909063213R008-1#4, presentata dalla Coen s.r.l. per l’intervento realizzato nello stabilimento della Crown Imballaggi IA s.r.l. (ora VI GI IA s.r.l.) in Aprilia (Lt);
b) dal preavviso di rigetto recato dalla nota del Gestore prot. n. 20160050214 del 3 maggio 2016 e dalla nota istruttoria dell’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile prot. n. 2016/7024/UCB del 16 febbraio 2016.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Coen s.r.l. in data 29 novembre 2013 presentò al Gestore la proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM”) riguardante l’intervento di installazione presso uno stabilimento sito in Aprilia di proprietà Crown Imballaggi IA s.r.l. (ora VI GI IA s.r.l.) di due post-combustori termici, idonei, tramite uno speciale bruciatore e il gas, a depurare i vapori sprigionati dai solventi organici utilizzati per il procedimento di essicazione;
b) a seguito dell’istruttoria dell’Enea, il Gestore approvò la proposta con nota prot. n. 43 del 3 gennaio 2014;
c) la Coen s.r.l. avviò l’attività oggetto della proposta e presentò quattro richieste di verifica e certificazione (“RVC”) per l’ottenimento dei titoli di efficiente energetica (“TEE”, detti anche “certificati bianchi”), che vennero approvate;
d) in data 14 gennaio 2016 la Coen s.r.l. presentò una quinta richiesta di verifica e certificazione;
e) con nota prot. 2016/7024/UCB del 16 febbraio 2016 l’Enea ha chiesto all’interessata integrazioni, precisando che la “RVC” era carente dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 e delle linee guida recate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora Arera) EEN 9/11, in quanto l’intervento non appariva addizionale per gli aspetti di mercato, in quanto il minor consumo di energia termica consentiva un risparmio economico tale da comprendere l’investimento dichiarato;
e) la Coen s.r.l. inviò ulteriore documentazione, reputata non idonea a superare la segnalata criticità;
f) in data 3 maggio 2016 il Gestore inviò all’interessata il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresentando il difetto del requisito dell’addizionalità dell’intervento e l’impossibilità di valutare la correttezza del valore di baseline proposto;
g) in data 21 maggio 2016 la Coen S.r.l. presentò osservazioni;
h) in data 1° luglio 2016, il Gestore, ritenute le suddette osservazioni non sufficienti a superare i riscontrati profili di criticità, con provvedimento prot. n. 20160061442, rigettò la quinta richiesta di verifica e certificazione, specificando che « dall’analisi della documentazione e delle osservazioni alla richiesta di integrazioni e al preavviso di rigetto ad oggi pervenute il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012, in quanto non sono emersi ulteriori elementi tali da permettere di ovviare ai motivi ostativi riportati nella comunicazione del GSE del 3/05/2016, che qui si intendono integralmente richiamati ».
3. Detto provvedimento e gli atti prodromici sono stati impugnati dalla Coen s.r.l. e dalla Crown Imballaggi IA s.r.l. (ora VI GI IA s.r.l.) con ricorso n. 11443 del 2016 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio affidato a sei motivi.
4. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse e l’Enea si sono ambedue costituite nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. 1795 del 30 gennaio 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta ter , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 marzo 2024 e in data 18 aprile 2024 – la Coen s.r.l. e la VI GI IA s.r.l. hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando sei motivi.
7. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. L’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
9. In vista dell’udienza di discussione il Gestore ha depositato memoria in data 21 febbraio 2025 e le appellanti memoria di replica in data 4 marzo 2025, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2025.
11. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 9 a pagina 23 del gravame – le appellanti hanno lamentato « ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 14 DEL DM 28/12/2012 E 1.1, 3, 6, 12, 13 E 16 DELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO EEN 9/11, DELLE NORME E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
13. Siffatta doglianza è infondata.
13.1. Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. avrebbe erroneamente incluso i titoli di efficienza energetica (“TEE”, detti anche certificati bianchi) tra gli aiuti di Stato, con conseguente asserita invasione da parte del giudice amministrativo di sfere decisionali ad esso non attribuite dall’ordinamento. Tale ricostruzione è inconferente, poiché la vicenda in esame non attiene minimamente alla riconducibilità dei certificati bianchi alla categoria degli aiuti di Stato, ma all’assenza del requisito di addizionalità in relazione a risparmi energetici che il Gestore ha reputato che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto a causa dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. Il T.a.r., nel corso della sua analisi, ha semplicemente affermato, in via incidentale e collaterale, che l’effetto di incentivazione recato dai certificati bianchi rientrerebbe tra gli aiuti di Stato, il che non tramuta l’oggetto del giudizio in una questione sulla perimetrazione di tali aiuti.
È irrilevante stabilire se i cosiddetti certificati bianchi siano o non siano qualificabili come aiuti di Stato, poiché, ad ogni modo, nel caso di specie è risultata mancante l’addizionalità anche sotto un profilo economico, atteso che dall’esame dei costi dichiarati mediante le fatture è emerso che risparmio di gas naturale consente di per sé un risparmio economico significativamente superiore al costo dell’investimento dichiarato.
In proposito il Collegio aderisce, non rinvenendosi concrete ragioni per discostarsene, a quanto più volte affermato da questo sezione, per cui « nella presente sede non rileva il tema della riconducibilità o meno dei certificati bianchi nel novero degli aiuti di Stato in senso proprio, atteso che la soluzione a cui è pervenuto il primo giudice trova adeguato sostegno giuridico già nella letterale formulazione delle Linee Guida EEN 9/11 (applicabili al progetto in questione), le quali definiscono non addizionali “quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato”. Al proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il requisito della addizionalità costituisce aspetto che è onere dell’impresa provare e che non può essere inteso in termini meramente legati all’evoluzione tecnologica, ma deve essere allargato ai profili economici (o di “mercato”) sottesi alla messa in atto dell’intervento (cfr., Cons. Stato sez. II, 7 aprile 2022 n. 2581; Cons. Stato sez. II, 17 giugno 2022, n. 4983) » (Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2024, n. 4697; nei medesimi termini cfr. Cons. Stato, sez. II , 6 febbraio 2025, n. 940).
13.2. Ne deriva peraltro la non necessità – e anzi la totale inutilità, ridondante in una radicale inammissibilità – di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitato dagli appellanti, anche nella loro memoria di replica, non vertendo il contenzioso sull’interpretazione di disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea.
13.3. Gli appellanti hanno altresì sostenuto che l’addizionalità di mercato (requisito per l’ottenimento dei certificati bianchi) non dovrebbe riferirsi a profili di natura economico-finanziaria, né al periodo di ritorno dell’investimento (cosiddetto “ payback period ”).
Tale deduzione non è condivisibile, poiché l’addizionalità è concetto onnicomprensivo che non può non tener conto dei profili finanziari, anche perché l’incentivo pubblico è di natura finanziaria e non direttamente tecnologico e considerato peraltro che « il concetto di ‘addizionalità’, rilevante ai fini della valutazione dei progetti di risparmio energetico […] deve anche essere allargato ai profili economici (o di ‘mercato’) che sono sottesi alla messa in atto dell’intervento » (Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2024, n. 4697), dovendo tale requisito « essere inteso in termini non meramente legati all’evoluzione tecnologica ma estesi anche ai profili economici (o di “Mercato”) che sono sottesi alla messa in atto dell’intervento » (Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095).
In sostanza, per poter ottenere i certificati bianchi è necessario che l’intervento presentato dall’interessato sia addizionale in termini di efficientamento energetico rispetto a quello che si sarebbe comunque verificato, anche in assenza del progetto stesso, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato e, per la concreta valutazione del requisito dell’addizionalità, l’istante deve indicare un corretto valore riferimento (la cosiddetta “ baseline ”), ovverosia un indice che consenta al Gestore di raffrontare i consumi ex ante con quelli ex post rispetto all’intervento, non essendo preclusiva di una valutazione negativa la previa approvazione della “PPPM” e di altre “RVC” (come si illustrerà funditus al paragrafo 15.1).
13.4. Le interessate hanno inoltre dedotto « l’erroneità della sentenza in tutti i capi in cui ha ritenuto che COEN non avesse dimostrato l’addizionalità: l’addizionalità economica non è richiesta dalle norme e quindi non doveva essere dimostrata, dovendosi invece dare dimostrazione dell’addizionalità tecnologica, normativa e di mercato, che era indubbiamente stata data ».
Anche detta contestazione è infondata, in quanto, come già evidenziato al paragrafo 13.3, l’interessato deve dimostrare l’addizionalità economica e, come precisato al paragrafo 13.1, il solo risparmio di gas naturale determina già un risparmio economico significativamente maggiore del dichiarato costo dell’investimento, cosicché la valutazione è congrua e aderente al dato fattuale e comunque non è connotata da evidenti aspetti di irrazionalità, erroneità o illogicità, con conseguente sua insindacabilità.
14. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 23 a pagina 33 del gravame – le appellanti hanno dedotto « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI (NAZIONALI E DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA) DI LEGALITÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO, TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, PROPORZIONALITÀ E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO, DESUMIBILI DAGLI ARTT. 97 COSTITUZIONE, 1 L. N.241/1990 E DALLE DIRETTIVE UE 32/2006, 28/2009 E 27/2012, DELL’ART. 1 DEL 1° PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
15. Tale motivo è infondato.
15.1. La circostanza che il Gestore ha rigettato la quinta “RVC” per carenza del requisito di addizionalità anche da un punto di vista economico dopo aver approvato la proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM”) e le prime quattro “RVC” non viola, a differenza di quanto sostenuto dalle interessate, i principi di legalità e del legittimo affidamento.
La approvazione della “PPPM” e delle precedenti “RVC” non impedisce, infatti, al Gestore di rigettare le successive e singole RVC in caso di “ non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto ”.
Al riguardo si osserva che l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM” – a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una mera proposta descrittiva dell’intervento da cui dovrebbero derivare, in seguito, gli attesi risparmi energetici – consente meramente all’istante di accedere alla procedura attinente alla rendicontazione dei succitati risparmi, che ha avvio con la presentazione della richiesta di verifica e certificazione (“RVC”) e che può portare, in presenza di tutti i requisiti, al riconoscimento dei titoli di efficienza energetica. Tale successiva procedura è caratterizzata da un’autonoma istruttoria, essendo del tutto fisiologico un rigetto della “RVC” anche in presenza di una proposta di programma precedentemente approvata, atteso che tra quest’ultima e le singole “RVC” sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente per usufruire del meccanismo incentivante. In sostanza si tratta di due procedimenti distinti, sebbene connessi, in cui il primo è pregiudiziale per il secondo, senza che tuttavia quest’ultimo possa automaticamente avere un esito positivo in ragione dell’approvazione del programma pregiudiziale.
La “PPPM” è dunque un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della “RVC” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2022, n. 4983), atteso che il Gestore, essendo il soggetto deputato all’erogazione di incentivi pubblici, conserva in ogni fase il potere di verifica e controllo circa la loro spettanza, considerato peraltro che il requisito dell’addizionalità deve essere verificato anche per ogni singola “RVC”, non potendolo ricavare automaticamente dalla precedente approvazione del progetto.
La mancata approvazione della “RVC” è un esito non contraddittorio con i precedenti provvedimenti ed è frutto ordinario della strutturazione della sequenza della procedura di approvazione della “PPPM” e delle singole autonome “RVC”.
15.2. Non è, pertanto, predicabile in radice alcuna lesione del legittimo affidamento (che comunque sarebbe recessivo in materia di esborsi di risorse finanziarie pubbliche), in quanto l’approvazione della proposta di programma e progetto non determina alcun vincolo sull’esito positivo di successive “RVC”, anche in punto di addizionalità dell’impianto, il che è ulteriormente avvalorato dal principio di autoresponsabilità dell’istante. In sostanza, « l’ammissione all’incentivo è sempre condizionata al positivo esito della successiva verifica dei requisiti da parte del gestore; pertanto fino allo svolgimento dell'attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione (cfr. Cons. Stato Sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007; sez. IV 12 ottobre 2022 n. 8719; id. sez. VI, 03 gennaio 2022 n. 9) » (Cons. Stato, sez. II, 6 febbraio 2025, n. 947).
16. Attraverso il terzo motivo – esteso da pagina 33 a pagina 33 del gravame – le interessate hanno lamentato « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 28/12/2008 E DELLE LINEE GUIDA – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
17. Detta censura è infondata, giacché anche in fase di controllo l’operatore deve dimostrare al Gestore il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme per accedere ai regimi incentivanti divisati e, in mancanza, il Gestore deve necessariamente rigettare l’istanza, con la conseguenza che non era quest’ultimo a dover dimostrare che il valore di riferimento dell’intervento (la “ baseline ”) non fosse corretto, bensì era la società richiedente a dover fornire la dimostrazione che la “ baseline ” da essa indicata fosse corretta, il che tuttavia non è avvenuto, nonostante il Gestore avesse instaurato un contraddittorio procedimentale sul punto. Per quanto già sopra illustrato, il Gestore, in sede di approvazione della singola “RVC”, può non accettare il valore di “ baseline ” indicato dal soggetto richiedente, sebbene abbia precedentemente approvato il PPPM e altre “RVC”, siccome l’ente erogatore conserva in ogni fase il potere – vincolato – di verifica e controllo circa la spettanza dei titoli di efficiente energetica, sicché, a fronte di contestazione, l’onere della prova circa la congruità del valore della cosiddetta “ baseline ” grava sull’interessato.
Ne discende che la quinta “RVC” è stata legittimamente respinta, in quanto, ancorché fosse stata approvata la “PPPM” predisposta dall’interessata e quattro precedenti “RVC”, in sede di analisi della quinta “RVC” il Gestore ha congruamente riscontrato una sproporzione tra l’investimento ed il beneficio effettivo conseguibile attraverso il riconoscimento dei certificati bianchi.
18. Con la quarta censura – estesa da pagina 38 a pagina 39 del gravame – le appellanti hanno lamentato « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 10-BIS L. N.241/1990 – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
19. Detto motivo è infondato, poiché nel provvedimento di rigetto il Gestore ha precisato di aver proceduto all’« analisi della documentazione e delle osservazioni alla richiesta di integrazioni e al preavviso di rigetto », avendo, per tal via, espressamente rappresentato di aver considerato le duplici osservazioni della richiedente (alla richiesta di integrazioni e al preavviso di rigetto).
In proposito va evidenziato che all’art. 10- bis della legge n. 241/1990 non pone a carico dell’amministrazione un obbligo di confutazione puntuale delle osservazioni presentate dal privato, essendo, invece, sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento negativo, una motivazione logicamente e complessivamente resa a suo sostegno alla luce delle risultanze acquisite (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2024, n. 9263; sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6593; sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063; sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283; sez. III, 27 febbraio 2023, n. 1963).
20. Mediante il quinto motivo – esteso da pagina 39 a pagina 41 del gravame – le appellanti hanno dedotto « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.21-NONIES L. N.241/1990 - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA ».
21. Il motivo è infondato, in quanto non è configurabile l’asserita sussistenza di una « “revoca” ibrida, surrettizia e mascherata » o anche di un annullamento in autotutela della “PPPM” e delle altre “RVC” da parte del Gestore attraverso il rigetto della quinta “RVC” e la conseguente asserita violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Precisato che la revoca non è disciplinata dall’art. 21- nonies , bensì dall’art. 21 quinquies della medesima legge, non vi sono, invero, gli elementi per legittimamente predicare l’adozione di una revoca o di un annullamento d’ufficio in autotutela della “PPMM” e di altri precedenti provvedimenti favorevoli, atteso che il potere di controllo del Gestore ha carattere vincolato e non è riconducibile di per sé nell’uno o nell’altro dei due schemi richiamati. Esso, invero, « costituisce “espressione di un potere di accertamento e controllo volto ad acclarare lo stato dell’impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato, così che quello emesso ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 18/2020)” (Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095; negli stessi termini, cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 947/2025 cit.; in senso analogo, cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 marzo 2025, numeri 2246, 2247 e 2248 e 2249; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 462 e 20 gennaio 2021, n. 594; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9 e 28 settembre 2021, n. 6516; Corte cost. 13 novembre 2020, n. 237).
Ad ogni modo e in via assorbente ogni ulteriore considerazione sul punto, nel caso di specie non vi è stato alcun ripensamento da parte del Gestore, in quanto l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura e l’accoglimento di altre precedenti “RVC”, come sopra ampiamente illustrato, non hanno effetti vincolanti su determinazioni su una successiva “RVC”, in cui vengono svolte analisi autonome, non essendovi alcuna contraddittorietà tra i precedenti accoglimenti e il successivo rigetto.
22. Con il sesto motivo – esteso da pagina 41 a pagina 42 del gravame – le appellanti hanno lamentato « ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E DI CONDANNA », riproponendo la domanda di accertamento del loro diritto a percepire i titoli di efficienza energetica e la conseguente domanda di condanna del Gestore a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la loro posizione.
23. Il motivo è infondato, in quanto è stata, in via pregiudiziale, acclarata la legittimità del provvedimento di rigetto della “RVC”, con effetto logicamente preclusivo di qualsivoglia favorevole valutazione di ogni domanda volta a ottenere il bene della vita negato dal Gestore.
24. In conclusione l’appello deve essere respinto.
25. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna, in solido, delle appellanti al pagamento, in favore dell’appellata società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
25.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese tra le appellanti e l’appellata Enea, stante la mancata costituzione di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3155 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, in solido, Coen s.r.l. e VI GI IA s.r.l., al pagamento, in favore della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Nulla dispone la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le ricorrenti Coen s.r.l. e VI GI IA s.r.l. e l’intimata Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO