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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P. Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 01/04/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 549/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Trainito, C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss.
modificazioni e status di handicap grave L. 104/1992 art. 3 co.
3. Conclusioni per le parti (ud. 01 aprile 2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come
disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971 ed art. 3 comma 3 della L. 104/1992
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 01 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto,
l'istanza non potrà essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto dovrà disattendersi la CP_1
questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa (assegno di assistenza – status di handicap grave), indicando oltre modo la provvidenza chiesta e riconosciuta. Nel
merito, comunque, la domanda non appare fondata.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo non sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente;
invero trattasi di: “…soggetto affetto da Ipoacusia
bilaterale protesizzata, nevrosi ansiosa, diabete mellito tipo 2 in
trattamento orale, esiti di laporoisterectomia totale con
ovarosalpingectomia bilaterale, ipertensione arteriosa, insufficienza
venosa arti inferiori;
invalido al 70%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L.
118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3.
Inoltre, non risulterebbero fondate le pretese circa un riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave art. 3
comma 3 L. 104/1992, anche, in ragione delle conclusioni cui perviene il
CTU in sede di ATP che potranno essere in questa sede essere tenute in considerazione da parte di questo Tribunale, là dome lo status invalidante del ricorrente sarebbe superiore ai due/terzi non inficiando senza dubbio alcuno la qualità della vita ed i rapporti del ricorrente. Anche per questo la domanda dovrà rigettarsi.
Ed appunto, non sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992. Dovrà intendersi una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano. Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, così, anche per quanto riguarda lo Status di C.F._1
handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3). Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P. Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 01/04/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 549/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Trainito, C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss.
modificazioni e status di handicap grave L. 104/1992 art. 3 co.
3. Conclusioni per le parti (ud. 01 aprile 2025): “...concludono le parti
richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza
anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come
disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971 ed art. 3 comma 3 della L. 104/1992
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo),
contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 01 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto,
l'istanza non potrà essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente dovranno disattendersi le eccezioni sollevate in sede di ATPO dall' resistente in quanto dovrà disattendersi la CP_1
questione pregiudiziale di improcedibilità formulata dall' , stante CP_1
che la ricorrente ha indicato bene l'oggetto della pretesa in ragione della domanda amministrativa (assegno di assistenza – status di handicap grave), indicando oltre modo la provvidenza chiesta e riconosciuta. Nel
merito, comunque, la domanda non appare fondata.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo non sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente;
invero trattasi di: “…soggetto affetto da Ipoacusia
bilaterale protesizzata, nevrosi ansiosa, diabete mellito tipo 2 in
trattamento orale, esiti di laporoisterectomia totale con
ovarosalpingectomia bilaterale, ipertensione arteriosa, insufficienza
venosa arti inferiori;
invalido al 70%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L.
118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacita lavorativa pari ad almeno 2/3.
Inoltre, non risulterebbero fondate le pretese circa un riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave art. 3
comma 3 L. 104/1992, anche, in ragione delle conclusioni cui perviene il
CTU in sede di ATP che potranno essere in questa sede essere tenute in considerazione da parte di questo Tribunale, là dome lo status invalidante del ricorrente sarebbe superiore ai due/terzi non inficiando senza dubbio alcuno la qualità della vita ed i rapporti del ricorrente. Anche per questo la domanda dovrà rigettarsi.
Ed appunto, non sussisteranno i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992. Dovrà intendersi una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano. Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità
di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con
connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno ex lege compensarsi.
Le spese di CTU della fase di ATP e dell'ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, così, anche per quanto riguarda lo Status di C.F._1
handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3). Compensa le spese e competenze di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separato decreto. CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla