Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 22.1.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 602 / 2022
promossa da
Controparte_1, n.q. di amministratore unico della società Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. ti VENTRIGLIA LUIGI, giusta procura in C.F. P.IVA 1
atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte 2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti GUELI ROBERTO e TARDINO ANNALISA,
giusta procura in atti,
-resistente- CP 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente- CP 4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LUIGI LA VALLE, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione n.29120229001112644/000 avente ad oggetto iscrizione a ruolo, in favore dell CP_3 e CP_4, della somma complessiva di € 94.977,36,
comprensiva di interessi di mora, a titolo di modelli DM, relative somme aggiuntive dovuti per i periodi contributivi dal 2014 al 2017, relative alle seguenti cartelle esattoriali 1:
59120150001822505000, 29120170016619479000, 59120160001005805000,
2:
3:
4:
5912017000240554000, 59120160001126192000, 5912017000036156000, 6: 5: 7:
59120170001504950000, 8: 59120170001617560000. Eccepiva la nullità dell'atto per mancata notifica dell'avviso bonario, nonché per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c. e dell'art. 3-
Legge n. 890/1982. Deduceva l'omessa motivazione dell'atto, la violazione dell'art. 12,
comma 7 - legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché la prescrizione delle pretese e la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 29 Settembre 973, n.602. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' Controparte_2 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al motivo inerente la presunta mancata e/o irregolare notifica di taluni degli atti presupposti e argomentando l'infondatezza del ricorso. Si costituiva l' CP 3 sostenendo il rispetto dei termini decadenziali e l'inammissibilità
dell'azione per tardività. Si costituiva l' CP 4 argomentando circa la correttezza del proprio operato.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n.29120229001112644/000, cui soggiacciono le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: 1:
29120170016619479000, 2: 59120150001822505000, 3: 59120160001005805000, 4: 59120160001126192000, 5: 5912017000036156000, 6: 5912017000240554000, 7:
59120170001504950000, 8: 59120170001617560000.
Preliminarmente, giova vagliare l'eccezione attinente il difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta.
Invero, è noto che la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U. sent. n. 7514/2022).
Difatti, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. sent. n. 14468/2008).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione non è titolare del diritto di credito, quanto,
piuttosto, mero destinatario del pagamento (cfr. Cass. sent. n. 11746/2004) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr.
Cass. sent. n. 21222/2006, Cass. sent. n. 16412/2007).
Pertanto, egli non può essere chiamato a contraddire sul merito della pretesa, né sulla notifica dell'avviso di addebito, che è atto posto in essere dall'ente impositore.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso bonario posto che non esiste alcun atto presupposto dell'avviso di addebito, la cui mancanza determini l'invalidità dell'atto finale: è lo stesso art. 24, co. 2,
D.lgs. n. 46/99 a precisare che l'ente previdenziale ha la facoltà e non l'obbligo di inviarlo.
Con riferimento alla prima delle cartelle impugnate, di competenza CP_4 la n°
29120170016619479, essa è stata emessa il 06/12/2017 e notificata mediante pec il 20.12.2017
(cfr. avviso di consegna allegato alla memoria di costituzione dell' CP_4 ; risultano, pertanto, tardive tutte le eccezioni afferenti i profili formali e sostanziali, stante il decorso dei termini di decadenza di 20 e 40 giorni. Parimenti, non può dirsi maturato il termine di prescrizione,
stante la notifica in data 16 febbraio 2022 dell'intimazione di pagamento (cfr. avviso di notifica via pec allegato alla memoria di costituzione di CP_5.
Con riferimento agli ulteriori atti presupposti, l' CP_3 ha provato di avere provveduto alla notifica degli stessi.
La cartella n. 59120150001822505000 è stata notificata il 23 gennaio 2016, la n.
59120160001005805000 il 24 maggio 2016, l'avviso n. 59120160001126192000 il 13/09/2016,
5912017000036156000 il 12/04/2017, il n. 5912017000240554000 il 30 agosto 2017, l'avviso n.
59120170001504950000 il 24 novembre 2017 e il n. 59120170001617560000 il 2 dicembre 2017.
Con riferimento alle cartelle n. 59120150001822505000, n. 59120160001005805000 e n.
59120160001126192000 si pone il problema di verificare se il termine di prescrizione può considerarsi validamente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, giova rilevare che il decorso del termine quinquennale è stato sospeso, dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19; pertanto, anche con riferimento alle summenzionate cartelle,
il termine risulta essere stato interrotto validamente.
Per finire, non può trovare accoglimento l'eccezione afferente il difetto di motivazione poiché, come si evince dalla lettura dello stesso atto impugnato, l'intimazione di pagamento riporta il riferimento agli atti presupposti, le singole pretese contributive iscritte a ruolo,
l'indicazione degli enti impositori.
Per le ragioni suesposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ragioni di opportunità suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 22/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo