TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2492/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CUCCARO C.F._1
PATRICK;
RICORRENTE
E
nata il 05/04/1974 in TORINO (TO) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to RICCIO EDUARDO
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. all'udienza del 05.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato in data CP_1
4.10.1999 in Pomigliano d'Arco e di revocare i provvedimenti assunti in sede di separazione, considerata l'intervenuta indipendenza economica del figlio nato il [...]). Per_1
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili, rigettando tuttavia le ulteriori richieste.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice rinviava all'udienza del 7.12.2024 onde verificare se le parti fossero addivenute ad un accordo;
rilevato che alcun accordo era intercorso tra le parti, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Lette le note, riservava la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine annuale di comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 2 Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
Il ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
1567/2020, pubblicata in data 02.11.2020 di revocare il contributo al mantenimento per il figlio ritenendo raggiunta l'autosufficienza economica di quest'ultimo. Per_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
3 La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso in esame, non è contestato che lavori ma che l'attività da questo prestata, per Per_1 il quale percepisce una retribuzione pari ad € 800,00 mensili, possa garantirgli l'indipendenza e la piena autosufficienza sul piano economico. In particolare, la resistente evidenzia che il figlio ha un contratto di apprendistato, prodotto in atti, e che, in considerazione della suddetta qualifica, non può essere definito autonomo sotto il profilo lavorativo, trattandosi di un contratto a tempo determinato.
Il Collegio ritiene tuttavia che vada considerato autosufficiente dal momento che, pur Per_1 essendo inquadrato con contratti di formazione a termine, lo stesso risulta essere occupato ormai
4 dal 2022, non avendo continuato gli studi ed essendosi collocato da anni sul mercato del lavoro.
In considerazione dei contratti dallo stesso stipulati, della mancanza di uno specifico percorso di formazione rispetto al quale potrebbe giustificarsi l'obbligo di mantenimento del padre, deve ritenersi acclarata l'autosufficienza di valorizzando la capacità di rinvenire Per_1 un'occupazione sul mercato del lavoro, non sussistendo più, dunque, i presupposti per la previsione del mantenimento a carico del padre.
Va dunque revocato il mantenimento previsto a carico del ricorrente in favore del figlio.
3) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.10.1999 in Pomigliano
d'Arco (NA) da e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) al n. 184, Parte II, Serie A, Anno 1999;
✓ revoca il contributo previsto a carico di in favore del mantenimento del Parte_1 figlio Per_1
✓ compensa le spese di lite;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2492/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CUCCARO C.F._1
PATRICK;
RICORRENTE
E
nata il 05/04/1974 in TORINO (TO) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to RICCIO EDUARDO
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. all'udienza del 05.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato in data CP_1
4.10.1999 in Pomigliano d'Arco e di revocare i provvedimenti assunti in sede di separazione, considerata l'intervenuta indipendenza economica del figlio nato il [...]). Per_1
2. ritualmente citata, si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili, rigettando tuttavia le ulteriori richieste.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice rinviava all'udienza del 7.12.2024 onde verificare se le parti fossero addivenute ad un accordo;
rilevato che alcun accordo era intercorso tra le parti, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Lette le note, riservava la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine annuale di comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 2 Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
Il ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
1567/2020, pubblicata in data 02.11.2020 di revocare il contributo al mantenimento per il figlio ritenendo raggiunta l'autosufficienza economica di quest'ultimo. Per_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
3 La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Nel caso in esame, non è contestato che lavori ma che l'attività da questo prestata, per Per_1 il quale percepisce una retribuzione pari ad € 800,00 mensili, possa garantirgli l'indipendenza e la piena autosufficienza sul piano economico. In particolare, la resistente evidenzia che il figlio ha un contratto di apprendistato, prodotto in atti, e che, in considerazione della suddetta qualifica, non può essere definito autonomo sotto il profilo lavorativo, trattandosi di un contratto a tempo determinato.
Il Collegio ritiene tuttavia che vada considerato autosufficiente dal momento che, pur Per_1 essendo inquadrato con contratti di formazione a termine, lo stesso risulta essere occupato ormai
4 dal 2022, non avendo continuato gli studi ed essendosi collocato da anni sul mercato del lavoro.
In considerazione dei contratti dallo stesso stipulati, della mancanza di uno specifico percorso di formazione rispetto al quale potrebbe giustificarsi l'obbligo di mantenimento del padre, deve ritenersi acclarata l'autosufficienza di valorizzando la capacità di rinvenire Per_1 un'occupazione sul mercato del lavoro, non sussistendo più, dunque, i presupposti per la previsione del mantenimento a carico del padre.
Va dunque revocato il mantenimento previsto a carico del ricorrente in favore del figlio.
3) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.10.1999 in Pomigliano
d'Arco (NA) da e trascritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) al n. 184, Parte II, Serie A, Anno 1999;
✓ revoca il contributo previsto a carico di in favore del mantenimento del Parte_1 figlio Per_1
✓ compensa le spese di lite;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5