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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1210/2022
T R A
, nato a [...] il [...], nella qualità di marito di Parte_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Musto, elettivamente domiciliato presso il suo studio
[...] in Napoli alla Traversa Antonino Pio n. 64;
Appellante
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Capobianco CP_1
e avv. Claudia Verbena, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli in via D. Manin n.
8;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.5.2022 il ricorrente in epigrafe, nella qualità di marito di , nata a [...] il [...] e deceduta a Napoli il 10.4.2020, ha Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 7085/2021 pubblicata il 16.12.2021 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro CP_1 domestico svoltosi dal mese di aprile 1999 ad aprile 2019 alle dipendenze e presso l'abitazione della dante causa dell'odierno appellante - l'accertamento della sussistenza di un rapporto di PE lavoro subordinato e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retribuite come quantificate in ricorso, nonché del danno esistenziale, da quantificarsi in via equitativa.
Il Giudice aveva condannato , quale erede di , al pagamento Parte_1 Persona_1 in favore della ricorrente della somma di euro 8309,26. Le altre pretese erano state respinte. In particolare aveva ritenuto che l'istruttoria svolta avesse provato l'intercorrenza del rapporto di lavoro domestico ma, poiché nessuno dei testi aveva riferire in modo preciso e/o per conoscenza diretta circa la frequenza settimanale con cui la prestazione lavorativa era stata resa, non potendo verificare se la retribuzione percepita fosse adeguata o no alla quantità e qualità delle mansioni espletate, aveva riconosciuto in favore della lavoratrice il solo TFR calcolato sulla retribuzione di fatto percepita.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali, generiche, imprecise ed inidonee a comprovare il periodo di lavoro e le mansioni espletate dalla lavoratrice con soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
la contraddittorietà della pronuncia che riconosce il TFR con decorrenza dal 1999, pur non ritenendo provato il rapporto di lavoro;
l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del contratto di locazione in essere tra le parti con decorrenza dal 2008 e della attività lavorativa svolta dalla odierna appellata alle dipendenze della impresa di pulizia Caporali presso la Città della Scienza di Napoli, incompatibile con il rapporto di lavoro domestico. Preliminarmente il ha Parte_1 richiamato l'eccezione di prescrizione del credito. Ha concluso chiedendo la riforma totale della sentenza, con accoglimento dell'appello.
Notificato l'atto, si è costituita la , resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili: l'originaria ricorrente non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che la abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della per CP_1 PE tutto il periodo di causa.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso della odierna appellata i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la de cuius presso l'abitazione di quest'ultima in termini di collaborazione domestica di tipo convivente, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie della casa, al riassetto delle camere, preparazione dei pasti, stiratura e commissioni esterne e con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore
12,00 dal lunedì alla domenica.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione.
I testimoni escussi sono estranei all'ambiente di lavoro, quindi non hanno conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive). Essi – conoscenti della defunta, vicini di casa ovvero legati alla ricorrente da vincolo di amicizia – hanno riferito circostanze generiche ed imprecise ovvero apprese in virtù della frequentazione amicale con la lavoratrice o durante incontri presso l'abitazione della PE
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nella memoria difensiva della lavoratrice, la teste che dal 2018 ha abitato nello stesso palazzo della Testimone_1 PE
e a volte è andata a trovarla nella sua abitazione, ha riferito di aver incontrato qualche volta la nel palazzo e presso la casa della resistente, ma non ha visto la ricorrente svolgere alcuna CP_1 attività e comunque si intratteneva poco temp. Ha precisato di aver incontrato la ricorrente che andava a buttare l'immondizia senza sapere per conto di chi e che era a conoscenza che la CP_1 dava una mano alla ma non sapeva in quale modo. PE
, amica da molti anni della ricorrente, ha raccontato che incontrava la alle Testimone_2 CP_1
9,15-9,30 nella zona di Coroglio in via dello Sbarcatoio perché lavorava a casa della resistente. Ne è a conoscenza poiché a volte la accompagnava fin sotto il palazzo, ma ha precisato di non essere mai entrata all'interno della abitazione. De relato – per averlo appreso dalla ricorrente - ha aggiunto che il rapporto di lavoro è durato fino al 2019. Ha poi riferito che la non usciva PE di casa per cui la effettuava anche commissioni esterne, come la spesa e il pagamento delle CP_1 bollette, dichiarando di averla incontrata in qualche occasione in compagnia del marito della defunta che la accompagnava per fare tali servizi con la sua autovettura.
, per un periodo vicina di casa della e conoscente della , ha Testimone_3 PE CP_1 dichiarato che quest'ultima ha lavorato per la defunta “in quanto ciò era una cosa che si sapeva in giro poiché Coroglio è una piccola zona, per cui si sanno i fatti di tutti”. Ha dichiarato di aver visto la ricorrente che andava presso la abitazione della la mattina intorno alle 8,00 ed usciva PE intorno alle 12,00-13,00, ma non ha saputo riferire quanti giorni alla settimana lavorasse.
Anche la teste , amica di famiglia della , ha dichiarato di sapere che la Testimone_4 CP_1 ricorrente lavorava presso l'abitazione della perché “di ciò ne eravamo tutti a conoscenza PE nella zona di Coroglio”. Ha affermato che la ha iniziato a lavorare nel 2000 fino al 2019 CP_1 perché riferito dalla stessa lavoratrice e che lavorava tutti i giorni, compreso la domenica, la mattina per tre ore al giorno “in quanto era una cosa nota”, ammettendo, in tal modo, di non averne una conoscenza diretta. Ha evidenziato di non essere mai entrata all'interno dell'abitazione della defunta.
I testi hanno riferito circostanze generiche e incomplete circa il rapporto di lavoro in esame, la sua durata, mansioni e l'orario di lavoro. Nessuno dei testimoni escussi ha visto la ricorrente svolgere le mansioni di collaboratrice domestica presso l'abitazione della de cuius. Nulla è stato riferito sul potere direttivo ed organizzativo della resistente. Laddove vengono raccontate circostanze dettagliate (ad es. sulla cessazione del rapporto di lavoro nel 2019 o l'orario di lavoro) il teste riconosce che si tratta di circostanze apprese dalla ricorrente o da terzi, e non per conoscenza diretta.
Nel complesso i testi hanno avuto conoscenza episodica oltre che limitata ad alcuni fatti di rilevanza non decisiva, ai quali essi hanno dichiarato di aver assistito ovvero relativa a circostanze di cui hanno avuto contezza de relato – per averle apprese dalla stessa ricorrente o per sentito dire.
Aver visto la ricorrente buttare l'immondizia nel palazzo della entrare o uscire dalla sua PE abitazione o andare a fare commissione, a volte peraltro accompagnata dal marito, nulla consente di desumere sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite dalla datrice di lavoro. Le mansioni, le modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile non sono stati adeguatamente provati. Anche con riguardo alla durata del rapporto e l'orario di lavoro le testimonianze sono parziali, rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado.
Peraltro, la presenza della ricorrente nel palazzo della de cuius si giustifica per l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti a decorrere dal 2008 (cfr. fascicolo di primo grado del
[...]
). I testimoni inoltre hanno confermato che nel medesimo periodo oggetto di causa, la Pt_1 mattina, la ricorrente lavorava presso la Città della Scienza di Napoli, ulteriormente confermando l'inverosimiglianza dello svolgimento di una prestazione lavorativa in modo continuativo con soggezione e vincolo di presenza presso la de cuius.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986 del 22/12/2009).
In conclusione non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle domande di pagamento di differenze retributive e di danno esistenziale.
L'appello deve quindi essere accolto con riforma della sentenza gravata e rigetto delle domande formulate in primo grado dalla lavoratrice.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
-condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2738,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1210/2022
T R A
, nato a [...] il [...], nella qualità di marito di Parte_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Musto, elettivamente domiciliato presso il suo studio
[...] in Napoli alla Traversa Antonino Pio n. 64;
Appellante
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Capobianco CP_1
e avv. Claudia Verbena, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli in via D. Manin n.
8;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.5.2022 il ricorrente in epigrafe, nella qualità di marito di , nata a [...] il [...] e deceduta a Napoli il 10.4.2020, ha Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 7085/2021 pubblicata il 16.12.2021 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro CP_1 domestico svoltosi dal mese di aprile 1999 ad aprile 2019 alle dipendenze e presso l'abitazione della dante causa dell'odierno appellante - l'accertamento della sussistenza di un rapporto di PE lavoro subordinato e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retribuite come quantificate in ricorso, nonché del danno esistenziale, da quantificarsi in via equitativa.
Il Giudice aveva condannato , quale erede di , al pagamento Parte_1 Persona_1 in favore della ricorrente della somma di euro 8309,26. Le altre pretese erano state respinte. In particolare aveva ritenuto che l'istruttoria svolta avesse provato l'intercorrenza del rapporto di lavoro domestico ma, poiché nessuno dei testi aveva riferire in modo preciso e/o per conoscenza diretta circa la frequenza settimanale con cui la prestazione lavorativa era stata resa, non potendo verificare se la retribuzione percepita fosse adeguata o no alla quantità e qualità delle mansioni espletate, aveva riconosciuto in favore della lavoratrice il solo TFR calcolato sulla retribuzione di fatto percepita.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali, generiche, imprecise ed inidonee a comprovare il periodo di lavoro e le mansioni espletate dalla lavoratrice con soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
la contraddittorietà della pronuncia che riconosce il TFR con decorrenza dal 1999, pur non ritenendo provato il rapporto di lavoro;
l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del contratto di locazione in essere tra le parti con decorrenza dal 2008 e della attività lavorativa svolta dalla odierna appellata alle dipendenze della impresa di pulizia Caporali presso la Città della Scienza di Napoli, incompatibile con il rapporto di lavoro domestico. Preliminarmente il ha Parte_1 richiamato l'eccezione di prescrizione del credito. Ha concluso chiedendo la riforma totale della sentenza, con accoglimento dell'appello.
Notificato l'atto, si è costituita la , resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili: l'originaria ricorrente non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che la abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della per CP_1 PE tutto il periodo di causa.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso della odierna appellata i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la de cuius presso l'abitazione di quest'ultima in termini di collaborazione domestica di tipo convivente, svolgendo mansioni di addetta alle pulizie della casa, al riassetto delle camere, preparazione dei pasti, stiratura e commissioni esterne e con orario di lavoro dalle ore 9,00 alle ore
12,00 dal lunedì alla domenica.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo. Secondo il riparto degli oneri incombeva sulla lavoratrice fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione.
I testimoni escussi sono estranei all'ambiente di lavoro, quindi non hanno conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive). Essi – conoscenti della defunta, vicini di casa ovvero legati alla ricorrente da vincolo di amicizia – hanno riferito circostanze generiche ed imprecise ovvero apprese in virtù della frequentazione amicale con la lavoratrice o durante incontri presso l'abitazione della PE
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nella memoria difensiva della lavoratrice, la teste che dal 2018 ha abitato nello stesso palazzo della Testimone_1 PE
e a volte è andata a trovarla nella sua abitazione, ha riferito di aver incontrato qualche volta la nel palazzo e presso la casa della resistente, ma non ha visto la ricorrente svolgere alcuna CP_1 attività e comunque si intratteneva poco temp. Ha precisato di aver incontrato la ricorrente che andava a buttare l'immondizia senza sapere per conto di chi e che era a conoscenza che la CP_1 dava una mano alla ma non sapeva in quale modo. PE
, amica da molti anni della ricorrente, ha raccontato che incontrava la alle Testimone_2 CP_1
9,15-9,30 nella zona di Coroglio in via dello Sbarcatoio perché lavorava a casa della resistente. Ne è a conoscenza poiché a volte la accompagnava fin sotto il palazzo, ma ha precisato di non essere mai entrata all'interno della abitazione. De relato – per averlo appreso dalla ricorrente - ha aggiunto che il rapporto di lavoro è durato fino al 2019. Ha poi riferito che la non usciva PE di casa per cui la effettuava anche commissioni esterne, come la spesa e il pagamento delle CP_1 bollette, dichiarando di averla incontrata in qualche occasione in compagnia del marito della defunta che la accompagnava per fare tali servizi con la sua autovettura.
, per un periodo vicina di casa della e conoscente della , ha Testimone_3 PE CP_1 dichiarato che quest'ultima ha lavorato per la defunta “in quanto ciò era una cosa che si sapeva in giro poiché Coroglio è una piccola zona, per cui si sanno i fatti di tutti”. Ha dichiarato di aver visto la ricorrente che andava presso la abitazione della la mattina intorno alle 8,00 ed usciva PE intorno alle 12,00-13,00, ma non ha saputo riferire quanti giorni alla settimana lavorasse.
Anche la teste , amica di famiglia della , ha dichiarato di sapere che la Testimone_4 CP_1 ricorrente lavorava presso l'abitazione della perché “di ciò ne eravamo tutti a conoscenza PE nella zona di Coroglio”. Ha affermato che la ha iniziato a lavorare nel 2000 fino al 2019 CP_1 perché riferito dalla stessa lavoratrice e che lavorava tutti i giorni, compreso la domenica, la mattina per tre ore al giorno “in quanto era una cosa nota”, ammettendo, in tal modo, di non averne una conoscenza diretta. Ha evidenziato di non essere mai entrata all'interno dell'abitazione della defunta.
I testi hanno riferito circostanze generiche e incomplete circa il rapporto di lavoro in esame, la sua durata, mansioni e l'orario di lavoro. Nessuno dei testimoni escussi ha visto la ricorrente svolgere le mansioni di collaboratrice domestica presso l'abitazione della de cuius. Nulla è stato riferito sul potere direttivo ed organizzativo della resistente. Laddove vengono raccontate circostanze dettagliate (ad es. sulla cessazione del rapporto di lavoro nel 2019 o l'orario di lavoro) il teste riconosce che si tratta di circostanze apprese dalla ricorrente o da terzi, e non per conoscenza diretta.
Nel complesso i testi hanno avuto conoscenza episodica oltre che limitata ad alcuni fatti di rilevanza non decisiva, ai quali essi hanno dichiarato di aver assistito ovvero relativa a circostanze di cui hanno avuto contezza de relato – per averle apprese dalla stessa ricorrente o per sentito dire.
Aver visto la ricorrente buttare l'immondizia nel palazzo della entrare o uscire dalla sua PE abitazione o andare a fare commissione, a volte peraltro accompagnata dal marito, nulla consente di desumere sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite dalla datrice di lavoro. Le mansioni, le modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile non sono stati adeguatamente provati. Anche con riguardo alla durata del rapporto e l'orario di lavoro le testimonianze sono parziali, rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado.
Peraltro, la presenza della ricorrente nel palazzo della de cuius si giustifica per l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti a decorrere dal 2008 (cfr. fascicolo di primo grado del
[...]
). I testimoni inoltre hanno confermato che nel medesimo periodo oggetto di causa, la Pt_1 mattina, la ricorrente lavorava presso la Città della Scienza di Napoli, ulteriormente confermando l'inverosimiglianza dello svolgimento di una prestazione lavorativa in modo continuativo con soggezione e vincolo di presenza presso la de cuius.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986 del 22/12/2009).
In conclusione non emergono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alle domande di pagamento di differenze retributive e di danno esistenziale.
L'appello deve quindi essere accolto con riforma della sentenza gravata e rigetto delle domande formulate in primo grado dalla lavoratrice.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
-condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2738,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano