Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Elisa Tosi Presidente Dott.ssa Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 55/2025 P.U.
PROMOSSO DA
, con l'assistenza dell'Avv. FABIO MANDATO che la Parte_1 rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Rescaldina
(MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto non risulta assoggettabile alla procedura Controparte_1 di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.
• La parte ricorrente mette a disposizione parte del proprio reddito da lavoro autonomo, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile. A tal riguardo, ravvisata la congruità delle spese di mantenimento mensili, stimate in euro 1.100 mensili,
e considerato che il ricorrente percepisce un reddito netto mensile medio pari al 56% del totale familiare, l'importo da escludersi dalla liquidazione deve essere determinato in euro
600,00 mensili.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
[C.F.: ].
[...] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Liquidatore il Dott. Roberto Cherchi.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 16.7.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DETERMINA in euro 600,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Elisa Tosi
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