Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza breve 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 05/06/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Tonetti e Pietro Di Stefano, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Felice Cavallotti, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del 06.11.2024 con il quale la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in data 23.05.2024 in favore del lavoratore (già regolarmente entrato in Italia) su istanza del datore di lavoro del 18.03.2024 P-MI/L/Q/2024/131183;
- di ogni altro atto e/o provvedimento del procedimento ad esso successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, lavoratore e datore di lavoro, hanno impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in data 23 maggio 2024 in favore del lavoratore.
Del provvedimento hanno chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso, di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Con ordinanza n. 179 del 7 febbraio 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
Con nota dell’8 aprile 2025 la Prefettura ha dato atto di aver provveduto al riesame della domanda di nulla osta al lavoro subordinato P-MI/L/Q/2024/131183 disponendo l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta e il contestuale ripristino della pratica sull’applicativo informatico SPI 2.0, e di aver richiesto al competente Ispettorato territoriale del lavoro il rilascio di una nuova quota.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il Collegio prende atto che la Prefettura di Milano ha provveduto ad annullare la revoca del nulla osta. Tale esito coincide con l’oggetto della domanda impugnatoria formulata dalla parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.
E’ pertanto venuto meno l’interesse alla decisione in ordine alla revoca del nulla osta, in quanto annullato dall’Amministrazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.