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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 02/10/2025 R.G. 4981/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BLASI GIANLUCA;
RICORRENTE contro
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_1 comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROVELLI STEFANO;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/04/2025,
esponeva di aver prestato attività di docenza nel corso degli anni scolastici Parte_1 indicati a pagina 2 del ricorso in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, stipulati con il convenuto. CP_1
In relazione alla predetta attività lavorativa, la ricorrente lamentava di non aver percepito l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 CCNL Scuola applicabile, corrisposto dal convenuto esclusivamente ai docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Ritenendo di essere stata ingiustificatamente discriminata rispetto a tali colleghi, la ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a ricevere la retribuzione professionale docenti in relazione ai giorni di lavoro svolti nel corso di ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso e, conseguentemente, la condanna del convenuto a corrispondere l'importo di € 1.174,96 (come specificato alla udienza di discussione ad esito dei rilievi contenuti nella memoria di costituzione del , pagg. 13) oltre a CP_1 interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Il si è costituito in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa fatta valere CP_1 dalla ricorrente e rilevandone la sostanziale infondatezza. All'udienza del 2.10.25, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso appare senza dubbio fondato e meritevole pertanto di accoglimento. Emerge documentalmente, e nemmeno appare contestato, che la ricorrente abbia prestato attività di docenza nei periodi dedotti in ricorso in forza di contratti di lavoro di durata inferiore all'anno scolastico, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001. La ricorrente allega di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento in relazione ai giorni di lavoro svolti, deducendo di aver realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e di avere sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi che hanno prestato servizio in forza di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma di durata pari all'anno scolastico. A dire della giurisprudenza menzionata dalla docente, infatti, la sua esclusione dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata del contratto di lavoro costituirebbe una ingiustificata discriminazione, in violazione della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre 2001. Sulla questione si ritiene di voler integralmente richiamare le motivazioni rese da questa stessa Sezione del Tribunale di Milano in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto della presente controversia e che qui di seguito si vanno a riportare anche ai sensi ed effetti di cui all'art 118 disp.att. c.p.c.: Occorre anzitutto premettere che la retribuzione professionale docenti, oggetto della domanda del ricorrente, è un compenso previsto dalla contrattazione collettiva per il personale docente, e precisamente dall'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e – mediante il rinvio di cui al comma 3 – dall'art. 25 CCNI Scuola del 31 agosto 1999. La contrattazione collettiva successiva ha mantenuto la retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del TFR (cfr. l'art. 81 del CCNL Scuola 24 luglio 2003 e l'art. 83 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007) e aggiornandone l'importo (cfr. in particolare, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, l'art. 87 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e l'art. 38 del CCNL Scuola del 19 aprile 2018). L'art. 7, comma 1, CCNL 2001 dispone che la retribuzione professionale docenti venga attribuita “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; il successivo comma 3 dispone poi che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, [venga] corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25, CCNI 31.8.99 […]”. L'art. 25, comma 1, CCNI 1999 individua i destinatari del compenso individuale accessorio nel personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato, a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
i successivi commi 4 e 5 prevedono che detto compenso sia attribuito al personale così individuato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” prevedono che esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.”
2 Dalla lettura delle predette disposizioni risulta evidente che la questione della spettanza o meno della retribuzione professionale docenti a coloro che hanno prestato servizio per periodi di durata inferiore all'anno scolastico dipende dal significato che si attribuisce al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 CCNL 2001. Detto altrimenti, ai fini della soluzione della presente controversia occorre stabilire se quest'ultimo contratto collettivo, nel disciplinare la retribuzione professionale docenti, abbia inteso richiamare integralmente la disciplina sul compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 1999, e quindi anche il comma 1 in materia di aventi diritto alla retribuzione – il che escluderebbe i prestatori di supplenze 'brevi' dal beneficio –, oppure se abbia inteso riferirsi esclusivamente alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di frazionabilità dell'emolumento in ragione dei mesi e dei giorni di servizio effettivamente prestati. La seconda opzione interpretativa, che consente l'applicazione della retribuzione professionale docenti a tutti prestatori, indipendentemente dalla durata del rapporto di impiego, risulta essere l'unica conforme al principio europeo di non discriminazione e, conseguentemente, l'unica percorribile. Si rammenta che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. […].” L'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre 2001 così precisa: “Art. 6. 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.” La Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto europeo è vincolante per il giudice nazionale (sul punto, cfr. da ultima Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 7309 del 16 marzo 2020), ha costantemente fornito una definizione estremamente rigorosa delle “ragioni oggettive” che possono giustificare una deroga al principio europeo di non discriminazione: come affermato ad esempio nella sentenza Regojo Dans, la summenzionata clausola 4 “non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo […]. La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.” (Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 2015, C-177/14, Regojo Dans v. Consejo de Estado, §§ 54-55). Stante il carattere incondizionato del principio europeo di non discriminazione, qualora il giudice nazionale accerti che una norma di diritto interno consente una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato non giustificata da “ragioni oggettive” nel senso sopra specificato, egli deve anzitutto adoperarsi per interpretare la predetta norma in
3 conformità con il diritto europeo (ove invece ciò non sia possibile, deve procedere a disapplicarla): come costantemente affermato dalla Corte di Giustizia, “l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta”. (Corte di Giustizia, sentenza 19 gennaio 2010, C-555/07, Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, § 48); si fa peraltro presente che l'obbligo di interpretazione conforme concerne anche il contratto collettivo di lavoro, atteso che ai sensi dell'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea le parti sociali esercitano il loro diritto alla negoziazione collettiva conformemente al diritto europeo (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2011, C-297/10 e C-298/10, Hennigs v. e Persona_1
Land Berlin v. Mai, §§ 65ss.). Svolte tali premesse, questo Tribunale ritiene che l'esclusione della ricorrente dalla retribuzione professionale docenti in ragione della durata dei suoi contratti di lavoro costituisca una discriminazione non giustificata dalle “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, come interpretata dalla Corte di Giustizia. Dai documenti allegati al ricorso, e in particolare dai contratti di supplenza sottoscritti dalla docente, si evince infatti che la stessa sia stata chiamata a esercitare le medesime mansioni normalmente esercitate dai colleghi di ruolo sostituiti. Non vi è dunque prova che la docente, nei giorni di supplenza svolti, non abbia realizzato processi innovatori sulle strutture e i contenuti didattici e non abbia sostenuto il miglioramento del servizio scolastico in modo identico rispetto ai colleghi di ruolo che sostituiti. Sussistendo le medesime finalità di valorizzazione della professionalità dei docenti che il compenso di cui all'art. 7 CCNL 2001 è chiamato a remunerare, l'esclusione delle ricorrenti dalla percezione della retribuzione professionale docenti in ragione della durata del rapporto di impiego risulta pertanto ingiustificata. Peraltro, l'assenza di ragioni oggettive per un trattamento differenziato emerge anche a contrario, se si considera che la retribuzione professionale docenti viene corrisposta anche ad alcune tipologie di docenti assunti con contratto a termine: fra questi, anche coloro che hanno sottoscritto un contratto “a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” (senza specificazione del termine iniziale), la cui durata, in concreto, potrebbe risultare non dissimile da quella dei contratti sottoscritti dal ricorrente. Accertata dunque l'ingiustificata discriminazione subita dalla ricorrente, l'art. 7 CCNL 2001 deve essere interpretato, conformemente al diritto europeo, nel senso che il rinvio di cui al comma 3 si riferisce esclusivamente ai commi 4 e 5 dell'art. 25 CCNI 1999 in materia di frazionabilità dell'emolumento, e non anche al comma 1 in materia di aventi diritto al beneficio. Tale interpretazione, che consente l'inclusione fra i percettori della retribuzione professionale docenti anche di coloro che, come il ricorrente, hanno prestato attività di docenza in forza di contratti di durata inferiore all'anno scolastico, è stata peraltro già autorevolmente seguita dalla Corte di cassazione, che ha così statuito:
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
4 Peraltro, l'interpretazione 'restrittiva' del rinvio operato dal comma 3 risulta anche quella maggiormente conforme al tenore letterale del testo: dopo aver specificato che la retribuzione professionale docenti è corrisposta per 12 mensilità, il CCNL 2001 richiama il CCNI 1999 in relazione non all'intero art. 25 (che disciplina in modo organico un compenso completamente diverso da quello oggetto di causa, diretto a retribuire non solo i docenti ma anche il personale educativo e ATA), ma alle sole “modalità” di calcolo ivi previste: detto altrimenti, dall'applicazione congiunta dei due accordi collettivi, risulta che la retribuzione professionale docenti spetta per 12 mesi, ma se il docente ha lavorato per un periodo inferiore, essa deve essere riproporzionata in ragione del tempo di lavoro effettivamente svolto, in accordo con il principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro e dall'art. 6 d.lgs. 368/2001. Considerato pertanto che l'art. 7 CCNL 2001, interpretato in conformità dei principi anzidetti, non consente di discriminare i lavoratori sulla base della durata del contratto di lavoro per quanto attiene il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, deve essere affermato il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere tale emolumento in relazione ai giorni di lavoro svolti nel corso degli anni scolastici in ricorso indicati (e con la precisazione di cui a pagina 13 della memoria costitutiva del ). (così Trib. Milano Sez. Lav. Giudice Dott.ssa Ravazzoni sentenza del 14.1.21 CP_1 nel giudizio rubricato al RGN N. 7455/2020). Ne consegue che, la retribuzione professionale docenti spettante alla ricorrente deve essere quantificata secondo quanto dedotto in udienza di discussione, con conteggio del tutto coerente e condivisibile, ed ai sensi degli artt. 87 CCNL 2007, 38 CCNL 2018 e 25 CCNI 1999, distinguendo i mesi in cui il servizio è stato svolto dal primo all'ultimo giorno e i mesi in cui il servizio è stato svolto solo per alcuni giorni. Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto con riferimento CP_1 agli importi relativi al periodo antecedente al 29.8.2020, questa non appare fondata. Il diritto non può ritenersi prescritto, stante la produzione – incontestata – assieme al ricorso di lettera di diffida e messa in mora ricevuta dall'Amministrazione convenuta in data 18.9.2024, e dunque efficace per le somme maturate a far data dal 18.9.2019. Pertanto, parte resistente deve essere condannata a corrispondere ad Parte_2
l'importo di € 1.174,96 lorde oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. Ciò per non essere nel pubblico impiego possibile il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria (in forza del divieto di cui all'art.16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412). La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il convenuto deve CP_1 essere condannato anche alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di al conseguimento della retribuzione Parte_1 professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il come specificati in Controparte_2 ricorso e per l'effetto condanna parte resistente alla corresponsione delle differenze retributive dovute al predetto titolo e pari ad € 1.174,96 lorde oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
5 2. condanna parte resistente alla refusione delle spese legali in favore di parte ricorrente, spese liquidate in € 1.000 oltre spese generali, IVA, CPA ed oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Milano, 02/10/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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